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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1562/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE DO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI e TEFA relativa agli anni dal 2018 al 2023 (Euro
1.860,91 Euro), e correlati interessi (140,36Euro), reca la sanzione di Euro 958,29 (con riduzione in Euro
319,43) per l'omesso versamento del tributo, nonché Euro 7,83 per spese di notifica e ne chiedeva l'annullamento.
Lo stesso per successione dal de cuius padre era divenuto proprietario di una unità abitativa in Roma, Indirizzo_1, di 79 mq, censita al Catasto Fabbricati del detto Comune al Daticatastali_1 cat. A2, piano S1.
Eccepiva la nullità della notifica avvenuta presso la residenza e non al domicilio digitale;
la violazione e/o erronea applicazione di legge – utenza Tari perché era cessata a seguito del decesso avvenuto il 20.11.2015 del genitore del ricorrente, Nominativo_1, unico proprietario ed unico residente nella casa, sino al decesso.
L'erede ricorrente aveva comunicato la cessazione a mezzo fax in data 11.07.2017 al n. 51692940, con il modulo debitamente compilato, seguendo la procedura indicata dalla società di Gestione Ama spa sul proprio sito internet. Eccepiva altresì la prescrizione per l'anno 2018 e per il primo semestre del 2019. Eccepiva la violazione e/o erronea applicazione di legge – omissione di avviso bonario con quantificazione della tassa.
Nessuno si costituiva per il Comune.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico accoglie il ricorso.
Dirimente è l'avvenuta comunicazione al Comune di Roma della cessazione del servizio TARI a seguito della morte del padre del ricorrente avvenuta a mezzo fax in data 11.07.2017 al n. 51692940, con il modulo debitamente compilato.
L'art. 26 Deliberazione n. 104/2023 - Regolamento TARI stabilisce che la dichiarazione di cessazione è acquisita a decorrere dalla data della sua presentazione, fatto salvo il diritto di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha offerto la prova dell'avvenuta comunicazione della cessazione e nulla ha controdedotto parte resistente considerato che non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso si accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CHIANESE DO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401540120 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI e TEFA relativa agli anni dal 2018 al 2023 (Euro
1.860,91 Euro), e correlati interessi (140,36Euro), reca la sanzione di Euro 958,29 (con riduzione in Euro
319,43) per l'omesso versamento del tributo, nonché Euro 7,83 per spese di notifica e ne chiedeva l'annullamento.
Lo stesso per successione dal de cuius padre era divenuto proprietario di una unità abitativa in Roma, Indirizzo_1, di 79 mq, censita al Catasto Fabbricati del detto Comune al Daticatastali_1 cat. A2, piano S1.
Eccepiva la nullità della notifica avvenuta presso la residenza e non al domicilio digitale;
la violazione e/o erronea applicazione di legge – utenza Tari perché era cessata a seguito del decesso avvenuto il 20.11.2015 del genitore del ricorrente, Nominativo_1, unico proprietario ed unico residente nella casa, sino al decesso.
L'erede ricorrente aveva comunicato la cessazione a mezzo fax in data 11.07.2017 al n. 51692940, con il modulo debitamente compilato, seguendo la procedura indicata dalla società di Gestione Ama spa sul proprio sito internet. Eccepiva altresì la prescrizione per l'anno 2018 e per il primo semestre del 2019. Eccepiva la violazione e/o erronea applicazione di legge – omissione di avviso bonario con quantificazione della tassa.
Nessuno si costituiva per il Comune.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico accoglie il ricorso.
Dirimente è l'avvenuta comunicazione al Comune di Roma della cessazione del servizio TARI a seguito della morte del padre del ricorrente avvenuta a mezzo fax in data 11.07.2017 al n. 51692940, con il modulo debitamente compilato.
L'art. 26 Deliberazione n. 104/2023 - Regolamento TARI stabilisce che la dichiarazione di cessazione è acquisita a decorrere dalla data della sua presentazione, fatto salvo il diritto di provare l'insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha offerto la prova dell'avvenuta comunicazione della cessazione e nulla ha controdedotto parte resistente considerato che non si è costituito in giudizio.
Tanto premesso si accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.