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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17750 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, ho pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado riassunta iscritta al n. 50526 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; nato a [...] il [...], CodiceFiscale_1 Controparte_1
c.f. e nato a [...] il [...], CodiceFiscale_2 Controparte_2
c.f. ; in qualità di eredi del sig. (c.f. CodiceFiscale_3 Persona_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Fernando CodiceFiscale_4
ON (c.f. e US AD (c.f. CodiceFiscale_5 [...]
, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente C.F._6 atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei nominati avvocati in Roma,
Viale US Mazzini n. 142, i quali difensori dichiarano di voler ricevere ogni avviso di rito al n. di fax 06.62292034 ovvero ai seguenti indirizzi PEC:
; Email_1
; Email_2
attori
E
NELLO CROCE (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_7
GI AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_8 suo studio sito in Roma, Via Carlo Poma n. 4 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio in sede di costituzione
(PEC: ). Email_3
1 2
Convenuta in riassunzione
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_3 C.F._9 residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Danilo Tomassini (C.F. , presso il C.F._10 cui studio, sito in Roma, Via Santo Stefano di Camastra nr. 6, elegge domicilio. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06.89533139, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
- Convenuto in riassunzione -
OGGETTO: Azione di usucapione ed altro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 281 QUINQUIES C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.9.2020, il Sig.
ha convenuto in giudizio i NO , Persona_1 CP_4 CP_2
e GI innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria eccezione, istanza e Deduzione: 1) accertare il diritto di proprietà del sig. sul terreno sito in Persona_1
Roma, Contrada Sterparone, della superficie di are 24,55, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1040, part. 305, confinante con Via della Selvotta, proprietà o aventi causa, proprietà , Persona_2 Persona_1 salvo altri;
2) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge”.
A tal proposito il Sig. ha esposto e dedotto quanto segue: ER
“1) Il sig. possiede in maniera continua, esclusiva, pacifica Persona_1
e ininterrotta, a partire dall'anno 1983, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa come propria, il seguente appezzamento di terreno: sito in Roma, Contrada Sterparone, della superficie di
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are 24,55, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1040, part. 305, confinante con Via della Selvotta, proprietà o aventi causa, Persona_2 proprietà , salvo altri, in ditta agli odierni convenuti, per Persona_1 successione alla madre Sig.ra Persona_3
2) il predetto terreno era pervenuto in proprietà alla sig.ra Persona_3 sorella dell'odierno attore, giusta atto di divisione a rogito Notaio di Per_4
Roma, in data 14/12/1982, Rep. 129228, Racc. 6468, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 31/12/1982 al n.83912 Reg. Gen. e n. 61176 Reg. Part. (v. doc. 1);
3) con il medesimo atto veniva assegnato al sig. il terreno Persona_1 limitrofo con sovrastante fabbricato, avente accesso da Via del Torraccio n. 56, già censito al Catasto Terreni al foglio 1040, partt. 96 e 61 (oggi partt. 403 e 404) (v. sempre il doc. 1);
4) a partire dall'anno 1983, il Sig. – già proprietario del Persona_1 terreno confinante – decideva di ampliare il proprio dominio e a tal fine annetteva il predetto terreno, di proprietà della sorella, al proprio, provvedendo a proprie spese alla cura, alla pulizia e all'irrigazione del medesimo e degli alberi di frutta ivi esistenti, di cui raccoglieva i frutti facendoli propri, così come continua a fare tutt'ora;
5) nell'anno 1990 il sig. provvedeva a proprie spese alla Persona_1
“scassatura” del terreno oggetto di giudizio per metri 1,30 di profondità e al suo livellamento con mezzi meccanici e, quindi, vi piantumava circa ottanta piante di ulivo, curandone l'irrigazione, la potatura e la raccolta, facendone propri i frutti, così come continua a fare tutt'ora;
6) segnatamente, con le olive raccolte dal terreno oggetto di giudizio il sig.
[...] ha sempre prodotto, con cadenza annuale, olio di oliva, che Persona_1 utilizzava per esclusivo uso della sua famiglia e che spesso omaggiava a familiari e conoscenti, ivi compresa la propria sorella;
Per_3
7) nell'anno 2006 il sig. qualificandosi come Persona_1
“proprietario”, faceva passare all'interno del terreno oggetto di giudizio i tubi relativi all'impianto fognario della propria abitazione sita sul terreno confinante, al fine di ricongiungere i predetti tubi all'impianto fognario di Via della Selvotta (v. la concessione di suolo pubblico e autorizzazione all'apertura di cavi sub doc. 2);
8) nell'anno 2007 l'odierno attore realizzava, in parte sul terreno già di sua proprietà e in parte sul terreno oggetto di giudizio, una tettoia a copertura di posti auto di pertinenza della propria abitazione;
3 4
9) in più occasioni il sig. in presenza della sorella Persona_1 Per_3
e di terzi, manifestava inequivocabilmente di ritenere il terreno e i relativi
[...] frutti come propri;
10) in sostanza, il sig. a partire dall'anno 1983 sino a Persona_1 tutt'oggi, ha tenuto un comportamento “continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario… manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (ex multis Cass. n. 18392/2006);
11) tali circostanze denotano la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (corpus), sia dell'elemento soggettivo (animus) in capo all'odierno attore e comprovano l'esistenza di un possesso continuo, pacifico e ininterrotto ultraventennale;
12) giusta quanto suesposto, si può concludere che il sig. ha Persona_1 usucapito il diritto di proprietà del predetto terreno, tenuto conto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente nella prova del possesso” (Cass. 7894/2000; Cass. 3063/2000; Cass. 43/2000);
13) il presente giudizio di accertamento dell'intervenuta usucapione viene promosso nei confronti dei sig.ri , e in qualità di eredi CP_2 CP_4 CP_3
(figli) della Sig.ra i quali contestano la titolarità del terreno Persona_3 de quo in capo all'odierno attore, come dimostrato dalla circostanza che hanno inserito il terreno de quo tra i beni ereditari di cui alla dichiarazione di successione della madre trascritta il 13/06/2019, Reg. Gen. 69964, Reg. Part. 49027 (v. la nota di trascrizione sub doc. 3);
14) con domanda depositata il 03/06/2020 presso l'Organismo di Mediazione
“Associazione ”, con sede in Roma, il sig. CP_5 Persona_1 ha esperito un procedimento di mediazione nei confronti degli odierni convenuti, il quale si è concluso per mancato accordo delle parti, come da verbale del 30/06/2020 che si deposita (v. doc. 4); deve, pertanto, ritenersi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010”; CP_ Instauratosi il contraddittorio si è costituito il che ha CP_7 contestato in fatto e in diritto le avverse domande di cui ha invocato il rigetto, poiché improponibili ed infondate e ha chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente la domanda di usucapione formulata dal Sig. Persona_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrazione.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento della propria domanda il Sig. ha esposto che: CP_7
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“La signora sorella dell'attuale attore e madre degli odierni Persona_3 convenuti, ha sempre provveduto personalmente e a proprie spese alla cura e gestione del terreno oggetto di causa. In particolare sulle circostanze di fatto esposte dall'attore si deduce quanto segue.
1) Non corrisponde al vero quanto dedotto al punto 4) dell'atto introduttivo. La signora ha sempre provveduto con le proprie risorse alla Persona_3 cura, e alla pulizia del terreno oggetto di causa. Diversamente da quanto sostenuto da controparte, sul terreno di proprietà della signora Per_3 non sono mai stati piantati alberi da frutto, mentre le piante di ulivo
[...] sono state interrate solo dopo il 2005. Nessuna annessione del terreno oggetto di causa è stata mai posta in essere dal signor in danno della Persona_1 sorella . Per_3
2) Non corrisponde al vero quanto dedotto ai punti 5) e 6) dell'atto di citazione.
Nel 1990 infatti la signora a proprie spese, fece eseguire dei Persona_3 lavori per alleggerire la pendenza del terreno e renderlo così più coltivabile. Solo successivamente nel 2005 sono state piantate dalla signora con l'ausilio ER di una ditta, 80 piante di ulivo. La potatura degli alberi di ulivo dal 2006 al 2018 è stata costantemente effettuata dal signor con l'ausilio di operai Parte_2 retribuiti con denaro della signora Il signor Persona_3 Persona_1
non ha mai svolto tale attività agricola né costui è mai stato in grado di
[...] provvedervi personalmente sia per l'età che per problemi di salute che lo affliggono da molti anni. Diversamente da quanto sostenuto da controparte, alla raccolta delle olive, che avveniva generalmente nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno, partecipava tutta la famiglia ( e ER Parte_2 CP_8 nipoti della signora in quanto figli dell'altra sorella Persona_3 [...]
e gli stessi convenuti e Una volta conclusa la Per_5 CP_4 CP_3 raccolta delle olive, l'olio estratto veniva ripartito al 50% tra la signora
[...]
e il fratello . L'attività agricola svolta sul terreno della Persona_3 ER signora veniva generalmente controllata e gestita dal signor Persona_3
(nipote della signora , in quanto figlio della sorella Parte_2 Per_3 [...]
. Per_5
3) Non corrisponde al vero quanto dedotto al punto 6) dell'atto introduttivo. Nel 2006 la signora proprio in virtù degli stretti rapporti di Persona_3 parentela con l'odierno attore, ha consentito di buon grado al passaggio dei tubi fognari sotto il proprio terreno, proprio per facilitare il collegamento dell'abitazione del fratello con la condotta fognaria passante per via della Selvotta. Nella specie, nessun comportamento uti dominus è stato posto in essere dal signor Persona_1
4) Non corrisponde al vero quanto dedotto al punto 8) dell'atto di citazione. La tettoia per la copertura di posti auto è stata realizzata dal signor Persona_1 nel 2007, non sul terreno di proprietà dell'attrice, ma sul confine tra i
[...]
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due terreni, separati da una rete metallica che funge da recinsione della proprietà dello stesso attore (docc. 2,3,4,5,6, fotografie dei luoghi di causa).”
Sono stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.
La causa istruita con produzioni documentali ed escussione dei testi è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2023. Indi la causa è stata interrotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. per intervenuto decesso del sig. in data 22/07/2024 notificata ai procuratori delle parti Persona_6 costituite e alla parte rimasta contumace (rispettivamente al sig. con CP_7 pec del 12/09/2024; al sig. con pec del 12/09/2024; al convenuto CP_3 contumace sig. a mezzo in data 18/09/2024). CP_4 CP_9
Con provvedimento del 0/12/2024, l'Ill.mo Tribunale adìto, preso atto dell'evento interruttivo, avvenutosuccessivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dichiaraval'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c.;
-inseguito,con “Ricorso exart. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto”il sig. riassumeva il giudizio interrotto nei confronti degli CP_3 eredi del sig. e delle altreparti del giudizio;
Persona_1
-con provvedimento del 10/01/2025, l'Ill.mo Tribunale adìto fissava per la prosecuzione del processo interrotto l'udienza del 21/05/2025, a trattazione scritta, con termine per note di udienza contenenti istanze e conclusioni per la precisazione delle conclusioni exart. 189 c.p.c. (vecchia formulazione), assegnando alle parti convenute termine sino a 20 giorni prima della predetta udienza per la costituzione nel giudizio riassunto;
-in data 16/01/2025 il predetto ricorso veniva notificato, in uno con il predetto decreto di fissazione d'udienza, agli eredi del sig. Persona_1 collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del de cuius (v.doc. 1).
I Sig.ri e in qualità Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di eredi del sig. la prima in qualità di moglie e i secondi in Persona_1 qualità di figli(v. doc. 2) si sono costituiti nel presente giudizio, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti le controparti nel giudizio riassunto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza ordinaria e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. ritualmente concessi.
III. — La domanda dell'attore.
È opportuno, in primo luogo, ricordare che, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di
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tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
È, in ogni caso, necessario che la causa venga introdotta nei confronti del soggetto legittimato a resistere in relazione all'oggetto della domanda.
Orbene, l'attore ha prodotto, a riprova della legittimazione passiva dei convenuti, l'atto notarile di divisione in cui emerge che il terreno è stato attribuito alla Sig.ra e a seguito della sua morte quindi ai suoi eredi, i ER fratelli CP_3
Per quanto precede, quindi, il giudizio è stato correttamente introdotto nei confronti degli attuali proprietari del terreno di causa, che sono evidentemente in tale veste legittimati a resistere.
Può, inoltre, considerarsi provata la sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
Ed invero, l'elemento oggettivo del possesso, inteso come potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, è stato accertato attraverso la prova per testi, da cui è risultato che l'attore ha esercitato sul bene le seguenti attività: cura, pulizia, irrigazione del terreno e degli alberi di frutta ivi esistenti;
inoltre l'attore ha piantato piante di ulivo, curandone l'irrigazione, la potatura e la raccolta, e ha utilizzato i tubi della propria abitazione anche per il terreno confinante (v. dichiarazioni di Per_7
ed altri).
[...] Testimone_1 Per_8 Tes_2
Più precisamente, risulta provato che sin dal 1983 il sig. già ER proprietario del terreno confinante, ha occupato il terreno di proprietà della sorella, per cui è causa, annettendolo al suo e, da allora, ha sempre provveduto, con propri mezzi e a proprie spese, alla manutenzione e alla pulizia del terreno e alla rimozione delle erbacce, di cui curava anche lo smaltimento.
Tali circostanze sono confermate, in primis, dalle dichiarazioni confessorie del convenuto che, interrogato sul cap. 1 della memoria istruttoria CP_4 di parte attrice, ha dichiarato “è vero, ero presente direttamente andavo a trovare mio zio e ho visto l'annessione, perché il terreno era unico, era tutto un terreno che lui ha occupato” e sul successivo cap. 2 ha dichiarato “è vero me lo ha detto Lui. Ho anche visto i sacchi pieni di erbacce sul terreno che rimuoveva lo zio e li caricava via per smaltirli”.
Le medesime circostanze risultano confermate anche dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 12 aprile 2023, il quale, premesso di Tes_3 essere un assiduo frequentatore dei luoghi oggetto di giudizio da oltre un ventennio (“…ho frequentato negli ultimi vent'anni la zona per cui è causa,
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sita in Via del Torraccio, perché lo conosco da quando eravamo Per_6 piccoli e da quando ha costruito casa lo ho aiutato in dei lavori”), sul cap. 1 ha così risposto: “…ho sempre saputo che tutta la zona… fosse del non ER conosco la data esatta e non la ricordo;
ma da molto tempo, forse anche prima del 1983 di cui mi parla”.
Il teste ha anche precisato la ragione che lo ha indotto a credere che tutto il terreno fosse di proprietà del sig. e ciò è dipeso proprio dal ER comportamento abitualmente tenuto da quest'ultimo durante il lungo arco temporale, che si è estrinsecato in condotte tipiche del proprietario (“preciso che sono stato io a pensare che fosse tutto di perché lui ha Persona_6 piantato quegli alberi sul terreno e lui mi ha pagato per dei lavoretti, tipo mettere il tubo dell'acqua per dare acqua alle piante, tagliare l'erba; sono diversi anni che lo aiuto;
le piante ci saranno da quindici anni… prima di piantare gli ulivi, mi ha chiamato quando si doveva sistemare il terreno, pulire tutto, tagliare l'erba e prima ancora quando c'era da costruire l'impianto dell'acqua e di irrigazione…“è vero da quando ha il trattorino… lo so perché quando non funzionava il trattorino mi chiamava per cambiare le batterie od aggiustarlo;
ho visto personalmente il sig. pulire e rimuovere le ER erbacce col trattorino nella zona degli ulivi;
l'ho visto tante volte…”), consistenti nel predisporre il tubo per l'irrigazione delle piante, nel pulire il terreno, nel tagliare l'erba, nel piantare gli alberi direttamente, personalmente o a mezzo di addetti all'uopo incaricati dal ER
Anche il teste – conoscente di lunghissima data del sig. Persona_7
(sin dall'infanzia), che, da sempre, ha frequentato i luoghi di causa, ER aiutando l'attore a pulire il terreno e a svolgere ulteriori lavori sul terreno sempre dietro retribuzione dell'attore (in risposta al cap. 6 dichiara “…a me mi ha pagato quando ho fatto dei lavori”) – ha confermato che il sig. ER ha sempre provveduto alla pulizia del terreno (sul cap. 2 il teste ha ER risposto “…ho sempre visto solo l'attore pulire il terreno e l'ho anche aiutato, col trattorino, con la falce e col rastrello”).
Il teste ha precisato che: “…ho sempre saputo da lui [n.d.r. dal Persona_7
che tutta la porzione che mi si mostra fosse di proprietà di ER Per_6
; del resto mi sono recato spesso sui luoghi di causa;
ho fatto dei
[...] lavori e ho colto;
non ho mai parlato con altre persone”.
Anche il teste rispondendo sul cap. 5, ha confermato che, Testimone_4 in occasione dei lavori di scasso e livellamento del terreno, dal medesimo eseguiti nel 1990 su incarico del (v. infra), quest'ultimo gli aveva ER dichiarato di essere proprietario del terreno oggetto di causa.
Analogamente ha risposto il teste che, deponendo sui fatti Testimone_4 di cui cap. 18, ha confermato che, anche in occasione dei lavori di realizzazione dell'impianto fognario, dal medesimo eseguiti nel 2006 sempre
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su incarico del (v. infra), quest'ultimo gli aveva nuovamente ER dichiarato di essere proprietario del terreno (nel quale stava facendo interrare i tubi dell'impianto fognario a servizio della propria abitazione).
Il figura come “proprietario” del terreno oggetto di giudizio anche ER nella “Concessione temporanea di suolo pubblico e autorizzazione all'apertura di cavi”, rilasciata dal Comune di Roma sempre in occasione dei lavori di imbocco in fogna (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice), in cui si legge “Vista l'istanza prodotta in data 06/10/2005… dal sig. in qualità Persona_6 di proprietario… si concede di aprire il suolo pubblico…”.
Le prove acquisite e conseguite dimostrano che nell'anno 1990 il sig.
