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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Silvana Sica Presidente rel. dott. Stefano Risolo Consigliere dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1997/2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO SAVERIA ROSARIA , studio in C.F._2
VIA G. MARCONI N.62 PAL. CORBO 81024 MADDALONI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. MASTRACCHIO ALFONSINA ), come da C.F._4 mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
P.G.: Ha ritenuto di non intervenire.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 9 luglio 2024 ricorse al Tribunale di S.M. Capua Vetere per ottenere la pronuncia Parte_1 della separazione personale dal coniuge, . Premesso che, in data 26 giugno 2009, Controparte_1 aveva contratto matrimonio con l'Emigrato e che dall'unione erano nati i figli , il 3 settembre Per_1
2012, e , il 28 marzo 2017, la ricorrente espose che da un biennio ormai vivevano separati nella Per_2 casa familiare, di cui occupavano ciascuno una porzione. Aggiunse che ella, docente di scuola d'infanzia e psicologa, percepiva la retribuzione di € 1.470 ed era tenuta al versamento della somma mensile di € 440,95, a titolo di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale, oltre € 100 quale costo per le utenze, mentre l'attività libero professionale esercitata in relazione a soli due pazienti, le garantiva minimi introiti, non sufficienti ad affrontare il costo della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica infantile da lei frequentata.
Nettamente superiore era la condizione economica del coniuge, maresciallo capo dei Carabinieri, con entrate pari a circa € 2.000 mensili, oltre lo straordinario svolto.
La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi;
b) assegnare a lei la casa familiare;
c) disporre l'affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e dettagliata disciplina delle visite da parte del padre;
d) porre a carico dell'Emigrato un assegno di € 700, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi, oltre al rimborso delle spese straordinarie;
e) in subordine, assegnare a lei la parte di immobile ove dimorava con i minori, previa realizzazione delle opere necessarie per rendere autonome le porzioni dell'appartamento di cui i coniugi sono contitolari.
Costituitosi con comparsa di risposta del 9 ottobre 2024, l'Emigrato dedusse che, sin dall'avvenuta disgregazione del nucleo familiare, egli dimorava al terzo piano del cespite coniugale, mentre la moglie risiedeva negli altri due piani, tutti con ingressi indipendenti, previa avvenuta esecuzione, a sue spese, di lavori idonei a garantire ai bambini ed a sé i necessari agi.
Su queste basi, il resistente chiese che, previo affidamento del minore ad entrambi i genitori, venisse disposta la collocazione paritaria di questi ultimi;
in subordine che venisse stabilita la residenza privilegiata degli stessi presso l'abitazione materna, e regolamentazione del diritto di visita paterno.
Quanto al richiesto contributo al mantenimento dei figli, precisò che non era sussistente uno squilibrio patrimoniale tra i rispettivi redditi, atteso che egli godeva di entrate mensili nette pari a € 1.600, al contrario della moglie che, oltre ad essere occupata quale insegnante, svolgeva attività professionale in uno studio con accesso autonomo rispetto all'abitazione coniugale, i cui proventi non erano dichiarati.
Chiedeva, quindi, che venisse stabilito il mantenimento diretto dei minori;
in subordine, che fosse posto a suo carico l'assegno mensile di € 200, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, con ordinanza del 16 dicembre 2024 affidò i figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso gli stessi sulla base del calendario vigente;
assegnò una porzione di casa familiare a ciascuna delle parti, dispose, infine, il mantenimento diretto a carico dell' e dell' , oltre alla contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie. CP_1 Pt_1
Decidendo con sentenza del 25 marzo, depositata il 6 aprile 2025, il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione personale dei coniugi;
b) affidò i figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico;
c) stabilì che i figli durante l'anno scolastico sarebbero stati con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì sino al sabato mattina, con accompagnamento alternato a scuola, sino alle ore 16,30; dalla fine della frequenza scolastica sino al relativo inizio, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 fino alla mattina seguente;
a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
per due-tre settimane consecutive nel periodo estivo, da comunicarsi entro il mese di maggio;
le festività natalizie e pasquali con alternanza;
d) assegnò a ciascuna parte una porzione autonoma della casa familiare;
e) dispose il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) compensò le spese processuali.
Nel motivare, il tribunale rilevò che:
a)I figli minori dovevano essere affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso di essi presso di essi ed assegnazione alla ricorrente dei primi due piani della casa familiare e del terzo al marito, atteso che dalla pronunzia dell'ordinanza presidenziale non erano elementi che inducessero a modificare quanto statuito. In particolare, le parti avevano concordemente dichiarato che, da circa un triennio, i minori permanevano in egual misura da ciascuno di loro. Tale circostanza si evinceva anche dal piano genitoriale depositato dall , non oggetto di contestazione da parte della moglie;
CP_1
b)La casa familiare andava assegnata in maniera parziaria a ciascun genitore, come da rappresentazione fotografica con ambienti ripartiti allegata dal resistente;
c) Non sussisteva una disparità reddituale tale da giustificare la previsione di un assegno a carico dell'Emigrato, da versare al coniuge a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei minori, a fronte del mantenimento diretto quale conseguenza del collocamento paritario presso ciascun genitore.
Invero, la ricorrente aveva percepito la retribuzione mensile di circa € 2.000 nell'anno di imposta 2022 e di € 2.400 nel 2024, importo da quale dovevano essere sottratte le spese per supervisioni cliniche, pari a
€ 424,30 per l'anno 2022, € 2.200,96 per il 2023 e € 424,32 per il 2024, la cessione del quinto dello stipendio pari a € 300. L era titolare di entrate mensili pari a € 2.500, dalle quali occorreva CP_1 detrarre € 389,27 a titolo di cessione del quinto dello stipendio, la delega di pagamento di € 170, le rate mensili per l'acquisto dell'autovettura di € 128. Occorreva, altresì, precisare che la moglie usufruiva del godimento esclusivo di un bilocale in comproprietà con il coniuge destinato a studio professionale, il cui costo delle utenze veniva suddiviso tra i coniugi;
d) Doveva essere rigettata la domanda della ricorrente di cancellazione di alcune espressioni da lei reputate sconvenienti e offensive non ricorrendone i presupposti;
e) Sussistevano giusti motivi, in ragione della natura della controversia per compensare tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso dell' 8 maggio 2025, il quale, per i motivi Pt_1 che di seguito si indicheranno, ha chiesto assegnarsi la casa coniugale a lei, con residenza privilegiata dei minori presso la sua abitazione;
in subordine assegnare a lei la porzione di immobile ove abita con i figli, previa realizzazione delle opere necessarie per rendere autonome le unità abitative;
porre a carico dell'Emigrato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile;
in via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale.
Si è costituito l'appellato e ha resistito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
A) Sulla residenza privilegiata dei figli minori e sulla frequentazione paritaria
Con il primo motivo di appello L' ha impugnato la decisione del Tribunale di collocare i figli in Pt_1 maniera paritaria, lamentando che, contrariamente a quanto asserito in sentenza, ella aveva sin da subito contestato, nelle plurime memorie depositate, il piano genitoriale prodotto dal coniuge, atteso che questi, per l'attività lavorativa svolta, era impegnato in gravosi turni lavorativi, che rendevano non idoneo il calendario da lui prospettato. In effetti, era il padre a pretendere che i minori si adeguassero alle sue esigenze, senza considerare il loro effettivo benessere. D'altro canto, il regime di affidamento prescelto non imponeva una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il motivo è infondato.
Giova anzitutto rilevare che l'interrogatorio formale deferito all' e la prova testimoniale CP_1 articolata dall deve ritenersi inammissibile in quanto non richiesta in primo grado ma solo Pt_1 nell'atto di appello.
Osserva la Corte che la dichiarazione resa dal coniuge in sede di udienza presidenziale costituisce indubbiamente elemento di fatto concorrente alla complessiva valutazione finale da parte del giudice del merito (Cass. 4860/2017).
Ed è proprio valorizzando le narrazioni delle parti, le quali, appena un anno fa, hanno concordemente riferito che da un triennio avevano ormai suddiviso i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di loro, nel senso che i figli trascorrevano il lunedì ed il mercoledì con il padre ed il martedì ed il giovedì con l' , nonché i fine settimana in maniera alternata, che i primi giudici hanno disposto il Pt_1 collocamento della prole presso entrambi i genitori, con frequentazione paritaria. L'unico motivo di contrasto tra i coniugi era, invece, rappresentato dal contributo al mantenimento della prole richiesto dalla moglie.
