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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1539 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratti d'opera – pagamento somma, rimessa in decisione all'udienza del 24 luglio 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Laura Antonelli, come da incarico in atti.
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Stefano Paciaroni e Alessandro Paciaroni, come da investitura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 luglio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1.- La domanda principale deve essere rigettata perché infondata.
1.1.- Essa muove dal presupposto che ebbe ad eseguire dei lavori Parte_1 edili riguardanti, oltre che il proprio immobile, anche quello, confinante, di CP_1
, la quale “chiese all'odierno attore di eseguire quei lavori edili”, ritenuti
[...] indispensabili. Su tale base, l'attore, “avuta la richiesta di procedere con la ristrutturazione da parte della IG.ra … iniziò, quindi, ad eseguire le Parte_1 lavorazioni necessarie”. Questo il fondamento da cui muove la azione spinta in linea principale.
1.2.- Ebbene, a fronte della condotta della parte convenuta predicabile come mera difesa
(non già in chiave di eccezione in senso stretto, onde la irrilevanza della sua costituzione tardiva), difesa che nega la esistenza di un accordo tra le parti nel senso dedotto dall'istante, non resta che constatare che l'attore non ha articolato alcun capitolo
1 di prova diretto a dimostrare di aver concluso con la parte convenuta un contratto di appalto d'opera (con messa a disposizione dei materiali).
1.3.- Non solo nessuno dei capitoli articolati in citazione è a tanto rivolto, ma neppure le dichiarazioni scritte coonestano la fondatezza in parte qua della azione.
Con particolare riferimento a quella del “21-9-2020”, recante la sottoscrizione di
(nonna della convenuta e occupante l'immobile quale titolare di Persona_1 usufrutto), resta da osservare che, in essa si fa riferimento generico a lavori “eseguiti e mai saldati”, posti in essere da “ ”, ma senza che emergano elementi relativi alla Pt_1 assunzione dell'impegno da parte della convenuta odierna.
Ne viene che la domanda di pagamento del corrispettivo preteso dall'attore, in esecuzione del rapporto derivante da un asserito contratto di appalto, è da rigettare in quanto non è stata fornita la prova della esistenza del detto negozio.
2.- Al rigetto, per le ragioni appena menzionate, della domanda principale è correlata la declaratoria di inammissibilità della domanda, spinta in via gradata, di arricchimento ingiustificato.
Di vero, si è stabilito che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata direttamente in via autonoma oppure in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) e' proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata o da rigettarsi per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del fatto costitutivo o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. sez. un. civ., sentenza 5 dicembre
2023, n. 33954).
Nella fattispecie esaminata, come anticipato, la domanda principale era fondata su un contratto della cui esistenza la parte attrice non ha fornito la dimostrazione, onde la inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato.
3.- In considerazione della qualità e dei rapporti di parentela tra le stesse, attesa la peculiarità delle questioni trattate, ricorrono gli estremi per dichiarare la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1539 del
2 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda intentata in via principale dall'attore e dichiara l'inammissibilità, per le ragioni di cui in parte motiva, di quella svolta in via gradata;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Macerata, 24 luglio 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1539 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratti d'opera – pagamento somma, rimessa in decisione all'udienza del 24 luglio 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Laura Antonelli, come da incarico in atti.
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Stefano Paciaroni e Alessandro Paciaroni, come da investitura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 luglio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1.- La domanda principale deve essere rigettata perché infondata.
1.1.- Essa muove dal presupposto che ebbe ad eseguire dei lavori Parte_1 edili riguardanti, oltre che il proprio immobile, anche quello, confinante, di CP_1
, la quale “chiese all'odierno attore di eseguire quei lavori edili”, ritenuti
[...] indispensabili. Su tale base, l'attore, “avuta la richiesta di procedere con la ristrutturazione da parte della IG.ra … iniziò, quindi, ad eseguire le Parte_1 lavorazioni necessarie”. Questo il fondamento da cui muove la azione spinta in linea principale.
1.2.- Ebbene, a fronte della condotta della parte convenuta predicabile come mera difesa
(non già in chiave di eccezione in senso stretto, onde la irrilevanza della sua costituzione tardiva), difesa che nega la esistenza di un accordo tra le parti nel senso dedotto dall'istante, non resta che constatare che l'attore non ha articolato alcun capitolo
1 di prova diretto a dimostrare di aver concluso con la parte convenuta un contratto di appalto d'opera (con messa a disposizione dei materiali).
1.3.- Non solo nessuno dei capitoli articolati in citazione è a tanto rivolto, ma neppure le dichiarazioni scritte coonestano la fondatezza in parte qua della azione.
Con particolare riferimento a quella del “21-9-2020”, recante la sottoscrizione di
(nonna della convenuta e occupante l'immobile quale titolare di Persona_1 usufrutto), resta da osservare che, in essa si fa riferimento generico a lavori “eseguiti e mai saldati”, posti in essere da “ ”, ma senza che emergano elementi relativi alla Pt_1 assunzione dell'impegno da parte della convenuta odierna.
Ne viene che la domanda di pagamento del corrispettivo preteso dall'attore, in esecuzione del rapporto derivante da un asserito contratto di appalto, è da rigettare in quanto non è stata fornita la prova della esistenza del detto negozio.
2.- Al rigetto, per le ragioni appena menzionate, della domanda principale è correlata la declaratoria di inammissibilità della domanda, spinta in via gradata, di arricchimento ingiustificato.
Di vero, si è stabilito che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata direttamente in via autonoma oppure in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) e' proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata o da rigettarsi per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del fatto costitutivo o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. sez. un. civ., sentenza 5 dicembre
2023, n. 33954).
Nella fattispecie esaminata, come anticipato, la domanda principale era fondata su un contratto della cui esistenza la parte attrice non ha fornito la dimostrazione, onde la inammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato.
3.- In considerazione della qualità e dei rapporti di parentela tra le stesse, attesa la peculiarità delle questioni trattate, ricorrono gli estremi per dichiarare la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1539 del
2 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda intentata in via principale dall'attore e dichiara l'inammissibilità, per le ragioni di cui in parte motiva, di quella svolta in via gradata;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Macerata, 24 luglio 2025.
Il Giudice
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