[...] abbia fatto eseguire, dal sig. lavori di Persona_1 Testimone_4 scasso e di livellamento del terreno oggetto di giudizio, previa rimozione del vigneto e delle radici ivi presenti. Detti lavori sono stati eseguiti su incarico del primo, nella qualità di proprietario del terreno, che ha provveduto al pagamento di coloro che hanno prestato, a varie riprese aiuto e servizio (v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13 Tes_4 luglio 2022, che ha eseguito materialmente i lavori, confermando i fatti di cui ai capitoli 3, 4, 5 e 6. Tali circostanze sono confermate da (che CP_4 ha ammesso e riconosciuto i fatti di cui ai capp. 3 e 6 della memoria istruttoria di parte attrice), dal teste (che, rispondendo sul cap. 3, ha Persona_7 dichiarato “so che si è servito di questa ditta [n.d.r. la ditta Cicchinelli] per averlo appreso sia dalla ditta che dall'attore…”.) e dal teste
[...]
(che, sempre sul cap. 3, ha dichiarato “la ditta ha Tes_3 Tes_4 eseguito oltre la fognatura anche lo scasso ed il livellamento del terreno dove si trovano gli ulivi…”).
Il ha, poi, acquistato e fatto piantumare sul terreno circa 80 alberi di ER ulivo ha confermato il cap. 7 della memoria istruttoria di parte CP_4 attrice ed il teste , rispondendo sul cap. 7, ha dichiarato Testimone_3
“ad un certo punto, quando sono andato sul posto a fare dei lavoretti, ho visto il piantare insieme a – che è deceduto – tanti ER Persona_9 ulivi…”). L'esatta epoca in cui sono stati piantati gli ulivi è irrilevante ai fini dell'usucapione posto che il uti dominus sin dal 1983 occupava il ER terreno, si occupava della pulizia dello stesso con mezzi propri e smaltimento delle erbacce, provvedendo al più tardi, dal 1990 (lavori di scasso e livellamento del terreno, a propria cura e spese).
Il sig. ha, inoltre, sempre provveduto alla irrigazione del terreno a ER proprie spese, utilizzando tubi e acqua propri (perché provenienti dal pozzo cartesiano posto sul terreno limitrofo di sua proprietà). Tale circostanza, dedotta nel cap. 8 della memoria istruttoria di parte attrice, è stata pienamente confermata dal convenuto che ha dichiarato: “l'ho CP_4 visto materialmente ed il pozzo cartesiano si trova sul terreno di Per_6
9 10
da lì si diparte un tubo per irrigare le piante di ulivo apposte”). La ER circostanza di cui al cap. 8 è stata confermata anche il teste
[...]
, che così risponde: “sì è vero, ma non so da quando esattamente, Tes_3 sicuramente da quando sono stati piantati gli ulivi;
me ne intendo di idraulica e spesso lo ho aiutato a collegare il tubo col pozzo cartesiano per irrigare gli ulivi… Mi chiamava in genere a inizio stagione per mettere il tubo nel pozzo e per agganciarlo”. Il medesimo teste, rispondendo al cap. 1, ha altresì confermato “lui ha piantato quegli alberi sul terreno e lui mi ha pagato per dei lavoretti, tipo mettere il tubo dell'acqua per dare acqua alle piante…). Anche il teste dopo aver confermato le circostanze di cui ai capp. 8 e 9 Persona_7
(“è vero l'ho visto personalmente…”), su specifica domanda ha precisato “ho sempre e solo visto il fare i lavori di innaffiatura e potatura degli ER ulivi” e ancora “l'ho visto tante volte per tanti anni fare queste attività”.
Il C.T.U. ha evidenziato che, in mancanza di un apposito impianto fisso (pag. 5), l'irrigazione avviene mediante “tubi di irrigazione “volanti” ossia amovibili per l'approvvigionamento dell'acqua” (pag. 19).
Il ha, ancora, sempre provveduto anche alla potatura degli alberi ER di ulivo a propria cura e spese, talvolta con l'ausilio di un operaio. Anche tale circostanza, dedotta nel cap. 9 della memoria istruttoria di parte attrice, è stata confermata dal convenuto (“l'ho visto personalmente CP_4 potare gli ulivi dall'impianto e dalla crescita sino ad oggi. So anche che ha fatto un corso per potare le piante, ho visto anche un giardiniere. Una ventina di volte l'ho visto in questi anni sul terreno potare le piante”). Il teste Per_7
– come già ricordato – ha dichiarato “ho sempre e solo visto il
[...] ER fare i lavori di innaffiatura e potatura degli ulivi… l'ho visto tante volte per tanti anni fare queste attività…”. Anche il teste , Testimone_3 rispondendo alle domande a chiarimento, ha confermato che il sig. ER talvolta, provvedeva alla potatura degli ulivi anche avvalendosi di un operaio di sua fiducia (adr: “in tutte queste occasioni ho visto l'unico Persona_6 con cui ho avuto rapporti ed ho visto un potatore delle piante – mi sembra si chiamasse che veniva da Caserta… [n.d.r. il teste ha poi rettificato il CP_10 nome del potatore, indicandolo, con uno sforzo di memoria, in Per_9
]… Il potatore di cui ho parlato si occupava sia delle piante antistanti la
[...] casa sia e, soprattutto, degli ulivi”; il medesimo teste, facendo uno sforzo di memoria – chiaro indice di assoluta buona fede – ha poi precisato “ora che lo nomina mi sono ricordato che il potatore che ho visto sull'uliveto era Per_9
che aiutava nella cura e potatura degli ulivi”).
[...] ER
Il ha, anche, provveduto alla raccolta delle olive presenti sul ER terreno oggetto di causa e alla loro molitura presso il frantoio, a proprie spese. Anche in questo caso, tali circostanze risultano confermate dal convenuto e dai testi e Il CP_4 Persona_7 Controparte_1
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convenuto ha confermato le circostanze di cui ai capp. 11, 12, CP_4
13 e 14 della memoria istruttoria di parte attrice. Sul cap. 11 il convenuto ha precisato di aver visto l'attore raccogliere, in più occasioni, le olive presenti sul terreno, talvolta coadiuvato dalla moglie ( e dai Parte_1 figli ( e . Sul cap. 13 (relativo al pagamento del frantoio) CP_1 Controparte_2 ha anche precisato “è vero me lo ha detto lo zio, in due occasioni sono andato personalmente ad accompagnarlo e l'ho visto mentre pagava” e ancora sul cap. 14 “è vero, anche io prendevo due tre litri d'olio. Inoltre parte dell'olio lo dava anche a mia madre”. Anche i testi e Persona_7 Controparte_1 hanno confermato i capp. da 11 a 14, precisando entrambi di aver talvolta coadiuvato personalmente l'attore nella raccolta delle olive.
Il signor ha, inoltre, posizionato nel terreno de quo, a sue spese, i ER tubi dell'impianto fognario che servono l'abitazione di sua proprietà posta sul terreno confinante. Tali lavori sono stati eseguiti, su incarico del ER dal sig. il quale ha pienamente confermato il cap. 17 della Testimone_4 memoria istruttoria di parte attrice (circostanza confermata anche dal teste
). Come sopra ricordato, il teste Testimone_3 Tes_4 rispondendo al cap. 18, ha anche confermato che, in quell'occasione, il sig. dichiarava di essere proprietario del terreno nel quale venivano ER interrati i tubi. Sempre il teste rispondendo a domanda posta dal Tes_4 procuratore di parte convenuta, ha confermato che il pagamento dei lavori era stato effettuato interamente dall'attore in contanti e, soprattutto, che la sig.ra non era minimamente intervenuta in occasione di detti Persona_3 lavori (il teste ha chiarito e precisato di averla conosciuta “al di fuori dell'ambito dei lavori da me eseguiti”). Anche la C.T.U., in risposta al primo quesito, ha accertato che “sul terreno sono stati rinvenuti due pozzetti fognari che denotano la presenza di una condotta fognaria a servizio della parte attrice”.
Nel 2007 il sig. ha fatto realizzare una tettoia a pertinenza della ER sua abitazione che è posizionata, in parte, sul terreno già di sua proprietà e, in parte, sul terreno oggetto di giudizio. Tale circostanza è confermata dal convenuto (in risposta al cap. 20 dichiara: “è vero che mio zio CP_4
ha fatto realizzare la tettoia sul suo terreno che sporge sul terreno Per_6 di mia madre. Me lo ha detto mio zio ed ho visto la costruzione una volta realizzata, come da foto esibite in atti”). Anche la C.T.U., rispondendo al primo quesito, ha accertato che “il lato al confine con la parte attrice sembra essere stato traslato di circa m. 3,30 a vantaggio di quest'ultima che ha parzialmente occupato con una tettoia e come deposito di materiali”.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di usucapione di beni immobili, la realizzazione, da parte del possessore di un fondo, di una stabile costruzione sullo stesso, è indicativa dell'animus rem sibi habendi,
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incompatibile con l'intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà” (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1530).
