Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 663
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione comprovante la notifica di tutte le cartelle prodromiche e di plurimi atti interruttivi.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo in quanto le notifiche di atti interruttivi hanno impedito la decorrenza del termine prescrizionale successivamente alla notifica delle cartelle e nessuna prescrizione si è maturata fino alla notifica dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche a mezzo PEC non provenienti da un pubblico registro

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nessuna sanzione di nullità è prevista per l'utilizzo di PEC da parte del mittente non inserito in pubblici registri, e che una maggiore rigidità formale è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, non del mittente.

  • Rigettato
    Nullità della PEC per mancata identificazione del dipendente mittente

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che nessuna sanzione è prevista per la mancata indicazione del soggetto fisico che ha inoltrato l'atto.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione dell'Agenzia di Riscossione alla notifica degli atti tributari

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando che l'Agenzia di Riscossione è un soggetto giuridico iscritto nell'albo istituito dall'art. 53, comma 1, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 663
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 663
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo