TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda
in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. RG 2031/2014 del ruolo generale, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2014,
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Fabio Ridolfi e dall' avv. Parte_1
Massimiliano Ciccantelli, giusta delega in atti;
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Guerreri Natalino, giusta delega in atti;
CP_1
CONVENUTA
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere in punto di fatto che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto, la domanda risarcitoria ex art 141 CDA proposta da , Parte_1 relativamente ai danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in seguito ad un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto ed in seguito al quale aveva riportato lesioni.
In particolare, l' attore ha esposto nel libello introduttivo che il sinistro de quo si sarebbe verificato in data 5.7.2011 sul lungomare di Latina (S.P. 39), allorquando viaggiava, in qualità di trasportato a bordo del motociclo Piaggio targato BV95178, condotto dal proprietario . Controparte_2
Nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, l' attore rappresenta che il conducente del motociclo “perdeva il controllo dello stesso rovinando a terra”; l'istante “nel cadere andava ad impattare con il viso contro arbusti di vegetazione e un paletto di legno piantato lungo il margine destro della carreggiata”, riportando gravi lesioni all'occhio destro.
Si costituiva la Compagnia formulando eccezioni preliminari, superate in corso di causa ( difetto procura, improcedibilità domanda) e contestando l' an ( il fatto storico) ed il quantum debeatur;
nel corso del giudizio è stata disposta l' integrazione del contraddittorio nei confronti di ( responsabile civile). Controparte_2
La causa è stata istruita mediante prove orali, CTU medico-legale-ergonomica anche sotto il profilo della compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica del sinistro descritta ed acquisizione delle produzioni documentali;
all' udienza del 24.10.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc.
Per il principio della ragione più liquida, va osservato come la domanda sia infondata e non meritevole di accoglimento, non avendo l' attore assolto l' onere probatorio sullo stesso gravante, in merito all' effettivo accadimento del fatto storico narrato e del nesso causale tra l' eventuale sinistro ed i danni lamentati all' occhio destro.
Le emergenze istruttorie evidenziano un quadro probatorio lacunoso, contraddittorio ed incoerente con la dinamica dei fatti descritta in citazione.
In primo luogo, non vi è stato alcun intervento di operanti di PS finalizzata ad eseguire i rilievi del sinistro, né vi è stato intervento in loco dell' essendosi l' attore CP_3
recato al Pronto Soccorso autonomamente solo il tardo pomeriggio (ore 18:13) a distanza di ore dal sinistro;
il in sede di accesso al Pronto Soccorso nulla Pt_1
riferiva in merito ad eventuali sinistri, riportandosi nella Scheda unicamente di un trauma contusivo dell' occhio destro, circostanza confermata dal Sanitario del PS escusso in udienza che aveva prestato le prime cure all' attore.
In secondo luogo, la deposizione del teste (unico teste oculare Testimone_1 dell' asserito sinistro), appare del tutto inattendibile atteso che quest' ultimo riferiva che al momento del sinistro seguiva lo scooter sul quale il era trasportato, Pt_1 mentre l' attore ha riferito di essere stato soccorso da un automobilista che proveniva nel senso opposto di marcia;
in secondo luogo il teste ha rappresentato di aver notato un livido sotto l' occhio destro del la cui formazione è incompatibile con un Pt_1
trauma pochi secondi prima (circostanza evidenziata dal CTU e condivisa da questo giudicante); peraltro, in sede di accesso al PS si dava atto di una ferita palpebrale sulla parte superiore dell' occhio destro, incompatibile con il livido suddetto descritto dal teste.
Peraltro, dalla consulenza tecnica medico-legale redatta dalla dott.essa Parte_2 emergeva che, a differenza di quanto dichiarato dall' attore in sede di anamnesi, già in precedenza ed in tempi relativamente prossimi al sinistro, l' attore si era recato al
Pronto Soccorso lamentando problematiche di tipo oculistico all' occhio destro.
In particolare in data 19/05/11 ed in data 29.10.2008 giungeva al PS per sospetto corpo estraneo occhio destro con successive dimissioni.
