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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2438/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11114/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250094219008000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12369/2025 comunicato il 05/12/2025
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, la Società “Ricorrente_1” S.p.A. ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250094219008000, notificatale a mezzo p.e.c. in data 16.06.2025, limitatamente alla sottesa tassa automobilistica (oltre interessi e sanzioni), anno d'imposta 2023, dell'importo complessivo di € 303,65 (comprensivo di sanzioni ed interessi), riguardante l'autovettura Targa_1targata . A fondamento del proprio ricorso, la Società contribuente ha dedotto: Targa_11) che la tassa automobilistica richiesta, anno 2023 e relativa all'autovettura targata , era stata regolarmente corrisposta da essa Società contribuente, mediante Lis Pay, in data 19.09.2023 (cfr. doc. 3), ragione per cui l'atto impositivo opposto era da ritenersi palesemente infondato;
2) che, inoltre, la cartella de qua era da ritenersi illegittima, per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; in particolare, il provvedimento impugnato ometteva –in toto – di allegare (e anche solo di indicare!) gli atti sui quali si fondava l'avversa pretesa ed, in luogo di tali indicazioni, ometteva comunque di riportare la prescritta motivazione. Con le controdeduzioni depositate in data 30.07.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, limitandosi a dedurre esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla debenza o meno della tassa auto, con tutte le relative conseguenze anche in tema di spese di lite. Con le controdeduzioni depositate in data 30.10.2025, si è costituita in giudizio anche la Regione LA (Ente creditore), contestando l'avverso ricorso e deducendo: 1) che, dall'allegata cronologia PRA, la Società contribuente risultava l'effettiva intestataria Targa_1dell'autoveicolo con targa dal 28.09.2023, data di intestazione della proprietà, al 21.12.2023. Inoltre, dai controlli eseguiti nel Ruolo regionale tasse automobilistiche, per il periodo tributario Settembre 2023/Agosto 2024, il veicolo era risultato fiscalmente sempre a carico della Società ricorrente, pertanto, il tributo era dovuto;
in particolare, con riferimento al veicolo targato Targa_1, non risultava presente in archivio nessun pagamento a favore di essa Regione LA, mentre l'identificativo ricevuta n. 396000012905477406 risultava essere un pagamento a favore di una regione ERRATA, la Toscana;
2) che, con riferimento alle contestazioni formali relative alla cartella di pagamento, vi era il difetto di legittimazione passiva di essa Regione LA. La Società contribuente ha depositato, in data 07.11.2025, una memoria illustrativa, con cui si è limitata a riportarsi alle ragioni del ricorso introduttivo, evidenziando nuovamente come il pagamento della tassa fosse regolarmente avvenuto in data 19.09.2023. All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, la causa è stata decisa, come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Orbene, essendo pacifica sia la proprietà del veicolo (nel periodo di riferimento) sia il fatto che la Società contribuente abbia sede legale a Roma, il pagamento della tassa auto sarebbe dovuto avvenire in favore della Regione Lazio;
al contrario, dall'esame della ricevuta Lis Pay del 19.09.2023, emerge chiaramente come il pagamento di € 219,51 si avvenuto in una Regione diversa (la Toscana) e, quindi, in favore di un Ente Creditore diverso (la Toscana), con importo di € 219,51, minore di quello effettivamente dovuto, pari ad € 230,04 (cfr. cartella di pagamento opposta). Nella cartella di pagamento risulta poi individuato chiaramente il veicolo, la Società proprietaria, il periodo di riferimento e la ragione della pretesa tributaria e, cioè, l'omesso pagamento della tassa auto. Dunque, a fronte di un pagamento avvenuto in favore di un soggetto terzo (diverso dall'effettivo creditore) e, peraltro, con importo inferiore al dovuto, il ricorso proposto dalla Società 2 contribuente non può trovare accoglimento e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche del fatto che la Società contribuente – a fronte dell'evidente dato documentale e delle relative contestazioni sollevate dall'Ente creditore – non ha dato atto del proprio errore nel pagamento, ma si è limitata ad insistere nel proprio ricorso e per le spese di lite. In particolare, le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con esclusione della fase cautelare, istruttoria e decisoria perché non svolte;
in particolare, la liquidazione del compenso deve essere riconosciuta alla Parte resistente (Regione Lazio) anche se rappresentata da un proprio funzionario, in quanto – nel processo tributario - nel caso in cui la Parte pubblica, risultata vittoriosa, sia assistita da un proprio funzionario o dipendente, si applica il compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza nr. 50590/2020 e Cass. nr. 23055/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 150,40, in favore della Regione Lazio ed in € 188,00, in favore dell'ADER, oltre accessori di legge (se dovuti). Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Roma 03.12.2025 Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
