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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2024, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
4288/2024 R.G. promosso da:
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. TRIPODI Francesca ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Moncalieri n. 17, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
: in persona del socio legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e CP_2 CP_3
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
avente ad oggetto: Liquidazione parcella ex artt. 3 e 14 D.Lgs.n. 150/2011 e artt. 281-decies e seguenti c.p.c.
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE COSTITUITA
(Nel ricorso introduttivo):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale accertato e dichiarato l'effettivo svolgimento da parte dell'Avv. dell'attività professionale CP_1
meglio descritta in atti e documentata per tabulas e dato atto degli acconti medio tempore versati dagli odierni resistenti, condannarli ciascuno per quanto di competenza e cioè:
- quanto a in solido con i soci illimitatamente Controparte_2
responsabili signori ed al versamento della somma complessiva di CP_2 CP_4
Euro 2.882,28 ovvero quella veriore accertanda in corso di causa dovuta a saldo delle proposte di parcella nn. 4 e 5 ;
- quanto ai signori ed , in solido tra loro, al versamento della somma CP_2 CP_4
complessiva di Euro 46.518,08 ovvero quella veriore accertanda in corso di causa dovuta a saldo delle proposte di parcella nn. 1, 2, 3 e 6; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di contestazione dell'importo dovuto, condannare i resistenti, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma dovuta ai sensi del vigente tariffario forense vigente.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, provare e capitolare”.
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. datato 08.03.2024 depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in pari data, l'attore ricorrente Avv. ha chiesto, nei Controparte_1
confronti delle parti convenute , Sig. Controparte_2 CP_2
e Sig.ra l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
[...] CP_3
Con Decreto in data 23.04.2024 il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 13.06.2024, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi dell'art. 281-undecies, c.p.c.
1.3. All'udienza fissata è comparsa soltanto la parte attrice ricorrente, esibendo ricorso e decreto ritualmente notificati alle controparti, le quali sono state conseguentemente dichiarate contumaci.
1.4. Il Giudice ha quindi invitato la parte attrice ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa nella stessa udienza, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
La parte attrice ricorrente ha precisato le conclusioni così come in epigrafe e discusso brevemente la causa.
Al termine della discussione il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, riservandosi di depositare la
Sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 3 di 15
2. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice ricorrente.
2.1. Le predette domande proposte dalla parte attrice ricorrente risultano fondate e meritevoli di accoglimento, sia pure nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano documentalmente le seguenti circostanze dedotte nel ricorso:
a. Opposizione all'esecuzione e istanze di sospensione del pignoramento immobiliare Rg. 604/2020:
- A seguito della procura speciale conferita in data 12.11.2021 dai signori e CP_2 all'Avv. (doc. 1 della parte ricorrente), in data 30.11.2021 CP_3 Controparte_1
l'Avv. redigeva ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza CP_1
di sospensione nel procedimento dinanzi al Tribunale di Torino, Dott.ssa GAMBACORTA, Rg. n.
604/2020 contro cfr. doc. 2- 10 della parte ricorrente). Controparte_5
- Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. le parti trovavano un accordo stragiudiziale e la causa veniva abbandonata.
- Per l'attività svolta relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e al successivo giudizio di merito l'Avv. maturava onorari per complessivi Euro 29.244,41 come si evince CP_1
dalla proposta di parcella n.2 (cfr. doc. 39 della parte ricorrente).
- I Sig.ri e versavano acconti per complessivi Euro 3.029,98 (doc. 39 bis della CP_2 CP_3
parte convenuta).
- All'interno della medesima procedura esecutiva l'Avv. depositava in data 16.02.2022 CP_1 un'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 168 L.F. (cfr. doc. 11-13 della parte ricorrente), la quale veniva rigettata con ordinanza del 29.03.2022 (doc. 14 della parte ricorrente).
- Avverso tale provvedimento l'Avv. redigeva e depositava in data 14.06.2022 ricorso ex art. CP_1
487 c.p.c.; il Giudice delle esecuzioni con provvedimento dell'08.07.2022 revocava l'ordinanza resa in data 29.03.2022 e disponeva la sospensione della procedura esecutiva (cfr. doc. 15 – 18 della parte ricorrente).