Sotto il profilo connesso strettamente alla dinamica del sinistro descritto ed alla compatibilità delle lesioni riportate con le modalità dell' incidente, evidenzia l' ausiliario del giudice con un ragionamento, logico, congruamente motivato, fondato su un' attenta analisi ed ispezione dei luoghi di causa, e del tutto condiviso da questo giudicante, che le lesioni riscontrate non sembrerebbero espressive di un trauma stradale, come descritto in citazione.
In particolare, evidenzia la dott.essa che la dinamica descritta è comunque Parte_2 espressiva di un urto “ad alto impatto”, incompatibile con l' assenza di altre forme di traumatismo diverse da quelle riscontrate al solo occhio destro;
in questi casi viene di fatti interessato tutto l'emisoma, con urto del capo-collo, spalla, anca e arto superiore ed inferiore destro, data la “violenza” denunciata dall'effetto locale sull'occhio “ Ma sin dall'inizio, sia al momento del trauma, che in sede di Pronto soccorso, che nei giorni successivi, non ci sono tracce della compromissione di nessuno di questi segmenti associati, risultando l'occhio unico elemento compromesso…
Anche nelle foto fatte visionare dal paziente al momento della visita (e di cui eventualmente si chiede acquisizione agli atti), non c'è traccia di escoriazioni ne abrasioni laterali degli arti. Non ha mai denunciato cervicoalgia né dolore all'emisoma destro. Ma un trauma che colpisce così violentemente un lato del capo, non si ferma lì, si estrinseca sul rachide cervicale (segmento mobile che collega il capo al tronco, causando quanto meno una contrattura riflessa con algia spiccata = cervicoalgia (pensiamo ai colpi di frusta) ALLEGATO AI VERBALI DI UDIENZA: anche nelle testimonianze riportate nei verbali ufficiali delle udienze, sia per quanto riguarda il conducente del motoveicolo che il testimone dell'incidente, non viene menzionata la presenza di sanguinamenti da escoriazioni o denunce di dolori particolari ad alcuna parte del corpo. Viene sempre riferito:” A domanda di come stavano mi hanno risposto: “Sto, bene, stiamo bene”.
Alla luce di tale quadro istruttorio del tutto condivisibili sono le conclusioni cui perviene il CTU nominato il quale rappresenta che “non si ritiene che i fatti, così come descritti dal sig. , siano verosimilmente responsabili della Parte_1
patologia dallo stesso riportata e per la quale si è rivolto in data 05/07/2011 alle cure dei Sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina (come ampiamente discusso in precedenza al capitolo discussioni sulle modalità in relazione al nesso di causalità ai punti 1,2, e soprattutto al punto 3, e come riportato nelle conclusioni Medico-legali al punto 2) n particolare inoltre si ritiene che un trauma diretto da parte di un paletto della recinzione delle dune, avrebbe causato per la dinamica riferita, lesioni più complesse e diversamente estrinsecate, non potendo fisicamente provocare una sola contusione bulbare, a causa del suo diametro e della sua struttura fisica. Inoltre non sono riportate le lesioni associate che necessariamente dovevano essere presenti, in caso di traumatismo così descritto.”
Dunque, il complessivo quadro istruttorio sopra descritto non consente di ritenere provato il fatto storico, ovvero il dedotto sinistro ( incoerenza delle deposizioni, omesso riferimento in sede di accesso al PS all' incidente quale causa del trauma) ed in ogni caso il nesso causale tra l' eventuale sinistro e le lesioni riscontrate, ascrivibili probabilmente ad altra causa.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
Analogamente, le spese di CTU graveranno definitivamente sull' attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte attrice
2) Condanna alla refusione delle spese legali in favore della , Parte_1 CP_1 liquidate in € 5500,00 per competenze oltre accessori di legge;
;
3) Pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto a carico di parte attrice
Così deciso in Latina in data 16.01.2025
Il Giudice unico
Dott. Alfonso Piccialli