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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL CO LU, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5415/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1 , in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 21.5.2024 ed emessa per il mancato pagamento di plurime cartelle esattoriali.
La parte ricorrente ha sollevato i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle;
2) prescrizione del credito;
3) nullità delle notifiche a mezzo pec perché non proveniente da un pubblico registro;
4) nullità della pec perché non è identificato il dipendente mittente;
5) carenza di legittimazione dell'Agenzia di Riscossione alla notifica degli atti tributari.
Si è costituita l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica delle prodromiche cartelle nonché di plurimi atti interruttivi. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha invero prodotto in giudizio corposa documentazione da cui si evince sia la notifica di tutte le prodromiche cartelle che di plurimi atti interruttivi, notificati a mezzo pec, contenenti tutte le cartelle di cui alla presente intimazione.
In particolare risulta la notifica da ultimo a mezzo pec dei seguenti atti, contenenti tutte le cartelle in esame: avviso di intimazione n. 03420249000966835000 notificato il 23.1.2024; pignoramento presso terzi 03484202400002513001, notificato l'11.6.2024. Da ciò consegue che i motivi di ricorso sub 1) e 2) sono infondati, in quanto il ricorrente aveva già ricevuto tutte le cartelle prodromiche e le successive notifiche di atti interruttivi hanno impedito la decorrenza del termine prescrizionale successivamente alla notifica delle cartelle.
Si osserva che invero che nessuna prescrizione si è maturata successivamente alla data degli atti interruttivi sopra indicati fino alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede (27.5.2024).
Sono altresì infondati gli altri motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento ai motivi di ricorso sub 3 e 4 si rileva che nessuna sanzione di nullità è prevista nell'ipotesi di utilizzo PEC, da parte del mittente, non inserito in pubblici registri, dovendosi specificare che la regola stringente di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, Cass. S.U. 15979/2022).
Analogamente, nessuna sanzione è prevista per la mancata indicazione del soggetto fisico che ha inoltrato l'atto.
E' infine da rigettare il motivo di ricorso sub 5, in quanto l'Agenzia di Riscossione è pacificamente soggetto giuridico iscritto nell'albo istituito con l'art.53, comma 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite, liquidate in euro 3962,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Cosenza, 28 gennaio 2026.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IL CO LU, Presidente SANTESE PIERO, Relatore PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5415/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009244542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
FATTO E DIRITTO
Il signor Ricorrente_1 , in atti generalizzato, si è opposto all'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatagli il 21.5.2024 ed emessa per il mancato pagamento di plurime cartelle esattoriali.
La parte ricorrente ha sollevato i seguenti motivi: 1) omessa notifica delle cartelle;
2) prescrizione del credito;
3) nullità delle notifiche a mezzo pec perché non proveniente da un pubblico registro;
4) nullità della pec perché non è identificato il dipendente mittente;
5) carenza di legittimazione dell'Agenzia di Riscossione alla notifica degli atti tributari.
Si è costituita l'Agenzia di Riscossione, che ha prodotto documentazione afferente alla notifica delle prodromiche cartelle nonché di plurimi atti interruttivi. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha invero prodotto in giudizio corposa documentazione da cui si evince sia la notifica di tutte le prodromiche cartelle che di plurimi atti interruttivi, notificati a mezzo pec, contenenti tutte le cartelle di cui alla presente intimazione.
In particolare risulta la notifica da ultimo a mezzo pec dei seguenti atti, contenenti tutte le cartelle in esame: avviso di intimazione n. 03420249000966835000 notificato il 23.1.2024; pignoramento presso terzi 03484202400002513001, notificato l'11.6.2024. Da ciò consegue che i motivi di ricorso sub 1) e 2) sono infondati, in quanto il ricorrente aveva già ricevuto tutte le cartelle prodromiche e le successive notifiche di atti interruttivi hanno impedito la decorrenza del termine prescrizionale successivamente alla notifica delle cartelle.
Si osserva che invero che nessuna prescrizione si è maturata successivamente alla data degli atti interruttivi sopra indicati fino alla data di notifica dell'atto impugnato in questa sede (27.5.2024).
Sono altresì infondati gli altri motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento ai motivi di ricorso sub 3 e 4 si rileva che nessuna sanzione di nullità è prevista nell'ipotesi di utilizzo PEC, da parte del mittente, non inserito in pubblici registri, dovendosi specificare che la regola stringente di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, Cass. S.U. 15979/2022).
Analogamente, nessuna sanzione è prevista per la mancata indicazione del soggetto fisico che ha inoltrato l'atto.
E' infine da rigettare il motivo di ricorso sub 5, in quanto l'Agenzia di Riscossione è pacificamente soggetto giuridico iscritto nell'albo istituito con l'art.53, comma 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
Ne consegue che il ricorso va rigettato.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm. (valori minimi), come da dispositivo e vanno a gravare sulla ricorrente, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle competenze di lite, liquidate in euro 3962,00, oltre accessori come per legge, con distrazione se richiesta.
Cosenza, 28 gennaio 2026.
Il relatore Il presidente Piero Santese Concetta Lucia Filomia