Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2025, proposto dal dott. Paolo Scarano, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43;
contro
- la Regione Molise, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario della Regione Molise, il sub Commissario ad acta , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
- l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise-A.S.RE.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.RE.M. n. 1245 del 2/10/2025, pubblicato sull’Albo on line del sito Aziendale del 13/10/2025 al 23/10/2025, con la quale è stato modificato l’Atto Aziendale nella parte in cui la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) Coordinamento Medicina Legale è stata rinominata in SSD Medicina Legale e trasferita dal Dipartimento di Staff , al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione , con integrazione e modifica delle relative competenze;
- il D.C.A. n. 181 del 25/11/2025 con il quale è stata approvata la suddetta modifica dell’Atto Aziendale dell’A.S.RE.M.;
- la nota prot. n. 170883/2025 del 2/12/2025 con la quale è stata disattesa la domanda di annullamento in autotutela avanzata dall’interessato in data 27/11/2025;
- nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, anche se non espressamente indicati e non conosciuti, allo stato, dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.RE.M. e delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Il ricorrente è stato dal 12/04/2018 Dirigente Medico della Struttura Semplice Dipartimentale dell’A.S.RE.M. SSD Coordinamento Medicina Legale .
2. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio, dopo aver descritto le varie articolazioni che compongono l’Azienda sanitaria molisana, il ricorrente ha impugnato le modifiche dell’atto aziendale e quelli ad essi presupposti specificati in epigrafe, con i quali la SSD Coordinamento Medicina Legale è stata rinominata in SSD Medicina Legale e trasferita dal Dipartimento di Staff , al Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione , con integrazione e modifica delle relative competenze.
2.1. Gli atti in questione, nella prospettiva attorea, avrebbero prodotto la illegittima sottrazione alla struttura diretta dal ricorrente di una parte delle competenze già ad essa ascritte, e modificato il precedente organigramma del Dipartimento di Staff e l’organigramma del Dipartimento Unico Regionale di Prevenzione .
2.2. Il ricorso è stato affidato ad un unico ed articolato motivo, così rubricato: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.N. 241/1990 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 502/1992, IN PARTICOLARE ARTT. 3, 7 E SS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CONTENUTO NEL VIGENTE ATTO AZIENDALE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 10/09/1990 N. 285 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES DELLA L.N. 241/1990 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 88, DELLA L.N. 191/2009. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO DI POTERE, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA E SVIAMENTO DAL PUBBLICO INTERESSE, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI ED ULTERIORI PROFILI ”.
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) la Deliberazione Direttoriale dell’A.S.RE.M. n. 1245/2025 sarebbe stata in insanabile contrasto con l’art. 21 della Parte Prima dell’Atto Aziendale vigente oltre che affetta da un difetto istruttoria e motivazione, da illogicità e sviamento di potere, nonché adottata in violazione degli artt. 7 e ss. del D. Lgs. n. 502/1992;
b) il D.C.A. n. 181 del 25/11/2025 sarebbe stato affetto da illegittimità derivata;
c) al pari della nota n. 170883/2025 del 2/12/2025, con la quale è stata disattesa la domanda di annullamento in autotutela presentata dall’interessato.
3. In resistenza al ricorso si è costituita in giudizio l’A.S.RE.M., eccependo l’infondatezza del gravame oltre che la sua stessa inammissibilità per una serie di profili: primo fra tutti il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Per le Amministrazioni intimate si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 14/01/2026, sentite le parti, il Collegio ha dato loro avviso della possibile definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
La causa, una volta esaurita la discussione, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione come da eccezione dell’A.S.RE.M..
Le doglianze attoree prendono di mira plurimi atti organizzativi della direzione dell’A.S.RE.M. riguardanti l’assetto interno delle strutture, unitamente all’atto con il quale il Commissario ad acta per il rientro dei disavanzi della Regione Molise aveva approvato le modifiche così introdotte all’atto aziendale dell’A.S.RE.M..
