Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
CO ZZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere UI RA Primo Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 23732 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 38634 avente ad oggetto la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di IA IN nell’esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti dell’incaricato delle riscossioni C & C – Concessioni &
Consulenze S.r.l. (C.F. /P.IVA 07057670726), in persona del l.r.
pro-tempore CH AR Calò, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro di Benedetto (PEC:
pietrodibenedetto@ordineavvocatiroma.org) e TR GG
(pec: patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org ) presso i quali ha eletto domicilio digitale;
- letti gli atti e documenti di causa;
- nella pubblica udienza del giorno 11 novembre 2025 udite le parti come da verbale d’udienza.
FATTO
Sentenza n. 95/2026 1. Con relazione n. 401/2023 il magistrato istruttore richiedeva la fissazione dell’udienza per la discussione di una questione preliminare di improcedibilità del conto giudiziale in quanto privo di parificazione, intesa come formale provvedimento che ne attesti la conformità con le scritture contabili dell’Ente (ai sensi dell’art. 618 del r.d. n. 827/1924).
2. Veniva quindi fissata l’udienza del 13 febbraio 2024 per la discussione del giudizio, giusto decreto presidenziale del 21.9.2023 – ritualmente comunicato a mezzo PEC, unitamente alla relazione, all’amministrazione comunale di IA IN ed all’agente contabile.
3. Con memoria difensiva in data 20 gennaio 2024 si costituivano i difensori dell’agente contabile (la società C&C Srl, affidataria della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili), nella quale chiedevano al Collegio di disporre la restituzione del conto giudiziale al Magistrato relatore perché provvedesse ad ulteriore attività istruttoria, eventualmente disponendo una nuova trasmissione del conto con la parificazione.
4. Con memoria del Comune di IA IN in data 23.1.2014 si costituiva la dott.ssa Filomena Bonacci, funzionario delegato con decreto sindacale n. 2/2023, la quale confermava integralmente la ricostruzione dei fatti e le richieste dell’agente contabile, precisando che la nuova resa n. 221572 (relativa al conto qui in esame) non era stata rigettata, né in merito alla stessa non erano pervenute all’ente richieste di integrazioni documentali in fase di acquisizione degli atti del procedimento amministrativo (necessarie, poiché dal 2020 il sistema SIRECO era diventato l'unico canale possibile per la trasmissione dei conti, restando preclusa la possibilità di trasmettere documenti tramite pec o consegna cartacea da parte dell’ente e risultando impossibile integrare la resa già accettata dal sistema).
5. Ad esito dell’udienza del 16 aprile 2024, con sentenzaordinanza n. 152/2024, il conto giudiziale veniva dichiarato procedibile e rimesso al Magistrato istruttore per il prosieguo di competenza, fissando per la trattazione l’udienza del 12/02/2025.
6. In data 24.12.2024, il Magistrato istruttore depositava memoria integrativa con la quale evidenziava che il conto non era redatto sul modello 25 di cui al d.P.R. 194/96.
Rappresentava, inoltre, che il rapporto tra il Comune di IA IN ed il concessionario per il servizio di riscossione dei tributi comunali risultava disciplinato da convenzione, integrata con autorizzazione del responsabile del settore tributi del 21.2.2017, la quale al punto 6) prevedeva un aggio sugli importi lordi complessivamente riscossi, pari al 11,25%, a compensazione di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio, specificando che “Il rimborso all’affidatario di tutte le spese per le procedure (spese di notifica, spese di esecuzione coattiva e vari) resta a carico del debitore, ai sensi del D. Lgs. n. 112/199 e del D.M. 21/11/2000.
Resta a carico del comune il rimborso delle spese sostenute per le partite sgravate o inesigibili. L’inesigibilità dovrà essere dichiarata dall’affidatario mediante comunicazione trasmessa al Comune, contenente l’indicazione dei tentavi di riscossione effettuati e delle motivazioni dell’esito negativo. Ogni richiesta di rimborso dovrà essere opportunamente dettagliata. L’affidatario dovrà presentare la relativa fattura corredata da idonea documentazione giustificativa”.
Veniva evidenziato l’ammontare delle riscossioni suddivise per mensilità e rappresentato che in atti era possibile rinvenire l’elenco delle partite non riscosse alla data del 31 dicembre 2019, ove vengono indicate per ogni contribuente l’indicazione delle misure adottate per il recupero del credito; l’elenco dei pignoramenti infruttuosi e le liste di carico.
