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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7313 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21028/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Tra
(C.F. e P. IVA ) (di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1
“ ), con sede legale in via 4 novembre n. 63, 25031 – Capriolo (BS), in Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dott. (C.F. Parte_2
), nato ad [...] il [...], rappre- C.F._1 sentata e difesa, come da procura rilasciata su foglio separato ma da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Rosanna Ricci (C.F. ) e C.F._2
dall'avv. Luigi Ricciardi (C.F. ) entrambi del foro di Mi- C.F._3 lano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Fontana
n. 6.
- Parte opponente
contro
., p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., con sede in Via Santa Maria del Pianto, ( Na ), rappresentata e difesa dall' avv.to Rosa Esposito (C.F. ) e con questa elett.e C.F._4
dom.ta in Piazza Francesco Crispi n. 8, S. Maria a Vico (CE) 81028, giusta pro- cura separata;
- Parte opposta;
Conclusioni come da note scritte
1
In ossequio al termine concesso dal Giudice, il sottoscritto procuratore della rassegna le seguenti note scritte riportandosi alla com- Controparte_1 parsa di costituzione e risposta e agli atti di causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con spese e competenze con attribuzione al sotto- scritto procuratore. Impugna e contesta ex adverso dedotto prodotto ed ecce- pito in quanto infondato in fatto e in diritto essendo l'opposizione dilatoria e temeraria al fine di sottrarsi dal pagamento. I testi escussi hanno dato prova del rapporto contrattuale esistente tra le parti fino Ottobre 2023 confermando la pretesa creditoria della pertanto si conclude per il ri- Controparte_1 getto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la otteneva dal Tribunale Parte_3
l'emissione di decreto ingiuntivo N. 3908/2024 per l'importo di euro 22.714,00, oltre interessi e spese, nei confronti della in forza di n. 5 Parte_1
fatture commerciali emesse per il noleggio di tre ponteggi mobili, beni oggetto di due distinti contratti stipulati tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda monitoria per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, rite- nendo la controversia ricadente tra quelle soggette a previo tentativo di composi- zione.
In via subordinata, l'opponente contestava nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, sostenendo che essa non aveva fornito prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, e in particolare della consegna effettiva dei beni oggetto dei contratti. Di conseguenza, mancava la dimostrazione dei presupposti che legittimavano l'emissione delle fatture e, dunque, del credito preteso con il ricorso monitorio.
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In ulteriore via subordinata, l'istante deduceva che le fatture prodotte da
[...]
non erano mai state approvate né riconosciute, e che le Parte_3 stesse, in quanto documenti formati unilateralmente, non costituivano prova certa dell'esistenza del credito.
Nella prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c, l'opponente ulteriormente argomentava che le fatture oggetto del ricorso monitorio si riferivano a un perio- do in cui il contratto di noleggio era da ritenersi cessato, stante la clausola con- trattuale che ne prevedeva una durata minima semestrale non prorogata.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le Parte_3
domande avversarie, sostenendo in primo luogo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria ricade sulla parte opposta nell'eventuale giudizio a cognizione piena e non nel sommario giudizio monitorio. Da ciò deriverebbe l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata.
Nel merito, l'opposta contestava l'eccezione di inadempimento, osservando co- me l'opponente avesse regolarmente corrisposto i canoni di noleggio per tutta la durata dei contratti, senza aver mai sollevato contestazioni circa la mancata con- segna o l'inadeguata esecuzione della prestazione contrattuale, sicché doveva presumersi l'esatto adempimento della prestazione. Inoltre, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le fatture commerciali, ancorché documenti unilaterali, possono costituire prova dell'esistenza del credito qualora non specificamente contestate.
L'opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente per lite temeraria, non avendo quest'ultima addotto valide ragioni a fondamento della propria iniziativa proces- suale.
Con la seconda memoria integrativa l'opposta produceva alcune note di sconto, rilasciate in favore dell'opponente a parziale storno delle somme fatturate, preci- sando che l'utilizzazione dei ponteggi mobili si era conclusa non nel mese di no- vembre, come inizialmente previsto, ma già nel mese di ottobre 2023. Il ricono-
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scimento di tali sconti determinava una riduzione del quantum richiesto in sede monitoria, con evidente incidenza sulla pretesa originaria.
