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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
980/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sant'Antonio Abate alla Via De Luca n. 10, presso lo studio degli avv.ti Michele Torrente e Filippo Torrente, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di omologare la separazione consensuale dei coniugi Parte_2
e alle condizioni di cui ricorso. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 14.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Lettere in data 06.09.2015, nel corso del quale sono nati due figli, nata a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]; che, a causa del venir meno dell'affectio Per_2
1 coniugalis, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riferimento alla situazione reddituale, le parti hanno precisato che - che Parte_1 svolge abitualmente l'attività lavorativa di operaio - è attualmente disoccupato ed in cerca di occupazione, per cui allo stato percepisce l'indennità di disoccupazione;
risulta titolare di un reddito annuo da lavoro dipendente di euro 17.092,00 per l'anno 2021, euro 18.792,00 per l'anno
2022 ed euro 16.775,00 per l'anno 2023 (come da mod. 730 versati in atti). è, Parte_2 invece, disoccupata ed in attesa di occupazione.
Con decreto del 17.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita poi su loro richiesta dal deposito di note scritte. Avendo le parti ribadito la volontà di separarsi e di non volersi riconciliare, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza di comparizione del 28.10.2025, sulle note depositate dai difensori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti, ai seguenti patti e condizioni:
1. i figli minori e sono affidati in modo condiviso a Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori. I minori e avranno residenza abituale presso la madre, Per_1 Per_2 con collocamento in Lettere alla Via Casa Ruotolo n. 68;
2. le decisioni di maggiore interesse per i minori e relative all'istruzione, Per_1 Per_2 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
2 aspirazioni dei figli. In ogni caso sarà onere di entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative ai figli minori e Per_1 Per_2
3. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli sono regolati come a seguire: il SI. avrà la facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori Parte_1 Per_1
e secondo il seguente calendario: Per_2
a) nel corso della settimana, alternativamente, per due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 e fino alle ore 21:00 ovvero per tre pomeriggi a settimana, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle ore 17:00 e fino alle ore 21:00. Per il fine settimana, a settimane alterne i minori e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre dal sabato mattina alle 10:00 con rientro domenica sera ore
20:00 con il pernottamento dei minori presso la residenza del padre in Sant'Antonio Abate alla Via T. Tasso n. 44 e ciò solo in occasione ed in coincidenza delle settimane in cui vedrà i minori nelle giornate del martedì e del giovedì;
b) per le festività natalizie, i minori e trascorreranno i giorni del 24, 25 e Per_1 Per_2
26 dicembre con l'uno e il giorno 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro dei genitori, ad anni alterni e salvo diverso accordo;
c) analogamente, per la Pasqua, i minori e trascorreranno la domenica di Per_1 Per_2
Pasqua con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro dei genitori, ad anni alterni e salvo diverso accordo;
d) in occasione delle vacanze estive, inoltre, i minori e trascorreranno Per_1 Per_2 almeno due settimane, salvo diverso accordo, con il padre durante il periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle eventuali località di vacanza dove porteranno i figli e nonché le date Per_1 Per_2 di partenza e ritorno;
e) ogni evento o festività, sia essa civile o religiosa (a mero titolo esemplificativo, compleanni, battesimi, comunioni, cresime ecc.) dovrà contemplare la partecipazione anche del padre SI. Parte_1
4. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori e Parte_1 Per_1 mediante versamento a vantaggio della SI.ra dell'importo di euro Per_2 Parte_2
500,00 mensili a favore dei figli (euro 250,00 cadauno per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Il SI. verserà altresì l'importo di euro Pt_1
100,00 a titolo di mantenimento della SI.ra . La predetta somma, che - allo stato - Pt_2 viene già regolarmente versata alla SI.ra , verrà corrisposta mediante accredito sulla Pt_2
3 carta PostePay Evolution n. [...] e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. il padre provvederà al pagamento e/o al rimborso del 50% delle spese Parte_1 mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli minori e Tali spese dovranno sempre essere Per_1 Per_2 preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori e con ciascuno di essi;
Per_1 Per_2
7. relativamente alla mobilia presente nella casa coniugale la stessa è stata pacificamente divisa tra i coniugi;
8. i ricorrenti si danno, altresì, reciproco atto che non hanno altri beni comuni da dividere;
9. i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione iscritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio o residenza;
10. gli stessi si danno reciproco assenso per il rilascio, rinnovo o eventuale passaporti ed acconsentono sin da ora affinché via sia autorizzazione di entrambi al rilascio di passaporto per i figli minori, o altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Lettere per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 43, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Sant'Antonio Abate alla Via De Luca n. 10, presso lo studio degli avv.ti Michele Torrente e Filippo Torrente, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, i difensori delle parti hanno chiesto di omologare la separazione consensuale dei coniugi Parte_2
e alle condizioni di cui ricorso. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 14.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Lettere in data 06.09.2015, nel corso del quale sono nati due figli, nata a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]; che, a causa del venir meno dell'affectio Per_2
1 coniugalis, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riferimento alla situazione reddituale, le parti hanno precisato che - che Parte_1 svolge abitualmente l'attività lavorativa di operaio - è attualmente disoccupato ed in cerca di occupazione, per cui allo stato percepisce l'indennità di disoccupazione;
risulta titolare di un reddito annuo da lavoro dipendente di euro 17.092,00 per l'anno 2021, euro 18.792,00 per l'anno
2022 ed euro 16.775,00 per l'anno 2023 (come da mod. 730 versati in atti). è, Parte_2 invece, disoccupata ed in attesa di occupazione.
Con decreto del 17.05.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita poi su loro richiesta dal deposito di note scritte. Avendo le parti ribadito la volontà di separarsi e di non volersi riconciliare, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 29.10.2025 in sostituzione dell'udienza di comparizione del 28.10.2025, sulle note depositate dai difensori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti, ai seguenti patti e condizioni:
1. i figli minori e sono affidati in modo condiviso a Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori. I minori e avranno residenza abituale presso la madre, Per_1 Per_2 con collocamento in Lettere alla Via Casa Ruotolo n. 68;
2. le decisioni di maggiore interesse per i minori e relative all'istruzione, Per_1 Per_2 all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale degli stessi, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
2 aspirazioni dei figli. In ogni caso sarà onere di entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni relative ai figli minori e Per_1 Per_2
3. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli sono regolati come a seguire: il SI. avrà la facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori Parte_1 Per_1
e secondo il seguente calendario: Per_2
a) nel corso della settimana, alternativamente, per due pomeriggi a settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 17:00 e fino alle ore 21:00 ovvero per tre pomeriggi a settimana, nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, sempre dalle ore 17:00 e fino alle ore 21:00. Per il fine settimana, a settimane alterne i minori e Per_1 Per_2 trascorreranno con il padre dal sabato mattina alle 10:00 con rientro domenica sera ore
20:00 con il pernottamento dei minori presso la residenza del padre in Sant'Antonio Abate alla Via T. Tasso n. 44 e ciò solo in occasione ed in coincidenza delle settimane in cui vedrà i minori nelle giornate del martedì e del giovedì;
b) per le festività natalizie, i minori e trascorreranno i giorni del 24, 25 e Per_1 Per_2
26 dicembre con l'uno e il giorno 31 dicembre e 1° gennaio con l'altro dei genitori, ad anni alterni e salvo diverso accordo;
c) analogamente, per la Pasqua, i minori e trascorreranno la domenica di Per_1 Per_2
Pasqua con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro dei genitori, ad anni alterni e salvo diverso accordo;
d) in occasione delle vacanze estive, inoltre, i minori e trascorreranno Per_1 Per_2 almeno due settimane, salvo diverso accordo, con il padre durante il periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto, da concordarsi tra le parti di volta in volta entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle eventuali località di vacanza dove porteranno i figli e nonché le date Per_1 Per_2 di partenza e ritorno;
e) ogni evento o festività, sia essa civile o religiosa (a mero titolo esemplificativo, compleanni, battesimi, comunioni, cresime ecc.) dovrà contemplare la partecipazione anche del padre SI. Parte_1
4. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori e Parte_1 Per_1 mediante versamento a vantaggio della SI.ra dell'importo di euro Per_2 Parte_2
500,00 mensili a favore dei figli (euro 250,00 cadauno per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Il SI. verserà altresì l'importo di euro Pt_1
100,00 a titolo di mantenimento della SI.ra . La predetta somma, che - allo stato - Pt_2 viene già regolarmente versata alla SI.ra , verrà corrisposta mediante accredito sulla Pt_2
3 carta PostePay Evolution n. [...] e sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. il padre provvederà al pagamento e/o al rimborso del 50% delle spese Parte_1 mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse dei figli minori e Tali spese dovranno sempre essere Per_1 Per_2 preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori e con ciascuno di essi;
Per_1 Per_2
7. relativamente alla mobilia presente nella casa coniugale la stessa è stata pacificamente divisa tra i coniugi;
8. i ricorrenti si danno, altresì, reciproco atto che non hanno altri beni comuni da dividere;
9. i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione iscritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio o residenza;
10. gli stessi si danno reciproco assenso per il rilascio, rinnovo o eventuale passaporti ed acconsentono sin da ora affinché via sia autorizzazione di entrambi al rilascio di passaporto per i figli minori, o altro documento valido per l'espatrio in favore dei figli minori;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Lettere per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 43, parte II, serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di conSIlio del 5.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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