- Per la predetta attività l'Avv. predisponeva proposta di parcella per complessivi Euro CP_1
5.544,65 (cfr. doc. 38 della parte ricorrente).
b. Accordi di ristrutturazione
- Su incarico del sig. in proprio e quale legale rappresentante della società CP_2 [...]
e della sig.ra al fine di consentire alla Controparte_2 CP_3
predetta società di regolare le proprie posizioni debitorie e anche al fine di ottenere la sospensione delle pagina 4 di 15 procedure esecutive immobiliari, l'Avv. depositava in data 25.01.2022 presso il tribunale di CP_1
Torino – sezione fallimentare, una domanda di concordato con riserva ex art. 161 L.F., (cfr. doc. 19 e
20 della parte ricorrente).
- Dall'iscrizione a ruolo si originava il giudizio R.g. 4/2022 presso la sezione fallimentare del Tribunale di Torino e con decreto in data 16.02.2022 il Presidente concedeva i termini per l'eventuale deposito della proposta ex art. 182 bis (cfr. doc. 21 della parte ricorrente).
- Nell'ambito della predetta procedura l'Avv. provvedeva al deposito di tutte le dovute CP_1 relazioni periodiche al Commissario Giudiziale nominato, nonché, su richiesta di quest'ultimo, istanza di ratifica delle spese sostenute (cfr. doc. 22 di parte ricorrente).
- In data 02.08.2022 veniva depositata la proposta di omologazione di accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis L.F. unitamente alla relativa proposta di transazione fiscale, circostanza che consentiva alla società di cedere la propria attività a Controparte_2
terzi (cfr. doc. 23-26 della parte ricorrente).
- Per detta attività, l'avv. predisponeva parcella per complessivi Euro 14.591,20 (cfr. doc. 40 CP_1
della parte ricorrente).
- I sig.ri e versavano acconti per complessivi Euro 3.500,00 (doc. 40 bis – CP_2 CP_3
fatture nn. 11/2022, 13/2022 e 10/2023 di parte ricorrente).
c. Istanza di fallimento
- Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione di cui al punto b., il Giudice Dott.ssa MASSINO, con ordinanza del 22.12.2022, alla luce della richiesta effettuata dal P.M. Dott. , in sede di Per_1
deposito della proposta ex art 182 bis L.F., richiedeva il fallimento della società
[...]
con fissazione di udienza per la verifica al 07.03.2023 (cfr. doc. 27 della Controparte_2
parte ricorrente).
- Su delega del sig. in proprio e quale legale rappresentante della società CP_2 [...]
e della sig.ra l'Avv. , dopo aver Controparte_2 CP_3 CP_1
interpellato il Pubblico Ministero incaricato, non essendovi i presupposti per il fallimento, depositava memoria difensiva per l'udienza di verifica nella procedura R.G. 266/2022 (cfr. doc. 28 della parte ricorrente).
- Il Pubblico Ministero Dott. , letta la memoria e analizzata la documentazione contenente gli Per_1 accordi raggiunti con i creditori, depositava la rinuncia all'istanza di Fallimento precedentemente presentata (cfr. doc. 29 della parte ricorrente).
- Con provvedimento del 09.03.2023, preso atto di detta rinuncia, il Collegio dichiarava l'estinzione pagina 5 di 15 della procedura 266/2022 (cfr. doc. 30 della parte ricorrente).
- Per l'attività svolta l'Avv. predisponeva parcella per complessivi Euro 6.038,60 al lordo CP_1 della ritenuta d'acconto (cfr. doc. 41 della parte ricorrente).
- I sig.ri e versavano acconti per complessivi Euro 5.000,00 (cfr. doc. 41bis - CP_2 CP_3
fatture nn. 3/2023, 5/2023 e 11/2023).
d. Istanza di sospensione
- In aggiunta al pignoramento dei beni personali dei soci sig.ri e , la società CP_2 CP_3
creditrice provvedeva a notificare un pignoramento immobiliare anche sul bene di Controparte_6
proprietà della società sito in Sestriere (TO). Controparte_2
- In virtù dell'avvenuto deposito della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F., l'Avv.
