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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2860/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BARBIERI Parte_1 C.F._1
SAVERIO ATTRICE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. VENTURA Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da Controparte_2 perdita del rapporto parentale patito a seguito della morte del fratello rimasto Persona_1 vittima di un grave incidente stradale occorso in data 8.10.2022 allorché, mentre percorreva alla guida del motociclo Honda SH300 targato ES87115 la via Rubiera in Comune di San Martino in Rio (RE), in direzione Rubiera-Stiolo, giunto all'altezza del civico n. 53, è stato travolto dall'autovettura Fiat Panda targata DM647BF in proprietà di , Controparte_1 Contro condotta nell'occasione da e assicurata con che proveniva dall'opposto CP_3 senso di marcia e ha improvvisamente invaso la sua corsia. In particolare, ha dedotto:
- che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva al conducente della Fiat Panda;
- che l'impatto con il motociclo è stato violentissimo tant'è che è deceduto Persona_1 sul colpo e la moglie, terza trasportata, è rimasta gravemente ferita;
- che la famiglia composta dalla madre e da 10 figli – tra cui la Per_1 Persona_2 stessa attrice e – era molto unita;
Per_1
1 - che, in particolare, ella aveva con il fratello un legame molto stretto, poiché Per_1 costui, di 15 anni più grande, si è preso cura di lei fin da quando era una bambina, venendo a rappresentare uno stabile e insostituibile punto di riferimento affettivo e relazionale;
- che il rapporto è rimasto solido e continuativo nel tempo e ancora di più si è intensificato negli ultimi anni, avendo condiviso le incombenze e le urgenze legate alla malattia degenerativa che ha colpito la madre, alla quale entrambi, unitamente agli altri fratelli, prestavano assistenza, organizzandosi e consultandosi a vicenda;
- che essi erano soliti vedersi almeno una o due volte al mese, telefonarsi per gli auguri di compleanno, presenziare alle ricorrenze, anche religiose, delle rispettive famiglie, scambiarsi omaggi, visite ecc.;
- che, applicando i parametri previsti dalle vigenti Tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale, considerando in particolare la qualità e l'intensità della relazione con il fratello defunto, ella ha diritto ad un risarcimento pari a complessivi € 62.831,60;
- che compagnia assicuratrice per la RCA della vettura di Controparte_2 non ha dato riscontro alle richieste inoltrate in fase stragiudiziale. CP_1
Tanto premesso, e deducendo di avere avviato il procedimento di negoziazione assistita al fine di assolvere la condizione di procedibilità, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'importo sopra indicato.
, benché regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 pertanto ne va dichiarata la contumacia. Si è costituita eccependo in via preliminare la inammissibilità Controparte_2 della domanda risarcitoria per non avere l'attrice formulato espressa domanda di accertamento della responsabilità del conducente - neppure citato in giudizio - e deducendo CP_3 che ella ha promosso il presente giudizio in modo del tutto inaspettato, interrompendo le trattative all'epoca in corso e che hanno permesso di giungere alla definizione stragiudiziale della vertenza con la moglie, la madre e gli altri fratelli del de cuius. Nel merito, ha contestato l'an debeatur deducendo, con riferimento alla dinamica del sinistro, che il guidatore ha perso il controllo della Fiat Panda a causa di un dislivello del manto stradale, non segnalato in quanto il tratto di strada era privo di segnaletica orizzontale, oltre che di ampiezza estremamente ridotta, e nel tentativo di recuperare ha impattato contro il motociclo dell' che viaggiava a centro strada o comunque non tenendo strettamente la Per_1 propria destra. Reputando quindi che il concorso di tali circostanze, del tutto imprevedibili e inevitabili, integri il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità fra la condotta di e CP_1
l'evento, ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della vittima, che avrebbe violato l'art. 143 comma 1 C.d.S. (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”), chiedendo che l'eventuale risarcimento venga ridotto in misura proporzionale a tale contributo. Ha poi contestato la pretesa anche sotto il profilo del quantum eccependo la sostanziale sopravvalutazione dell'intensità del rapporto e, quindi, l'eccessività del danno lamentato. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e a mezzo CTU cinematica.
2 Con ordinanza 7.11.2024 è stata formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi Contro dell'art. 185 bis c.p.c. “Corresponsione da in favore dell'attrice della somma complessiva di € 45.000,00 (comprensiva di eventuali acconti già corrisposti), a definizione di ogni e qualsiasi pretesa inerente all'oggetto del presente giudizio, oltre ad € 4.500,00 (+ accessori di legge) quale contributo alle spese di lite”. ha prestato adesione alla proposta, mentre l'attrice ha dichiarato Controparte_2 il proprio rifiuto. Constatato il mancato raggiungimento della conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.10.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale di è riservato la decisione. Per completezza, va dato atto che l'attrice:
- ha dedotto che l'Assicurazione non ha aderito alla procedura di negoziazione assistita nel frattempo instaurata;
Contro
- ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da l'unico congiunto con il quale quest'ultima ha in realtà definito stragiudizialmente la vertenza è la moglie di Per_1
in quanto gli indennizzi corrisposti alla madre e agli altri fratelli, inferiori al dovuto,
[...] sono stati trattenuti a mero titolo di acconto, tant'è che essi hanno medio tempore promosso l'azione risarcitoria dinanzi a questo Tribunale per ottenere il pagamento del residuo (procedimento rubricato al n. 2698/24 R.G.). 2. Va preliminarmente evidenziato che la mancata citazione in giudizio del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro e l'assenza di una espressa domanda di accertamento della sua responsabilità non comportano di certo l'inammissibilità dell'azione oggi proposta da
, dovendosi considerare che: Parte_1
- la responsabilità del conducente e del proprietario del mezzo (nonché, quindi, dell'Assicurazione del mezzo stesso) è, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., solidale, sicché il danneggiato è libero di agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi;