Con la medesima memoria, l'opposta avanzava altresì istanza istruttoria, chie- dendo l'ammissione di prova per testi volta a dimostrare che il rapporto contrat- tuale si era protratto oltre il termine minimo semestrale previsto nei contratti, proseguendo oltre la data formalmente pattuita, sulla base del comportamento concludente delle parti e dell'effettivo utilizzo continuativo dei beni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010, considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la mediazione ricade sul creditore ingiungente (parte opposta).
Nel merito, in sede di costituzione in giudizio, l'opposta ha fondato la propria pretesa principalmente sul valore probatorio delle fatture elettroniche emesse, so- stenendo che queste costituiscono elemento sintomatico dell'esistenza del credito per i canoni di noleggio successivi al termine minimo di sei mesi contrattualmen- te previsto.
Come noto, le fatture elettroniche costituiscono, effettivamente, un indizio dell'esistenza del credito e possono integrare un principio di prova, ma non rap- presentano di per sé una prova piena dell'esistenza del titolo in assenza di un'esplicita accettazione o contabilizzazione da parte del destinatario. Infatti, è consolidata la giurisprudenza secondo cui solo la contabilizzazione delle fatture da parte del destinatario può assumere il valore di confessione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 2735 c.c., e costituire prova legale del credito.
L'opponente, dal canto suo, nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., ha modificato la propria difesa rispetto all'originaria eccezione di inadempimen- to, eccependo invece la cessazione del contratto per decorso del termine seme- strale, previsto contrattualmente come durata minima. Di conseguenza, secondo
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tale prospettazione, le fatture emesse per i mesi successivi (settembre, ottobre e novembre) sarebbero sprovviste di causa giustificativa, e quindi non idonee a fondare la pretesa creditoria.
Questo giudice, tuttavia, ritiene di risolvere la questione non sulla base del valore probatorio delle fatture elettroniche, bensì sulla base del contenuto dei contratti n. 17 e 8 sottoscritti dalle parti e correttamente allegati dalla parte opposta, ed in particolare sulla base di quanto previsto all'articolo 5.3. di entrambi i contratti, il cui contenuto, a parte la data di stipulazione, è identico.
Tale clausola dispone testualmente che: “La durata del noleggio decorre, salvo diverso accordo riportato nell'ordine, dal giorno in cui il bene mobile noleggiato viene consegnato dal deposito del noleggiatore e termina il giorno in cui esso viene restituito al deposito del noleggiatore o messo a sua disposizione nel luogo da questo indicato.”
Conduce alla medesima conclusione l'art. 10.4, il quale recita “... La durata del contratto è da considerarsi a breve termine per un massimo di 12 mesi . Nulla vieta che le parti possano rinnovare il contratto per lo stesso periodo di tempo rinnovando tacitamente lo stesso.”
Queste previsioni negoziali consentono di interpretare il contratto come connota- to da una durata minima e da una durata massima derogabile dall'autonomia ne- goziale delle parti, e specificano che la cessazione del rapporto non coincide au- tomaticamente con il decorso dei sei mesi iniziali, bensì con la restituzione effet- tiva del bene, il quale, in assenza di una volontà contraria, deve tornare nella di- sponibilità del concedente entro 12 mesi. Non è dunque necessario ricorrere nel caso di specie a strumenti ermeneutici ulteriori ai sensi degli artt. 1362 ss. C.c. rispetto a quello letterale, dato che il contenuto del contratto è sufficientemente chiaro nello stabilire la durata del rapporto negoziale.
Pertanto, la tesi dell'opponente, fondata sull'automatica cessazione del contratto al termine del semestre, non trova riscontro nel testo contrattuale, il quale indivi- dua invece un criterio di cessazione materiale e oggettivo, coincidente con la messa a disposizione del bene a favore del concedente.
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In questo contesto, merita un'ulteriore riflessione la qualificazione giuridica del contratto di noleggio. Benché denominato “noleggio”, tale contratto integra a pieno titolo una figura di locazione di beni mobili, ai sensi dell'articolo 1571 c.c.
Come noto, la disciplina codicistica della locazione di beni mobili prevede all'art. 1574 c.c. che, in mancanza di una determinazione contrattuale del Per_1
ne, subentrino termini suppletivi stabiliti dalla legge. Tuttavia, si tratta di norme a carattere dispositivo, pertanto derogabili dalle parti, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale.
Nel caso di specie, le parti hanno derogato consapevolmente alla regola dell'art. 1574 c.c., prevedendo espressamente una durata minima (sei mesi) ed una mas- sima, e stabilendo che la durata effettiva avvenisse solo nel momento della effet- tiva restituzione del bene, secondo quanto stabilito dall'art.
5.3. Tale clausola – chiara, precisa e condivisa – costituisce pertanto il criterio vincolante per la de- terminazione della durata del contratto, legittimamente pattuito in deroga al re- gime codicistico.
Ad abundantiam aggiungasi che lo stesso opponente procede in data 07.03.2024 al pagamento in acconto della fattura n. 667 riferita al periodo successivo al de- corso del termine minimo semestrale. Come la giurisprudenza insegna il pacifi- co pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria quando effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta, come avvenuto nel caso di specie. Motivo per cui, seppur limitatamente a quella specifica fattura, è lo stesso opponente a rico- noscere la persistenza del credito della controparte, considerato che non ha mai contestato in questa sede tale pagamento né tantomeno ne ha chiesto la ripetizio- ne.
Ciò chiarito, l'opposto ha correttamente assolto l'onere probatorio gravante su di lui, dimostrando sia l'esistenza del titolo contrattuale (prodotto in giudizio in co- pia sottoscritta da entrambe le parti), sia il fatto che i beni mobili oggetto di no- leggio siano rimasti nella disponibilità dell'opponente ben oltre il termine mini- mo previsto.
Tale circostanza è stata provata mediante due canali probatori convergenti:
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1. Le dichiarazioni dei testi, escussi regolarmente nell'udienza del
13.06.2025. Nello specifico il teste n. 2 , dipendente della Testimone_1
che si occupa di montaggio e smontaggio dei mac- Controparte_1
chinari, testualmente riferiva “Li ho smontati nel mese di ottobre 2023”.
Ancora, il teste n. 1 impiegata amministrativa della Testimone_2
, confermava nel modo seguente “sono state (le piat- Controparte_1
taforme mobili) tutte restituite ad ottobre 2023”
2. La produzione documentale della fattura di smontaggio (allegato alla se- conda memoria integrativa ex art. 171 ter c.c.) rilasciata dall'opposta a dalla quale risulta che il ritiro dei ponteggi Controparte_2
è avvenuto in data 20 ottobre 2023, data che segna il momento della effet- tiva cessazione del rapporto negoziale;
È dunque alla luce di questa ricostruzione – letterale e sistematica – del contratto e delle prove documentali e testimoniali acquisite che la pretesa creditoria deve considerarsi fondata.
Relativamente alla quantificazione di quanto dovuto dall'opponente a favore dell'opposta, trattandosi questa di una azione di esatto adempimento, vengono in rilievo le fatture elettroniche allegate dalla parte opposta sia nel ricorso monitorio sia nella costituzione semplice per una somma complessiva di euro 22.714,00 .
Le cinque fatture sono le n. 627, 667, 722, 740 e 760, relative all'utilizzazione dei ponteggi effettuata nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Tuttavia, quan- to dovuto non corrisponde interamente alla somma numerica delle sopracitate fatture in quanto, la stessa parte opposta, allega nella seconda memoria integrati- va ex art. 171 ter c.p.c. due note di sconto relative alle fatture n. 740 e 722.
In particolare, la prima nota di sconto prodotta in giudizio si riferisce alla fattura n. 740, la quale copre il periodo dal 17 ottobre al 16 novembre 2023, ed è moti- vata dalla cessazione anticipata del noleggio. Analoga riduzione si applica alla fattura n. 722, relativa al periodo 7 ottobre – 16 novembre 2023. Entrambe le no- te di sconto trovano giustificazione nel fatto che l'effettiva utilizzazione del bene da parte dell'opponente è cessata in data 20 ottobre 2023. Ne consegue che il
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credito della parte attrice deve essere ridotto limitatamente agli importi fatturati per il periodo successivo a tale data.
Dalla somma risultante va, infine, decurtato l'acconto di pagamento di euro
3.272,00, versato dall'opponente, come detto sopra, in data 07.03.2024, relativo alla fattura n. 627 (così risulta dal documento prodotto dalla stessa parte opposta che invero concorda con l'errata prospettazione dell'opponente che invece attri- buisce l'acconto alla fattura 667. Errore materiale comunque irrilevante ai fini del calcolo del totale).
