Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 09/02/2026, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02430/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2026, proposto da TO FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Bartucca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EZ Pa, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale EZ in data 28/10/2025 - l’esito della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’area assistenti (codice 02), svoltasi in data 21/10/2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 23,25/30 di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, con particolare riferimento alla ordinanza di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EZ Pa, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. AL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultata idonea, avendo conseguito il punteggio di 23,25/30, superiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando il quesito n. 9 [(così formulato: “ Ai sensi dell’art. 157 del Codice di Procedura penale, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notificazioni successive all’imputato non detenuto sono eseguite: mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica (risposta indicata dalla ricorrente); esclusivamente mediante lettera raccomandata al difensore medesimo ; mediante consegna al difensore che può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione)”] alla stessa somministrato in data 21.10.2025;
- in particolare, la ricorrente sostiene la correttezza della propria risposta, in quanto conforme alla disciplina del codice di procedura penale così come riformato dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), mentre quella indicata come esatta dall’Amministrazione sarebbe erronea perché rispondente alla disciplina dell’art. 157 c.p.p. ante novella;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto nel merito del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale è fondata limitatamente al dedotto difetto di legittimazione processuale passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto trattasi di soggetto del tutto estraneo all’ iter concorsuale di cui è causa, mentre va disattesa con riguardo al Ministero della Giustizia, che è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate;
Considerato che:
- le notificazioni successive all’imputato non detenuto, prima disciplinate dal comma 8- bis dell’art. 157 c.p.p. (il quale contemplava espressamente la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione) sono oggi disciplinate dall’art. 157 bis c.p.p. (come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) ai sensi del quale « In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio »;
- nella fattispecie in esame si è quindi in presenza di una successione di leggi nel tempo, in quanto il legislatore ha scelto di dedicare un autonomo articolo alle notificazioni all’imputato non detenuto modificandone la disciplina: se in passato, infatti, il difensore poteva rifiutare la notifica, oggi, in virtù della novella, questi è obbligato a ricevere l’atto senza alcuna eccezione (nella prima parte dell’art. 157 bis c.p.p. vengono infatti elencati gli atti che devono essere notificati personalmente all’imputato e non al difensore);
- ne deriva che la risposta fornita dalla ricorrente (“ mediante consegna al difensore, che non può rifiutare in nessun caso la notifica ”), risulta conforme all’attuale formulazione dell’art. 157 bis c.p.p. ed è pertanto corretta, mentre la risposta indicata come esatta dall’Amministrazione è errata, in quanto corrispondente alla vecchia formulazione dell’art. 157 c.p.p.
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va accolto, con onere a carico delle Amministrazioni di rivalutare la posizione della ricorrente, assegnandole 0,75 punti per la risposta corretta data al quesito n. 9 con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- lo accoglie;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
AL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL RO | IT CO |
IL SEGRETARIO