- la statuizione di condanna presuppone sempre un accertamento, pertanto non è necessario, ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, proporre in modo esplicito una domanda volta espressamente ad accertare la responsabilità del convenuto. Contro Dunque, l'eccezione svolta in proposito da eve essere senz'altro disattesa. 3. Passando al merito, la prima questione controversa tra le parti attiene alla dinamica dell'incidente dell'8.10.2022 ove ha trovato la morte Persona_1
La disposizione di riferimento è l'art. 2054, comma 2, c.c. che, nell'ipotesi di scontro tra due mezzi, pone una presunzione relativa di pari responsabilità in capo ai rispettivi conducenti (“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”), superabile qualora risulti accertata la condotta colposa esclusiva di uno e la condotta regolare dell'altro. La CTU cinematica svolta nel corso dell'istruttoria ha accertato quanto segue:
- il sinistro ha avuto luogo lungo un tratto stradale extraurbano nel comune di San Martino in Rio, avente un'ampiezza di 5,3 metri, caratterizzato da un limite di velocità di 90 km/h, che a quell'epoca era privo di segnaletica orizzontale;
3 - il margine laterale del manto bitumato risultava particolarmente sopraelevato rispetto al ciglio erboso adiacente, verosimilmente a causa dei recenti lavori di riasfaltatura, che avevano determinato in alcuni punti la formazione di un gradino longitudinale alla sede viabile alto fino a 20 cm;
- non era presente un segnale di pericolo atto a preavvisare gli utenti della strada di tale insidiosa condizione del manto stradale;
- la giornata era luminosa, la visibilità perfetta;
- alla guida della Fiat Panda, per ragioni non note, è fuoriuscito con le CP_3 ruote di destra dalla sede viabile e, a causa del dislivello del ciglio erboso rispetto al piano stradale, ha avuto difficoltà a rientrarvi;
una volta recuperato il piano stradale, il guidatore ha compiuto una manovra imperita, sterzando in modo marcato, con conseguente imbardata e improvvisa deviazione verso sinistra;
- l'automobile, nel tentativo del conducente di riprendere l'assetto di marcia, ha subìto un doppio effetto pendolo invadendo l'opposta semicarreggiata, tornando sulla propria destra e infine fuoriuscendo dalla carreggiata a sinistra;
- proprio nel compiere questo moto ondulatorio l'autovettura ha colpito il motociclo Honda condotto da che transitava in senso opposto;
Persona_1
- a seguito dell'urto, il motociclo è stato sbalzato oltre la carreggiata, arrestandosi sul terreno adiacente;
- al momento della perdita di controllo, la velocità della Fiat Panda si assestava intorno ai 100 km/h, mentre non è stato possibile determinare quella del motociclo a causa della elevatissima energia cinetica della vettura, al forte gradiente massico e all'atipico assetto d'urto.
Quanto alla condotta di e ai profili di responsabilità, l'Ausiliario ha CP_3 concluso che: “Una maggior perizia alla guida abbinata ad una moderazione dell'andatura avrebbe certamente agevolato il recupero del normale assetto di marcia. Le correlate violazioni degli art. 140, 141 e 143 del CdS sono da porsi in nesso causale con il verificarsi del sinistro…. L'assenza del cartello dedicato al preavviso di rifacimento della segnaletica a parere dello scrivente non può essere posta in nesso causale con il sinistro. Come già indicato nel corpo della CTU, la giornata era luminosa, la visibilità perfetta, la carreggiata ampia e - nel punto della fuoriuscita dalla sede viabile – rettilinea. Il tratto con asfaltatura in via di rifacimento iniziava circa 350 metri prima del punto di impatto ed oltre ai tratti rettilinei presentava una marcata curva destrorsa per il sig. Anche ad un utente disattento era quindi evidente che la segnaletica era in fase di CP_1 ridefinizione anche in assenza di apposito segnale. Che la sede carrabile nera fosse ben visibile rispetto alle sponde verdi, oltre all'evidenza grafica, è confermata dalla marcia dell'automobilista che ha superato la volgenza destrorsa per poi fuoriuscire dalla sede viabile lungo un tratto rettilineo. Appare dunque ben poco sostenibile un nesso eziologico tra l'assenza di strisce di demarcazione e la fuoriuscita di strada. Peraltro, se anche volessimo ammettere che la percezione della sede viabile fosse risultata così complessa, maggiormente sarebbe stato dovere dell'automobilista moderare l'andatura ed essere in grado di fermarsi entro il campo di visibilità”; Quanto, invece, a “La posizione del motociclo sulla carreggiata al momento Persona_1 dell'impatto, non strettamente in aderenza al limitare destro della sede viabile, non può essere giudicata censurabile, considerando il marcato dislivello geodetico rispetto al ciglio erboso e l'imprevedibile moto aberrante del veicolo antagonista. Peraltro, una posizione del motociclo moderatamente più discosta verso l'esterno della carreggiata non sarebbe comunque valsa a scongiurare il conflitto, in relazione all'impegno improvviso della
4 semicarreggiata di pertinenza del veicolo a due ruote da parte dell'autovettura. Al fine di trovarsi in una posizione utile a schivare il conflitto il motociclista avrebbe dovuto marciare a ridosso del bordo asfaltato, circostanza non esigibile durante la marcia normale. Non solo, la traiettoria oscillatoria della vettura è certamente risultata di difficile identificazione e può aver precluso la valutazione del sig. nel decidere quale manovra diversiva intraprendere (o meglio abbozzare) nei pochi istanti antecedenti Per_1 la collisione. La violenza dell'impatto e l'imprevedibilità della manovra della Fiat risultano, a parere dello scrivente, assorbenti rispetto alla causazione del sinistro ed alle sue conseguenze. Per le ragioni suindicate non possono essere ravvisate, nella condotta di guida del sig. violazioni al codice della strada in nesso Per_1 eziologico con il sinistro”. In sintesi, quindi, l'istruttoria tecnica ha permesso di accertare: che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva alla condotta imprudente e imperita di;
CP_3 che non ricorre alcun caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità con il sinistro, non rilevando, sotto tale profilo, le peculiari condizioni del manto stradale e l'assenza di adeguata segnaletica, per le ragioni ben chiarite dall'Ausiliario; che alcun contributo causale è ascrivibile a la cui condotta non è risultata censurabile sotto alcun profilo. Persona_1
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie in quanto esito di un'analisi approfondita e dettagliata degli atti e dei documenti di causa, ben motivata, immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