Il dovuto quindi, al netto degli sconti e dell'acconto effettuato, è pari ad euro
16.347,45 e quindi somma inferiore a quella ingiunta, con conseguente revoca del decreto ingiutivo.
Per quanto concerne gli interessi moratori dovuti, trattandosi di imprese e non di consumatori, si applica la disciplina in materia di pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, la quale fissa un tasso legale di interessi decisamente maggiore rispetto a quello normalmente applicato. Il d.lgs. 231/2002 ha un ambi- to applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese (B2B) o tra imprese e P.A. (B2P) – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1, gli interessi decorreranno dall'emissione delle sin- gole fatture.
Alla luce delle considerazioni predette il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto emesso per una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovu- ta dall'opponente.
Infine, la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. richiesta dall'opposto va respinta. La rimodulazione del credito in senso diminutivo dimostra infatti l'assenza dei presupposti in presenza dei quali il soc- combente può essere condannato al pagamento dei cd. danni punitivi.
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Relativamente alle spese di lite, in ragione del fatto che l'istruttoria ha ridimen- sionato il debito dell'opponente rispetto a quanto previsto dal decreto ingiuntivo, senza tuttavia accogliere l'opposizione del debitore, questo giudice ritiene di di- sporne la compensazione parziale al 30% con restante parte del 70% a carico dell'opponente.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dispone la revoca del decreto ingiuntivo N. 3908/2024 emesso dall'intestato
Tribunale;
- condanna l'opponente al pagamento di euro 16.347,45, in favore dell'opposta, oltre interessi legali di cui alla disciplina delle transazioni commerciali decorren- ti dalla scadenza delle singole scadenze delle fatture;
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario dell'opposta che quantifica in euro 3555,00 oltre iva cassa e spese generali;
Napoli 21/07/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Diego Ragozini, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Tra
(C.F. e P. IVA ) (di seguito, per brevità, Parte_1 P.IVA_1
“ ), con sede legale in via 4 novembre n. 63, 25031 – Capriolo (BS), in Pt_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dott. (C.F. Parte_2
), nato ad [...] il [...], rappre- C.F._1 sentata e difesa, come da procura rilasciata su foglio separato ma da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c., dall'avv. Rosanna Ricci (C.F. ) e C.F._2
dall'avv. Luigi Ricciardi (C.F. ) entrambi del foro di Mi- C.F._3 lano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, piazza Fontana
n. 6.
- Parte opponente
contro
., p.iva , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del l.r.p.t., con sede in Via Santa Maria del Pianto, ( Na ), rappresentata e difesa dall' avv.to Rosa Esposito (C.F. ) e con questa elett.e C.F._4
dom.ta in Piazza Francesco Crispi n. 8, S. Maria a Vico (CE) 81028, giusta pro- cura separata;
- Parte opposta;
Conclusioni come da note scritte
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In ossequio al termine concesso dal Giudice, il sottoscritto procuratore della rassegna le seguenti note scritte riportandosi alla com- Controparte_1 parsa di costituzione e risposta e agli atti di causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto con spese e competenze con attribuzione al sotto- scritto procuratore. Impugna e contesta ex adverso dedotto prodotto ed ecce- pito in quanto infondato in fatto e in diritto essendo l'opposizione dilatoria e temeraria al fine di sottrarsi dal pagamento. I testi escussi hanno dato prova del rapporto contrattuale esistente tra le parti fino Ottobre 2023 confermando la pretesa creditoria della pertanto si conclude per il ri- Controparte_1 getto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso la otteneva dal Tribunale Parte_3
l'emissione di decreto ingiuntivo N. 3908/2024 per l'importo di euro 22.714,00, oltre interessi e spese, nei confronti della in forza di n. 5 Parte_1
fatture commerciali emesse per il noleggio di tre ponteggi mobili, beni oggetto di due distinti contratti stipulati tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda monitoria per omessa attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010, rite- nendo la controversia ricadente tra quelle soggette a previo tentativo di composi- zione.