Infine, nel 2007 il sig. ha fatto realizzare un cancello (la cui ER esistenza è documentata anche dalle foto allegate al fascicolo di CP_7 sub docc. 3, 4, 5 e 6), che, dalla sua proprietà, consente l'accesso
[...] all'uliveto insistente sul terreno oggetto di giudizio;
cancello di cui detiene le chiavi in via esclusiva. Tale cancello rappresenta anch'esso una manifestazione inequivoca di signoria sul terreno e sull'uliveto, in quanto estrinsecazione del diritto di accedervi a proprio piacimento. Tale circostanza è confermata dal teste , il quale, rispondendo al cap. 22, Testimone_3 ha confermato di aver costruito e montato il cancello e, rispondendo al cap. 23, ha confermato che tale cancello consente l'accesso all'uliveto (“sì è vero, l'ho constatato personalmente”). Addirittura, anche il teste Parte_2 all'udienza del 30 novembre 2022, in sede di confronto con il teste Per_7
ha confermato l'esistenza del cancello che consente l'accesso dalla casa
[...] dell'attore all'uliveto (“… essa in una piccola porzione adiacente alla tettoia è dotata di un cancello che consente l'accesso pedonale dalla casa dello zio all'uliveto; le chiavi del cancelletto le ha solo lo zio ). Persona_1
Tutte le spese per la manutenzione e la gestione del terreno (pulizia, scasso e livellamento del terreno, irrigazione e potatura delle piante, molitura delle olive, realizzazione dell'impianto fognario e della tettoia) sono state sostenute dal (v. in tal senso il teste Persona_1 [...]
, che coadiuvava abitualmente il nello svolgimento di Tes_3 ER vari “lavoretti”, ad esempio, sistemare e pulire il terreno, tagliare l'erba, sistemare il tubo per irrigare le piante con acqua proveniente dal pozzo cartesiano, il quale ha affermato “…lui mi ha pagato per dei lavoretti, tipo mettere il tubo dell'acqua per dare acqua alle piante, tagliare l'erba”. Analogamente il teste dopo aver dichiarato di aver svolto dei Persona_7 lavori per conto del sig. (pulizia del terreno, raccolta delle olive), ha ER affermato “a me mi ha pagato quando ho fatto dei lavori” e ancora “a ER me mi ha sempre pagato lui quando è capitato che facessi dei lavori per suo conto”. Anche l'acqua con cui venivano irrigate le piante, provenendo dal pozzo di proprietà del sig. veniva pagata da quest'ultimo. Il teste ER
rispondendo sui capp. 6 e 19, ha confermato che sia le Testimone_4 opere di scasso e livellamento del terreno, sia le opere di sistemazione dei tubi dell'impianto fognario, sono state pagate dall'attore. Tale ultima circostanza è confermata anche dal teste (“ con cui stavo Testimone_3 Tes_4 lavorando per lavori sull'acquedotto a Pomezia, mi disse che Per_6
l'avesse pagato per i lavori della fogna che concernono la casa e
[...] riguardano tutto il terreno, incluso l'uliveto che finisce su via della Selvotta, oltre la recinzione”).
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Il convenuto ha confermato che anche le spese di molitura delle CP_4 olive venivano sostenute dal sig. (sul cap. 13 “è vero, me lo ha detto ER lo zio, in due occasioni sono andato personalmente ad accompagnarlo e l'ho visto mentre pagava”). Del resto, tale circostanza risulta confermata anche dalle fatture del frantoio, tutte intestate al sig. allegate alla Persona_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sub docc. 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Non è revocabile in dubbio che ciascuna deposizione testimoniale sia apparsa particolarmente significativa per la coerenza interna, per il grado di ragionevolezza e di precisione rispetto ai fatti in contestazione nonché per la sua rilevanza contenutistica. Ed infatti, posto che lo spessore dell'attendibilità intrinseca della rivelazione è influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal dichiarante, nel caso in esame, ogni teste ha riferito, nel dettaglio, la vicenda per avervi partecipato e/o direttamente assistito (cfr. verbali di udienza in atti in cui sono versate le dichiarazioni dei testi escussi).
Oltre a ciò la singola testimonianza è apparsa, particolarmente, attendibile anche sotto il profilo estrinseco ed essendo ciascuna divulgazione confermata, ab estrinseco, dall'equivalente resoconto fornito dagli altri testimoni che, hanno riconosciuto l'esatto luogo posseduto dall'attore) e non essendo emersi, nel corso del giudizio, elementi obiettivi idonei a smentirla.
Altresì, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, l'Arch. ha Testimone_5 precisato che <…La tettoia è sicuramente stata realizzata dalla parte attrice su una parte del terreno in causa, anche la condotta fognaria è, presumibilmente stata realizzata dalla parte attrice visto che è a servizio della sua abitazione. L'oliveto, con tutte le opere connesse, possiamo affermare che non è stato realizzato prima del 2010. Infatti nel 2007 il terreno era incolto “Il software “Google earth pro” restituisce foto aeree dal 2001 in poi . Fino al 2007 il terreno era incolto e dal 2011 era presente un oliveto con una tettoia della parte attrice che sforava sul terreno oggetto di causa…>>.
I testi e non sono apparsi particolarmente attendibili CP_8 Parte_2 in quanto non erano testi diretti e si sono reciprocamene contraddetti.
In proposito è il caso di sottolineare che, in base all'art. 1141 c.c., si presume il «possesso» in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Spetta, quindi, a chi lo contesti dimostrare che tale potere sia esercitato come detenzione in conseguenza di un atto o di un fatto del proprietario possessore e non a seguito di un atto volontario di apprensione, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem il mutamento del titolo, che deve essere provato con il
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compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario (Cass. 12 maggio 2003, n. 7271).
Si rileva che il convenuto pur avendone l'onere, non ha dedotto elementi atti a vincere detta presunzione;
né ha articolato nei termini assegnati ex art. 184 c.p.c. mezzi istruttori idonei a vincere la presunzione de qua, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/66).
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapionem, questo consiste, invero, nella intenzione del possessore di comportarsi uti dominus, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non e' richiesto dall'art. 1158 c.c.. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non e' la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (v. Cass. Civ., sez. II, 1 luglio 1996, n. 5964). Siffatto elemento soggettivo (ossia, ripetesi, l'intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di altro diritto reale) può essere dimostrato con scritti o con la prova di dichiarazioni univoche, ovvero di univoci comportamenti (v. Cass. Civ., sez. II, 9 febbraio 1981 n. 816).
Quanto al decorso del tempo, come è noto il termine previsto per l'acquisto della proprietà per usucapione è ventennale.
Il termine a quo in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio la proposizione della domanda giudiziale.
Sul punto, il convenuto non ha fornito la prova negativa che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che l'attore è proprietario esclusivo del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Il possesso in via esclusiva del bene da parte dell'attore per oltre un ventennio risulta provato a seguito delle dichiarazioni rese dai testi sentiti, che hanno confermato lo stato dei luoghi descritto nelle fotografie in atti, che rappresentano che l'area oggetto della domanda è recintata ed ha accesso diretto ed aperto sull'unità immobiliare dell'attore nonché l'occupazione in via esclusiva del predetto bene da parte del Sig. e che tale situazione si ER protrae da più di un ventennio. Tali circostanze di fatto dimostrano che il possesso dell'attore è stato esercitato in via esclusiva e che si è protratto per oltre un ventennio. Sussistono pertanto i presupposti richiesti dalla legge per il perfezionarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione che, com'è noto, in tema di bene oggetto di comunione, non necessita di un mutamento della detenzione in possesso, che non è nella specie ipotizzabile, né di una
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interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, bensì di un comportamento protratto nel tempo che implichi la sottrazione nei confronti degli altri titolari della possibilità di proseguire il rapporto materiale con il bene e nel contempo l'intenzione inequivoca di possederlo in maniera esclusiva ( Cass. n. 11903 del 2015; Cass. n. 17322 del 2010 ).
Va pertanto dichiarato l'acquisto per usucapione in favore dell'attore della proprietà del bene in questione.
III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che il Sig. (c.f. ), e, Persona_1 CodiceFiscale_4 per egli gli eredi nata a [...] il Parte_1
19/03/1956, c.f. ; nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
16/09/1982, c.f. e nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_2
29/08/1986, c.f. ; in qualità di eredi del sig. CodiceFiscale_3 Persona_1 hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà del terreno sito in
[...]
Roma, Contrada Sterparone, della superficie di are 24,55, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1040, part. 305, confinante con Via della Selvotta, proprietà o aventi causa, proprietà , Persona_2 Persona_1 salvo altri;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di ogni sua responsabilità, ai sensi degli artt.2651 e 2643 c.c.;
3. pone le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto definitivamente a carico dei convenuti in solido;
4. condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore degli attori in solido dell'importo di € 5.077,00 per compensi professionali, euro 407,40 per esborsi, € 786,16 per acconto C.T.U., € 728,00 per spese di c.t.p..
Così deciso in Roma il 14.12.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, ho pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado riassunta iscritta al n. 50526 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra
nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. ; nato a [...] il [...], CodiceFiscale_1 Controparte_1
c.f. e nato a [...] il [...], CodiceFiscale_2 Controparte_2
c.f. ; in qualità di eredi del sig. (c.f. CodiceFiscale_3 Persona_1
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabrizio Fernando CodiceFiscale_4
ON (c.f. e US AD (c.f. CodiceFiscale_5 [...]
, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega in calce al presente C.F._6 atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei nominati avvocati in Roma,
Viale US Mazzini n. 142, i quali difensori dichiarano di voler ricevere ogni avviso di rito al n. di fax 06.62292034 ovvero ai seguenti indirizzi PEC:
; Email_1
; Email_2
attori
E
NELLO CROCE (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_7
GI AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_8 suo studio sito in Roma, Via Carlo Poma n. 4 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio in sede di costituzione
(PEC: ). Email_3
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Convenuta in riassunzione
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_3 C.F._9 residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Danilo Tomassini (C.F. , presso il C.F._10 cui studio, sito in Roma, Via Santo Stefano di Camastra nr. 6, elegge domicilio. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06.89533139, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
- Convenuto in riassunzione -
OGGETTO: Azione di usucapione ed altro. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 281 QUINQUIES C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.9.2020, il Sig.
ha convenuto in giudizio i NO , Persona_1 CP_4 CP_2
e GI innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria eccezione, istanza e Deduzione: 1) accertare il diritto di proprietà del sig. sul terreno sito in Persona_1
Roma, Contrada Sterparone, della superficie di are 24,55, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1040, part. 305, confinante con Via della Selvotta, proprietà o aventi causa, proprietà , Persona_2 Persona_1 salvo altri;
2) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge”.
A tal proposito il Sig. ha esposto e dedotto quanto segue: ER
“1) Il sig. possiede in maniera continua, esclusiva, pacifica Persona_1
e ininterrotta, a partire dall'anno 1983, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa come propria, il seguente appezzamento di terreno: sito in Roma, Contrada Sterparone, della superficie di
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are 24,55, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1040, part. 305, confinante con Via della Selvotta, proprietà o aventi causa, Persona_2 proprietà , salvo altri, in ditta agli odierni convenuti, per Persona_1 successione alla madre Sig.ra Persona_3
2) il predetto terreno era pervenuto in proprietà alla sig.ra Persona_3 sorella dell'odierno attore, giusta atto di divisione a rogito Notaio di Per_4
Roma, in data 14/12/1982, Rep. 129228, Racc. 6468, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 il 31/12/1982 al n.83912 Reg. Gen. e n. 61176 Reg. Part. (v. doc. 1);
3) con il medesimo atto veniva assegnato al sig. il terreno Persona_1 limitrofo con sovrastante fabbricato, avente accesso da Via del Torraccio n. 56, già censito al Catasto Terreni al foglio 1040, partt. 96 e 61 (oggi partt. 403 e 404) (v. sempre il doc. 1);
4) a partire dall'anno 1983, il Sig. – già proprietario del Persona_1 terreno confinante – decideva di ampliare il proprio dominio e a tal fine annetteva il predetto terreno, di proprietà della sorella, al proprio, provvedendo a proprie spese alla cura, alla pulizia e all'irrigazione del medesimo e degli alberi di frutta ivi esistenti, di cui raccoglieva i frutti facendoli propri, così come continua a fare tutt'ora;
5) nell'anno 1990 il sig. provvedeva a proprie spese alla Persona_1
“scassatura” del terreno oggetto di giudizio per metri 1,30 di profondità e al suo livellamento con mezzi meccanici e, quindi, vi piantumava circa ottanta piante di ulivo, curandone l'irrigazione, la potatura e la raccolta, facendone propri i frutti, così come continua a fare tutt'ora;
6) segnatamente, con le olive raccolte dal terreno oggetto di giudizio il sig.
[...] ha sempre prodotto, con cadenza annuale, olio di oliva, che Persona_1 utilizzava per esclusivo uso della sua famiglia e che spesso omaggiava a familiari e conoscenti, ivi compresa la propria sorella;
Per_3
7) nell'anno 2006 il sig. qualificandosi come Persona_1
“proprietario”, faceva passare all'interno del terreno oggetto di giudizio i tubi relativi all'impianto fognario della propria abitazione sita sul terreno confinante, al fine di ricongiungere i predetti tubi all'impianto fognario di Via della Selvotta (v. la concessione di suolo pubblico e autorizzazione all'apertura di cavi sub doc. 2);
8) nell'anno 2007 l'odierno attore realizzava, in parte sul terreno già di sua proprietà e in parte sul terreno oggetto di giudizio, una tettoia a copertura di posti auto di pertinenza della propria abitazione;
3 4
9) in più occasioni il sig. in presenza della sorella Persona_1 Per_3
e di terzi, manifestava inequivocabilmente di ritenere il terreno e i relativi
[...] frutti come propri;
10) in sostanza, il sig. a partire dall'anno 1983 sino a Persona_1 tutt'oggi, ha tenuto un comportamento “continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario… manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia del titolare” (ex multis Cass. n. 18392/2006);
11) tali circostanze denotano la sussistenza sia dell'elemento oggettivo (corpus), sia dell'elemento soggettivo (animus) in capo all'odierno attore e comprovano l'esistenza di un possesso continuo, pacifico e ininterrotto ultraventennale;
12) giusta quanto suesposto, si può concludere che il sig. ha Persona_1 usucapito il diritto di proprietà del predetto terreno, tenuto conto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, “la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente nella prova del possesso” (Cass. 7894/2000; Cass. 3063/2000; Cass. 43/2000);
13) il presente giudizio di accertamento dell'intervenuta usucapione viene promosso nei confronti dei sig.ri , e in qualità di eredi CP_2 CP_4 CP_3
(figli) della Sig.ra i quali contestano la titolarità del terreno Persona_3 de quo in capo all'odierno attore, come dimostrato dalla circostanza che hanno inserito il terreno de quo tra i beni ereditari di cui alla dichiarazione di successione della madre trascritta il 13/06/2019, Reg. Gen. 69964, Reg. Part. 49027 (v. la nota di trascrizione sub doc. 3);
14) con domanda depositata il 03/06/2020 presso l'Organismo di Mediazione
“Associazione ”, con sede in Roma, il sig. CP_5 Persona_1 ha esperito un procedimento di mediazione nei confronti degli odierni convenuti, il quale si è concluso per mancato accordo delle parti, come da verbale del 30/06/2020 che si deposita (v. doc. 4); deve, pertanto, ritenersi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010”; CP_ Instauratosi il contraddittorio si è costituito il che ha CP_7 contestato in fatto e in diritto le avverse domande di cui ha invocato il rigetto, poiché improponibili ed infondate e ha chiesto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente la domanda di usucapione formulata dal Sig. Persona_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrazione.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A fondamento della propria domanda il Sig. ha esposto che: CP_7
4 5
“La signora sorella dell'attuale attore e madre degli odierni Persona_3 convenuti, ha sempre provveduto personalmente e a proprie spese alla cura e gestione del terreno oggetto di causa. In particolare sulle circostanze di fatto esposte dall'attore si deduce quanto segue.
1) Non corrisponde al vero quanto dedotto al punto 4) dell'atto introduttivo. La signora ha sempre provveduto con le proprie risorse alla Persona_3 cura, e alla pulizia del terreno oggetto di causa. Diversamente da quanto sostenuto da controparte, sul terreno di proprietà della signora Per_3 non sono mai stati piantati alberi da frutto, mentre le piante di ulivo
[...] sono state interrate solo dopo il 2005. Nessuna annessione del terreno oggetto di causa è stata mai posta in essere dal signor in danno della Persona_1 sorella . Per_3
2) Non corrisponde al vero quanto dedotto ai punti 5) e 6) dell'atto di citazione.
Nel 1990 infatti la signora a proprie spese, fece eseguire dei Persona_3 lavori per alleggerire la pendenza del terreno e renderlo così più coltivabile. Solo successivamente nel 2005 sono state piantate dalla signora con l'ausilio ER di una ditta, 80 piante di ulivo. La potatura degli alberi di ulivo dal 2006 al 2018 è stata costantemente effettuata dal signor con l'ausilio di operai Parte_2 retribuiti con denaro della signora Il signor Persona_3 Persona_1
non ha mai svolto tale attività agricola né costui è mai stato in grado di
[...] provvedervi personalmente sia per l'età che per problemi di salute che lo affliggono da molti anni. Diversamente da quanto sostenuto da controparte, alla raccolta delle olive, che avveniva generalmente nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno, partecipava tutta la famiglia ( e ER Parte_2 CP_8 nipoti della signora in quanto figli dell'altra sorella Persona_3 [...]
e gli stessi convenuti e Una volta conclusa la Per_5 CP_4 CP_3 raccolta delle olive, l'olio estratto veniva ripartito al 50% tra la signora
[...]
e il fratello . L'attività agricola svolta sul terreno della Persona_3 ER signora veniva generalmente controllata e gestita dal signor Persona_3
(nipote della signora , in quanto figlio della sorella Parte_2 Per_3 [...]
