Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1472/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1472/2023 avente ad
OGGETTO:
Opposizione a D.I. vertente
Tra:
, in persona del dr. Parte_1 Parte_2
quale componente della Commissione Straordinaria ai sensi del D.P.R. del 6.05
2022, giusta deliberazione commissariale n. 37 del 16.02.2023, rapp.to e difeso, in forza di mandato in atti, dall'avv.to Cristina Daidone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Riviera di
Chiaia n. 256;
Opponente-
Contro
:
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e n.q. di mandataria Controparte_1
Cont dell' costituita insieme alla _3
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio
[...]
Starace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via di
Ripetta n. 142;
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 142/23,
[...]
emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della . in proprio e n.q. di mandataria Controparte_1 dell'ATI costituita insieme alla _3
, dell'importo pari ad € 87.783,37, oltre interessi legali come
[...] richiesti, oltre le spese della procedura liquidate in € 406,50 per spese ed €
2.242,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e c.p.a., in virtù di fatture insolute emesse a saldo dei lavori di somma urgenza eseguiti sull'impianto di pubblica illuminazione presente nel territorio dell'Ente Comunale.
L'opponente a sostegno della spiegata opposizione eccepiva che i lavori realizzati dalla società opposta erano stati posti in essere senza preventiva autorizzazione e per prestazioni rientranti nel canone contrattualmente previsto e regolarmente pagato;
pertanto chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la in proprio e nella anzidetta Controparte_1 qualità, si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opposta evidenziava che gli interventi di somma urgenza non erano compresi nel canone concessorio, tant'è che la loro liquidazione era prevista separatamente, con cadenza mensile, e con previsione in un apposito capitolo di spesa diverso da quello relativo alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria.
Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 22.10.2024, resa a seguito dell'udienza cartolare del 23.09.2024, veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
L'opposizione spiegata dal è fondata e merita Parte_1
accoglimento per i motivi di seguito precisati.
Si premette in diritto che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, sicchè parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Ancora, si rileva che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione volto ad accertare la sussistenza del credito azionato dalla parte opposta (attore in senso sostanziale)
e dunque a conoscere, in tutta la loro estensione e consistenza i fatti posti a fondamento della domanda monitoria. Il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, bensì deve accertare lo stesso fondamento sostanziale della pretesa fatta valere con il ricorso per l'ingiunzione, e cioè la fondatezza del credito, per il cui riscontro valgono le regole ordinarie in tema di onere probatorio.
Ciò posto, si osserva che è pacifico tra le parti che con la Convenzione di concessione stipulata in data 12.10.2010 rep. n. 913 il Parte_1
ha affidato alla per la durata di 30 anni
[...] Controparte_1
l'espletamento dei servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale.
Nella stessa all'art. 27 viene dettagliata la gestione stabilendo che: “Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo alla concessionaria, essa garantisce la gestione dell'intera rete della pubblica illuminazione del concedente secondo proprie scelte imprenditoriali, tenendo ben presente il ruolo di pubblica utilità che riveste l'impianto de quo. In particolare la gestione sarà effettuata secondo le seguenti modalità: impiego di squadra composta da 3 tre unità lavorative, con appropriati mezzi di sollevamento, per interventi di manutenzione ordinaria, come da segnalazioni e/o sorveglianza giornaliera, per cinque giorni settimanali;
disponibilità della squadra operativa h 24 per interventi di somma urgenza (con intervento entro un'ora dalla chiamata da parte degli uffici competenti) al fine di garantire in ogni circostanza interventi repentini a salvaguardia della pubblica incolumità”.
In base a quanto stabilito, poi, all'allegato 10 alla Convenzione, “gli interventi per somma urgenza derivanti da condizioni non previsti dalla proposta, sulla base di costatata situazione di pericolo e conseguente determinazione di
“rischio indebito” senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, ma con sollecita preventiva comunicazione ad horas da parte del
Gestore nei confronti dell'Ente” (Così pag. 4 dell'allegato 10 alla
Convenzione).
La Convenzione, quindi, disciplina in modo compiuto gli interventi per somma urgenza, disponendo convenzionalmente la possibilità per il Gestore di intervenire, in ipotesi di constatata situazione di pericolo ”senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Ente”, ma in ogni caso a seguito di
“sollecita preventiva comunicazione ad horas da parte del Gestore nei confronti dell'Ente”.
Ebbene per tutte le prestazioni di cui alle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, manca la prova, che deve essere di natura documentale, della preventiva comunicazione dell'intervento ad effettuarsi al opponente, Pt_1
così come richiesto dalla Convenzione di concessione stipulata dalle parti.
Ne discende che la pretesa spiegata dalla nei confronti del Controparte_1
non appare rispondente alle pattuizioni di cui alla Parte_1
convenzione in essere tra le parti e, pertanto, la domanda di pagamento va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00), come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
142/23 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 23.01.2023; 2. condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 proprio e n.q. di mandataria dell'ATI costituita insieme alla
[...]
consortile, al pagamento in favore del _3 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, Parte_1
che liquida in euro 4.217,00 per competenze ed euro 286,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Torre Annunziata, 18/01/2025
IL GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano