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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 18050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18050 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23947 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, via Mariano D'Amelio, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Rosella Lucente, che la rappresenta e difende;
- opponente -
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Santi Bertino, che la rappresenta e difende;
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- opposta -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4331/2025, emesso dall'intestato
Tribunale nell'ambito del procedimento n.r.g. 10353/2025 in data 31.3.2025 che gli ha ingiunto il pagamento in favore de dell'importo di euro 2.226, oltre Controparte_1 agli interessi come da domanda e alla rifusione delle spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione uso
1 commerciale stipulato tra le parti in data 23.07.2021 e avente ad oggetto il locale sito in
Roma, viale Amelia, n. 13 B/C, con decorrenza dal 1°.
8.2021 al 31.7.2027. Sul punto va precisato che, a seguito di procedimento di convalida di sfratto per morosità (r.g.n. 5868/2024 di questo Tribunale), in data 29.4.2024 ha ceduto l'azienda Controparte_1 unitamente al contratto di locazione in favore della la quale ha provveduto a Parte_2 sanare la morosità, con diritto di rivalsa nei confronti della conduttrice cedente, e, quindi, il giudizio di sfratto è stato abbandonato da , con conseguente sua estinzione Parte_1 in data 3.6.2024.
1.1. L'opponente ha affermato che, stante la compensazione con i canoni non pagati, nulla sarebbe dovuto né a titolo di deposito cauzionale né ad alcun titolo dalla sig.ra Parte_1
in favore de con conseguente totale infondatezza sia in fatto
[...] Controparte_1 che in diritto della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 4331/2025.
1.2. L'opponente ha esperito domanda riconvenzionale con la quale ha richiesto la condanna della società opposta al pagamento della somma netta di euro 579,22, oltre agli interessi legali maturandi dal 7.6.2024 sino al saldo effettivo, quale differenza e compensazione tra il credito della locatrice nei confronti della società conduttrice, pari ad euro 2.968,69, di cui Parte_1 euro 2.800 per 7 ratei insoluti relativi alla scrittura privata del 23.07.2021 ed euro 168,69 a titolo di interessi maturati alla data del 7.6.2024 (data della prima diffida), e il credito della conduttrice nei confronti della locatrice per l'importo di euro Controparte_1
2.389,47, riconducibile alla restituzione del deposito cauzionale (euro 2.226,00) oltre interessi
(euro 163,47), maturati alla medesima data del 7.6.2024.
2. Si è costituita in giudizio deducendo il proprio pieno e Controparte_1 incondizionato diritto alla restituzione del deposito cauzionale, sorto al termine del rapporto locatizio, non appena avvenuta la riconsegna del bene. Ha eccepito la radicale inammissibilità
e infondatezza dell'eccezione di compensazione: il divieto di autotutela e la mancanza dei requisiti ex art. 1243 c.c., nonché la inammissibilità e comunque manifesta infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale. Ha concluso chiedendo in via preliminare e pregiudiziale la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito e in via principale ha chiesto il rigetto integrale dell'opposizione proposta da , in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare in ogni sua parte il decreto
2 ingiuntivo n. 4331/2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque rigettare, siccome manifestamente infondata in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale formulata dalla ricorrente opponente.
3. Mutato il rito da semplificato di cognizione a speciale locatizio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa ex art. 429 c.p.c..
4. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, stante la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente, che elide l'originaria pretesa creditoria azionata in via monitoria.
È pacifico tra le parti l'intervenuto scioglimento del rapporto locatizio e l'avvenuta riconsegna dell'immobile, circostanze che, in linea di principio, legittimerebbero la conduttrice a richiedere la restituzione del deposito cauzionale pari Controparte_1 ad euro 2.226. Tuttavia, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale non è assoluto, ma può essere paralizzato qualora il locatore vanti a sua volta crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti del conduttore.
4.1. Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della compensazione deducendo che il credito vantato dall'opponente (fondato sulla scrittura privata del 23.07.2021) afferirebbe a un rapporto contrattuale diverso e precedente rispetto a quello per cui è stato versato il deposito cauzionale. L'eccezione è infondata e va disattesa. Dalla documentazione in atti emerge un evidente collegamento negoziale tra la scrittura privata di ricognizione di debito (piano di rientro) e il nuovo contratto di locazione, stipulati in pari data (23.07.2021). È palese che la concessione del nuovo godimento dell'immobile fosse funzionalmente subordinata al ripianamento della morosità pregressa regolata dalla scrittura privata. Ne consegue che i reciproci crediti, pur scaturendo formalmente da titoli diversi, si iscrivono nel medesimo assetto di interessi economici tra le parti, rendendo legittima l'operatività della compensazione.
4.2. Parte opposta lamenta l'arbitraria ritenzione del deposito cauzionale da parte della locatrice in asserita violazione del divieto di autotutela. Osserva il Tribunale che, nel caso di specie l'opponente ha ritualmente proposto domanda riconvenzionale volta all'accertamento del proprio controcredito e alla compensazione. L'azione giudiziale intrapresa sana, dunque, ogni contestazione in merito all'autotutela, devolvendo al giudice la liquidazione dei rispettivi
3 dare/avere. Non sussiste, inoltre, alcun indebito arricchimento o “doppia garanzia” rispetto al Part deposito versato dalla nuova conduttrice ( e , atteso che tale ultima cauzione Parte_4 garantisce un rapporto soggettivamente diverso e obbligazioni future, mentre la ritenzione della cauzione dell'odierna opposta è volta a soddisfare debiti pregressi e personali della conduttrice cedente Controparte_1
4.3. Infondata è l'eccezione dell'opposta secondo cui l'opponente avrebbe implicitamente rinunciato al credito per non averlo inserito in una successiva intimazione di sfratto. La rinuncia a un diritto di credito deve essere espressa o desumibile da atti inequivocabilmente incompatibili con la volontà di avvalersene. L'aver azionato in un separato giudizio di sfratto i soli canoni correnti (per ottenere celermente il rilascio) non implica rinuncia al credito pregresso oggetto di piano di rientro, che rimane fondato su valido titolo scritto. Di conseguenza il credito dell'opponente risulta certo (fondato su riconoscimento di debito scritto), liquido (determinabile con mero calcolo matematico in base ai ratei scaduti) ed esigibile. L'opposta, gravata dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., non ha documentato l'avvenuto pagamento dei 7 ratei reclamati per un totale di euro 2.800, limitandosi a contestazioni generiche.
5. Accertato il credito di parte opponente per i ratei insoluti della scrittura privata [pari a euro
2.800 + interessi fino al 7.6.2024 (data della prima diffida) = euro 2.968,69] e accertato il minor credito di parte opposta per la restituzione del deposito (pari a euro 2.226 + interessi fino al 7.6.2024 = euro 2.389,47), opera la compensazione giudiziale fino alla concorrenza degli importi. Residua, pertanto, in favore dell'opponente , un credito pari Parte_1 alla differenza tra le due poste, ovverosia euro 579,22, che deve essere versatole da
[...]
Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 4331/2025, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento n.r.g. 10353/2025 in data 31.3.2025;
4 2) accerta e dichiara la compensazione tra il credito vantato da (pari Controparte_1 ad euro 2.389,47) e il maggior credito vantato da (pari ad euro 2.968,69); Parte_1
3) condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di , della somma residua di euro 579,22, Parte_1 oltre agli interessi legali dal 7.6.2024 al saldo effettivo;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in complessivi euro 500, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa.
[...]
Roma, 17.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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