. Per_5
3) Non corrisponde al vero quanto dedotto al punto 6) dell'atto introduttivo. Nel 2006 la signora proprio in virtù degli stretti rapporti di Persona_3 parentela con l'odierno attore, ha consentito di buon grado al passaggio dei tubi fognari sotto il proprio terreno, proprio per facilitare il collegamento dell'abitazione del fratello con la condotta fognaria passante per via della Selvotta. Nella specie, nessun comportamento uti dominus è stato posto in essere dal signor Persona_1
4) Non corrisponde al vero quanto dedotto al punto 8) dell'atto di citazione. La tettoia per la copertura di posti auto è stata realizzata dal signor Persona_1 nel 2007, non sul terreno di proprietà dell'attrice, ma sul confine tra i
[...]
5 6
due terreni, separati da una rete metallica che funge da recinsione della proprietà dello stesso attore (docc. 2,3,4,5,6, fotografie dei luoghi di causa).”
Sono stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.
La causa istruita con produzioni documentali ed escussione dei testi è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2023. Indi la causa è stata interrotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. per intervenuto decesso del sig. in data 22/07/2024 notificata ai procuratori delle parti Persona_6 costituite e alla parte rimasta contumace (rispettivamente al sig. con CP_7 pec del 12/09/2024; al sig. con pec del 12/09/2024; al convenuto CP_3 contumace sig. a mezzo in data 18/09/2024). CP_4 CP_9
Con provvedimento del 0/12/2024, l'Ill.mo Tribunale adìto, preso atto dell'evento interruttivo, avvenutosuccessivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dichiaraval'interruzione del processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c.;
-inseguito,con “Ricorso exart. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto”il sig. riassumeva il giudizio interrotto nei confronti degli CP_3 eredi del sig. e delle altreparti del giudizio;
Persona_1
-con provvedimento del 10/01/2025, l'Ill.mo Tribunale adìto fissava per la prosecuzione del processo interrotto l'udienza del 21/05/2025, a trattazione scritta, con termine per note di udienza contenenti istanze e conclusioni per la precisazione delle conclusioni exart. 189 c.p.c. (vecchia formulazione), assegnando alle parti convenute termine sino a 20 giorni prima della predetta udienza per la costituzione nel giudizio riassunto;
-in data 16/01/2025 il predetto ricorso veniva notificato, in uno con il predetto decreto di fissazione d'udienza, agli eredi del sig. Persona_1 collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del de cuius (v.doc. 1).
I Sig.ri e in qualità Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 di eredi del sig. la prima in qualità di moglie e i secondi in Persona_1 qualità di figli(v. doc. 2) si sono costituiti nel presente giudizio, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti le controparti nel giudizio riassunto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025 la causa è stata trattenuta a sentenza ordinaria e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. ritualmente concessi.
III. — La domanda dell'attore.
È opportuno, in primo luogo, ricordare che, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di
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tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
È, in ogni caso, necessario che la causa venga introdotta nei confronti del soggetto legittimato a resistere in relazione all'oggetto della domanda.
Orbene, l'attore ha prodotto, a riprova della legittimazione passiva dei convenuti, l'atto notarile di divisione in cui emerge che il terreno è stato attribuito alla Sig.ra e a seguito della sua morte quindi ai suoi eredi, i ER fratelli CP_3
Per quanto precede, quindi, il giudizio è stato correttamente introdotto nei confronti degli attuali proprietari del terreno di causa, che sono evidentemente in tale veste legittimati a resistere.
Può, inoltre, considerarsi provata la sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
Ed invero, l'elemento oggettivo del possesso, inteso come potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, è stato accertato attraverso la prova per testi, da cui è risultato che l'attore ha esercitato sul bene le seguenti attività: cura, pulizia, irrigazione del terreno e degli alberi di frutta ivi esistenti;
inoltre l'attore ha piantato piante di ulivo, curandone l'irrigazione, la potatura e la raccolta, e ha utilizzato i tubi della propria abitazione anche per il terreno confinante (v. dichiarazioni di Per_7
ed altri).
[...] Testimone_1 Per_8 Tes_2
Più precisamente, risulta provato che sin dal 1983 il sig. già ER proprietario del terreno confinante, ha occupato il terreno di proprietà della sorella, per cui è causa, annettendolo al suo e, da allora, ha sempre provveduto, con propri mezzi e a proprie spese, alla manutenzione e alla pulizia del terreno e alla rimozione delle erbacce, di cui curava anche lo smaltimento.
Tali circostanze sono confermate, in primis, dalle dichiarazioni confessorie del convenuto che, interrogato sul cap. 1 della memoria istruttoria CP_4 di parte attrice, ha dichiarato “è vero, ero presente direttamente andavo a trovare mio zio e ho visto l'annessione, perché il terreno era unico, era tutto un terreno che lui ha occupato” e sul successivo cap. 2 ha dichiarato “è vero me lo ha detto Lui. Ho anche visto i sacchi pieni di erbacce sul terreno che rimuoveva lo zio e li caricava via per smaltirli”.
Le medesime circostanze risultano confermate anche dal teste
[...]
, escusso all'udienza del 12 aprile 2023, il quale, premesso di Tes_3 essere un assiduo frequentatore dei luoghi oggetto di giudizio da oltre un ventennio (“…ho frequentato negli ultimi vent'anni la zona per cui è causa,
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sita in Via del Torraccio, perché lo conosco da quando eravamo Per_6 piccoli e da quando ha costruito casa lo ho aiutato in dei lavori”), sul cap. 1 ha così risposto: “…ho sempre saputo che tutta la zona… fosse del non ER conosco la data esatta e non la ricordo;
ma da molto tempo, forse anche prima del 1983 di cui mi parla”.
Il teste ha anche precisato la ragione che lo ha indotto a credere che tutto il terreno fosse di proprietà del sig. e ciò è dipeso proprio dal ER comportamento abitualmente tenuto da quest'ultimo durante il lungo arco temporale, che si è estrinsecato in condotte tipiche del proprietario (“preciso che sono stato io a pensare che fosse tutto di perché lui ha Persona_6 piantato quegli alberi sul terreno e lui mi ha pagato per dei lavoretti, tipo mettere il tubo dell'acqua per dare acqua alle piante, tagliare l'erba; sono diversi anni che lo aiuto;
le piante ci saranno da quindici anni… prima di piantare gli ulivi, mi ha chiamato quando si doveva sistemare il terreno, pulire tutto, tagliare l'erba e prima ancora quando c'era da costruire l'impianto dell'acqua e di irrigazione…“è vero da quando ha il trattorino… lo so perché quando non funzionava il trattorino mi chiamava per cambiare le batterie od aggiustarlo;
ho visto personalmente il sig. pulire e rimuovere le ER erbacce col trattorino nella zona degli ulivi;
l'ho visto tante volte…”), consistenti nel predisporre il tubo per l'irrigazione delle piante, nel pulire il terreno, nel tagliare l'erba, nel piantare gli alberi direttamente, personalmente o a mezzo di addetti all'uopo incaricati dal ER
Anche il teste – conoscente di lunghissima data del sig. Persona_7
(sin dall'infanzia), che, da sempre, ha frequentato i luoghi di causa, ER aiutando l'attore a pulire il terreno e a svolgere ulteriori lavori sul terreno sempre dietro retribuzione dell'attore (in risposta al cap. 6 dichiara “…a me mi ha pagato quando ho fatto dei lavori”) – ha confermato che il sig. ER ha sempre provveduto alla pulizia del terreno (sul cap. 2 il teste ha ER risposto “…ho sempre visto solo l'attore pulire il terreno e l'ho anche aiutato, col trattorino, con la falce e col rastrello”).
Il teste ha precisato che: “…ho sempre saputo da lui [n.d.r. dal Persona_7
che tutta la porzione che mi si mostra fosse di proprietà di ER Per_6
; del resto mi sono recato spesso sui luoghi di causa;
ho fatto dei
[...] lavori e ho colto;
non ho mai parlato con altre persone”.
Anche il teste rispondendo sul cap. 5, ha confermato che, Testimone_4 in occasione dei lavori di scasso e livellamento del terreno, dal medesimo eseguiti nel 1990 su incarico del (v. infra), quest'ultimo gli aveva ER dichiarato di essere proprietario del terreno oggetto di causa.
Analogamente ha risposto il teste che, deponendo sui fatti Testimone_4 di cui cap. 18, ha confermato che, anche in occasione dei lavori di realizzazione dell'impianto fognario, dal medesimo eseguiti nel 2006 sempre
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su incarico del (v. infra), quest'ultimo gli aveva nuovamente ER dichiarato di essere proprietario del terreno (nel quale stava facendo interrare i tubi dell'impianto fognario a servizio della propria abitazione).
Il figura come “proprietario” del terreno oggetto di giudizio anche ER nella “Concessione temporanea di suolo pubblico e autorizzazione all'apertura di cavi”, rilasciata dal Comune di Roma sempre in occasione dei lavori di imbocco in fogna (v. doc. 2 del fascicolo di parte attrice), in cui si legge “Vista l'istanza prodotta in data 06/10/2005… dal sig. in qualità Persona_6 di proprietario… si concede di aprire il suolo pubblico…”.
Le prove acquisite e conseguite dimostrano che nell'anno 1990 il sig.