6. Il sindacato giurisdizionale su tutti gli atti richiamati afferisce alla giurisdizione del Giudice ordinario.
A tale conclusione conduce innanzitutto il comma 1 bis dell’art. 3 della L. n. 502/1992, istitutiva delle Aziende Sanitarie locali, il quale dispone: “ In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica ”.
Tale norma ha introdotto quindi una specifica disciplina dell’attività organizzativa delle aziende sanitarie, qualificando gli atti concernenti l’organizzazione e il funzionamento aziendale quali atti di diritto privato.
Di conseguenza, ai fini del riparto di giurisdizione, la materia dell’organizzazione interna delle suddette aziende viene sottratta alla generale regola processuale secondo la quale, nelle controversie afferenti i rapporti di pubblico impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la giurisdizione amministrativa permane rispetto ai giudizi che involgano l’impugnazione di atti di c.d. macro-organizzazione (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 150 del 13/05/2024).
La giurisprudenza amministrativa, prendendo le mosse dalla chiara indicazione legislativa appena menzionata, ha invero di conseguenza affermato che “ Nell’ambito privatistico rientra l'individuazione, con atto aziendale, delle strutture operative. Pertanto, diversamente che dalle amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro organizzazione delle aziende Sanitarie sono adottate con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale ” ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 7209/2019; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 1202/2013).
Sulla scorta di questa impostazione è perciò diffusamente ritenuto che, “In tema di servizio sanitario nazionale, la decisione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale di adottare modifiche alla struttura organizzativa dell'azienda costituisce, ex art. 3 del d.lg. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 3 del d.lg. n. 229 del 1999, atto di macro-organizzazione, disciplinato - diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere - dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, con la conseguente devoluzione dell'impugnazione di tali atti organizzativi al giudice ordinario” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 1541/2020; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, n. 425/2020; T.A.R. Campania, Salerno, n. 310/2018).
Questo indirizzo è stato espresso proprio con riguardo a ricorsi con i quali si contestavano atti che disponevano, come nel caso che occupa, innovazioni organizzative di unità operative ospedaliere, o comunque l’articolazione di strutture di un’azienda sanitaria.
L’impostazione illustrata mutua le proprie conclusioni dai principi espressi in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, nella sede propria della regolazione della giurisdizione, hanno affermato: “con riferimento al servizio sanitario nazionale, l'individuazione con atto del direttore generale della struttura operativa dell'azienda sanitaria locale è atto di macro organizzazione disciplinato dal diritto privato - a norma del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999 -, art. 3 diversamente da quanto previsto per le amministrazioni pubbliche in genere, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale strumentale, al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda. Ne consegue che la giurisdizione a conoscere di tali atti compete al giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n. 25048/2016) .
Ma già in precedenza, con l’ordinanza n. 15304/2014, le stesse SS.UU. avevano avvertito che, sempre "in tema di servizio sanitario nazionale, l'individuazione con atto del direttore generale delle strutture operative semplici dell'azienda sanitaria locale, afferenti ad una struttura complessa (nella specie quella di oculistica), con riduzione di esse da tre a due e conseguente nomina di soli due dirigenti, è, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che espressamente lo prevede, atto di macro-organizzazione, disciplinato dal diritto privato, in coerenza con il suo carattere imprenditoriale, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, sicchè la giurisdizione a conoscere di tali atti spetta al giudice ordinario" .
7. Tutto ciò posto, l’impugnativa di parte ricorrente deve nel suo complesso essere senz’altro dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, salva la facoltà, in virtù del principio della traslatio iudicii , di riproposizione della domanda dinanzi al secondo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ex art. 11 c.p.a. ove il giudizio sia riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
8. La definizione del presente giudizio dinanzi a questo Tribunale mediante decisione di mero rito giustifica un’integrale, equitativa compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai fini del suo prosieguo mediante traslatio judicii , nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | RA CI |
IL SEGRETARIO