, su incarico dei clienti, depositava istanza di sospensione della procedura esecutiva dinanzi il CP_1
Tribunale di Torino, avente R.G.E. n. 616/2020 (cfr. doc. 31 della parte ricorrente).
- Il Giudice incaricato emetteva decreto di fissazione di udienza per il giorno 22.03.2022 al seguito della quale emetteva provvedimento di sospensione (cfr. doc. 32-33 della parte ricorrente).
- A fronte della predetta attività l'avv. predisponeva parcella per complessivi Euro 1.843,68 CP_1
(doc. 42 della parte ricorrente).
e. Istanze all'Agenzia delle Entrate
- La situazione debitoria personale e societaria dei Sig.ri e rendeva necessario CP_2 CP_3 il raggiungimento di un accordo anche con l'Agenzia delle Entrate e, pertanto, l'avv. redigeva CP_1
e presentava istanza ex art. 63 D.Lgs 12.01.2019 n. 14 (cfr. doc. 34 della parte ricorrente).
- A seguito del pignoramento nei confronti del sig. effettuato dall'Agenzia delle Entrate del CP_2 credito IN (doc. 35 della parte ricorrente), in data 18.10.2022 l'Avv. depositava istanza di CP_1
sospensione del pignoramento (doc. 36 della parte ricorrente).
- Poiché nelle more del giudizio proseguivano le trattative con l'Agenzia delle Entrate, ed in considerazione della possibilità di aderire alla cd “rottamazione”, l'Avv. provvedeva al CP_1 deposito di rinuncia all'istanza ex art 63 D.Lgs 12.01.2019 n. 14 (cfr. doc. 37 della parte ricorrente).
- Il raggiunto accordo con l'Agenzia permetteva alla società Controparte_2 [...] la cessione dell'attività e, quindi, dell'immobile di cui alla procedura immobiliare R.G.E. CP_2
616/2020, nonché la sospensione della procedura R.G.E. 604/2020 sui beni personali dei sig.ri e . CP_2 CP_3
- Per tale attività, l'avv. predisponeva parcella per Euro 3.667,80 (cfr. doc. 43 del ricorrente). CP_1
pagina 6 di 15 2.3. I documenti prodotti dall'Avvocato ricorrente provano sia l'avvenuto conferimento di incarico sia l'effettuazione delle prestazioni professionali indicate in ricorso, così come dettagliatamente descritte nelle proposte di parcella nn.
1-6 allegate al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Come è noto, infatti, la procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. è un negozio unilaterale, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale.
Allorché vi sia mancanza di prova che il contratto di patrocinio sia intervenuto con un terzo o comunque non vi sia alcun elemento che provi tale circostanza, può ben presumersi che la parte che ha rilasciato la procura al difensore abbia altresì conferito al professionista il relativo incarico (stipulando così un contratto di patrocinio), costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocino di modo che la relazione funzionale che si instaura tra tali atti conduce a ritenere
- secondo l'id quod plerumque accidit - la coincidenza soggettiva fra i suoi autori (cfr. per tutte:
ASzione civile, sez. III, 28/03/2012, n. 4959; ASzione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24010).
La Suprema Corte ha invero chiarito che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (c.d. contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez.
II, 18/07/2002, n. 10454).
Nella fattispecie in esame, non essendovi alcuna prova del conferimento dell'incarico all'odierno professionista ricorrente da soggetto diverso, deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta stipulazione del contratto di patrocinio nei termini sopra detti.
2.4. Ciò posto, nell'ipotesi di causa di liquidazione parcelle ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55.
La Corte Suprema di ASzione, infatti, ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (cfr. in tal senso: ASzione civile,
pagina 7 di 15 sez. VI, 10/11/2022, n.33193).
Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8863) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. II, 23/11/2016, n. 23893).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice
(cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. II, 04/06/2018, n. 14293; ASzione civile, sez. lav.,
25/01/2017, n. 1900), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto
Ministeriale (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. VI, 10/11/2022, n. 33193).