3
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11114/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250094219008000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12369/2025 comunicato il 05/12/2025
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, la Società “Ricorrente_1” S.p.A. ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250094219008000, notificatale a mezzo p.e.c. in data 16.06.2025, limitatamente alla sottesa tassa automobilistica (oltre interessi e sanzioni), anno d'imposta 2023, dell'importo complessivo di € 303,65 (comprensivo di sanzioni ed interessi), riguardante l'autovettura Targa_1targata . A fondamento del proprio ricorso, la Società contribuente ha dedotto: Targa_11) che la tassa automobilistica richiesta, anno 2023 e relativa all'autovettura targata , era stata regolarmente corrisposta da essa Società contribuente, mediante Lis Pay, in data 19.09.2023 (cfr. doc. 3), ragione per cui l'atto impositivo opposto era da ritenersi palesemente infondato;
2) che, inoltre, la cartella de qua era da ritenersi illegittima, per difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; in particolare, il provvedimento impugnato ometteva –in toto – di allegare (e anche solo di indicare!) gli atti sui quali si fondava l'avversa pretesa ed, in luogo di tali indicazioni, ometteva comunque di riportare la prescritta motivazione. Con le controdeduzioni depositate in data 30.07.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, limitandosi a dedurre esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla debenza o meno della tassa auto, con tutte le relative conseguenze anche in tema di spese di lite. Con le controdeduzioni depositate in data 30.10.2025, si è costituita in giudizio anche la Regione LA (Ente creditore), contestando l'avverso ricorso e deducendo: 1) che, dall'allegata cronologia PRA, la Società contribuente risultava l'effettiva intestataria Targa_1dell'autoveicolo con targa dal 28.09.2023, data di intestazione della proprietà, al 21.12.2023. Inoltre, dai controlli eseguiti nel Ruolo regionale tasse automobilistiche, per il periodo tributario Settembre 2023/Agosto 2024, il veicolo era risultato fiscalmente sempre a carico della Società ricorrente, pertanto, il tributo era dovuto;
in particolare, con riferimento al veicolo targato Targa_1, non risultava presente in archivio nessun pagamento a favore di essa Regione LA, mentre l'identificativo ricevuta n. 396000012905477406 risultava essere un pagamento a favore di una regione ERRATA, la Toscana;
2) che, con riferimento alle contestazioni formali relative alla cartella di pagamento, vi era il difetto di legittimazione passiva di essa Regione LA. La Società contribuente ha depositato, in data 07.11.2025, una memoria illustrativa, con cui si è limitata a riportarsi alle ragioni del ricorso introduttivo, evidenziando nuovamente come il pagamento della tassa fosse regolarmente avvenuto in data 19.09.2023. All'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2025, la causa è stata decisa, come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Orbene, essendo pacifica sia la proprietà del veicolo (nel periodo di riferimento) sia il fatto che la Società contribuente abbia sede legale a Roma, il pagamento della tassa auto sarebbe dovuto avvenire in favore della Regione Lazio;
al contrario, dall'esame della ricevuta Lis Pay del 19.09.2023, emerge chiaramente come il pagamento di € 219,51 si avvenuto in una Regione diversa (la Toscana) e, quindi, in favore di un Ente Creditore diverso (la Toscana), con importo di € 219,51, minore di quello effettivamente dovuto, pari ad € 230,04 (cfr. cartella di pagamento opposta). Nella cartella di pagamento risulta poi individuato chiaramente il veicolo, la Società proprietaria, il periodo di riferimento e la ragione della pretesa tributaria e, cioè, l'omesso pagamento della tassa auto. Dunque, a fronte di un pagamento avvenuto in favore di un soggetto terzo (diverso dall'effettivo creditore) e, peraltro, con importo inferiore al dovuto, il ricorso proposto dalla Società 2 contribuente non può trovare accoglimento e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto anche del fatto che la Società contribuente – a fronte dell'evidente dato documentale e delle relative contestazioni sollevate dall'Ente creditore – non ha dato atto del proprio errore nel pagamento, ma si è limitata ad insistere nel proprio ricorso e per le spese di lite. In particolare, le spese di causa vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto, con esclusione della fase cautelare, istruttoria e decisoria perché non svolte;
in particolare, la liquidazione del compenso deve essere riconosciuta alla Parte resistente (Regione Lazio) anche se rappresentata da un proprio funzionario, in quanto – nel processo tributario - nel caso in cui la Parte pubblica, risultata vittoriosa, sia assistita da un proprio funzionario o dipendente, si applica il compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ordinanza nr. 50590/2020 e Cass. nr. 23055/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 150,40, in favore della Regione Lazio ed in € 188,00, in favore dell'ADER, oltre accessori di legge (se dovuti). Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Roma 03.12.2025 Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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