Ciò premesso, la relazione concludeva rilevando le seguenti criticità:
- il conto non risulta correttamente rappresentativo della gestione, in quanto depositato sul modello 21, ove vengono riportati per mensilità soltanto gli importi riscossi e i versamenti al netto, ma senza dare evidenza alcuna, tra l’altro, dell’aggio applicato, pertanto, la rappresentazione così effettuata si discosta ampiamente da quanto previsto sì da non rendere un quadro completo e dettagliato della gestione;
- rendicontazione di competenze per spese, che in realtà sembrano essere espressamente escluse dalla convenzione;
- carenza di documentazione comprovante tanto le effettive riscossioni quanto i relativi riversamenti, non risultando trasmesse né le ricevute di riscossione né tantomeno le reversali quietanzate, in mancanza delle quali non è possibile avere effettiva contezza di quanto il concessionario abbia riversato all’ente e se corrisponda o meno a quanto riportato sul conto.
Rilevata, dunque, allo stato degli atti l’irregolarità del conto da un punto di vista formale, in quanto non effettivamente rappresentativo della gestione, veniva prospettato che da un punto di vista sostanziale, stante la lacunosità documentale relativa alla fase delle riscossioni e dei riversamenti, non era possibile una corretta ricostruzione dei dati contabili.
Pertanto, il magistrato istruttore riteneva opportuna un’integrazione istruttoria e/o una richiesta di chiarimenti all’agente contabile ed al Comune di IA IN, ciascuno per quanto di propria competenza, da rendere eventualmente anche in udienza.
7. Con memoria del 27.1.2025, quanto al profilo formale, l’agente contabile indicava che il modello 25 non era più in vigore da tempo e richiamava, ad ogni modo la prevalenza sostanzialistica espressa dalla giurisprudenza, che considera regolari i conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi, purché rappresentativi della gestione.
Nel merito, quanto alle spese, indicava che il recupero delle spese di notifica e di esecuzione a carico del contribuente e a favore del concessionario ha natura compensativa ed è regolata dal d.m. 21 novembre 2000 e che il potere di recuperare tali spese rinviene dalla semplice lettura dell'art. 2 del capitolato d'oneri e dell'art. 6 del contratto di appalto.
Quanto ai riversamenti in tesoreria, rappresentava che la relazione aveva omesso di rilevare che la C&C aveva inviato e depositato sulla piattaforma della Corte dei conti copia dei bonifici mensilmente eseguiti e già trasmessi al Comune.
Inoltre, specificava che in esecuzione della richiesta di integrazione istruttoria, venivano depositati due ulteriori prospetti riepilogativi degli atti posti in esecuzione, completi delle indicazioni riguardanti: la natura delle entrate, la data di consegna, l'ammontare dei carichi al 1° gennaio 2019, dei discarichi, delle riscossioni e dei residui al 31/12/2019 con gli importi attualizzati, l'indicazione degli interessi, delle spese di notifica ed esecutive.
Veniva depositato, inoltre, "Elenco discaricate con dettaglio dei provvedimenti", specificando che era rimesso alla Corte l'elenco delle partite non riscosse, come segnalato al punto B7) e allegava l’elenco dei procedimenti esecutivi e pignoramenti eseguiti nel 2019.
8. Con ordinanza n. 28/2025 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore.
9. In data 5.9.2025 veniva depositata la relazione conclusiva con la quale veniva rappresentato che in conclusione, allo stato degli atti, persistono motivi sia di natura formale che sostanziale, per come già illustrati anche nella relazione introduttiva, ostativi alla dichiarazione di regolarità.
10. In data 20.10.2025 l’agente contabile depositava una memoria argomentando ragioni difensive a fronte dei rilievi della relazione conclusiva.
11. All’udienza dell’11.11.2025 per l’agente contabile e l’amministrazione nessuno è comparso; il pubblico ministero concludeva per l’irregolarità del conto.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Il conto è irregolare.
La prospettazione del magistrato relatore appare corretta anche alla luce delle difese dell’agente contabile, considerato che risulta dalla documentazione in atti la presenza di un carico complessivo riscosso di € 16.706,45, con compensi, quale aggio, per € 3.158,86 ed un riversamento in tesoreria delle competenze nette di € 13.547,59.
Tuttavia, pur in assenza di un ammanco, sussiste irregolarità della gestione, considerato che la documentazione originariamente prodotta a comprova dei predetti versamenti era costituita da un file pdf denominato “contabilizzazione versamenti” e da un file “giornale cassa reversali”, nonché dalle copie dei bonifici effettuati in favore del comune dalla società Concessioni e Consulenze, bonifici relativi, come già indicato nella relazione introduttiva, ai rendiconti dell’intera gestione mensile, per cui veniva indicato che non era stato possibile ricavare i singoli importi dei versamenti per come iscritti sul conto giudiziale, presumibilmente ricadenti comunque nei predetti bonifici il cui importo totale è pari ad € 53.911,87.
Quindi, seppur appare possibile ritenere che non vi sia ammanco, il conto non può essere dichiarato regolare.
13. Nulla per le spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23732 del Registro di Segreteria:
- dichiara l’irregolarità del conto, senza addebito;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 - 24 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente
UI RA CO ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 31/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente