TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Scioglimento
12/02/2025, nelle persone dei magistrati: matrimonio dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice dott.ssa Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 371/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato VALENTINO GIOVANNI, C.F._1
contro
, nata in [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 15 marzo 2024 Parte_1
proponeva ricorso lo scioglimento del matrimonio nei confronti del coniuge . CP_2
Contr Assumeva il ricorrente di aver contratto matrimonio con la in Porto Recanati
e di aver ottenuto decreto di omologa della separazione consensuale in data 9 ovembre
2017 dal Tribunale di Macerata. .
Deduceva pure che prima del matrimonio, il 19 settembre 2020, dalla sua unione Contr con la era nato un LI, , da lui riconosciuto. Persona_1 Affermava che la sua condizione economica era critica per essere disoccupato e privo di mezzi di sostentamento adeguati e quindi chiedeva la pronuncia di divorzio senza oneri a suo carico e con la revoca del contributo di mantenimento per il LI
, divenuto autosufficiente. Per_1
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione Cont d'udienza, la non si costituiva e il Presidente istruttore, constatata la regolarità della notifica avvenuta con il rito degli irreperibili, ne dichiarava la contumacia.
Ammessa la prova testimoniale con il LI , lo stesso, regolarmente citato Per_1
non compariva a rendere le sue dichiarazioni e il ricorrente rinunciava a una nuova citazione.
Disposta udienza di discussione, il ricorrente concludeva con in atti.
Il P.M. ha concluso con parere favorevole.
Il collegio ritiene di essere stato correttamente adito in ragione del criterio con cui l'art. 473bis n. 47 c.p.c. stabilisce in modo successivo il riparto di competenza, attribuendola al Tribunale del luogo di residenza dell'attore nel caso di irreperibilità Cont del convenuto. L'irreperibilità certificata della così, è presupposto positivo della competenza di questo Tribunale.
Quanto al merito, si rileva che le parti hanno definito la separazione con un accordo a mente del quale nessun obbligo assumevano fra loro vicendevolmente, e entrambi invece stabilivano di versare un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili per il LI , che rimaneva però affidato ai servizi sociali di Recanati. Per_1
Cont
La contumacia della ha fatto sì che non abbia avuto ingresso una sua qualsiasi domanda economica e rispetto a LI , il ricorrente ha depositato Per_1
estratti di articoli che pubblicizzano l'attività del LI, che risulta aver avuto risonanza e successo come ballerino.
citato a testimoniare la raggiunta indipendenza economica, ha ritenuto di Per_2
non presenziare all'udienza, di modo che anche tale sua condotta va valorizzata in senso confermativo delle produzioni documentali in atti.
Nulla dunque più risulta necessario al suo mantenimento. Per il resto la pronuncia sullo stato consegue al ricorrere dei presupposti che la legittimano.
In punto di fatto è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla assenza di qualsiasi rapporto fra loro.
In diritto, è spirato il termine decorrente dalla pronuncia di separazione, resa dal
Tribunale di Macerata con decreto di omologa del 9 novembre 2017 n. 11194/2017, per cui il divorzio va pronunciato ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni,
La mancata costituzione della resistente e quindi l'assenza di un effettivo contraddittorio consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 15/03/2024 da e , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 19/07/2003 in PORTO RECANATI;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PORTO RECANATI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, Parte I numero 12;
3) Revoca l'obbligo stabilito in sede di separazione a carico di Parte_1
del versamento del contributo di mantenimento in favore del LI;
Persona_1
4) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12/02/2025 .
Il Presidente est. Dott. Riccardo Greco