2.5. Si deve poi osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in
Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006,
4; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239;
Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il
Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza dei titoli, fonti negoziali del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale).
pagina 8 di 15 2.6. Tutto ciò chiarito, con riferimento all'attività espletata nell'interesse e su mandato del sig.
in proprio e quale legale rappresentante della società CP_2 Controparte_2
nonché della sig.ra tenuto conto dei parametri generali per la
[...] CP_3 determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo
2014 n. 55, nel caso di specie il compenso spettante all'Avvocato ricorrente dev'essere liquidato sulla base delle Tabelle nn. 2, 18 e 20 allegate al predetto Regolamento, me tenendo altresì conto delle seguenti precisazioni:
- i nuovi parametri forensi ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 agosto n. 147 del 2022 si applicano alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, vale a dire del 23 ottobre 2022; le prestazioni professionali precedenti a tale data sono liquidate sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
- in presenza di una pattuizione scritta circa l'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base della convenzione intervenuta tra le parti, in ossequio ai criteri stabiliti per la determinazione del compenso ex art. 2233 c.c.;
- non sono liquidati i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali connesse o complementari alle attività giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in virtù del quale soltanto l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale “che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”;
- in ragione del principio di diritto della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. il quale implica il divieto per il Giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda, in caso di proposte di parcella allegate dalla parte ricorrente redatte utilizzando parametri forensi inferiori ai valori medi di riferimento previsti dalle tabelle ministeriali, si ritiene congruo liquidare i minori importi così come indicati nella parcella.
Ora, con riguardo, innanzitutto, all'opposizione all'esecuzione e istanze di sospensione del pignoramento immobiliare Rg. 604/2020 di cui al punto a. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella nn. 1 -2), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” :
• Euro 2.430,00 per la fase di studio dell'opposizione e merito ex art. 615 c.p.c.;
• Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio di opposizione;
• Euro 4.050,00 per la fase decisionale;
• Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio di merito;
pagina 9 di 15 • Euro 5.400,00 per la fase istruttoria
• Euro 5.062,00 per la fase stragiudiziale ex art. 4 n.6 D.M. 55/2014
• Euro 3.006,37 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 921,95 per AS Avvocati (4%);
• Euro 5.273,58 per IVA 22% sull'imponibile; per un totale di Euro 29.243,90, ai quali vanno dedotti Euro 3.029,98 a seguito degli acconti versati dai convenuti, per un totale di Euro 26.213,92.
• Euro 1.400,00 per compenso istanza di sospensione ex L.F.
• Euro 1.365,00 per la fase di studio della controversia procedure esecutive immobiliari
• Euro 935,00 per la fase istruttoria
• Euro 555,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 170,00 per AS avvocati (4%);
• Euro 973,54 per IVA 22% sull'imponibile; per un totale di Euro 5.398,54.
Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione di cui al punto b. richiamato in precedenza, si deve far riferimento agli importi liquidati come da mandato e proposta di parcella sottoscritta in data
11.01.2022, ai sensi del D.M. n. 55/2014:
• Euro 2.000,00 per la fase di studio;
• Euro 2.500,00 per la fase introduttiva;
• Euro 3.500,00 per trattazione;
• Euro 2.000,00 per redazioni relazioni;
• Euro 1.500,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 460,00 per AS Avvocati (4%);
• Euro 2.631,20 per IVA 22% sull'imponibile; per un totale di Euro 14.591,20, dai quali vanno dedotti Euro 3.500,00 a seguito degli acconti versati dai convenuti, per un totale di Euro 11.091,20.
pagina 10 di 15 Relativamente all'istanza di fallimento di cui al punto c. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella n. 4), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. n.
147/2022, valore indeterminabile, ovvero “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” tabella n. 20):
• Euro 3.575,00 compenso per istanza di fallimento, così aumentato rispetto al valore medio;
• Euro 536,25 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 164,45 per AS Avvocati (4%);
• Euro 940,65 per IVA 22% sull'imponibile;
• Euro 822,25 r.a.; per un totale di Euro 6.038,60, dai quali vanno dedotti Euro 5.000,00 a seguito degli acconti versati dai convenuti, per un totale di Euro 1.038,60.
