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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4336/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4336/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Donato D'Aiuto, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall' Avv. Monica Solimo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2025.
1 Proc. 4336/2025 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 12.06.2025 Parte_1 ha chiesto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del figlio minore ), stabilita dal Tribunale di Salerno con Persona_1 decreto n. 10046/2021 emesso in data 13.12.2021.
Il ricorrente in particolare chiedeva: 1) l'affidamento paritario a settimane alterne del figlio minore con conseguente annullamento dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico e in favore del figlio (di euro 400,00), oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
2) in subordine, la regolamentazione del suo diritto di visita con previsione di tempi più ampi e la diminuzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 200,00.
Con comparsa del 15.10.2025 si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 integrale del ricorso.
All'udienza del 06.11.2025, le parti, comparse personalmente, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni della regolamentazione dei doveri genitoriali nei seguenti termini:
“1) salvo diverso accordo tra i genitori, il minor resterà con il padre una Per_1 settimana dal martedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 16:30 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:30 in periodo non scolastico) e la settimana successiva dal venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 16:30 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:30 in periodo non scolastico);
2) a partire dal mese di dicembre 2025 il sig verserà un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio minore di euro 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.r ; CP_1
3) il sig rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico Parte_1 per il figlio minore acconsentendo a che l'INPS lo versi integralmente alla sig.ra
”. CP_1
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.p.c., invitava i
2 Proc. 4336/2025 R.G.
difensori alla discussione orale, i quali chiedevano di recepire l'accordo raggiunto,
e, in seguito, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe ed a parziale modifica del decreto n. 10046/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13.12.2021, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore
(26.03.2017) avvenga secondo le condizioni concordate dalle Persona_2 parti all'udienza del 06.11.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Bianchi Ilaria
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4336/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Donato D'Aiuto, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall' Avv. Monica Solimo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.11.2025.
1 Proc. 4336/2025 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 12.06.2025 Parte_1 ha chiesto la modifica della regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del figlio minore ), stabilita dal Tribunale di Salerno con Persona_1 decreto n. 10046/2021 emesso in data 13.12.2021.
Il ricorrente in particolare chiedeva: 1) l'affidamento paritario a settimane alterne del figlio minore con conseguente annullamento dell'assegno di mantenimento previsto a suo carico e in favore del figlio (di euro 400,00), oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
2) in subordine, la regolamentazione del suo diritto di visita con previsione di tempi più ampi e la diminuzione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 200,00.
Con comparsa del 15.10.2025 si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 integrale del ricorso.
All'udienza del 06.11.2025, le parti, comparse personalmente, davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni della regolamentazione dei doveri genitoriali nei seguenti termini:
“1) salvo diverso accordo tra i genitori, il minor resterà con il padre una Per_1 settimana dal martedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 16:30 in periodo non scolastico) sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:30 in periodo non scolastico) e la settimana successiva dal venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 16:30 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (o alla residenza materna entro le ore 9:30 in periodo non scolastico);
2) a partire dal mese di dicembre 2025 il sig verserà un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio minore di euro 350,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.r ; CP_1
3) il sig rinuncia alla propria quota di spettanza dell'assegno unico Parte_1 per il figlio minore acconsentendo a che l'INPS lo versi integralmente alla sig.ra
”. CP_1
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis.22, c.p.c., invitava i
2 Proc. 4336/2025 R.G.
difensori alla discussione orale, i quali chiedevano di recepire l'accordo raggiunto,
e, in seguito, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi del minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe ed a parziale modifica del decreto n. 10046/2021 emesso dal Tribunale di Salerno in data 13.12.2021, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore
(26.03.2017) avvenga secondo le condizioni concordate dalle Persona_2 parti all'udienza del 06.11.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Bianchi Ilaria
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