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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1692/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1692/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CERSOSIMO GIOVANNA
PARTE RICORRENTE contro
ato a FRANCAVILLA MARITTIMA il 26/08/1968 con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. ROSETO CLAUDIO
PARTE RESISTENTE
Ragioni della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 19/9/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio civile in data 21/12/21994 e che dalla unione erano nati i figli maggiorenni ed autosufficienti, rappresentavano che il Tribunale di Cuneo,
con provvedimento del 16.7.2018, aveva disposto la separazione giudiziale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta, ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale,
chiedendo che fosse dichiarata lo scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con decreto sentenza emessa dal Tribunale di
Cuneo.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, di seguito indicate:
“ non occorrendo più alcuna statuizione né in ordine alla casa coniugale in Piasco (CN),
giacché venduta, né in ordine al mantenimento dei figli, giacché ormai entrambi
economicamente indipendenti, così come gli stessi coniugi.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Trebisacce (atto n.3 Parte
I Serie anno 1994) da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 19 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. AS NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1692/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CERSOSIMO GIOVANNA
PARTE RICORRENTE contro
ato a FRANCAVILLA MARITTIMA il 26/08/1968 con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. ROSETO CLAUDIO
PARTE RESISTENTE
Ragioni della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 19/9/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio civile in data 21/12/21994 e che dalla unione erano nati i figli maggiorenni ed autosufficienti, rappresentavano che il Tribunale di Cuneo,
con provvedimento del 16.7.2018, aveva disposto la separazione giudiziale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta, ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale,
chiedendo che fosse dichiarata lo scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con decreto sentenza emessa dal Tribunale di
Cuneo.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, di seguito indicate:
“ non occorrendo più alcuna statuizione né in ordine alla casa coniugale in Piasco (CN),
giacché venduta, né in ordine al mantenimento dei figli, giacché ormai entrambi
economicamente indipendenti, così come gli stessi coniugi.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Trebisacce (atto n.3 Parte
I Serie anno 1994) da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
Castrovillari , 19 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
AS NT