a quest'ultimo riguardo, va evidenziato che il CTU ha risposto in modo esaustivo e puntuale alle osservazioni dei Consulenti di Parte, confermando i risultati esposti. Va ulteriormente rilevato che l'Ausiliario nominato in questo giudizio coincide con quello incaricato dalla Procura di Reggio Emilia nel procedimento penale originato dal sinistro e che, in quell'occasione, ha compiuto gli accertamenti irripetibili: tale elemento conferisce ulteriore attendibilità alle conclusioni rassegnate in questa sede, proprio perché si fondano su un esame diretto dello stato dei luoghi e dei mezzi coinvolti, attuato personalmente dal professionista all'epoca del fatto, e non (solo) sulla base di fotografie o relazioni provenienti da terzi. Quanto sopra consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità prevista dal citato art. 2054, comma 2, c.c., dovendosi ricondurre il sinistro in via esclusiva alla condotta colposa di . CP_3
Dal ché discende, in astratto, la responsabilità in via solidale del proprietario della vettura,
ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c. (il quale, essendo rimasto Controparte_1 contumace, non ha provato né ancor prima dedotto che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà) e della Compagnia Assicurativa. 4. Venendo ora all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, in punto di diritto va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti
5 (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, C. 25541/22, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (C. 21837/19; C. 29784/18; C. 29332/17). Proprio con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (C. 5769/24; nello stesso senso anche più recentemente C. 3904/25:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”; C. 22397/22; C. 36297/23: “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”). Tanto chiarito, deve ritenersi che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del
6 fatto che nel caso di specie non è stata allegata, né ovviamente provata, da parte di
[...]
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un CP_2 legame tra vittima e l'attrice superstite, deve presumersi l'esistenza, in capo a quest'ultima, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La relativa quantificazione non può che avvenire in modo equitativo e, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - richiamati anche dalla Corte di Cassazione (C. 37009/22) - che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella. Passando quindi al caso concreto, per la liquidazione occorre fare riferimento alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, la quale fissa un valore punto di € 1.698 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 116 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 20 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 20 punti
C. convivenza: 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); 8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
8 25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti (16 in caso di assenza totale di ulteriori superstiti, 14 per 1 superstite, 12 per 2 superstiti, 9 per 3 superstiti)
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. è deceduto all'età di 64 anni, all'epoca ne aveva 49 e Persona_1 Parte_1 pacificamente non conviveva con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 14; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, tenuto conto della presenza della madre e degli altri 8 fratelli di e Per_1 Pt_1
Sul punto, va evidenziato che le tabelle in esame prevedono l'attribuzione di 9 punti in caso di 3 superstiti, ma nulla dicono laddove questi ultimi siano in numero superiore, come nel
7 caso di specie. Deve ritenersi che l'inserimento di vittima primaria e vittima secondaria all'interno di una famiglia molto numerosa, da un lato, non possa comportare il totale azzeramento dei punti Contro previsti dalla voce in questione (come sostenuto da ma, dall'altro lato, non possa non determinare una loro riduzione. L'attribuzione del punteggio massimo nel caso in cui il richiedente sia rimasto l'unico superstite trova la sua ragione nella necessità di valorizzare adeguatamente la perdita dell'unico (o ultimo) legame familiare - per sua natura non assimilabile ad altri (per quanto significativi) legami - e che comporta, di fatto, il definitivo dissolvimento della famiglia di origine. Nel caso invece in cui i congiunti superstiti siano più d'uno, la famiglia - seppure
“menomata” - esiste ancora e il danneggiato beneficia ancora di altri rapporti della stessa natura (benché probabilmente differenti nel loro “contenuto”). E', allora, senz'altro conforme a un principio di equità che, man mano che il numero dei congiunti aumenti, il peso specifico di questo parametro venga proporzionalmente ridotto, ma non eliminato del tutto, perché ciò significherebbe privare di ogni rilevanza il legame - appunto
- con il nucleo familiare. Se, dunque, in caso di 3 superstiti le Tabelle di Milano prevedono l'attribuzione di 9 punti, operando nel caso concreto una riduzione proporzionale, che tenga conto della permanenza in vita della madre di e agli altri 8 fratelli, appare equo riconoscere un unico Parte_1 punto per il parametro in esame. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 0 punti. L'attrice ritiene corretta l'attribuzione di 15 punti, avendo dedotto, come riportato al par. 1 (al quale si rimanda), la sussistenza di un legame profondo e continuativo fra i due fratelli, caratterizzato da contatti regolari, sia personali che telefonici, e condivisione di ricorrenze, quali cerimonie familiari e festività, nonché degli incombenti legati alla cura e all'assistenza della madre, ormai anziana e non più in perfetto stato di salute. Va tuttavia osservato che:
- le allegazioni dell'attrice sono, sotto questo profilo, oggettivamente molto generiche: ella avrebbe potuto (e dovuto, perché l'onere era a suo carico) indicare fatti specifici, ossia quali ricorrenze, quali cerimonie, quali vacanze, quali attività assistenziali ecc. ella avrebbe negli anni condiviso con il fratello Per_1
- nulla di tutto ciò si rinviene nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.;
- alla genericità delle allegazioni corrisponde, inevitabilmente, la genericità delle istanze istruttorie: ha articolato prove orali del tutto prive di riferimenti temporali Parte_1 precisi, quando invece ella avrebbe potuto agevolmente individuare circostanze specifiche, da cui ricavare una pur minima descrizione del rapporto e desumere l'intensità;
- ragione per la quale il capitolato di cui alla memoria n. 2) è stato dichiarato inammissibile;
