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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dall'Avv. SASSI RICCARDO C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti VILLA LUCA THOMAS, CAPUTO ANTONIO e CRISTIAN SILIPO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Voglia l'On.le Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito, in via principale: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 199/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10/02/2022, per i motivi tutti dedotti in atti;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dai sig.ri e nei confronti di unipersonale;
Parte_1 Parte_2 CP_1
Nel merito, in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto provato e sussistente un credito di CP_1 unipersonale nei confronti degli attori, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei vizi e difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori e della esosità e della non congruità rispetto ai prezziari vigenti delle somme richieste di pagamento da unipersonale, come risultante dalla CTU CP_1 esperita in corso di causa.
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare, dichiarare e ritenere l'opposta tenuta alla garanzia per i vizi e difetti dell'opera appaltata ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 1667 e 1668 cod. civ., e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli opponenti e al pagamento dei costi necessari per i rimedi idonei alla eliminazione dei vizi riscontrati, ivi compresi quelli necessari per l'allontanamento degli opponenti dalla propria abitazione per poter far effettuare i lavori di ripristino delle opere, che si quantificano, come da risultanze della CTU esperita, in €. 46.307,95 oltre IVA, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, eventualmente da conguagliarsi con le somme che dovessero essere ritenute dovute in favore di . Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre che di spese di CTU e CTP.
In via istruttoria:
pagina 1 di 5 senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte per gli attori in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che di seguito integralmente si trascrivono: … . Si reitera infine, in via istruttoria, l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte opposta, e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi, con gli stessi testimoni indicati dagli attori a prova diretta in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
Per parte convenuta previe le declaratorie opportune, accertata e dichiarata la tardività della denuncia dei vizi, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione degli opponenti dalla garanzia;
dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
in via principale ed in ogni caso: Respingere tutte le domande svolte dall'opponente perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, comunque confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare i Sigg. e Pt_1
in via tra loro solidale al pagamento in favore di della somma portata dal decreto Parte_2 CP_1 qui opposto o a quel diverso importo, maggiore o minore così come risulterà in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo. Si insiste altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi come dedotto nelle memorie istruttorie versate in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2022 del 10/02/2022 con il quale questo Tribunale ingiungeva loro di pagare alla società unipersonale la somma di €. 184.704,14, CP_1 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto d'appalto intercorso tra le parti. Deducevano gli attori opponenti che essi, committenti delle opere, non avevano sottoscritto un contratto d'appalto ma solo un preventivo recante l'indicazione delle opere edili da realizzare e il relativo corrispettivo dovuto all'appaltatrice, pari a € 208.887,55, a fronte del quale gli stesi attori avevano versato la maggiore somma di € 244.389,60, al netto di ritenute e iva, come da s.a.l. che venivano redatti e presentati dall'impresa a consuntivo dei lavori svolti. Avendo l'impresa emesso la fattura n. 232/2020 per l'importo di € 60.000,00 senza presentazione del consueto s.a.l. analitico, così come anche le fatture successive nn. 17 e 18/2022, i committenti rifiutavano di eseguire ulteriori pagamenti, nascendone l'azione monitoria dell'appaltatrice, oggetto del presente giudizio. Gli attori contestavano, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria azionata rilevando l'eccessività della stessa rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, sia in quanto venivano valorizzati lavori non eseguiti sia in quanto le misure risultavano non corrette e denunciavano vizi e difetti, meglio descritte in atti.