D'altro canto, anche nell'atto di impugnazione l'appellante non indica alcun concreto motivo di censura in ordine all'attuale collocazione e modalità di frequentazione dei figli, se non con un generico riferimento ai turni lavorativi del marito, ovviamente già valutati al momento della separazione allorché
i coniugi addivenirono, di comune accordo, a dividere l'abitazione familiare ed a ripartire i tempi di permanenza di e in via paritetica. Per_1 Per_2
Ritiene, quindi, la Corte che l'attuale, e ormai consolidato, assetto familiare assicura ai minori la situazione più confacente al loro benessere e alla loro crescita armoniosa e serena.
B) Sull'assegnazione della casa familiare Con ulteriore motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove il tribunale ha assegnato a ciascuna delle parti una porzione della casa familiare. Assume che la promiscuità degli spazi
<impedisce ai minori l'elaborazione sul piano psichico ed affettivo della realtà della separazione, favorendo un'idea distorta delle relazioni personali e di quelle fondamentali nell'ambito della famiglia>>.
Anche questo motivo è infondato.
Giova precisare che all'udienza presidenziale i coniugi hanno ribadito di dimorare, da separati, nella medesima abitazione, suddivisa in più livelli, aventi due accessi separati, come si evince anche dalle rappresentazioni fotografiche allegate dall'appellato.
Appare evidente che proprio tale sistemazione ha consentito ai minori di godere di una paritaria frequentazione con i genitori senza effettuare onerosi spostamenti.
C) Sull'assegno di mantenimento per i figli
Con altro motivo di impugnazione l' si duole del mancato riconoscimento di un contributo a Pt_1 favore dei figli, posto a carico dell'Emigrato nonostante la disparità patrimoniale dei coniugi.
Il motivo è infondato.
Orbene, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza presso il genitore medesimo. (ex plurimis, Cass. 5242/2024).
Ora, esaminando la più recente dichiarazione fiscale, inerente l'anno di imposta 2024, emerge che l' ha percepito un reddito lordo annuo di € 29.636,34 - € 5.179,82 imposta netta - €927,81 Pt_1 addizionale regionale e comunale dovuta = € 23.528,71 : 12 = € 1960, ai quali devono sommarsi € 4.000 annui, quali proventi dell'attività libero professionale svolta, per complessivi € 2.300.
Invece, nell'anno di imposta 2023, che concerne la più recente documentazione agli atti, l ha CP_1 dichiarato redditi annui lordi pari a € 41.611,09 - 10.735,57 imposta netta – 1.404,42 addizionale regionale e comunale dovuta = € 29.471 : 12 = € 2.455. Entrambi i coniugi sono gravati dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a circa € 437, mentre non possono essere considerati gli ulteriori esborsi a carattere personale.
Osserva, quindi, la Corte che, tenuto conto dei rispettivi redditi, dell'ulteriore circostanza che i coniugi dividono le spese relative all'immobile nella medesima proporzione, nonostante ne occupino diverse porzioni, nonché dell'età dei minori, dei pari tempi di permanenza presso i genitori, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellante di un contributo al mantenimento dei figli.
D) Sulla cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive Con l'ultimo motivo di gravame l' si duole dell'omessa cancellazione di alcune frasi contenute Pt_1 nella comparsa di costituzione, da lei reputate sconvenienti ed offensive in quanto farebbero gratuito riferimento ad un suo presunto tradimento quale causa determinante del fallimento del matrimonio
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dai primi giudici le espressioni lamentate non sono "sconvenienti", in quanto non appaiono contrasto con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito sono state formulate, trattandosi comunque, di un giudizio di separazione giudiziale, né offensive, per essere, ma volte unicamente a corroborare l'assunto dell'Emigrato in ordine alle motivazioni della disgregazione dell'unione coniugale.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
E) Sulle spese processuali
Le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della soccombente
. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 6 aprile 2025, così Controparte_1 provvede:
a)Rigetta l'appello;
b)Condanna a rifondere, in favore di , le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Silvana Sica Presidente rel. dott. Stefano Risolo Consigliere dott. Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1997/2025 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARO SAVERIA ROSARIA , studio in C.F._2
VIA G. MARCONI N.62 PAL. CORBO 81024 MADDALONI, come da procura in atti,
Email_1 appellante
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. MASTRACCHIO ALFONSINA ), come da C.F._4 mandato in atti, Email_2 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello.
P.G.: Ha ritenuto di non intervenire.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 9 luglio 2024 ricorse al Tribunale di S.M. Capua Vetere per ottenere la pronuncia Parte_1 della separazione personale dal coniuge, . Premesso che, in data 26 giugno 2009, Controparte_1 aveva contratto matrimonio con l'Emigrato e che dall'unione erano nati i figli , il 3 settembre Per_1
2012, e , il 28 marzo 2017, la ricorrente espose che da un biennio ormai vivevano separati nella Per_2 casa familiare, di cui occupavano ciascuno una porzione. Aggiunse che ella, docente di scuola d'infanzia e psicologa, percepiva la retribuzione di € 1.470 ed era tenuta al versamento della somma mensile di € 440,95, a titolo di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale, oltre € 100 quale costo per le utenze, mentre l'attività libero professionale esercitata in relazione a soli due pazienti, le garantiva minimi introiti, non sufficienti ad affrontare il costo della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica infantile da lei frequentata.
Nettamente superiore era la condizione economica del coniuge, maresciallo capo dei Carabinieri, con entrate pari a circa € 2.000 mensili, oltre lo straordinario svolto.
La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi;
b) assegnare a lei la casa familiare;
c) disporre l'affido condiviso dei figli, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e dettagliata disciplina delle visite da parte del padre;
d) porre a carico dell'Emigrato un assegno di € 700, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi, oltre al rimborso delle spese straordinarie;
e) in subordine, assegnare a lei la parte di immobile ove dimorava con i minori, previa realizzazione delle opere necessarie per rendere autonome le porzioni dell'appartamento di cui i coniugi sono contitolari.
Costituitosi con comparsa di risposta del 9 ottobre 2024, l'Emigrato dedusse che, sin dall'avvenuta disgregazione del nucleo familiare, egli dimorava al terzo piano del cespite coniugale, mentre la moglie risiedeva negli altri due piani, tutti con ingressi indipendenti, previa avvenuta esecuzione, a sue spese, di lavori idonei a garantire ai bambini ed a sé i necessari agi.
Su queste basi, il resistente chiese che, previo affidamento del minore ad entrambi i genitori, venisse disposta la collocazione paritaria di questi ultimi;
in subordine che venisse stabilita la residenza privilegiata degli stessi presso l'abitazione materna, e regolamentazione del diritto di visita paterno.
Quanto al richiesto contributo al mantenimento dei figli, precisò che non era sussistente uno squilibrio patrimoniale tra i rispettivi redditi, atteso che egli godeva di entrate mensili nette pari a € 1.600, al contrario della moglie che, oltre ad essere occupata quale insegnante, svolgeva attività professionale in uno studio con accesso autonomo rispetto all'abitazione coniugale, i cui proventi non erano dichiarati.
Chiedeva, quindi, che venisse stabilito il mantenimento diretto dei minori;
in subordine, che fosse posto a suo carico l'assegno mensile di € 200, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario.
Autorizzati i coniugi a vivere separati, con ordinanza del 16 dicembre 2024 affidò i figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso gli stessi sulla base del calendario vigente;
assegnò una porzione di casa familiare a ciascuna delle parti, dispose, infine, il mantenimento diretto a carico dell' e dell' , oltre alla contribuzione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie. CP_1 Pt_1
Decidendo con sentenza del 25 marzo, depositata il 6 aprile 2025, il Tribunale così provvide: a) pronunciò la separazione personale dei coniugi;
b) affidò i figli ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico;
c) stabilì che i figli durante l'anno scolastico sarebbero stati con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì sino al sabato mattina, con accompagnamento alternato a scuola, sino alle ore 16,30; dalla fine della frequenza scolastica sino al relativo inizio, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 fino alla mattina seguente;
a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
per due-tre settimane consecutive nel periodo estivo, da comunicarsi entro il mese di maggio;
le festività natalizie e pasquali con alternanza;
d) assegnò a ciascuna parte una porzione autonoma della casa familiare;
e) dispose il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) compensò le spese processuali.