In via subordinata, l'opponente contestava nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, sostenendo che essa non aveva fornito prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, e in particolare della consegna effettiva dei beni oggetto dei contratti. Di conseguenza, mancava la dimostrazione dei presupposti che legittimavano l'emissione delle fatture e, dunque, del credito preteso con il ricorso monitorio.
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In ulteriore via subordinata, l'istante deduceva che le fatture prodotte da
[...]
non erano mai state approvate né riconosciute, e che le Parte_3 stesse, in quanto documenti formati unilateralmente, non costituivano prova certa dell'esistenza del credito.
Nella prima memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c, l'opponente ulteriormente argomentava che le fatture oggetto del ricorso monitorio si riferivano a un perio- do in cui il contratto di noleggio era da ritenersi cessato, stante la clausola con- trattuale che ne prevedeva una durata minima semestrale non prorogata.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le Parte_3
domande avversarie, sostenendo in primo luogo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura di mediazione obbligatoria ricade sulla parte opposta nell'eventuale giudizio a cognizione piena e non nel sommario giudizio monitorio. Da ciò deriverebbe l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata.
Nel merito, l'opposta contestava l'eccezione di inadempimento, osservando co- me l'opponente avesse regolarmente corrisposto i canoni di noleggio per tutta la durata dei contratti, senza aver mai sollevato contestazioni circa la mancata con- segna o l'inadeguata esecuzione della prestazione contrattuale, sicché doveva presumersi l'esatto adempimento della prestazione. Inoltre, richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le fatture commerciali, ancorché documenti unilaterali, possono costituire prova dell'esistenza del credito qualora non specificamente contestate.
L'opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
e la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente per lite temeraria, non avendo quest'ultima addotto valide ragioni a fondamento della propria iniziativa proces- suale.
Con la seconda memoria integrativa l'opposta produceva alcune note di sconto, rilasciate in favore dell'opponente a parziale storno delle somme fatturate, preci- sando che l'utilizzazione dei ponteggi mobili si era conclusa non nel mese di no- vembre, come inizialmente previsto, ma già nel mese di ottobre 2023. Il ricono-
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scimento di tali sconti determinava una riduzione del quantum richiesto in sede monitoria, con evidente incidenza sulla pretesa originaria.
Con la medesima memoria, l'opposta avanzava altresì istanza istruttoria, chie- dendo l'ammissione di prova per testi volta a dimostrare che il rapporto contrat- tuale si era protratto oltre il termine minimo semestrale previsto nei contratti, proseguendo oltre la data formalmente pattuita, sulla base del comportamento concludente delle parti e dell'effettivo utilizzo continuativo dei beni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010, considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la mediazione ricade sul creditore ingiungente (parte opposta).
Nel merito, in sede di costituzione in giudizio, l'opposta ha fondato la propria pretesa principalmente sul valore probatorio delle fatture elettroniche emesse, so- stenendo che queste costituiscono elemento sintomatico dell'esistenza del credito per i canoni di noleggio successivi al termine minimo di sei mesi contrattualmen- te previsto.
Come noto, le fatture elettroniche costituiscono, effettivamente, un indizio dell'esistenza del credito e possono integrare un principio di prova, ma non rap- presentano di per sé una prova piena dell'esistenza del titolo in assenza di un'esplicita accettazione o contabilizzazione da parte del destinatario. Infatti, è consolidata la giurisprudenza secondo cui solo la contabilizzazione delle fatture da parte del destinatario può assumere il valore di confessione stragiudiziale, ai sensi dell'articolo 2735 c.c., e costituire prova legale del credito.
L'opponente, dal canto suo, nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., ha modificato la propria difesa rispetto all'originaria eccezione di inadempimen- to, eccependo invece la cessazione del contratto per decorso del termine seme- strale, previsto contrattualmente come durata minima. Di conseguenza, secondo
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tale prospettazione, le fatture emesse per i mesi successivi (settembre, ottobre e novembre) sarebbero sprovviste di causa giustificativa, e quindi non idonee a fondare la pretesa creditoria.
Questo giudice, tuttavia, ritiene di risolvere la questione non sulla base del valore probatorio delle fatture elettroniche, bensì sulla base del contenuto dei contratti n. 17 e 8 sottoscritti dalle parti e correttamente allegati dalla parte opposta, ed in particolare sulla base di quanto previsto all'articolo 5.3. di entrambi i contratti, il cui contenuto, a parte la data di stipulazione, è identico.