[...] abbia fatto eseguire, dal sig. lavori di Persona_1 Testimone_4 scasso e di livellamento del terreno oggetto di giudizio, previa rimozione del vigneto e delle radici ivi presenti. Detti lavori sono stati eseguiti su incarico del primo, nella qualità di proprietario del terreno, che ha provveduto al pagamento di coloro che hanno prestato, a varie riprese aiuto e servizio (v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13 Tes_4 luglio 2022, che ha eseguito materialmente i lavori, confermando i fatti di cui ai capitoli 3, 4, 5 e 6. Tali circostanze sono confermate da (che CP_4 ha ammesso e riconosciuto i fatti di cui ai capp. 3 e 6 della memoria istruttoria di parte attrice), dal teste (che, rispondendo sul cap. 3, ha Persona_7 dichiarato “so che si è servito di questa ditta [n.d.r. la ditta Cicchinelli] per averlo appreso sia dalla ditta che dall'attore…”.) e dal teste
[...]
(che, sempre sul cap. 3, ha dichiarato “la ditta ha Tes_3 Tes_4 eseguito oltre la fognatura anche lo scasso ed il livellamento del terreno dove si trovano gli ulivi…”).
Il ha, poi, acquistato e fatto piantumare sul terreno circa 80 alberi di ER ulivo ha confermato il cap. 7 della memoria istruttoria di parte CP_4 attrice ed il teste , rispondendo sul cap. 7, ha dichiarato Testimone_3
“ad un certo punto, quando sono andato sul posto a fare dei lavoretti, ho visto il piantare insieme a – che è deceduto – tanti ER Persona_9 ulivi…”). L'esatta epoca in cui sono stati piantati gli ulivi è irrilevante ai fini dell'usucapione posto che il uti dominus sin dal 1983 occupava il ER terreno, si occupava della pulizia dello stesso con mezzi propri e smaltimento delle erbacce, provvedendo al più tardi, dal 1990 (lavori di scasso e livellamento del terreno, a propria cura e spese).
Il sig. ha, inoltre, sempre provveduto alla irrigazione del terreno a ER proprie spese, utilizzando tubi e acqua propri (perché provenienti dal pozzo cartesiano posto sul terreno limitrofo di sua proprietà). Tale circostanza, dedotta nel cap. 8 della memoria istruttoria di parte attrice, è stata pienamente confermata dal convenuto che ha dichiarato: “l'ho CP_4 visto materialmente ed il pozzo cartesiano si trova sul terreno di Per_6
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da lì si diparte un tubo per irrigare le piante di ulivo apposte”). La ER circostanza di cui al cap. 8 è stata confermata anche il teste
[...]
, che così risponde: “sì è vero, ma non so da quando esattamente, Tes_3 sicuramente da quando sono stati piantati gli ulivi;
me ne intendo di idraulica e spesso lo ho aiutato a collegare il tubo col pozzo cartesiano per irrigare gli ulivi… Mi chiamava in genere a inizio stagione per mettere il tubo nel pozzo e per agganciarlo”. Il medesimo teste, rispondendo al cap. 1, ha altresì confermato “lui ha piantato quegli alberi sul terreno e lui mi ha pagato per dei lavoretti, tipo mettere il tubo dell'acqua per dare acqua alle piante…). Anche il teste dopo aver confermato le circostanze di cui ai capp. 8 e 9 Persona_7
(“è vero l'ho visto personalmente…”), su specifica domanda ha precisato “ho sempre e solo visto il fare i lavori di innaffiatura e potatura degli ER ulivi” e ancora “l'ho visto tante volte per tanti anni fare queste attività”.
Il C.T.U. ha evidenziato che, in mancanza di un apposito impianto fisso (pag. 5), l'irrigazione avviene mediante “tubi di irrigazione “volanti” ossia amovibili per l'approvvigionamento dell'acqua” (pag. 19).
Il ha, ancora, sempre provveduto anche alla potatura degli alberi ER di ulivo a propria cura e spese, talvolta con l'ausilio di un operaio. Anche tale circostanza, dedotta nel cap. 9 della memoria istruttoria di parte attrice, è stata confermata dal convenuto (“l'ho visto personalmente CP_4 potare gli ulivi dall'impianto e dalla crescita sino ad oggi. So anche che ha fatto un corso per potare le piante, ho visto anche un giardiniere. Una ventina di volte l'ho visto in questi anni sul terreno potare le piante”). Il teste Per_7
– come già ricordato – ha dichiarato “ho sempre e solo visto il
[...] ER fare i lavori di innaffiatura e potatura degli ulivi… l'ho visto tante volte per tanti anni fare queste attività…”. Anche il teste , Testimone_3 rispondendo alle domande a chiarimento, ha confermato che il sig. ER talvolta, provvedeva alla potatura degli ulivi anche avvalendosi di un operaio di sua fiducia (adr: “in tutte queste occasioni ho visto l'unico Persona_6 con cui ho avuto rapporti ed ho visto un potatore delle piante – mi sembra si chiamasse che veniva da Caserta… [n.d.r. il teste ha poi rettificato il CP_10 nome del potatore, indicandolo, con uno sforzo di memoria, in Per_9
]… Il potatore di cui ho parlato si occupava sia delle piante antistanti la
[...] casa sia e, soprattutto, degli ulivi”; il medesimo teste, facendo uno sforzo di memoria – chiaro indice di assoluta buona fede – ha poi precisato “ora che lo nomina mi sono ricordato che il potatore che ho visto sull'uliveto era Per_9
che aiutava nella cura e potatura degli ulivi”).
[...] ER
Il ha, anche, provveduto alla raccolta delle olive presenti sul ER terreno oggetto di causa e alla loro molitura presso il frantoio, a proprie spese. Anche in questo caso, tali circostanze risultano confermate dal convenuto e dai testi e Il CP_4 Persona_7 Controparte_1
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convenuto ha confermato le circostanze di cui ai capp. 11, 12, CP_4
13 e 14 della memoria istruttoria di parte attrice. Sul cap. 11 il convenuto ha precisato di aver visto l'attore raccogliere, in più occasioni, le olive presenti sul terreno, talvolta coadiuvato dalla moglie ( e dai Parte_1 figli ( e . Sul cap. 13 (relativo al pagamento del frantoio) CP_1 Controparte_2 ha anche precisato “è vero me lo ha detto lo zio, in due occasioni sono andato personalmente ad accompagnarlo e l'ho visto mentre pagava” e ancora sul cap. 14 “è vero, anche io prendevo due tre litri d'olio. Inoltre parte dell'olio lo dava anche a mia madre”. Anche i testi e Persona_7 Controparte_1 hanno confermato i capp. da 11 a 14, precisando entrambi di aver talvolta coadiuvato personalmente l'attore nella raccolta delle olive.
Il signor ha, inoltre, posizionato nel terreno de quo, a sue spese, i ER tubi dell'impianto fognario che servono l'abitazione di sua proprietà posta sul terreno confinante. Tali lavori sono stati eseguiti, su incarico del ER dal sig. il quale ha pienamente confermato il cap. 17 della Testimone_4 memoria istruttoria di parte attrice (circostanza confermata anche dal teste
). Come sopra ricordato, il teste Testimone_3 Tes_4 rispondendo al cap. 18, ha anche confermato che, in quell'occasione, il sig. dichiarava di essere proprietario del terreno nel quale venivano ER interrati i tubi. Sempre il teste rispondendo a domanda posta dal Tes_4 procuratore di parte convenuta, ha confermato che il pagamento dei lavori era stato effettuato interamente dall'attore in contanti e, soprattutto, che la sig.ra non era minimamente intervenuta in occasione di detti Persona_3 lavori (il teste ha chiarito e precisato di averla conosciuta “al di fuori dell'ambito dei lavori da me eseguiti”). Anche la C.T.U., in risposta al primo quesito, ha accertato che “sul terreno sono stati rinvenuti due pozzetti fognari che denotano la presenza di una condotta fognaria a servizio della parte attrice”.
Nel 2007 il sig. ha fatto realizzare una tettoia a pertinenza della ER sua abitazione che è posizionata, in parte, sul terreno già di sua proprietà e, in parte, sul terreno oggetto di giudizio. Tale circostanza è confermata dal convenuto (in risposta al cap. 20 dichiara: “è vero che mio zio CP_4
ha fatto realizzare la tettoia sul suo terreno che sporge sul terreno Per_6 di mia madre. Me lo ha detto mio zio ed ho visto la costruzione una volta realizzata, come da foto esibite in atti”). Anche la C.T.U., rispondendo al primo quesito, ha accertato che “il lato al confine con la parte attrice sembra essere stato traslato di circa m. 3,30 a vantaggio di quest'ultima che ha parzialmente occupato con una tettoia e come deposito di materiali”.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di usucapione di beni immobili, la realizzazione, da parte del possessore di un fondo, di una stabile costruzione sullo stesso, è indicativa dell'animus rem sibi habendi,
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incompatibile con l'intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà” (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1530).