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato da controparte e, in via subordinata, la sua riduzione, mentre in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, relativi ai costi di emenda dei vizi e di reperimento di un alloggio sostitutivo nel corso dei lavori relativi, quantificati in
€ 55.000,00 complessivi. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Deduceva l'opposta che il preventivo prodotto dagli opponenti era stato superato dai successivi accordi contrattuali, con i quali parte delle opere inizialmente erano state eliminate mentre altre erano state sostituite ed altre ancora aggiunte su richiesta dei committenti. Eccepita la decadenza pagina 2 di 5 degli attori dalla garanzia per i vizi, essendo decorsi i termini di legge, l'opposta contestava l'esistenza di vizi e difetti e chiedeva la conferma del decreto opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale. Il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva c.t.u. sul seguente quesito: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, ispezionati i luoghi ed esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, tentata la conciliazione tra le parti, il CTU: 1) descriva lo stato dei luoghi, provvedendo a fornire supporto fotografico;
2) verifichi se risultino eseguite le opere indicate nel consuntivo di fine lavori (SAL n. 10, prodotto sub doc. 33 fascicolo monitorio) e oggetto delle fatture n. 232/2020 (doc. 32 fasc.monitorio) e n. 17/2021 (doc. 36 fasc.monitorio); 3) in caso affermativo, dica se il corrispettivo indicato nelle suddette fatture per tali opere sia congruo alla luce del preventivo sub doc. 2 fasc.opponenti o, per le voci ivi non ricomprese, sulla scorta delle voci di cui al prezziario CCIA dell'anno di esecuzione dei lavori e ai prezzi di mercato”. Espletata la disposta c.t.u. (con deposito di relazione in data 2.11.2023 e di relazione integrativa in data 9.4.2024), con ordinanza del 31.5.2024 venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie e la causa giungeva in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Il contratto d'appalto intercorso tra le parti. La misura del corrispettivo dovuto.
Il contratto intercorso tra le parti, posto a fondamento della domanda proposta dalla è da CP_1 qualificarsi come contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c..
Non vi è prova, all'esito del giudizio, di alcun accordo contrattuale tra le parti in ordine all'analitica individuazione preventiva dei lavori da eseguire e al corrispettivo complessivamente dovuto, atteso che i preventivi allegati da ciascuna delle parti in giudizio non risultano essere mai stati sottoscritti e, comunque, accettati da tutte, dovendosi conseguentemente ricorrere alla determinazione giudiziale del corrispettivo stesso ai sensi dell'art. 1657 c.c., sulla base delle risultanze della c.t.u. e degli altri elementi di prova emersi.
Va, in via preliminare, esclusa la nullità dell'elaborato peritale depositato in data 2.11.2023 per violazione del contraddittorio e altre irregolarità, come tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, richiamando quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 30.11.2023.
Ed infatti, la mancata partecipazione del c.t. di parte convenuta al primo sopralluogo fissato dal c.t.u. non risulta essere giustificata, essendo il preteso “legittimo impedimento” del tutto non circostanziato e addotto in termini assolutamente generici e, in ogni caso, non provato. L'attività peritale si è, peraltro, protratta in plurimi incontri ai quali la c.t.p. ha potuto prendere parte, potendosi attuare il contraddittorio e non emergendo alcun pregiudizio irreversibile e insanabile al suo concreto esplicarsi. Va, quindi, ricordato che il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021). La pretesa mera “contaminazione” del c.t.u. con informazioni provenienti da terzi non è circostanza da sola idonea ad inficiarne l'attività. L'acquisizione di informazioni dalle parti e da terzi non implica per ciò stesso che la relazione di c.t.u. sia viziata e non fondata sul vaglio critico che il c.t.u. ne ha fatto, restando a carico di chi eccepisca la nullità della c.t.u. dimostrare che le informazioni (in ipotesi errate) assunte abbiano in concreto inficiato la metodologia o i risultati degli accertamenti peritali. In concreto, la relazione di c.t.u. depositata in atti ha fatto espresso riferimento alle fonti informative utilizzate, basandosi sul confronto con i c.t.p. e le parti e contiene una rielaborazione autonoma delle risultanze delle indagini effettuate, naturalmente suscettibile di critica delle parti stesse, ma tale da escludere l'applicabilità dell'estrema sanzione della nullità.
La relazione di c.t.u. va, pertanto, assunta a base della decisione laddove quantifica in € 65.927,03 oltre iva il corrispettivo dovuto per i lavori esposti nelle fatture oggetto di causa. Nell'assumere quale parametro di riferimento il preventivo di cui al doc. 2 di parte attrice opponente, il c.t.u. ha correttamente operato. Ed
pagina 3 di 5 infatti, è pacifico che tale preventivo, per quanto non trasformatosi in accordo contrattuale, provenisse dall'impresa appaltatrice ed il medesimo documento risulta allegato anche da parte convenuta opposta, sia pure con modifiche aggiunte, quale documento rappresentativo delle opere richieste e dei relativi costi.