Tale clausola dispone testualmente che: “La durata del noleggio decorre, salvo diverso accordo riportato nell'ordine, dal giorno in cui il bene mobile noleggiato viene consegnato dal deposito del noleggiatore e termina il giorno in cui esso viene restituito al deposito del noleggiatore o messo a sua disposizione nel luogo da questo indicato.”
Conduce alla medesima conclusione l'art. 10.4, il quale recita “... La durata del contratto è da considerarsi a breve termine per un massimo di 12 mesi . Nulla vieta che le parti possano rinnovare il contratto per lo stesso periodo di tempo rinnovando tacitamente lo stesso.”
Queste previsioni negoziali consentono di interpretare il contratto come connota- to da una durata minima e da una durata massima derogabile dall'autonomia ne- goziale delle parti, e specificano che la cessazione del rapporto non coincide au- tomaticamente con il decorso dei sei mesi iniziali, bensì con la restituzione effet- tiva del bene, il quale, in assenza di una volontà contraria, deve tornare nella di- sponibilità del concedente entro 12 mesi. Non è dunque necessario ricorrere nel caso di specie a strumenti ermeneutici ulteriori ai sensi degli artt. 1362 ss. C.c. rispetto a quello letterale, dato che il contenuto del contratto è sufficientemente chiaro nello stabilire la durata del rapporto negoziale.
Pertanto, la tesi dell'opponente, fondata sull'automatica cessazione del contratto al termine del semestre, non trova riscontro nel testo contrattuale, il quale indivi- dua invece un criterio di cessazione materiale e oggettivo, coincidente con la messa a disposizione del bene a favore del concedente.
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In questo contesto, merita un'ulteriore riflessione la qualificazione giuridica del contratto di noleggio. Benché denominato “noleggio”, tale contratto integra a pieno titolo una figura di locazione di beni mobili, ai sensi dell'articolo 1571 c.c.
Come noto, la disciplina codicistica della locazione di beni mobili prevede all'art. 1574 c.c. che, in mancanza di una determinazione contrattuale del Per_1
ne, subentrino termini suppletivi stabiliti dalla legge. Tuttavia, si tratta di norme a carattere dispositivo, pertanto derogabili dalle parti, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale.
Nel caso di specie, le parti hanno derogato consapevolmente alla regola dell'art. 1574 c.c., prevedendo espressamente una durata minima (sei mesi) ed una mas- sima, e stabilendo che la durata effettiva avvenisse solo nel momento della effet- tiva restituzione del bene, secondo quanto stabilito dall'art.
5.3. Tale clausola – chiara, precisa e condivisa – costituisce pertanto il criterio vincolante per la de- terminazione della durata del contratto, legittimamente pattuito in deroga al re- gime codicistico.
Ad abundantiam aggiungasi che lo stesso opponente procede in data 07.03.2024 al pagamento in acconto della fattura n. 667 riferita al periodo successivo al de- corso del termine minimo semestrale. Come la giurisprudenza insegna il pacifi- co pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria quando effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta, come avvenuto nel caso di specie. Motivo per cui, seppur limitatamente a quella specifica fattura, è lo stesso opponente a rico- noscere la persistenza del credito della controparte, considerato che non ha mai contestato in questa sede tale pagamento né tantomeno ne ha chiesto la ripetizio- ne.
Ciò chiarito, l'opposto ha correttamente assolto l'onere probatorio gravante su di lui, dimostrando sia l'esistenza del titolo contrattuale (prodotto in giudizio in co- pia sottoscritta da entrambe le parti), sia il fatto che i beni mobili oggetto di no- leggio siano rimasti nella disponibilità dell'opponente ben oltre il termine mini- mo previsto.
Tale circostanza è stata provata mediante due canali probatori convergenti:
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1. Le dichiarazioni dei testi, escussi regolarmente nell'udienza del
13.06.2025. Nello specifico il teste n. 2 , dipendente della Testimone_1
che si occupa di montaggio e smontaggio dei mac- Controparte_1
chinari, testualmente riferiva “Li ho smontati nel mese di ottobre 2023”.
Ancora, il teste n. 1 impiegata amministrativa della Testimone_2
, confermava nel modo seguente “sono state (le piat- Controparte_1
taforme mobili) tutte restituite ad ottobre 2023”
2. La produzione documentale della fattura di smontaggio (allegato alla se- conda memoria integrativa ex art. 171 ter c.c.) rilasciata dall'opposta a dalla quale risulta che il ritiro dei ponteggi Controparte_2
è avvenuto in data 20 ottobre 2023, data che segna il momento della effet- tiva cessazione del rapporto negoziale;
È dunque alla luce di questa ricostruzione – letterale e sistematica – del contratto e delle prove documentali e testimoniali acquisite che la pretesa creditoria deve considerarsi fondata.
Relativamente alla quantificazione di quanto dovuto dall'opponente a favore dell'opposta, trattandosi questa di una azione di esatto adempimento, vengono in rilievo le fatture elettroniche allegate dalla parte opposta sia nel ricorso monitorio sia nella costituzione semplice per una somma complessiva di euro 22.714,00 .
Le cinque fatture sono le n. 627, 667, 722, 740 e 760, relative all'utilizzazione dei ponteggi effettuata nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Tuttavia, quan- to dovuto non corrisponde interamente alla somma numerica delle sopracitate fatture in quanto, la stessa parte opposta, allega nella seconda memoria integrati- va ex art. 171 ter c.p.c. due note di sconto relative alle fatture n. 740 e 722.
In particolare, la prima nota di sconto prodotta in giudizio si riferisce alla fattura n. 740, la quale copre il periodo dal 17 ottobre al 16 novembre 2023, ed è moti- vata dalla cessazione anticipata del noleggio. Analoga riduzione si applica alla fattura n. 722, relativa al periodo 7 ottobre – 16 novembre 2023. Entrambe le no- te di sconto trovano giustificazione nel fatto che l'effettiva utilizzazione del bene da parte dell'opponente è cessata in data 20 ottobre 2023. Ne consegue che il
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credito della parte attrice deve essere ridotto limitatamente agli importi fatturati per il periodo successivo a tale data.
Dalla somma risultante va, infine, decurtato l'acconto di pagamento di euro
3.272,00, versato dall'opponente, come detto sopra, in data 07.03.2024, relativo alla fattura n. 627 (così risulta dal documento prodotto dalla stessa parte opposta che invero concorda con l'errata prospettazione dell'opponente che invece attri- buisce l'acconto alla fattura 667. Errore materiale comunque irrilevante ai fini del calcolo del totale).
Il dovuto quindi, al netto degli sconti e dell'acconto effettuato, è pari ad euro
16.347,45 e quindi somma inferiore a quella ingiunta, con conseguente revoca del decreto ingiutivo.
Per quanto concerne gli interessi moratori dovuti, trattandosi di imprese e non di consumatori, si applica la disciplina in materia di pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali, la quale fissa un tasso legale di interessi decisamente maggiore rispetto a quello normalmente applicato. Il d.lgs. 231/2002 ha un ambi- to applicativo molto vasto: esso si applica infatti a tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di contratti – tra imprese (B2B) o tra imprese e P.A. (B2P) – che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1, gli interessi decorreranno dall'emissione delle sin- gole fatture.
Alla luce delle considerazioni predette il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto emesso per una somma superiore rispetto a quella effettivamente dovu- ta dall'opponente.
Infine, la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. richiesta dall'opposto va respinta. La rimodulazione del credito in senso diminutivo dimostra infatti l'assenza dei presupposti in presenza dei quali il soc- combente può essere condannato al pagamento dei cd. danni punitivi.
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Relativamente alle spese di lite, in ragione del fatto che l'istruttoria ha ridimen- sionato il debito dell'opponente rispetto a quanto previsto dal decreto ingiuntivo, senza tuttavia accogliere l'opposizione del debitore, questo giudice ritiene di di- sporne la compensazione parziale al 30% con restante parte del 70% a carico dell'opponente.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dispone la revoca del decreto ingiuntivo N. 3908/2024 emesso dall'intestato
Tribunale;
- condanna l'opponente al pagamento di euro 16.347,45, in favore dell'opposta, oltre interessi legali di cui alla disciplina delle transazioni commerciali decorren- ti dalla scadenza delle singole scadenze delle fatture;
- respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario dell'opposta che quantifica in euro 3555,00 oltre iva cassa e spese generali;
Napoli 21/07/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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