- il raffronto, operato dall'attrice nelle note conclusive, con i capitoli ammessi invece nella causa parallela instaurata dalla madre e dagli altri fratelli di (con il patrocinio del Per_1 medesimo difensore), è del tutto inconferente, poiché questi risultano, per la gran parte, formulati in modo sicuramente più preciso e circostanziato e la contestuale ammissione di
8 alcuni capitoli più generici è stata disposta solo al fine di meglio chiarire il contesto familiare in un procedimento in cui, tra i danneggiati, non vi sono solo i fratelli del defunto, ma anche la madre, dunque un congiunto rispetto al quale la presunzione di sofferenza interiore è sicuramente più forte (mentre, si ribadisce, nel presente giudizio tutti i capitoli testimoniali presentano il comune vizio di genericità e di certo la produzione, con le note conclusive, dei verbali dell'altra causa, contenenti le deposizioni dei testi è del tutto inammissibile);
- sempre nelle note conclusive l'attrice invoca poi, in modo altrettanto inconferente, l'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'intenso rapporto con il fratello non sarebbe stato contestato Per_1 Contro da aldilà del fatto che a essere generiche sono, in primis, le allegazioni attoree (è infatti ovvio che una contestazione specifica presupponga a sua volta una allegazione specifica), va rilevato che la presenza di un convenuto contumace ( ) preclude Controparte_1
l'applicazione del principio di non contestazione, onerando la parte attrice di fornire puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, senza poter contare sulla eventuale inerzia della controparte;
- in sostanza, quindi, sebbene non siano emersi elementi idonei a smentire la sussistenza di un legame fra e il fratello defunto, e debba quindi senz'altro presumersi che la Pt_1 perdita di quest'ultimo abbia provocato nella prima una sofferenza interiore che comunque determina il sorgere della pretesa risarcitoria, cionondimeno manca la prova specifica di una relazione di intensità tale da giustificare l'attribuzione del punteggio indicato dall'attrice;
- pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non è possibile riconoscere alcun punto per il parametro in esame. Quindi, ,oltiplicando il valore punto di € 1.698,00 per i 25 punti totali così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in Parte_1 complessivi € 42.450,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
40.895,95); con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali alla data odierna, il quantum dovuto all'attrice è oggi pari a € 46.341,88.
4. In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno dedotto in giudizio la somma di € 46.341,88, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al soddisfo.
5. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento di attività istruttoria. Le spese relative alla negoziazione assistita (limitatamente alla fase di attivazione) vengono quantificate in base ai medesimi parametri. Quanto alla regolamentazione delle spese, va osservato che:
- con ordinanza 7.11.2024 il Tribunale ha proposto alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., Contro di conciliare la causa con la corresponsione, da parte di n favore dell'attrice, della somma di € 45.000,00, oltre ad € 4.500,00 + accessori quale contributo alle spese legali;
- a quell'epoca, il quantum astrattamente dovuto a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno parentale, comprensivo di rivalutazione e interessi legali, era pari a €
9 45.017,12, quindi sostanzialmente coincidente con l'importo proposto;
- la proposta, come detto in premessa, è stata accettata dalla Compagnia Assicurativa e rifiutata dall'attrice, che sostanzialmente ha addotto, a giustificazione della propria determinazione, in primo luogo la mancata inclusione delle spese anticipate nonché di quelle relative alla CTU e alla negoziazione assistita e, in secondo luogo, la convinzione di avere diritto ad un risarcimento più elevato, contestualmente censurando e impugnando la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato le istanze di prova orale formulate nelle memorie;
- all'udienza del 23.01.2025 a dichiarato di accollarsi, a fini conciliativi, anche le spese relative alla Consulenza Tecnica, ma l'attrice non ha prestato adesione all'offerta;
- ora, l'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c. stabilisce che il Giudice, “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”;
- deve ritenersi che, in considerazione della ratio della disposizione - che, come noto è quella di favorire la definizione transattiva della lite, sanzionando la carenza di spirito conciliativo - la coincidenza fra la proposta del giudice e la statuizione finale sulla domanda vada intesa in modo sostanziale e non rigidamente numerico, sicché nel caso di specie essa deve ritenersi senz'altro sussistente (€ 45.000,00 a fronte di € 45.017,12), tanto più che il rifiuto opposto dall'attrice era basato su: 1) la pretesa di un risarcimento di maggiore entità, fondata su prove inammissibili;
2) spese di negoziazione assistita che però non erano contemplate dalla proposta e in ogni caso erano state quantificate dal legale sulla base dell'errato scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, anziché da € 26.001,00 a € 52.000,00); 3)spese di CTP che non sono state neppure documentate e, quindi, non sarebbero state in ogni caso rimborsabili;
- tenuto conto di tutto quanto sopra e dell'esito della controversia, parte attrice, pur risultando di fatto vittoriosa, non ha quindi diritto alle spese di lite relative alla fase conclusiva del giudizio, che devono così intendersi interamente compensate. Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in via solidale fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
CO i convenuti, in solido, a pagare in favore dell'attrice la somma di € 46.341,88, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
CO i convenuti, in solido, a pagare all'attrice le spese di lite (comprensive delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione) che liquida in € 545,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensate le spese relative alla fase decisoria;
CO i convenuti, in solido, a pagare all'attrice le spese relative alla fase di attivazione della negoziazione assistita, che liquida in € 536,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
10 PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro. Così deciso a Reggio Emilia il 31/10/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
11
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BARBIERI Parte_1 C.F._1