Quanto alle opere non quotate nel preventivo, in mancanza di prova di diversi accordi tra le parti, la c.t.u. ha fatto riferimento, conformemente al quesito posto, al prezziario di riferimento, sulla base del computo metrico eseguito.
Le critiche avanzate dalla convenuta opposta alle conclusioni della c.t.u. sul punto non sembrano tali da indurre al supplemento di istruttoria richiesta considerato che la c.t.u. stessa ha dato conto delle osservazioni formulate dalla c.t. di parte convenuta evidenziando le ragioni della loro non accoglibilità, da individuarsi essenzialmente nel loro limitarsi all'indicazione di conteggi metrici difformi ma non riscontrati dal c.t.u..
L'azione di risarcimento dei danni per i vizi e difetti delle opere. L'eccezione di decadenza.
Gli attori opponenti hanno azionato la garanzia per i vizi dell'opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., formulando domanda di risarcimento del danno subito, commisurato ai costi di eliminazione dei vizi medesimi.
Va escluso che ricorra, nel caso di specie, un'ipotesi di accettazione senza riserve dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c..
Il collaudo finale trasmesso dalla direzione dei lavori al Comune competente costituisce un atto inserito nel procedimento amministrativo-urbanistico afferente all'attività edilizia svolta e diretto specificamente all'ottenimento della abitabilità dell'immobile, mentre non contiene alcun riferimento al gradimento dell'opera da parte della committenza. Non risulta, inoltre, che il direttore dei lavori fosse munito di poteri gestori e di rappresentanza dei committenti in ordine al perfezionamento di atti negoziali riguardanti l'appalto, dovendosi ritenere, in assenza di allegazioni contrarie, che lo stesso avesse un ruolo esclusivamente tecnico e non idoneo ad impegnare la committenza in ordine alla facoltà di rilevare e denunciare, ovvero di escludere, vizi e difetti dell'opera. Nemmeno risulta alcun espresso invito dell'appaltatore ad effettuare la verifica dell'opera di cui all'art. 1665, 3° comma, c.c.. La mera ricezione dell'opera, infine, non vale ad integrare accettazione senza riserve della stessa ai sensi dell'art. 1665, 4° comma, c.c., non accompagnandosi a condotte dei committenti incompatibili con una volontà diversa da quella di accettare l'opera. Si consideri che le fatture emesse appena prima e successivamente all'ultimazione dei lavori indicata in atti (gennaio 2021) non sono state oggetto di pagamenti nemmeno parziali e non sono state precedute da una definizione e liquidazione del compenso finale, sicchè all'epoca in cui veniva comunicata al l'ultimazione delle opere non poteva dirsi definito il CP_2 quadro dei rapporti reciproci tra le parti e delle pretese dell'appaltatrice per le opere eseguite, sulla base di un consuntivo analitico delle stesse.
Con riguardo al decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c., va osservato che i vizi denunciati si qualificano come palesi e riconoscibili, come emerge sia dalla descrizione fatta dagli stessi attori opponenti in atto di citazione (v. pp. 8-9) sia dalla descrizione fattane nella relazione di c.t.u.
(pp. 4 e ss. della relazione depositata in data 9.4.2024). Nondimeno, va richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983;
Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987).
pagina 4 di 5 Ne consegue l'esclusione della decadenza nel caso di specie, in cui difetta la prova di un'accettazione dell'opera da parte dei committenti.
La c.t.u. (v. relazione depositata in data 9.4.2024) ha accertato l'esistenza dei vizi, dando conto della natura e consistenza degli stessi. Non vi sono dubbi sulla riferibilità degli stessi all'impresa appaltatrice e al suo operato, attesa la riconducibilità di essi a errori di esecuzione di opere pacificamente di competenza dell'appaltatrice medesima, salvo con riguardo all'errato raccordo tra pavimento in resina e pareti, vizio che la convenuta opposta ha contestato essere ad essa imputabile in quanto afferente ad opera (la pavimentazione) affidata ad altra impresa. Tale contestazione avrebbe richiesto la prova, da parte della committenza, dell'effettiva inclusione di tale opera nell'oggetto dell'appalto, tanto più che entrambi i preventivi prodotti dalle due parti contendenti non davano alcuna quotazione della pavimentazione interna. In mancanza di tale prova, pertanto, va detratta dai costi di ripristino la voce in questione, per la quale la c.t.u. ha esposto un ammontare di € 3.260,00 (€ 1572,00 + € 1.688,00).
