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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/09/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2025 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza dell'11 settembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio ROSSI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ( ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca CIOTTI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione e decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione dell'11 settembre 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 8 settembre 2025 e parte opposta come da note scritte depositate in data 10 settembre 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di decadenza di quaranta giorni come previsto dall'art. 641 c.p.c..
L'art. 650 c.p.c. stabilisce che l'ingiunto può fare opposizione anche dopo la scadenza di detto termine se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ma l'opposizione deve essere proposta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27 novembre 2024 – circostanza non contestata da parte opponente - mentre l'opposizione è stata notificata il 28 febbraio 2025 quindi oltre il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. . Parte opponente deduce l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c. “stante la malattia che ha costretto il liquidatore a stare lontano dalla società e a passare lunghi periodi di riposo, intervallati dai trattamenti oncologici, dal 30/09/2024 ad oggi.
Pertanto, sussiste nella fattispecie de qua la ipotesi richiamata dalla norma procedurale della causa di forza maggiore e/o del caso fortuito”. Dette critiche condizioni risultano (pag. 2 dell'opposizione) “dalla certificazione dell'Ospedale Regina Apostolorum del 29/01/2025”.
Tuttavia, come rilevato da parte opposta, dal 30 settembre 2024 il legale rappresentante di parte opponente risulta sottoposto ad una terapia che richiede “un impegno bisettimanale di mantenimento” (cfr allegato n. 4 di parte opponente).
Parte opposta ha inoltre allegato (documento n. 4 della costituzione di parte opposta) un atto pubblico notarile del 22 maggio 2024 di cessione di quote sociali nel quale il legale rappresentante di parte opponente compare quale acquirente;
Parte_2
circostanza che dimostra quindi come, anche nel periodo di maggior impegno terapeutico, il fosse in grado di curare i propri interessi. Pt_2 L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile non ricorrendo la causa di
“forza maggiore” prevista dalla legge.
La soccombenza dell'opponente regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e successive modifiche nella misura media sulla base dell'importo del decreto ingiuntivo considerato che non è stato affrontato il merito stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte opposta e che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
988/ 2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 1446/2024;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte opposta che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 11 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 989/2025 del
R.G.A.C., decisa nell'udienza dell'11 settembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio ROSSI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ( ) CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca CIOTTI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione e decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare di discussione dell'11 settembre 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 8 settembre 2025 e parte opposta come da note scritte depositate in data 10 settembre 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di decadenza di quaranta giorni come previsto dall'art. 641 c.p.c..
L'art. 650 c.p.c. stabilisce che l'ingiunto può fare opposizione anche dopo la scadenza di detto termine se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ma l'opposizione deve essere proposta decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 27 novembre 2024 – circostanza non contestata da parte opponente - mentre l'opposizione è stata notificata il 28 febbraio 2025 quindi oltre il termine dei 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. . Parte opponente deduce l'applicabilità dell'art. 650 c.p.c. “stante la malattia che ha costretto il liquidatore a stare lontano dalla società e a passare lunghi periodi di riposo, intervallati dai trattamenti oncologici, dal 30/09/2024 ad oggi.
Pertanto, sussiste nella fattispecie de qua la ipotesi richiamata dalla norma procedurale della causa di forza maggiore e/o del caso fortuito”. Dette critiche condizioni risultano (pag. 2 dell'opposizione) “dalla certificazione dell'Ospedale Regina Apostolorum del 29/01/2025”.
Tuttavia, come rilevato da parte opposta, dal 30 settembre 2024 il legale rappresentante di parte opponente risulta sottoposto ad una terapia che richiede “un impegno bisettimanale di mantenimento” (cfr allegato n. 4 di parte opponente).
Parte opposta ha inoltre allegato (documento n. 4 della costituzione di parte opposta) un atto pubblico notarile del 22 maggio 2024 di cessione di quote sociali nel quale il legale rappresentante di parte opponente compare quale acquirente;
Parte_2
circostanza che dimostra quindi come, anche nel periodo di maggior impegno terapeutico, il fosse in grado di curare i propri interessi. Pt_2 L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile non ricorrendo la causa di
“forza maggiore” prevista dalla legge.
La soccombenza dell'opponente regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 e successive modifiche nella misura media sulla base dell'importo del decreto ingiuntivo considerato che non è stato affrontato il merito stante l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte opposta e che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
988/ 2025, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n. 1446/2024;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte opposta che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 11 settembre 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava