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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 966/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
IA AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 966/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PROSPERO LORENZO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MANGIAPANE FILIPPO CP_1
RESISTENTE
E
COMUNE DI SORA, con l'avv. QUADRINI MARGHERITA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 28.03.2024 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da il Controparte_2
Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'28.03.2023
(o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare la nullità e/o CP_ l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di relativi alla revoca del RDC/PDC; 3. condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal 28.03.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), , detratto quanto già eventualmente corrisposto dall'Istituto alla ricorrente per il medesimo titolo;
4. con interessi e rivalutazione monetaria;
5. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data 28.03.2023; di non avere ricevuto alcun riscontro formale, ma di avere appreso in via ufficiosa che la domanda non era accoglibile in assenza del permesso di soggiorno UE;
di avere quindi presentato domanda giurisdizionale per ottenere il beneficio del RDC ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che il CP_1
Comune di Sora aveva attivato il blocco della prestazione per "mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a) 1) L. 26/2019….oggetto della revoca, pertanto, non è il controllo sul requisito della residenza del richiedente la misura Sig. CF Parte_1 ma il controllo sul requisito della cittadinanza dello stesso…. Si fa C.F._1 presente, inoltre, che ai sensi della nota ministeriale n. 805 del 27/01/2021, eventuali annullamenti delle sanzioni precedentemente disposte dai Comuni per i controlli di propria competenza devono avvenire esclusivamente tramite piattaforma Gepi. Ciò posto, fatta salva diversa documentazione atta a dimostrare il superamento del controllo relativo alla cittadinanza del richiedente la misura che - come detto - dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione del Comune competente ai fini di una eventuale annullamento della sanzione precedentemente applicata tramite la piattaforma Gepi, allo stato non si rinvengono
i presupposti per procedere con l'annullamento della revoca della domanda RDC prot. CP_1
RDC-2020-3144995. 3”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sora che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'esito dell'udienza del 02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/ 2019 convertito in Legge n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, Controparte_3 cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei
[...] soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1).
Nel caso in esame il punto contestato al ricorrente non è quello reddituale ma è quello dello
“status” di cittadino di stato terzo soggiornante di lungo periodo con permesso di soggiorno
UE, poiché la normativa prevede per i paesi terzi, quali la Nigeria, al fine di poter accedere al reddito di cittadinanza il possesso del permesso di soggiorno UE.
Lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri previsti dalla stessa legge e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé
e per i familiari (art. 9 d.lgs. 286/1998).
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito ad altre prestazioni assistenziali
(indennità di accompagnamento, pensione e assegno di inabilità) parificando ai cittadini italiani gli stranieri soggiornanti sul territorio italiano e precisando che “è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini” (Corte Cost. 29 luglio 2009, n. 306).
Ciò detto, il ricorrente ha provato di essere residente sul territorio italiano dal 2009
(certificato storico di residenza) e di avere una carta di soggiorno in corso di validità (dal febbraio 2023 al 2028). Si può pertanto affermare che il ricorrente, sprovvisto di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha comunque dimostrato di trovarsi, al momento della domanda del 28.03.2023, nella situazione di residente da oltre 10 anni nel territorio nazionale.
La domanda merita accoglimento.
Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di Sora.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento;
CP_1
Condanna il Comune di Sora al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 1.400,00 oltre rimb forf. cassa ed iva da distrarsi.
03.12.2025
Il Giudice Onorario
IA AD
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 966/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
IA AD, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del
02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 966/2024
r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PROSPERO LORENZO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MANGIAPANE FILIPPO CP_1
RESISTENTE
E
COMUNE DI SORA, con l'avv. QUADRINI MARGHERITA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 28.03.2024 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire da il Controparte_2
Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dall'28.03.2023
(o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare la nullità e/o CP_ l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti di relativi alla revoca del RDC/PDC; 3. condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, del Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal 28.03.2023 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), , detratto quanto già eventualmente corrisposto dall'Istituto alla ricorrente per il medesimo titolo;
4. con interessi e rivalutazione monetaria;
5. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda deduceva di avere presentato domanda per il reddito di cittadinanza in data 28.03.2023; di non avere ricevuto alcun riscontro formale, ma di avere appreso in via ufficiosa che la domanda non era accoglibile in assenza del permesso di soggiorno UE;
di avere quindi presentato domanda giurisdizionale per ottenere il beneficio del RDC ricorrendone tutti i presupposti di legge.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che il CP_1
Comune di Sora aveva attivato il blocco della prestazione per "mancanza del requisito di cittadinanza (art.2, co.1, a) 1) L. 26/2019….oggetto della revoca, pertanto, non è il controllo sul requisito della residenza del richiedente la misura Sig. CF Parte_1 ma il controllo sul requisito della cittadinanza dello stesso…. Si fa C.F._1 presente, inoltre, che ai sensi della nota ministeriale n. 805 del 27/01/2021, eventuali annullamenti delle sanzioni precedentemente disposte dai Comuni per i controlli di propria competenza devono avvenire esclusivamente tramite piattaforma Gepi. Ciò posto, fatta salva diversa documentazione atta a dimostrare il superamento del controllo relativo alla cittadinanza del richiedente la misura che - come detto - dovrà essere preventivamente sottoposta all'attenzione del Comune competente ai fini di una eventuale annullamento della sanzione precedentemente applicata tramite la piattaforma Gepi, allo stato non si rinvengono
i presupposti per procedere con l'annullamento della revoca della domanda RDC prot. CP_1
RDC-2020-3144995. 3”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sora che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'esito dell'udienza del 02.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c.
Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/ 2019 convertito in Legge n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, Controparte_3 cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei
[...] soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co 1).
Nel caso in esame il punto contestato al ricorrente non è quello reddituale ma è quello dello
“status” di cittadino di stato terzo soggiornante di lungo periodo con permesso di soggiorno
UE, poiché la normativa prevede per i paesi terzi, quali la Nigeria, al fine di poter accedere al reddito di cittadinanza il possesso del permesso di soggiorno UE.
Lo straniero in possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri previsti dalla stessa legge e di un alloggio idoneo, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé
e per i familiari (art. 9 d.lgs. 286/1998).
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito ad altre prestazioni assistenziali
(indennità di accompagnamento, pensione e assegno di inabilità) parificando ai cittadini italiani gli stranieri soggiornanti sul territorio italiano e precisando che “è possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini” (Corte Cost. 29 luglio 2009, n. 306).
Ciò detto, il ricorrente ha provato di essere residente sul territorio italiano dal 2009
(certificato storico di residenza) e di avere una carta di soggiorno in corso di validità (dal febbraio 2023 al 2028). Si può pertanto affermare che il ricorrente, sprovvisto di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha comunque dimostrato di trovarsi, al momento della domanda del 28.03.2023, nella situazione di residente da oltre 10 anni nel territorio nazionale.
La domanda merita accoglimento.
Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune di Sora.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento;
CP_1
Condanna il Comune di Sora al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in €. 1.400,00 oltre rimb forf. cassa ed iva da distrarsi.
03.12.2025
Il Giudice Onorario
IA AD