Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1005/2023 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. DE ANGELIS Parte_1
ANTONIO,
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
ROMALLO FRANCESCA,
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2023 l'istante deduceva che, nel settembre
2022, aveva presentato domanda per l'inserimento nella seconda fascia delle
GPS della provincia di Pesaro e Urbino, come studente universitario fuori corso vecchio ordinamento, con abilitazione sulla classe e sul sostegno.
pagina 1 di 9
Solo a chiusura della “finestra” di aggiornamento, l'ufficio scolastico provinciale di Pesaro contattava telefonicamente il ricorrente evidenziando una discrepanza tra il punteggio riportato nelle GPS per l'insegnamento nella scuola primaria (EEEE) e quello indicato nelle GPS per il sostegno (ADEE).
A fronte della richiesta di modifica del ricorrente, l'ufficio scolastico rappresentava l'impossibilità di modificare il punteggio riconosciuto nelle graduatorie ADEE prima della nuova finestra di aggiornamento del maggio
2024.
In data 01.08.2023 venivano quindi (ri)pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per l'anno scolastico 2023/2024, comprensive degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di cui all'articolo 10 dell'O.M. 6 maggio 2022 e all'art. 9 del D.M. n. 119 del 15 giugno 2023.
Nelle GPS EEEE veniva attribuito all'odierno ricorrente un punteggio di 71 punti (11 voto + 60 per laurea). Al contrario, nelle graduatorie ADEE gli veniva riconosciuto il solo punteggio di 22 punti (relativo all'abilitazione al sostegno) in luogo del punteggio di 93 (11 voto + 60 laurea + 22 abilitazione pagina 2 di 9 al sostegno). Il ricorrente, non essendo stato destinatario di incarichi nell'ambito della procedura straordinaria indetta con D.M. 119/2023, provvedeva, in data 10.08.2023, a presentare istanza ex art. 4, comma 6, del predetto D.M. - recante la disciplina della c.d. Call Veloce su posto di sostegno - per partecipare “all'assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS”. Nella specie presso la Provincia di Rimini.
All'esito, con provvedimento prot. n. 3323 del 17.08.2023 dell
[...]
– sede di Rimini, venivano Controparte_2
individuati ed assegnati alle relative sedi scolastiche i docenti destinatari di proposta di assunzione a tempo determinato su posto di sostegno finalizzata
“al reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi del D.M. n. 119 del
15.06.2023, in esito alla procedura di cui all'art. 4 commi 6 e ss. del D.M. n.
119/2023 c.d. Call Veloce su posti di Sostegno”.
Tali assegnazioni avrebbero dovuto riguardare anche l'odierno ricorrente laddove a questi fosse stato correttamente attribuito nelle graduatorie ADEE il punteggio di 93 e non quello di 22. L'erroneo punteggio riportato in sede di GPS per il sostegno (elenco aggiuntivo alla prima fascia) aveva comportato per il ricorrente l'impossibilità di essere assunto a tempo indeterminato all'esito del periodo di prova disciplinato dal predetto all'art. 4 commi 6 e ss. del D.M. n. 119/2023.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che l'amministrazione resistente fosse condannata a provvedere alla rettifica del punteggio attribuito al Dott. in sede di GPS ADEE (sostegno) della Provincia di Pesaro e Parte_1
Urbino, con conseguente riconoscimento, in favore di quest'ultimo, del punteggio complessivo di 93,00 ed a risarcire il danno subito in forma pagina 3 di 9 specifica, mediante la trasformazione del contratto a tempo determinato sottoscritto dal ricorrente con l'istituto comprensivo Gaudiano di Pesaro in un contratto a tempo indeterminato, previo superamento della prova di lezione simulata di cui al D.M. 119/2023 ovvero, in subordine, ammettendo il ricorrente alla procedura di call veloce che verrà espletata dell
[...]
– sede di Rimini nell'anno scolastico Controparte_2
2024-2025, nonché riconoscendo in favore di quest'ultimo il risarcimento del danno economico subito, pari alla mancata corresponsione delle retribuzioni di luglio ed agosto 2023
Si costituiva il deducendo che il minor punteggio riportato nella CP_1
graduatoria ADEE non era dipeso da malfunzionamenti del sistema informatico ma da una negligenza del ricorrente nella compilazione delle diverse sezioni della domanda. Ancorché formalmente condensate in un'unica istanza telematica, le due graduatorie (EEEE e ADEE) a cui il ricorrente aspirava di concorrere era oggetto di separata e distinta compilazione a sistema, sia per quanto attiene all'indicazione ed alla valutazione dei titoli di accesso, sia per quanto concerne l'indicazione e la valutazione degli ulteriori titoli attributivi di punteggio, con separata rego- lamentazione rispettivamente nella tabella A/1 (scuola dell'infanzia e primaria su posto comune) e nella tabella A/7 (posto di sostegno nelle scuole di ogni grado).
Costituiva, pertanto, preciso onere del ricorrente, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio, quello di compilare correttamente le varie sezioni di cui si compone la parte della domanda riservata alla graduatoria ADEE, indicando tutti i titoli posseduti, tra cui, per l'appunto, il diploma di laurea abilitante.
pagina 4 di 9 Parte ricorrente, con le note del 31.10.2024 limitava l'iniziale domanda al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non erogate nei mesi di luglio e agosto 2023, poichè, nelle more del procedimento, a settembre
2024, era stato assunto dalla resistente a tempo indeterminato.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Parte ricorrente lamenta che l'Amministrazione, nell'ambito della procedura di aggiornamento delle GPS, regolata dall'O.M. 112/2022 e in riferimento alla graduatoria sul sostegno, non abbia valutato un titolo
(laurea e punteggio) dichiarato dal ricorrente per una diversa graduatoria
(posto comune) ma nell'ambito della medesima procedura.
Non è possibile richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di soccorso istruttorio.
Il “soccorso istruttorio” è disciplinato dall'art. 6 della Legge n. 241, del
1990, in base al quale “Il responsabile del procedimento: (…) In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
”.
In linea generale, l'istituto è applicato con alcuni limiti tradizionalmente tracciati dalla giurisprudenza: il limite dei cc.dd. elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non puo' essere riferita agli elementi essenziali della domanda;
l'esigenza che vi sia un principio di prova, nel senso che la documentazione gia' acquisita deve contribuire a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito o la sussistenza dell'elemento di cui si tratta;
il limite del rispetto della par condicio, che ne esclude l'utilizzazione qualora essa vada a discapito di soggetti concorrenti pagina 5 di 9 che, diligentemente, avevano istruito la documentazione prescritta (Cons.
Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Quest'ultimo elemento ovviamente riveste particolare importanza nelle procedure selettive e concorsuali, pur a fronte del rilevante interesse alla massima partecipazione;
rileva, inoltre, in senso potenzialmente ostativo al soccorso, la possibile ripercussione dei tempi occorrenti per il soccorso sul preminente interesse al celere e ordinato svolgimento della procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6291, nonche´ Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471, ove si sottolinea che la completezza delle dichiarazioni e' un valore imprescindibile nelle procedure ad evidenza pubblica, in quanto strettamente preordinata al suo celere svolgimento, ed in particolare all'esigenza di evitare che si verifichi la necessita' di approfondimenti e di prevenire l'insorgere di contenziosi).
Nel caso in esame deve considerarsi che il procedimento al quale l'istante ha partecipato coinvolge notoriamente un numero molto esteso di soggetti ciò che incide sui limiti del soccorso istruttorio. Secondo il Consiglio di
Stato Ad. Plen. del 25 febbraio 2014, n. 9, “in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti):
a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Ad.
pagina 6 di 9 plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n.
3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291);
b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi casi
l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano);
c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi;
dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime”.
Pur escludendosi la diretta applicabilità della L. 241/1990 nei settori dove l'amministrazione non agisce con poteri autoritativi (Cass. 19425/2013),
l'istituto pubblicistico del soccorso istruttorio trova il proprio corrispondente civilistico nella clausola generale di buona fede (art. 1175 e
1366 c.c.), che impone sacrifici e sforzi nell'interesse altrui oltre l'espresso tenore del contratto o della norma, purchè siano sopportabili e facilmente attuabili (“nei limiti di un apprezzabile sacrificio”, secondo una fortunata formula dottrinale).
Applicando questi principi al caso in esame deve anzitutto rilevarsi che la mancata considerazione del titolo di laurea consegue ad una vera e propria omissione del candidato, che non lo ha inserito nella apposita sezione del pagina 7 di 9 modulo informatico (v. doc. 3, pag. 4, che riporta quale titolo di accesso per la graduatoria sul sostegno il solo titolo di specializzazione). Se lo avesse fatto il titolo sarebbe stato valutato. Non si è perciò in presenza di un errore addebitabile al sistema informatico.
Non può essere imputato alla resistente di non averlo spontaneamente valutato nella graduatoria per il sostegno.
Le due graduatorie per le quali la ricorrente ha fatto domanda sono infatti solo formalmente unificate dalla procedura informatica, ma nella sostanza rette da regole differenziate quanto ai titoli di accesso e valutazione. E' quindi inevitabile che il sistema valuti la posizione del richiedente in relazione a ciascuna graduatoria, non potendo valorizzare, senza la necessaria collaborazione dell'interessato, i titoli di una graduatoria in relazione ad altra.
Non vi è ragione di invocare il soccorso istruttorio anche perché la dimenticanza della ricorrente non è stata indotta da oscurità normative o condotte ambigue dell'amministrazione.
Inoltre, non vi è prova che l'istante abbia sollecitato la rettifica prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
Questo profilo pare al decidente di particolare pregnanza.
Consentire, per aspetti non essenziali, l'integrazione delle domande è ad un tempo interesse del partecipante e dell'amministrazione alla migliore selezione dei candidati.
Ma, specie nell'ambito di procedure di massa, oltre un certo limite deve prevalere l'interesse alla certezza delle situazioni giuridiche. Il limite, corrispondente all'apprezzabile sacrificio oltre il quale il debitore non è tenuto a salvaguardare l'altrui interesse, deve individuarsi nella necessità di pagina 8 di 9 non esporre l'amministrazione alle contestazioni dei terzi, la cui posizione in graduatoria verrebbe modificata per effetto del soccorso e, in definitiva nella necessità di mantenere il soccorso nell'ambito della fase istruttoria della procedura selettiva.
Non può quindi ravvisarsi la dedotta illegittimità dell'operato del CP_1
il quale - specie in un contesto procedimentalizzato come quello della formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi, nel quale deve anche assicurare l'omogeneità del trattamento riservato ai candidati e la ragionevole durata delle procedure - non può che valutare i titoli indicati nelle domande degli aspiranti e le preferenze da questi espresse entro i termini assegnati e non può modificare le graduatorie tutte le volte in cui vengano presentati altri titoli o richieste modifiche alle domande oltre i termini perentori previsti dal bando, perché così facendo violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost..
Le spese di lite sono poste in capo a parte ricorrente, soccombente, e liquidate in complessivi € 1000,00, ex art. 152bis, disp. att., c.p.c.. Sono compensate per la metà in ragione dell'esistenza di orientamenti divergenti nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso.
Pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida come in parte motiva.
Pesaro, 15/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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