SAVERIO ATTRICE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. VENTURA Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...] al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da Controparte_2 perdita del rapporto parentale patito a seguito della morte del fratello rimasto Persona_1 vittima di un grave incidente stradale occorso in data 8.10.2022 allorché, mentre percorreva alla guida del motociclo Honda SH300 targato ES87115 la via Rubiera in Comune di San Martino in Rio (RE), in direzione Rubiera-Stiolo, giunto all'altezza del civico n. 53, è stato travolto dall'autovettura Fiat Panda targata DM647BF in proprietà di , Controparte_1 Contro condotta nell'occasione da e assicurata con che proveniva dall'opposto CP_3 senso di marcia e ha improvvisamente invaso la sua corsia. In particolare, ha dedotto:
- che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva al conducente della Fiat Panda;
- che l'impatto con il motociclo è stato violentissimo tant'è che è deceduto Persona_1 sul colpo e la moglie, terza trasportata, è rimasta gravemente ferita;
- che la famiglia composta dalla madre e da 10 figli – tra cui la Per_1 Persona_2 stessa attrice e – era molto unita;
Per_1
1 - che, in particolare, ella aveva con il fratello un legame molto stretto, poiché Per_1 costui, di 15 anni più grande, si è preso cura di lei fin da quando era una bambina, venendo a rappresentare uno stabile e insostituibile punto di riferimento affettivo e relazionale;
- che il rapporto è rimasto solido e continuativo nel tempo e ancora di più si è intensificato negli ultimi anni, avendo condiviso le incombenze e le urgenze legate alla malattia degenerativa che ha colpito la madre, alla quale entrambi, unitamente agli altri fratelli, prestavano assistenza, organizzandosi e consultandosi a vicenda;
- che essi erano soliti vedersi almeno una o due volte al mese, telefonarsi per gli auguri di compleanno, presenziare alle ricorrenze, anche religiose, delle rispettive famiglie, scambiarsi omaggi, visite ecc.;
- che, applicando i parametri previsti dalle vigenti Tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale, considerando in particolare la qualità e l'intensità della relazione con il fratello defunto, ella ha diritto ad un risarcimento pari a complessivi € 62.831,60;
- che compagnia assicuratrice per la RCA della vettura di Controparte_2 non ha dato riscontro alle richieste inoltrate in fase stragiudiziale. CP_1
Tanto premesso, e deducendo di avere avviato il procedimento di negoziazione assistita al fine di assolvere la condizione di procedibilità, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell'importo sopra indicato.
, benché regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 pertanto ne va dichiarata la contumacia. Si è costituita eccependo in via preliminare la inammissibilità Controparte_2 della domanda risarcitoria per non avere l'attrice formulato espressa domanda di accertamento della responsabilità del conducente - neppure citato in giudizio - e deducendo CP_3 che ella ha promosso il presente giudizio in modo del tutto inaspettato, interrompendo le trattative all'epoca in corso e che hanno permesso di giungere alla definizione stragiudiziale della vertenza con la moglie, la madre e gli altri fratelli del de cuius. Nel merito, ha contestato l'an debeatur deducendo, con riferimento alla dinamica del sinistro, che il guidatore ha perso il controllo della Fiat Panda a causa di un dislivello del manto stradale, non segnalato in quanto il tratto di strada era privo di segnaletica orizzontale, oltre che di ampiezza estremamente ridotta, e nel tentativo di recuperare ha impattato contro il motociclo dell' che viaggiava a centro strada o comunque non tenendo strettamente la Per_1 propria destra. Reputando quindi che il concorso di tali circostanze, del tutto imprevedibili e inevitabili, integri il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità fra la condotta di e CP_1
l'evento, ha insistito per il rigetto della domanda risarcitoria. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa della vittima, che avrebbe violato l'art. 143 comma 1 C.d.S. (“i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”), chiedendo che l'eventuale risarcimento venga ridotto in misura proporzionale a tale contributo. Ha poi contestato la pretesa anche sotto il profilo del quantum eccependo la sostanziale sopravvalutazione dell'intensità del rapporto e, quindi, l'eccessività del danno lamentato. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e a mezzo CTU cinematica.
2 Con ordinanza 7.11.2024 è stata formulata la seguente proposta conciliativa ai sensi Contro dell'art. 185 bis c.p.c. “Corresponsione da in favore dell'attrice della somma complessiva di € 45.000,00 (comprensiva di eventuali acconti già corrisposti), a definizione di ogni e qualsiasi pretesa inerente all'oggetto del presente giudizio, oltre ad € 4.500,00 (+ accessori di legge) quale contributo alle spese di lite”. ha prestato adesione alla proposta, mentre l'attrice ha dichiarato Controparte_2 il proprio rifiuto. Constatato il mancato raggiungimento della conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.10.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale di è riservato la decisione. Per completezza, va dato atto che l'attrice:
- ha dedotto che l'Assicurazione non ha aderito alla procedura di negoziazione assistita nel frattempo instaurata;
Contro
- ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da l'unico congiunto con il quale quest'ultima ha in realtà definito stragiudizialmente la vertenza è la moglie di Per_1
in quanto gli indennizzi corrisposti alla madre e agli altri fratelli, inferiori al dovuto,
[...] sono stati trattenuti a mero titolo di acconto, tant'è che essi hanno medio tempore promosso l'azione risarcitoria dinanzi a questo Tribunale per ottenere il pagamento del residuo (procedimento rubricato al n. 2698/24 R.G.). 2. Va preliminarmente evidenziato che la mancata citazione in giudizio del conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro e l'assenza di una espressa domanda di accertamento della sua responsabilità non comportano di certo l'inammissibilità dell'azione oggi proposta da
, dovendosi considerare che: Parte_1
- la responsabilità del conducente e del proprietario del mezzo (nonché, quindi, dell'Assicurazione del mezzo stesso) è, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., solidale, sicché il danneggiato è libero di agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro, ovvero di entrambi;