Per quanto concerne l'istanza di sospensione di cui al punto d. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella n.5), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. n.
55/2014:
• Euro 1.500,00 per la fase di studio della controversia e fase di trattazione;
• Euro 225,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 69,00 per AS Avvocati (4%);
• Euro 394,68 per IVA 22% sull'imponibile;
• - Euro 345,00 r.a. per un totale di Euro 1.843,68 .
Infine, relativamente alle istanze all'Agenzia delle Entrate di cui al punto e. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella n.6), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. 13 agosto n. 147 del 2022 (con esclusione della voce “sessioni e comunicazioni”):
• Euro 600,00 per la fase di studio della controversia;
• Euro 1.200,00 per la fase istruttoria e trattazione;
• Euro 270,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 82,80 per AS Avvocati (4%)
• Euro 473,616 per IVA 22%
pagina 11 di 15 per un totale di Euro 2.626,41.
2.7. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi svolti:
- il compenso e le spese spettanti all'Avv. , per le prestazioni professionali di cui Controparte_1
è causa svolte nell'interesse della società devono Controparte_2
liquidarsi in complessivi Euro 2.882,28, di cui:
➢ Euro 1.038,60 per l'istanza di fallimento di cui al punto c.;
➢ Euro 1.843,68 per l'istanza di sospensione di cui al punto d.;
- il compenso e le spese spettanti all'Avv. , per le prestazioni professionali di cui Controparte_1
è causa svolte nell'interesse dei signori e devono liquidarsi in CP_2 CP_3
complessivi Euro 45.330,07, di cui:
➢ Euro 26.213,92 + Euro 5.398,54 per l'opposizione all'esecuzione e le istanze di sospensione del pignoramento immobiliare Rg. 604/2020 di cui al punto a.;
➢ Euro 11.091,20 per gli accordi di ristrutturazione di cui al punto b.;
➢ Euro 2.626,41 per le istanze all'Agenzia delle Entrate di cui al punto e.
2.8. Per quanto concerne gli interessi nei giudizi di liquidazione delle parcelle degli avvocati, deve condividersi l'orientamento della ASzione prevalente, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, non potendosi escludersi la mora neppure nel caso in cui la liquidazione venga effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. VI ,
25/01/2023, n. 2337; ASzione civile, sez. II, 19/08/2022, n. 24973; ASzione civile, sez. II,
09/08/2022, n. 24481; ASzione civile, sez. VI, 26/05/2022, n. 17122; ASzione civile, sez. VI,
16/03/2022, n. 8611).
Nel caso di specie, gli interessi devono essere corrisposti, al tasso legale, con decorrenza dal
08.03.2024, data della messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale (e, dunque, con la data del deposito del ricorso), con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art.
pagina 12 di 15 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
2.9. Pertanto, la società nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili signori e devono essere dichiarati CP_2 CP_3
tenuti e condannati, in via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. CP_1
la predetta somma di complessivi Euro 2.882,28, oltre interessi legali dall' 08.03.2024 al saldo
[...]
effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
Invece, i signori e devono essere dichiarati tenuti e condannati, in CP_2 CP_3
via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma Controparte_1
di complessivi Euro 45.330,07, oltre interessi legali dall'08.03.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro (ai sensi dell'art. 97 c.p.c., stante il loro interesse comune nella causa), a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).
pagina 13 di 15 3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” :
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.905,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.810,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può essere riconosciuta anche la “fase istruttoria e/o di trattazione”, atteso che:
- nel caso di specie, non si ravvisano le attività prevista dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.
55/2014;
- inoltre, non è distinguibile un'attività ulteriore rispetto a quella “introduttiva”, da un lato, e
“decisionale”, dall'altro;
- del resto, l'ultima parte dell'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014 precisa che tale fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 3 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
4822/2024 R.G. promosso dall'Avv. (parte attrice ricorrente) contro la società Controparte_1
in persona del socio legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, il Sig. e la Sig.ra (parti convenute), in contumacia delle CP_2 CP_3
parti convenute:
1) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni Controparte_1 professionali di cui è causa svolte nell'interesse della società Controparte_2
al netto degli acconti medio tempore versati, in complessivi Euro 2.882,28.