Nel motivare, il tribunale rilevò che:
a)I figli minori dovevano essere affidati ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso di essi presso di essi ed assegnazione alla ricorrente dei primi due piani della casa familiare e del terzo al marito, atteso che dalla pronunzia dell'ordinanza presidenziale non erano elementi che inducessero a modificare quanto statuito. In particolare, le parti avevano concordemente dichiarato che, da circa un triennio, i minori permanevano in egual misura da ciascuno di loro. Tale circostanza si evinceva anche dal piano genitoriale depositato dall , non oggetto di contestazione da parte della moglie;
CP_1
b)La casa familiare andava assegnata in maniera parziaria a ciascun genitore, come da rappresentazione fotografica con ambienti ripartiti allegata dal resistente;
c) Non sussisteva una disparità reddituale tale da giustificare la previsione di un assegno a carico dell'Emigrato, da versare al coniuge a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei minori, a fronte del mantenimento diretto quale conseguenza del collocamento paritario presso ciascun genitore.
Invero, la ricorrente aveva percepito la retribuzione mensile di circa € 2.000 nell'anno di imposta 2022 e di € 2.400 nel 2024, importo da quale dovevano essere sottratte le spese per supervisioni cliniche, pari a
€ 424,30 per l'anno 2022, € 2.200,96 per il 2023 e € 424,32 per il 2024, la cessione del quinto dello stipendio pari a € 300. L era titolare di entrate mensili pari a € 2.500, dalle quali occorreva CP_1 detrarre € 389,27 a titolo di cessione del quinto dello stipendio, la delega di pagamento di € 170, le rate mensili per l'acquisto dell'autovettura di € 128. Occorreva, altresì, precisare che la moglie usufruiva del godimento esclusivo di un bilocale in comproprietà con il coniuge destinato a studio professionale, il cui costo delle utenze veniva suddiviso tra i coniugi;
d) Doveva essere rigettata la domanda della ricorrente di cancellazione di alcune espressioni da lei reputate sconvenienti e offensive non ricorrendone i presupposti;
e) Sussistevano giusti motivi, in ragione della natura della controversia per compensare tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso dell' 8 maggio 2025, il quale, per i motivi Pt_1 che di seguito si indicheranno, ha chiesto assegnarsi la casa coniugale a lei, con residenza privilegiata dei minori presso la sua abitazione;
in subordine assegnare a lei la porzione di immobile ove abita con i figli, previa realizzazione delle opere necessarie per rendere autonome le unità abitative;
porre a carico dell'Emigrato l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile;
in via istruttoria chiedeva ammettersi prova testimoniale.
Si è costituito l'appellato e ha resistito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
A) Sulla residenza privilegiata dei figli minori e sulla frequentazione paritaria
Con il primo motivo di appello L' ha impugnato la decisione del Tribunale di collocare i figli in Pt_1 maniera paritaria, lamentando che, contrariamente a quanto asserito in sentenza, ella aveva sin da subito contestato, nelle plurime memorie depositate, il piano genitoriale prodotto dal coniuge, atteso che questi, per l'attività lavorativa svolta, era impegnato in gravosi turni lavorativi, che rendevano non idoneo il calendario da lui prospettato. In effetti, era il padre a pretendere che i minori si adeguassero alle sue esigenze, senza considerare il loro effettivo benessere. D'altro canto, il regime di affidamento prescelto non imponeva una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il motivo è infondato.
Giova anzitutto rilevare che l'interrogatorio formale deferito all' e la prova testimoniale CP_1 articolata dall deve ritenersi inammissibile in quanto non richiesta in primo grado ma solo Pt_1 nell'atto di appello.
Osserva la Corte che la dichiarazione resa dal coniuge in sede di udienza presidenziale costituisce indubbiamente elemento di fatto concorrente alla complessiva valutazione finale da parte del giudice del merito (Cass. 4860/2017).
Ed è proprio valorizzando le narrazioni delle parti, le quali, appena un anno fa, hanno concordemente riferito che da un triennio avevano ormai suddiviso i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di loro, nel senso che i figli trascorrevano il lunedì ed il mercoledì con il padre ed il martedì ed il giovedì con l' , nonché i fine settimana in maniera alternata, che i primi giudici hanno disposto il Pt_1 collocamento della prole presso entrambi i genitori, con frequentazione paritaria. L'unico motivo di contrasto tra i coniugi era, invece, rappresentato dal contributo al mantenimento della prole richiesto dalla moglie.