- la statuizione di condanna presuppone sempre un accertamento, pertanto non è necessario, ai fini dell'ammissibilità della domanda risarcitoria, proporre in modo esplicito una domanda volta espressamente ad accertare la responsabilità del convenuto. Contro Dunque, l'eccezione svolta in proposito da eve essere senz'altro disattesa. 3. Passando al merito, la prima questione controversa tra le parti attiene alla dinamica dell'incidente dell'8.10.2022 ove ha trovato la morte Persona_1
La disposizione di riferimento è l'art. 2054, comma 2, c.c. che, nell'ipotesi di scontro tra due mezzi, pone una presunzione relativa di pari responsabilità in capo ai rispettivi conducenti (“nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”), superabile qualora risulti accertata la condotta colposa esclusiva di uno e la condotta regolare dell'altro. La CTU cinematica svolta nel corso dell'istruttoria ha accertato quanto segue:
- il sinistro ha avuto luogo lungo un tratto stradale extraurbano nel comune di San Martino in Rio, avente un'ampiezza di 5,3 metri, caratterizzato da un limite di velocità di 90 km/h, che a quell'epoca era privo di segnaletica orizzontale;
3 - il margine laterale del manto bitumato risultava particolarmente sopraelevato rispetto al ciglio erboso adiacente, verosimilmente a causa dei recenti lavori di riasfaltatura, che avevano determinato in alcuni punti la formazione di un gradino longitudinale alla sede viabile alto fino a 20 cm;
- non era presente un segnale di pericolo atto a preavvisare gli utenti della strada di tale insidiosa condizione del manto stradale;
- la giornata era luminosa, la visibilità perfetta;
- alla guida della Fiat Panda, per ragioni non note, è fuoriuscito con le CP_3 ruote di destra dalla sede viabile e, a causa del dislivello del ciglio erboso rispetto al piano stradale, ha avuto difficoltà a rientrarvi;
una volta recuperato il piano stradale, il guidatore ha compiuto una manovra imperita, sterzando in modo marcato, con conseguente imbardata e improvvisa deviazione verso sinistra;
- l'automobile, nel tentativo del conducente di riprendere l'assetto di marcia, ha subìto un doppio effetto pendolo invadendo l'opposta semicarreggiata, tornando sulla propria destra e infine fuoriuscendo dalla carreggiata a sinistra;
- proprio nel compiere questo moto ondulatorio l'autovettura ha colpito il motociclo Honda condotto da che transitava in senso opposto;
Persona_1
- a seguito dell'urto, il motociclo è stato sbalzato oltre la carreggiata, arrestandosi sul terreno adiacente;
- al momento della perdita di controllo, la velocità della Fiat Panda si assestava intorno ai 100 km/h, mentre non è stato possibile determinare quella del motociclo a causa della elevatissima energia cinetica della vettura, al forte gradiente massico e all'atipico assetto d'urto.
Quanto alla condotta di e ai profili di responsabilità, l'Ausiliario ha CP_3 concluso che: “Una maggior perizia alla guida abbinata ad una moderazione dell'andatura avrebbe certamente agevolato il recupero del normale assetto di marcia. Le correlate violazioni degli art. 140, 141 e 143 del CdS sono da porsi in nesso causale con il verificarsi del sinistro…. L'assenza del cartello dedicato al preavviso di rifacimento della segnaletica a parere dello scrivente non può essere posta in nesso causale con il sinistro. Come già indicato nel corpo della CTU, la giornata era luminosa, la visibilità perfetta, la carreggiata ampia e - nel punto della fuoriuscita dalla sede viabile – rettilinea. Il tratto con asfaltatura in via di rifacimento iniziava circa 350 metri prima del punto di impatto ed oltre ai tratti rettilinei presentava una marcata curva destrorsa per il sig. Anche ad un utente disattento era quindi evidente che la segnaletica era in fase di CP_1 ridefinizione anche in assenza di apposito segnale. Che la sede carrabile nera fosse ben visibile rispetto alle sponde verdi, oltre all'evidenza grafica, è confermata dalla marcia dell'automobilista che ha superato la volgenza destrorsa per poi fuoriuscire dalla sede viabile lungo un tratto rettilineo. Appare dunque ben poco sostenibile un nesso eziologico tra l'assenza di strisce di demarcazione e la fuoriuscita di strada. Peraltro, se anche volessimo ammettere che la percezione della sede viabile fosse risultata così complessa, maggiormente sarebbe stato dovere dell'automobilista moderare l'andatura ed essere in grado di fermarsi entro il campo di visibilità”; Quanto, invece, a “La posizione del motociclo sulla carreggiata al momento Persona_1 dell'impatto, non strettamente in aderenza al limitare destro della sede viabile, non può essere giudicata censurabile, considerando il marcato dislivello geodetico rispetto al ciglio erboso e l'imprevedibile moto aberrante del veicolo antagonista. Peraltro, una posizione del motociclo moderatamente più discosta verso l'esterno della carreggiata non sarebbe comunque valsa a scongiurare il conflitto, in relazione all'impegno improvviso della
4 semicarreggiata di pertinenza del veicolo a due ruote da parte dell'autovettura. Al fine di trovarsi in una posizione utile a schivare il conflitto il motociclista avrebbe dovuto marciare a ridosso del bordo asfaltato, circostanza non esigibile durante la marcia normale. Non solo, la traiettoria oscillatoria della vettura è certamente risultata di difficile identificazione e può aver precluso la valutazione del sig. nel decidere quale manovra diversiva intraprendere (o meglio abbozzare) nei pochi istanti antecedenti Per_1 la collisione. La violenza dell'impatto e l'imprevedibilità della manovra della Fiat risultano, a parere dello scrivente, assorbenti rispetto alla causazione del sinistro ed alle sue conseguenze. Per le ragioni suindicate non possono essere ravvisate, nella condotta di guida del sig. violazioni al codice della strada in nesso Per_1 eziologico con il sinistro”. In sintesi, quindi, l'istruttoria tecnica ha permesso di accertare: che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva alla condotta imprudente e imperita di;
CP_3 che non ricorre alcun caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità con il sinistro, non rilevando, sotto tale profilo, le peculiari condizioni del manto stradale e l'assenza di adeguata segnaletica, per le ragioni ben chiarite dall'Ausiliario; che alcun contributo causale è ascrivibile a la cui condotta non è risultata censurabile sotto alcun profilo. Persona_1
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU, che il Tribunale condivide e fa proprie in quanto esito di un'analisi approfondita e dettagliata degli atti e dei documenti di causa, ben motivata, immune da vizi logici e condotta nel contraddittorio delle parti;