Vanno esclusi anche i costi (€ 3.200,00) di soggiorno dei committenti durante le quattro settimane di durata dei lavori di ripristino programmati, atteso che si tratta di un danno futuro e ad oggi incerto (che si attualizzerà solo con l'esborso relativo) e di quantificazione arbitraria e apodittica.
Vanno, pertanto, riconosciuti i danni da costi di ripristino quantificati nella relazione di c.t.u., con le riduzioni sopra motivate, pari a € 39.847,95, oltre iva.
Liquidati così i danni, è possibile procedere alla compensazione delle reciproche poste creditorie a saldo dei rapporti nascenti dal contratto d'appalto, riducendo la pretesa creditoria dell'impresa appaltatrice, convenuta opposta, alla somma di € 19.619,08, oltre iva e agli interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c. dal dovuto al saldo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per un mezzo e poste a carico della parte opponente, comunque soccombente per le somme accertate, per il restante mezzo.
Le spese di c.t.u., mezzo istruttorio che ha permesso di accertare la parziale fondatezza delle contestazioni attoree, vanno poste a carico di parte opponente per un quarto e a carico di parte opposta per tre quarti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 26.079,08 oltre iva e agli interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite per un mezzo;
condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. a carico di parte opponente per un quarto e a carico di parte opposta per tre quarti.
Busto Arsizio, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dall'Avv. SASSI RICCARDO C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti VILLA LUCA THOMAS, CAPUTO ANTONIO e CRISTIAN SILIPO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Voglia l'On.le Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito, in via principale: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 199/2022 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10/02/2022, per i motivi tutti dedotti in atti;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dai sig.ri e nei confronti di unipersonale;
Parte_1 Parte_2 CP_1
Nel merito, in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto provato e sussistente un credito di CP_1 unipersonale nei confronti degli attori, ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, anche alla luce dei vizi e difetti riscontrati nell'esecuzione dei lavori e della esosità e della non congruità rispetto ai prezziari vigenti delle somme richieste di pagamento da unipersonale, come risultante dalla CTU CP_1 esperita in corso di causa.
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare, dichiarare e ritenere l'opposta tenuta alla garanzia per i vizi e difetti dell'opera appaltata ai sensi e per gli effetti di cui agli articolo 1667 e 1668 cod. civ., e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli opponenti e al pagamento dei costi necessari per i rimedi idonei alla eliminazione dei vizi riscontrati, ivi compresi quelli necessari per l'allontanamento degli opponenti dalla propria abitazione per poter far effettuare i lavori di ripristino delle opere, che si quantificano, come da risultanze della CTU esperita, in €. 46.307,95 oltre IVA, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, eventualmente da conguagliarsi con le somme che dovessero essere ritenute dovute in favore di . Controparte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre che di spese di CTU e CTP.
In via istruttoria:
pagina 1 di 5 senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte per gli attori in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che di seguito integralmente si trascrivono: … . Si reitera infine, in via istruttoria, l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da parte opposta, e nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, su tutti i capitoli avversari eventualmente ammessi, con gli stessi testimoni indicati dagli attori a prova diretta in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.
Per parte convenuta previe le declaratorie opportune, accertata e dichiarata la tardività della denuncia dei vizi, dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione degli opponenti dalla garanzia;
dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto;
in via principale ed in ogni caso: Respingere tutte le domande svolte dall'opponente perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, comunque confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare i Sigg. e Pt_1
in via tra loro solidale al pagamento in favore di della somma portata dal decreto Parte_2 CP_1 qui opposto o a quel diverso importo, maggiore o minore così come risulterà in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo. Si insiste altresì per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi come dedotto nelle memorie istruttorie versate in atti.