[...]
2) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni Controparte_1 professionali di cui è causa svolte nell'interesse dei signori e al CP_2 CP_3
netto degli acconti medio tempore versati, in complessivi Euro 45.330,07.
pagina 14 di 15 3) Dichiara tenute e condanna le parti convenute società Controparte_2
sig. e sig.ra quali soci illimitatamente responsabili, in
[...] CP_2 CP_3
via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma Controparte_1
di complessivi Euro 2.882,28, oltre interessi legali dall' 08.03.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
4) Dichiara tenute e condanna le parti convenute sig. e sig.ra in CP_2 CP_3
via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma Controparte_1
di complessivi Euro 45.330,07, oltre interessi legali dall'08.03.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
5) Dichiara tenute e condanna le parti convenute società Controparte_2
sig. e sig.ra in via solidale tra loro, ai sensi degli artt.
[...] CP_2 CP_3
91 e 97 c.p.c., a rimborsare all'attore ricorrente Avv. le spese processuali del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.810,00 per compensi ed in Euro 545,00 per spese documentate (Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 02 luglio 2024.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
4288/2024 R.G. promosso da:
Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. TRIPODI Francesca ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Torino al Corso Moncalieri n. 17, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
: in persona del socio legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e CP_2 CP_3
-PARTI CONVENUTE CONTUMACI-
avente ad oggetto: Liquidazione parcella ex artt. 3 e 14 D.Lgs.n. 150/2011 e artt. 281-decies e seguenti c.p.c.
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE RICORRENTE COSTITUITA
(Nel ricorso introduttivo):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale accertato e dichiarato l'effettivo svolgimento da parte dell'Avv. dell'attività professionale CP_1
meglio descritta in atti e documentata per tabulas e dato atto degli acconti medio tempore versati dagli odierni resistenti, condannarli ciascuno per quanto di competenza e cioè:
- quanto a in solido con i soci illimitatamente Controparte_2
responsabili signori ed al versamento della somma complessiva di CP_2 CP_4
Euro 2.882,28 ovvero quella veriore accertanda in corso di causa dovuta a saldo delle proposte di parcella nn. 4 e 5 ;
- quanto ai signori ed , in solido tra loro, al versamento della somma CP_2 CP_4
complessiva di Euro 46.518,08 ovvero quella veriore accertanda in corso di causa dovuta a saldo delle proposte di parcella nn. 1, 2, 3 e 6; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di contestazione dell'importo dovuto, condannare i resistenti, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma dovuta ai sensi del vigente tariffario forense vigente.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, provare e capitolare”.
pagina 2 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. datato 08.03.2024 depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in pari data, l'attore ricorrente Avv. ha chiesto, nei Controparte_1
confronti delle parti convenute , Sig. Controparte_2 CP_2
e Sig.ra l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
[...] CP_3
Con Decreto in data 23.04.2024 il Giudice ha fissato udienza di comparizione delle parti innanzi a sé in data 13.06.2024, assegnando alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, ai sensi dell'art. 281-undecies, c.p.c.
1.3. All'udienza fissata è comparsa soltanto la parte attrice ricorrente, esibendo ricorso e decreto ritualmente notificati alle controparti, le quali sono state conseguentemente dichiarate contumaci.
1.4. Il Giudice ha quindi invitato la parte attrice ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa nella stessa udienza, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
La parte attrice ricorrente ha precisato le conclusioni così come in epigrafe e discusso brevemente la causa.
Al termine della discussione il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, riservandosi di depositare la
Sentenza nei successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 3 di 15
2. Sulla domanda di merito proposta dalla parte attrice ricorrente.
2.1. Le predette domande proposte dalla parte attrice ricorrente risultano fondate e meritevoli di accoglimento, sia pure nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
2.2. Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano documentalmente le seguenti circostanze dedotte nel ricorso:
a. Opposizione all'esecuzione e istanze di sospensione del pignoramento immobiliare Rg. 604/2020:
- A seguito della procura speciale conferita in data 12.11.2021 dai signori e CP_2 all'Avv. (doc. 1 della parte ricorrente), in data 30.11.2021 CP_3 Controparte_1
l'Avv. redigeva ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza CP_1
di sospensione nel procedimento dinanzi al Tribunale di Torino, Dott.ssa GAMBACORTA, Rg. n.
