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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/12/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
4886/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. AM DA Presidente Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
e , rappresentati e difesi come in atti
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 14/10/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Elbasan (ALBANIA) il 02/09/2016;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
1 Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) comma i) Reg. (CE) 1111/2019, risultando dai certificati in atti che i coniugi risiedono abitualmente in Italia;
rilevato altresì che la legge applicabile è quella dello Stato di origine (nel caso, l'Albania) ai sensi dell'art. 5 lett. c) Reg.
(CE) 1259/2010 (il quale prevede come criterio di collegamento la cittadinanza di almeno uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo);
che tale legge – vedi norme allegate dalle parti (art. 125 e ss. del
Codice della Famiglia della Repubblica di Albania) - non prevede che lo scioglimento de vincolo debba essere preceduto da un periodo di separazione;
che la regola di diritto straniero secondo la quale il divorzio può
essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi e senza il decorso di un periodo di tempo adeguato a consentire loro di ritornare sulla decisione assunta, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. n.
12473/2018);
che, di conseguenza, non si ravvisano motivi ostativi all'applicazione della normativa straniera al caso concreto;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
2 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Elbasan (ALBANIA) il 02/09/2016, omologando le Parte_2
condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Reggio Emilia, 2/12/2025
Il Presidente Estensore
AM DA
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. AM DA Presidente Relatore
dott. Stefano Rago Giudice
dott. Lorenzo Meoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio promosso da Pt_1
e , rappresentati e difesi come in atti
[...] Parte_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 14/10/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Elbasan (ALBANIA) il 02/09/2016;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
1 Esaminati gli atti e i documenti di causa;
rilevato che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. a) comma i) Reg. (CE) 1111/2019, risultando dai certificati in atti che i coniugi risiedono abitualmente in Italia;
rilevato altresì che la legge applicabile è quella dello Stato di origine (nel caso, l'Albania) ai sensi dell'art. 5 lett. c) Reg.
(CE) 1259/2010 (il quale prevede come criterio di collegamento la cittadinanza di almeno uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo);
che tale legge – vedi norme allegate dalle parti (art. 125 e ss. del
Codice della Famiglia della Repubblica di Albania) - non prevede che lo scioglimento de vincolo debba essere preceduto da un periodo di separazione;
che la regola di diritto straniero secondo la quale il divorzio può
essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi e senza il decorso di un periodo di tempo adeguato a consentire loro di ritornare sulla decisione assunta, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. n.
12473/2018);
che, di conseguenza, non si ravvisano motivi ostativi all'applicazione della normativa straniera al caso concreto;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
2 Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Elbasan (ALBANIA) il 02/09/2016, omologando le Parte_2
condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Reggio Emilia, 2/12/2025
Il Presidente Estensore
AM DA
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