Motivi della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2022 del 10/02/2022 con il quale questo Tribunale ingiungeva loro di pagare alla società unipersonale la somma di €. 184.704,14, CP_1 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo dovuto in forza del contratto d'appalto intercorso tra le parti. Deducevano gli attori opponenti che essi, committenti delle opere, non avevano sottoscritto un contratto d'appalto ma solo un preventivo recante l'indicazione delle opere edili da realizzare e il relativo corrispettivo dovuto all'appaltatrice, pari a € 208.887,55, a fronte del quale gli stesi attori avevano versato la maggiore somma di € 244.389,60, al netto di ritenute e iva, come da s.a.l. che venivano redatti e presentati dall'impresa a consuntivo dei lavori svolti. Avendo l'impresa emesso la fattura n. 232/2020 per l'importo di € 60.000,00 senza presentazione del consueto s.a.l. analitico, così come anche le fatture successive nn. 17 e 18/2022, i committenti rifiutavano di eseguire ulteriori pagamenti, nascendone l'azione monitoria dell'appaltatrice, oggetto del presente giudizio. Gli attori contestavano, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria azionata rilevando l'eccessività della stessa rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, sia in quanto venivano valorizzati lavori non eseguiti sia in quanto le misure risultavano non corrette e denunciavano vizi e difetti, meglio descritte in atti.
Gli attori concludevano, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento dell'insussistenza del credito azionato da controparte e, in via subordinata, la sua riduzione, mentre in via riconvenzionale chiedevano la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti, relativi ai costi di emenda dei vizi e di reperimento di un alloggio sostitutivo nel corso dei lavori relativi, quantificati in
€ 55.000,00 complessivi. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Deduceva l'opposta che il preventivo prodotto dagli opponenti era stato superato dai successivi accordi contrattuali, con i quali parte delle opere inizialmente erano state eliminate mentre altre erano state sostituite ed altre ancora aggiunte su richiesta dei committenti. Eccepita la decadenza pagina 2 di 5 degli attori dalla garanzia per i vizi, essendo decorsi i termini di legge, l'opposta contestava l'esistenza di vizi e difetti e chiedeva la conferma del decreto opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale. Il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva c.t.u. sul seguente quesito: “esaminati gli atti ed i documenti di causa, ispezionati i luoghi ed esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, tentata la conciliazione tra le parti, il CTU: 1) descriva lo stato dei luoghi, provvedendo a fornire supporto fotografico;
2) verifichi se risultino eseguite le opere indicate nel consuntivo di fine lavori (SAL n. 10, prodotto sub doc. 33 fascicolo monitorio) e oggetto delle fatture n. 232/2020 (doc. 32 fasc.monitorio) e n. 17/2021 (doc. 36 fasc.monitorio); 3) in caso affermativo, dica se il corrispettivo indicato nelle suddette fatture per tali opere sia congruo alla luce del preventivo sub doc. 2 fasc.opponenti o, per le voci ivi non ricomprese, sulla scorta delle voci di cui al prezziario CCIA dell'anno di esecuzione dei lavori e ai prezzi di mercato”. Espletata la disposta c.t.u. (con deposito di relazione in data 2.11.2023 e di relazione integrativa in data 9.4.2024), con ordinanza del 31.5.2024 venivano rigettate le ulteriori istanze istruttorie e la causa giungeva in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
Il contratto d'appalto intercorso tra le parti. La misura del corrispettivo dovuto.
Il contratto intercorso tra le parti, posto a fondamento della domanda proposta dalla è da CP_1 qualificarsi come contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1655 c.c..
Non vi è prova, all'esito del giudizio, di alcun accordo contrattuale tra le parti in ordine all'analitica individuazione preventiva dei lavori da eseguire e al corrispettivo complessivamente dovuto, atteso che i preventivi allegati da ciascuna delle parti in giudizio non risultano essere mai stati sottoscritti e, comunque, accettati da tutte, dovendosi conseguentemente ricorrere alla determinazione giudiziale del corrispettivo stesso ai sensi dell'art. 1657 c.c., sulla base delle risultanze della c.t.u. e degli altri elementi di prova emersi.
