Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00355/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2026, proposto da
Saordelmar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Simona Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E-Distribuzione s.p.a., non costituita in giudizio;
nei confronti
E’- Di Energia s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento
- del diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente in data 9 dicembre 2025;
- della nota di E-Distribuzione ED-08/01/2026-O0005661, ricevuta in data 9 gennaio 2026;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti indicati nell’istanza di accesso medesima, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 17 aprile 2026, con la quale la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. ND De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. La società ricorrente, operante nel settore della produzione alimentare, è titolare di un punto di prelievo di energia elettrica gestito da E-Distribuzione s.p.a..
2. A seguito della ricostruzione dei consumi operata dal distributore e della conseguente emissione di una rilevante fattura di conguaglio da parte del soggetto fornitore, la società ricorrente, al fine di verificare la correttezza di tali addebiti, ha presentato in data 9 dicembre 2025 un’istanza di accesso alle società in epigrafe indicate ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, chiedendo la documentazione relativa agli interventi eseguiti sul gruppo di misura.
3. In mancanza di riscontro, la società ricorrente ha chiesto con ricorso depositato il 13 febbraio 2026 l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso e la condanna di E-Distribuzione all’ostensione completa degli atti specificati nell’istanza medesima.
4. Le società intimate non si sono costituite in giudizio.
5. Nelle more del giudizio, con memoria depositata in data 17 aprile 2026, la società ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto dalla E-Distribuzione la documentazione richiesta ed ha quindi dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, con conseguente domanda di compensazione delle spese di lite.
6. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
7. La sopravvenuta ostensione degli atti richiesti - dichiarata dalla società ricorrente - determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rivelandosi integralmente satisfattiva dell’interesse all’accesso documentale azionato.
8. Tenuto conto della mancata costituzione delle società intimate e delle domande formulate dalla società ricorrente, sussistono comunque i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo PO, Presidente
ND De CO, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ND De CO | Carlo PO |
IL SEGRETARIO