Infine, nel 2007 il sig. ha fatto realizzare un cancello (la cui ER esistenza è documentata anche dalle foto allegate al fascicolo di CP_7 sub docc. 3, 4, 5 e 6), che, dalla sua proprietà, consente l'accesso
[...] all'uliveto insistente sul terreno oggetto di giudizio;
cancello di cui detiene le chiavi in via esclusiva. Tale cancello rappresenta anch'esso una manifestazione inequivoca di signoria sul terreno e sull'uliveto, in quanto estrinsecazione del diritto di accedervi a proprio piacimento. Tale circostanza è confermata dal teste , il quale, rispondendo al cap. 22, Testimone_3 ha confermato di aver costruito e montato il cancello e, rispondendo al cap. 23, ha confermato che tale cancello consente l'accesso all'uliveto (“sì è vero, l'ho constatato personalmente”). Addirittura, anche il teste Parte_2 all'udienza del 30 novembre 2022, in sede di confronto con il teste Per_7
ha confermato l'esistenza del cancello che consente l'accesso dalla casa
[...] dell'attore all'uliveto (“… essa in una piccola porzione adiacente alla tettoia è dotata di un cancello che consente l'accesso pedonale dalla casa dello zio all'uliveto; le chiavi del cancelletto le ha solo lo zio ). Persona_1
Tutte le spese per la manutenzione e la gestione del terreno (pulizia, scasso e livellamento del terreno, irrigazione e potatura delle piante, molitura delle olive, realizzazione dell'impianto fognario e della tettoia) sono state sostenute dal (v. in tal senso il teste Persona_1 [...]
, che coadiuvava abitualmente il nello svolgimento di Tes_3 ER vari “lavoretti”, ad esempio, sistemare e pulire il terreno, tagliare l'erba, sistemare il tubo per irrigare le piante con acqua proveniente dal pozzo cartesiano, il quale ha affermato “…lui mi ha pagato per dei lavoretti, tipo mettere il tubo dell'acqua per dare acqua alle piante, tagliare l'erba”. Analogamente il teste dopo aver dichiarato di aver svolto dei Persona_7 lavori per conto del sig. (pulizia del terreno, raccolta delle olive), ha ER affermato “a me mi ha pagato quando ho fatto dei lavori” e ancora “a ER me mi ha sempre pagato lui quando è capitato che facessi dei lavori per suo conto”. Anche l'acqua con cui venivano irrigate le piante, provenendo dal pozzo di proprietà del sig. veniva pagata da quest'ultimo. Il teste ER
rispondendo sui capp. 6 e 19, ha confermato che sia le Testimone_4 opere di scasso e livellamento del terreno, sia le opere di sistemazione dei tubi dell'impianto fognario, sono state pagate dall'attore. Tale ultima circostanza è confermata anche dal teste (“ con cui stavo Testimone_3 Tes_4 lavorando per lavori sull'acquedotto a Pomezia, mi disse che Per_6
l'avesse pagato per i lavori della fogna che concernono la casa e
[...] riguardano tutto il terreno, incluso l'uliveto che finisce su via della Selvotta, oltre la recinzione”).
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Il convenuto ha confermato che anche le spese di molitura delle CP_4 olive venivano sostenute dal sig. (sul cap. 13 “è vero, me lo ha detto ER lo zio, in due occasioni sono andato personalmente ad accompagnarlo e l'ho visto mentre pagava”). Del resto, tale circostanza risulta confermata anche dalle fatture del frantoio, tutte intestate al sig. allegate alla Persona_1 seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, sub docc. 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Non è revocabile in dubbio che ciascuna deposizione testimoniale sia apparsa particolarmente significativa per la coerenza interna, per il grado di ragionevolezza e di precisione rispetto ai fatti in contestazione nonché per la sua rilevanza contenutistica. Ed infatti, posto che lo spessore dell'attendibilità intrinseca della rivelazione è influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal dichiarante, nel caso in esame, ogni teste ha riferito, nel dettaglio, la vicenda per avervi partecipato e/o direttamente assistito (cfr. verbali di udienza in atti in cui sono versate le dichiarazioni dei testi escussi).
Oltre a ciò la singola testimonianza è apparsa, particolarmente, attendibile anche sotto il profilo estrinseco ed essendo ciascuna divulgazione confermata, ab estrinseco, dall'equivalente resoconto fornito dagli altri testimoni che, hanno riconosciuto l'esatto luogo posseduto dall'attore) e non essendo emersi, nel corso del giudizio, elementi obiettivi idonei a smentirla.
Altresì, disposta la consulenza tecnica d'ufficio, l'Arch. ha Testimone_5 precisato che <…La tettoia è sicuramente stata realizzata dalla parte attrice su una parte del terreno in causa, anche la condotta fognaria è, presumibilmente stata realizzata dalla parte attrice visto che è a servizio della sua abitazione. L'oliveto, con tutte le opere connesse, possiamo affermare che non è stato realizzato prima del 2010. Infatti nel 2007 il terreno era incolto “Il software “Google earth pro” restituisce foto aeree dal 2001 in poi . Fino al 2007 il terreno era incolto e dal 2011 era presente un oliveto con una tettoia della parte attrice che sforava sul terreno oggetto di causa…>>.
I testi e non sono apparsi particolarmente attendibili CP_8 Parte_2 in quanto non erano testi diretti e si sono reciprocamene contraddetti.
In proposito è il caso di sottolineare che, in base all'art. 1141 c.c., si presume il «possesso» in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa attraverso un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Spetta, quindi, a chi lo contesti dimostrare che tale potere sia esercitato come detenzione in conseguenza di un atto o di un fatto del proprietario possessore e non a seguito di un atto volontario di apprensione, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile ad usucapionem il mutamento del titolo, che deve essere provato con il
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compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario (Cass. 12 maggio 2003, n. 7271).
Si rileva che il convenuto pur avendone l'onere, non ha dedotto elementi atti a vincere detta presunzione;
né ha articolato nei termini assegnati ex art. 184 c.p.c. mezzi istruttori idonei a vincere la presunzione de qua, in presenza del corpus possessionis (Cass. 1716/66).
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapionem, questo consiste, invero, nella intenzione del possessore di comportarsi uti dominus, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non e' richiesto dall'art. 1158 c.c.. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non e' la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (v. Cass. Civ., sez. II, 1 luglio 1996, n. 5964). Siffatto elemento soggettivo (ossia, ripetesi, l'intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di altro diritto reale) può essere dimostrato con scritti o con la prova di dichiarazioni univoche, ovvero di univoci comportamenti (v. Cass. Civ., sez. II, 9 febbraio 1981 n. 816).
Quanto al decorso del tempo, come è noto il termine previsto per l'acquisto della proprietà per usucapione è ventennale.
Il termine a quo in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione, in considerazione delle dichiarazioni rese dai testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio la proposizione della domanda giudiziale.
Sul punto, il convenuto non ha fornito la prova negativa che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che l'attore è proprietario esclusivo del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
Il possesso in via esclusiva del bene da parte dell'attore per oltre un ventennio risulta provato a seguito delle dichiarazioni rese dai testi sentiti, che hanno confermato lo stato dei luoghi descritto nelle fotografie in atti, che rappresentano che l'area oggetto della domanda è recintata ed ha accesso diretto ed aperto sull'unità immobiliare dell'attore nonché l'occupazione in via esclusiva del predetto bene da parte del Sig. e che tale situazione si ER protrae da più di un ventennio. Tali circostanze di fatto dimostrano che il possesso dell'attore è stato esercitato in via esclusiva e che si è protratto per oltre un ventennio. Sussistono pertanto i presupposti richiesti dalla legge per il perfezionarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione che, com'è noto, in tema di bene oggetto di comunione, non necessita di un mutamento della detenzione in possesso, che non è nella specie ipotizzabile, né di una
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interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, bensì di un comportamento protratto nel tempo che implichi la sottrazione nei confronti degli altri titolari della possibilità di proseguire il rapporto materiale con il bene e nel contempo l'intenzione inequivoca di possederlo in maniera esclusiva ( Cass. n. 11903 del 2015; Cass. n. 17322 del 2010 ).
Va pertanto dichiarato l'acquisto per usucapione in favore dell'attore della proprietà del bene in questione.
III. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con applicazione del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modifiche.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara che il Sig. (c.f. ), e, Persona_1 CodiceFiscale_4 per egli gli eredi nata a [...] il Parte_1
19/03/1956, c.f. ; nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
16/09/1982, c.f. e nato a [...] il CodiceFiscale_2 Controparte_2
29/08/1986, c.f. ; in qualità di eredi del sig. CodiceFiscale_3 Persona_1 hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà del terreno sito in
[...]
Roma, Contrada Sterparone, della superficie di are 24,55, censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 1040, part. 305, confinante con Via della Selvotta, proprietà o aventi causa, proprietà , Persona_2 Persona_1 salvo altri;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, di trascrivere l'emananda sentenza con esonero di ogni sua responsabilità, ai sensi degli artt.2651 e 2643 c.c.;
3. pone le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto definitivamente a carico dei convenuti in solido;
4. condanna le parti convenute in solido al pagamento in favore degli attori in solido dell'importo di € 5.077,00 per compensi professionali, euro 407,40 per esborsi, € 786,16 per acconto C.T.U., € 728,00 per spese di c.t.p..
Così deciso in Roma il 14.12.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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