Va, in via preliminare, esclusa la nullità dell'elaborato peritale depositato in data 2.11.2023 per violazione del contraddittorio e altre irregolarità, come tempestivamente eccepito dalla parte convenuta, richiamando quanto già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 30.11.2023.
Ed infatti, la mancata partecipazione del c.t. di parte convenuta al primo sopralluogo fissato dal c.t.u. non risulta essere giustificata, essendo il preteso “legittimo impedimento” del tutto non circostanziato e addotto in termini assolutamente generici e, in ogni caso, non provato. L'attività peritale si è, peraltro, protratta in plurimi incontri ai quali la c.t.p. ha potuto prendere parte, potendosi attuare il contraddittorio e non emergendo alcun pregiudizio irreversibile e insanabile al suo concreto esplicarsi. Va, quindi, ricordato che il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021). La pretesa mera “contaminazione” del c.t.u. con informazioni provenienti da terzi non è circostanza da sola idonea ad inficiarne l'attività. L'acquisizione di informazioni dalle parti e da terzi non implica per ciò stesso che la relazione di c.t.u. sia viziata e non fondata sul vaglio critico che il c.t.u. ne ha fatto, restando a carico di chi eccepisca la nullità della c.t.u. dimostrare che le informazioni (in ipotesi errate) assunte abbiano in concreto inficiato la metodologia o i risultati degli accertamenti peritali. In concreto, la relazione di c.t.u. depositata in atti ha fatto espresso riferimento alle fonti informative utilizzate, basandosi sul confronto con i c.t.p. e le parti e contiene una rielaborazione autonoma delle risultanze delle indagini effettuate, naturalmente suscettibile di critica delle parti stesse, ma tale da escludere l'applicabilità dell'estrema sanzione della nullità.
La relazione di c.t.u. va, pertanto, assunta a base della decisione laddove quantifica in € 65.927,03 oltre iva il corrispettivo dovuto per i lavori esposti nelle fatture oggetto di causa. Nell'assumere quale parametro di riferimento il preventivo di cui al doc. 2 di parte attrice opponente, il c.t.u. ha correttamente operato. Ed
pagina 3 di 5 infatti, è pacifico che tale preventivo, per quanto non trasformatosi in accordo contrattuale, provenisse dall'impresa appaltatrice ed il medesimo documento risulta allegato anche da parte convenuta opposta, sia pure con modifiche aggiunte, quale documento rappresentativo delle opere richieste e dei relativi costi.
Quanto alle opere non quotate nel preventivo, in mancanza di prova di diversi accordi tra le parti, la c.t.u. ha fatto riferimento, conformemente al quesito posto, al prezziario di riferimento, sulla base del computo metrico eseguito.
Le critiche avanzate dalla convenuta opposta alle conclusioni della c.t.u. sul punto non sembrano tali da indurre al supplemento di istruttoria richiesta considerato che la c.t.u. stessa ha dato conto delle osservazioni formulate dalla c.t. di parte convenuta evidenziando le ragioni della loro non accoglibilità, da individuarsi essenzialmente nel loro limitarsi all'indicazione di conteggi metrici difformi ma non riscontrati dal c.t.u..
L'azione di risarcimento dei danni per i vizi e difetti delle opere. L'eccezione di decadenza.
Gli attori opponenti hanno azionato la garanzia per i vizi dell'opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., formulando domanda di risarcimento del danno subito, commisurato ai costi di eliminazione dei vizi medesimi.
Va escluso che ricorra, nel caso di specie, un'ipotesi di accettazione senza riserve dell'opera, ai sensi dell'art. 1665 c.c..