D'altro canto, anche nell'atto di impugnazione l'appellante non indica alcun concreto motivo di censura in ordine all'attuale collocazione e modalità di frequentazione dei figli, se non con un generico riferimento ai turni lavorativi del marito, ovviamente già valutati al momento della separazione allorché
i coniugi addivenirono, di comune accordo, a dividere l'abitazione familiare ed a ripartire i tempi di permanenza di e in via paritetica. Per_1 Per_2
Ritiene, quindi, la Corte che l'attuale, e ormai consolidato, assetto familiare assicura ai minori la situazione più confacente al loro benessere e alla loro crescita armoniosa e serena.
B) Sull'assegnazione della casa familiare Con ulteriore motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove il tribunale ha assegnato a ciascuna delle parti una porzione della casa familiare. Assume che la promiscuità degli spazi
<impedisce ai minori l'elaborazione sul piano psichico ed affettivo della realtà della separazione, favorendo un'idea distorta delle relazioni personali e di quelle fondamentali nell'ambito della famiglia>>.
Anche questo motivo è infondato.
Giova precisare che all'udienza presidenziale i coniugi hanno ribadito di dimorare, da separati, nella medesima abitazione, suddivisa in più livelli, aventi due accessi separati, come si evince anche dalle rappresentazioni fotografiche allegate dall'appellato.
Appare evidente che proprio tale sistemazione ha consentito ai minori di godere di una paritaria frequentazione con i genitori senza effettuare onerosi spostamenti.
C) Sull'assegno di mantenimento per i figli
Con altro motivo di impugnazione l' si duole del mancato riconoscimento di un contributo a Pt_1 favore dei figli, posto a carico dell'Emigrato nonostante la disparità patrimoniale dei coniugi.
Il motivo è infondato.
Orbene, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente e del tenore di vita da lui goduto, nonché dei tempi di permanenza presso il genitore medesimo. (ex plurimis, Cass. 5242/2024).
Ora, esaminando la più recente dichiarazione fiscale, inerente l'anno di imposta 2024, emerge che l' ha percepito un reddito lordo annuo di € 29.636,34 - € 5.179,82 imposta netta - €927,81 Pt_1 addizionale regionale e comunale dovuta = € 23.528,71 : 12 = € 1960, ai quali devono sommarsi € 4.000 annui, quali proventi dell'attività libero professionale svolta, per complessivi € 2.300.
Invece, nell'anno di imposta 2023, che concerne la più recente documentazione agli atti, l ha CP_1 dichiarato redditi annui lordi pari a € 41.611,09 - 10.735,57 imposta netta – 1.404,42 addizionale regionale e comunale dovuta = € 29.471 : 12 = € 2.455. Entrambi i coniugi sono gravati dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a circa € 437, mentre non possono essere considerati gli ulteriori esborsi a carattere personale.
Osserva, quindi, la Corte che, tenuto conto dei rispettivi redditi, dell'ulteriore circostanza che i coniugi dividono le spese relative all'immobile nella medesima proporzione, nonostante ne occupino diverse porzioni, nonché dell'età dei minori, dei pari tempi di permanenza presso i genitori, non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento in favore dell'appellante di un contributo al mantenimento dei figli.
D) Sulla cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive Con l'ultimo motivo di gravame l' si duole dell'omessa cancellazione di alcune frasi contenute Pt_1 nella comparsa di costituzione, da lei reputate sconvenienti ed offensive in quanto farebbero gratuito riferimento ad un suo presunto tradimento quale causa determinante del fallimento del matrimonio
Il motivo è infondato.
Come correttamente ritenuto dai primi giudici le espressioni lamentate non sono "sconvenienti", in quanto non appaiono contrasto con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito sono state formulate, trattandosi comunque, di un giudizio di separazione giudiziale, né offensive, per essere, ma volte unicamente a corroborare l'assunto dell'Emigrato in ordine alle motivazioni della disgregazione dell'unione coniugale.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
E) Sulle spese processuali
Le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico della soccombente
. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere del 6 aprile 2025, così Controparte_1 provvede:
a)Rigetta l'appello;
b)Condanna a rifondere, in favore di , le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il presidente est.