a quest'ultimo riguardo, va evidenziato che il CTU ha risposto in modo esaustivo e puntuale alle osservazioni dei Consulenti di Parte, confermando i risultati esposti. Va ulteriormente rilevato che l'Ausiliario nominato in questo giudizio coincide con quello incaricato dalla Procura di Reggio Emilia nel procedimento penale originato dal sinistro e che, in quell'occasione, ha compiuto gli accertamenti irripetibili: tale elemento conferisce ulteriore attendibilità alle conclusioni rassegnate in questa sede, proprio perché si fondano su un esame diretto dello stato dei luoghi e dei mezzi coinvolti, attuato personalmente dal professionista all'epoca del fatto, e non (solo) sulla base di fotografie o relazioni provenienti da terzi. Quanto sopra consente di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità prevista dal citato art. 2054, comma 2, c.c., dovendosi ricondurre il sinistro in via esclusiva alla condotta colposa di . CP_3
Dal ché discende, in astratto, la responsabilità in via solidale del proprietario della vettura,
ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c. (il quale, essendo rimasto Controparte_1 contumace, non ha provato né ancor prima dedotto che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà) e della Compagnia Assicurativa. 4. Venendo ora all'esame della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, in punto di diritto va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti
5 (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, C. 25541/22, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (C. 21837/19; C. 29784/18; C. 29332/17). Proprio con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (C. 5769/24; nello stesso senso anche più recentemente C. 3904/25:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”; C. 22397/22; C. 36297/23: “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”). Tanto chiarito, deve ritenersi che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del
6 fatto che nel caso di specie non è stata allegata, né ovviamente provata, da parte di
[...]
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un CP_2 legame tra vittima e l'attrice superstite, deve presumersi l'esistenza, in capo a quest'ultima, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La relativa quantificazione non può che avvenire in modo equitativo e, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - richiamati anche dalla Corte di Cassazione (C. 37009/22) - che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella. Passando quindi al caso concreto, per la liquidazione occorre fare riferimento alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, la quale fissa un valore punto di € 1.698 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 116 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 20 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 20 punti
C. convivenza: 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); 8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
8 25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti (16 in caso di assenza totale di ulteriori superstiti, 14 per 1 superstite, 12 per 2 superstiti, 9 per 3 superstiti)
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. è deceduto all'età di 64 anni, all'epoca ne aveva 49 e Persona_1 Parte_1 pacificamente non conviveva con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 14; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, tenuto conto della presenza della madre e degli altri 8 fratelli di e Per_1 Pt_1
Sul punto, va evidenziato che le tabelle in esame prevedono l'attribuzione di 9 punti in caso di 3 superstiti, ma nulla dicono laddove questi ultimi siano in numero superiore, come nel
7 caso di specie. Deve ritenersi che l'inserimento di vittima primaria e vittima secondaria all'interno di una famiglia molto numerosa, da un lato, non possa comportare il totale azzeramento dei punti Contro previsti dalla voce in questione (come sostenuto da ma, dall'altro lato, non possa non determinare una loro riduzione. L'attribuzione del punteggio massimo nel caso in cui il richiedente sia rimasto l'unico superstite trova la sua ragione nella necessità di valorizzare adeguatamente la perdita dell'unico (o ultimo) legame familiare - per sua natura non assimilabile ad altri (per quanto significativi) legami - e che comporta, di fatto, il definitivo dissolvimento della famiglia di origine. Nel caso invece in cui i congiunti superstiti siano più d'uno, la famiglia - seppure
“menomata” - esiste ancora e il danneggiato beneficia ancora di altri rapporti della stessa natura (benché probabilmente differenti nel loro “contenuto”). E', allora, senz'altro conforme a un principio di equità che, man mano che il numero dei congiunti aumenti, il peso specifico di questo parametro venga proporzionalmente ridotto, ma non eliminato del tutto, perché ciò significherebbe privare di ogni rilevanza il legame - appunto
- con il nucleo familiare. Se, dunque, in caso di 3 superstiti le Tabelle di Milano prevedono l'attribuzione di 9 punti, operando nel caso concreto una riduzione proporzionale, che tenga conto della permanenza in vita della madre di e agli altri 8 fratelli, appare equo riconoscere un unico Parte_1 punto per il parametro in esame. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 0 punti. L'attrice ritiene corretta l'attribuzione di 15 punti, avendo dedotto, come riportato al par. 1 (al quale si rimanda), la sussistenza di un legame profondo e continuativo fra i due fratelli, caratterizzato da contatti regolari, sia personali che telefonici, e condivisione di ricorrenze, quali cerimonie familiari e festività, nonché degli incombenti legati alla cura e all'assistenza della madre, ormai anziana e non più in perfetto stato di salute. Va tuttavia osservato che:
- le allegazioni dell'attrice sono, sotto questo profilo, oggettivamente molto generiche: ella avrebbe potuto (e dovuto, perché l'onere era a suo carico) indicare fatti specifici, ossia quali ricorrenze, quali cerimonie, quali vacanze, quali attività assistenziali ecc. ella avrebbe negli anni condiviso con il fratello Per_1
- nulla di tutto ciò si rinviene nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.;
- alla genericità delle allegazioni corrisponde, inevitabilmente, la genericità delle istanze istruttorie: ha articolato prove orali del tutto prive di riferimenti temporali Parte_1 precisi, quando invece ella avrebbe potuto agevolmente individuare circostanze specifiche, da cui ricavare una pur minima descrizione del rapporto e desumere l'intensità;
- ragione per la quale il capitolato di cui alla memoria n. 2) è stato dichiarato inammissibile;
