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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5147/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili
e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to UGLIANO C.F._1
CAROLINA;
RICORRENTE
E
nato il 16/05/1956 inBRUSCIANO (NA) (C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data
10.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02.10.2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con in data 06.03.1988 in Somma Vesuviana, dal CP_1 quale non sono nati figli.
2. ritualmente citata nelle forme di cui all'art. 137 c.p.c., non si è costituita e, pertanto, CP_1 ne va dichiarata la contumacia.
3. All'udienza dell'11.12.2024, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per discussione e decisione al 10.02.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Lette le note, riservava la causa in decisione al Collegio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del 2 matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Vanno parimenti disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898 del 1978.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.03.1988 in Somma
Vesuviana (NA) tra , nato il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e nata il 16/05/1956 in BRUSCIANO (NA) C.F._1 CP_1
(C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Somma Vesuviana dell'anno 1988, Atto n. 8, parte II, serie B;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana per l'annotazione ai sensi degli artt. 10 l. 1 dicembre 1980 n. 898 e 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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