Il collaudo finale trasmesso dalla direzione dei lavori al Comune competente costituisce un atto inserito nel procedimento amministrativo-urbanistico afferente all'attività edilizia svolta e diretto specificamente all'ottenimento della abitabilità dell'immobile, mentre non contiene alcun riferimento al gradimento dell'opera da parte della committenza. Non risulta, inoltre, che il direttore dei lavori fosse munito di poteri gestori e di rappresentanza dei committenti in ordine al perfezionamento di atti negoziali riguardanti l'appalto, dovendosi ritenere, in assenza di allegazioni contrarie, che lo stesso avesse un ruolo esclusivamente tecnico e non idoneo ad impegnare la committenza in ordine alla facoltà di rilevare e denunciare, ovvero di escludere, vizi e difetti dell'opera. Nemmeno risulta alcun espresso invito dell'appaltatore ad effettuare la verifica dell'opera di cui all'art. 1665, 3° comma, c.c.. La mera ricezione dell'opera, infine, non vale ad integrare accettazione senza riserve della stessa ai sensi dell'art. 1665, 4° comma, c.c., non accompagnandosi a condotte dei committenti incompatibili con una volontà diversa da quella di accettare l'opera. Si consideri che le fatture emesse appena prima e successivamente all'ultimazione dei lavori indicata in atti (gennaio 2021) non sono state oggetto di pagamenti nemmeno parziali e non sono state precedute da una definizione e liquidazione del compenso finale, sicchè all'epoca in cui veniva comunicata al l'ultimazione delle opere non poteva dirsi definito il CP_2 quadro dei rapporti reciproci tra le parti e delle pretese dell'appaltatrice per le opere eseguite, sulla base di un consuntivo analitico delle stesse.
Con riguardo al decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1667, 2° comma, c.c., va osservato che i vizi denunciati si qualificano come palesi e riconoscibili, come emerge sia dalla descrizione fatta dagli stessi attori opponenti in atto di citazione (v. pp. 8-9) sia dalla descrizione fattane nella relazione di c.t.u.
(pp. 4 e ss. della relazione depositata in data 9.4.2024). Nondimeno, va richiamato il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14584 del 30/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 962 del 05/02/1983;
Sez. 1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987).
pagina 4 di 5 Ne consegue l'esclusione della decadenza nel caso di specie, in cui difetta la prova di un'accettazione dell'opera da parte dei committenti.
La c.t.u. (v. relazione depositata in data 9.4.2024) ha accertato l'esistenza dei vizi, dando conto della natura e consistenza degli stessi. Non vi sono dubbi sulla riferibilità degli stessi all'impresa appaltatrice e al suo operato, attesa la riconducibilità di essi a errori di esecuzione di opere pacificamente di competenza dell'appaltatrice medesima, salvo con riguardo all'errato raccordo tra pavimento in resina e pareti, vizio che la convenuta opposta ha contestato essere ad essa imputabile in quanto afferente ad opera (la pavimentazione) affidata ad altra impresa. Tale contestazione avrebbe richiesto la prova, da parte della committenza, dell'effettiva inclusione di tale opera nell'oggetto dell'appalto, tanto più che entrambi i preventivi prodotti dalle due parti contendenti non davano alcuna quotazione della pavimentazione interna. In mancanza di tale prova, pertanto, va detratta dai costi di ripristino la voce in questione, per la quale la c.t.u. ha esposto un ammontare di € 3.260,00 (€ 1572,00 + € 1.688,00).
Vanno esclusi anche i costi (€ 3.200,00) di soggiorno dei committenti durante le quattro settimane di durata dei lavori di ripristino programmati, atteso che si tratta di un danno futuro e ad oggi incerto (che si attualizzerà solo con l'esborso relativo) e di quantificazione arbitraria e apodittica.
Vanno, pertanto, riconosciuti i danni da costi di ripristino quantificati nella relazione di c.t.u., con le riduzioni sopra motivate, pari a € 39.847,95, oltre iva.
Liquidati così i danni, è possibile procedere alla compensazione delle reciproche poste creditorie a saldo dei rapporti nascenti dal contratto d'appalto, riducendo la pretesa creditoria dell'impresa appaltatrice, convenuta opposta, alla somma di € 19.619,08, oltre iva e agli interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c. dal dovuto al saldo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere compensate per un mezzo e poste a carico della parte opponente, comunque soccombente per le somme accertate, per il restante mezzo.
Le spese di c.t.u., mezzo istruttorio che ha permesso di accertare la parziale fondatezza delle contestazioni attoree, vanno poste a carico di parte opponente per un quarto e a carico di parte opposta per tre quarti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 26.079,08 oltre iva e agli interessi legali dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite per un mezzo;
condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. a carico di parte opponente per un quarto e a carico di parte opposta per tre quarti.
Busto Arsizio, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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