- il raffronto, operato dall'attrice nelle note conclusive, con i capitoli ammessi invece nella causa parallela instaurata dalla madre e dagli altri fratelli di (con il patrocinio del Per_1 medesimo difensore), è del tutto inconferente, poiché questi risultano, per la gran parte, formulati in modo sicuramente più preciso e circostanziato e la contestuale ammissione di
8 alcuni capitoli più generici è stata disposta solo al fine di meglio chiarire il contesto familiare in un procedimento in cui, tra i danneggiati, non vi sono solo i fratelli del defunto, ma anche la madre, dunque un congiunto rispetto al quale la presunzione di sofferenza interiore è sicuramente più forte (mentre, si ribadisce, nel presente giudizio tutti i capitoli testimoniali presentano il comune vizio di genericità e di certo la produzione, con le note conclusive, dei verbali dell'altra causa, contenenti le deposizioni dei testi è del tutto inammissibile);
- sempre nelle note conclusive l'attrice invoca poi, in modo altrettanto inconferente, l'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'intenso rapporto con il fratello non sarebbe stato contestato Per_1 Contro da aldilà del fatto che a essere generiche sono, in primis, le allegazioni attoree (è infatti ovvio che una contestazione specifica presupponga a sua volta una allegazione specifica), va rilevato che la presenza di un convenuto contumace ( ) preclude Controparte_1
l'applicazione del principio di non contestazione, onerando la parte attrice di fornire puntuale dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, senza poter contare sulla eventuale inerzia della controparte;
- in sostanza, quindi, sebbene non siano emersi elementi idonei a smentire la sussistenza di un legame fra e il fratello defunto, e debba quindi senz'altro presumersi che la Pt_1 perdita di quest'ultimo abbia provocato nella prima una sofferenza interiore che comunque determina il sorgere della pretesa risarcitoria, cionondimeno manca la prova specifica di una relazione di intensità tale da giustificare l'attribuzione del punteggio indicato dall'attrice;
- pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non è possibile riconoscere alcun punto per il parametro in esame. Quindi, ,oltiplicando il valore punto di € 1.698,00 per i 25 punti totali così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in Parte_1 complessivi € 42.450,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
40.895,95); con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali alla data odierna, il quantum dovuto all'attrice è oggi pari a € 46.341,88.
4. In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno dedotto in giudizio la somma di € 46.341,88, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al soddisfo.
5. Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22) tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento di attività istruttoria. Le spese relative alla negoziazione assistita (limitatamente alla fase di attivazione) vengono quantificate in base ai medesimi parametri. Quanto alla regolamentazione delle spese, va osservato che:
- con ordinanza 7.11.2024 il Tribunale ha proposto alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., Contro di conciliare la causa con la corresponsione, da parte di n favore dell'attrice, della somma di € 45.000,00, oltre ad € 4.500,00 + accessori quale contributo alle spese legali;
- a quell'epoca, il quantum astrattamente dovuto a a titolo di Parte_1 risarcimento del danno parentale, comprensivo di rivalutazione e interessi legali, era pari a €
9 45.017,12, quindi sostanzialmente coincidente con l'importo proposto;
- la proposta, come detto in premessa, è stata accettata dalla Compagnia Assicurativa e rifiutata dall'attrice, che sostanzialmente ha addotto, a giustificazione della propria determinazione, in primo luogo la mancata inclusione delle spese anticipate nonché di quelle relative alla CTU e alla negoziazione assistita e, in secondo luogo, la convinzione di avere diritto ad un risarcimento più elevato, contestualmente censurando e impugnando la decisione con cui il Tribunale aveva rigettato le istanze di prova orale formulate nelle memorie;
- all'udienza del 23.01.2025 a dichiarato di accollarsi, a fini conciliativi, anche le spese relative alla Consulenza Tecnica, ma l'attrice non ha prestato adesione all'offerta;
- ora, l'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c. stabilisce che il Giudice, “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”;
- deve ritenersi che, in considerazione della ratio della disposizione - che, come noto è quella di favorire la definizione transattiva della lite, sanzionando la carenza di spirito conciliativo - la coincidenza fra la proposta del giudice e la statuizione finale sulla domanda vada intesa in modo sostanziale e non rigidamente numerico, sicché nel caso di specie essa deve ritenersi senz'altro sussistente (€ 45.000,00 a fronte di € 45.017,12), tanto più che il rifiuto opposto dall'attrice era basato su: 1) la pretesa di un risarcimento di maggiore entità, fondata su prove inammissibili;
2) spese di negoziazione assistita che però non erano contemplate dalla proposta e in ogni caso erano state quantificate dal legale sulla base dell'errato scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00, anziché da € 26.001,00 a € 52.000,00); 3)spese di CTP che non sono state neppure documentate e, quindi, non sarebbero state in ogni caso rimborsabili;
- tenuto conto di tutto quanto sopra e dell'esito della controversia, parte attrice, pur risultando di fatto vittoriosa, non ha quindi diritto alle spese di lite relative alla fase conclusiva del giudizio, che devono così intendersi interamente compensate. Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in via solidale fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
CO i convenuti, in solido, a pagare in favore dell'attrice la somma di € 46.341,88, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data odierna al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
CO i convenuti, in solido, a pagare all'attrice le spese di lite (comprensive delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione) che liquida in € 545,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensate le spese relative alla fase decisoria;
CO i convenuti, in solido, a pagare all'attrice le spese relative alla fase di attivazione della negoziazione assistita, che liquida in € 536,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
10 PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro. Così deciso a Reggio Emilia il 31/10/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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