604/2020 contro cfr. doc. 2- 10 della parte ricorrente). Controparte_5
- Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. le parti trovavano un accordo stragiudiziale e la causa veniva abbandonata.
- Per l'attività svolta relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e al successivo giudizio di merito l'Avv. maturava onorari per complessivi Euro 29.244,41 come si evince CP_1
dalla proposta di parcella n.2 (cfr. doc. 39 della parte ricorrente).
- I Sig.ri e versavano acconti per complessivi Euro 3.029,98 (doc. 39 bis della CP_2 CP_3
parte convenuta).
- All'interno della medesima procedura esecutiva l'Avv. depositava in data 16.02.2022 CP_1 un'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 168 L.F. (cfr. doc. 11-13 della parte ricorrente), la quale veniva rigettata con ordinanza del 29.03.2022 (doc. 14 della parte ricorrente).
- Avverso tale provvedimento l'Avv. redigeva e depositava in data 14.06.2022 ricorso ex art. CP_1
487 c.p.c.; il Giudice delle esecuzioni con provvedimento dell'08.07.2022 revocava l'ordinanza resa in data 29.03.2022 e disponeva la sospensione della procedura esecutiva (cfr. doc. 15 – 18 della parte ricorrente).
- Per la predetta attività l'Avv. predisponeva proposta di parcella per complessivi Euro CP_1
5.544,65 (cfr. doc. 38 della parte ricorrente).
b. Accordi di ristrutturazione
- Su incarico del sig. in proprio e quale legale rappresentante della società CP_2 [...]
e della sig.ra al fine di consentire alla Controparte_2 CP_3
predetta società di regolare le proprie posizioni debitorie e anche al fine di ottenere la sospensione delle pagina 4 di 15 procedure esecutive immobiliari, l'Avv. depositava in data 25.01.2022 presso il tribunale di CP_1
Torino – sezione fallimentare, una domanda di concordato con riserva ex art. 161 L.F., (cfr. doc. 19 e
20 della parte ricorrente).
- Dall'iscrizione a ruolo si originava il giudizio R.g. 4/2022 presso la sezione fallimentare del Tribunale di Torino e con decreto in data 16.02.2022 il Presidente concedeva i termini per l'eventuale deposito della proposta ex art. 182 bis (cfr. doc. 21 della parte ricorrente).
- Nell'ambito della predetta procedura l'Avv. provvedeva al deposito di tutte le dovute CP_1 relazioni periodiche al Commissario Giudiziale nominato, nonché, su richiesta di quest'ultimo, istanza di ratifica delle spese sostenute (cfr. doc. 22 di parte ricorrente).
- In data 02.08.2022 veniva depositata la proposta di omologazione di accordo di ristrutturazione di debiti ex art. 182 bis L.F. unitamente alla relativa proposta di transazione fiscale, circostanza che consentiva alla società di cedere la propria attività a Controparte_2
terzi (cfr. doc. 23-26 della parte ricorrente).
- Per detta attività, l'avv. predisponeva parcella per complessivi Euro 14.591,20 (cfr. doc. 40 CP_1
della parte ricorrente).
- I sig.ri e versavano acconti per complessivi Euro 3.500,00 (doc. 40 bis – CP_2 CP_3
fatture nn. 11/2022, 13/2022 e 10/2023 di parte ricorrente).
c. Istanza di fallimento
- Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione di cui al punto b., il Giudice Dott.ssa MASSINO, con ordinanza del 22.12.2022, alla luce della richiesta effettuata dal P.M. Dott. , in sede di Per_1
deposito della proposta ex art 182 bis L.F., richiedeva il fallimento della società
[...]
con fissazione di udienza per la verifica al 07.03.2023 (cfr. doc. 27 della Controparte_2
parte ricorrente).
- Su delega del sig. in proprio e quale legale rappresentante della società CP_2 [...]
e della sig.ra l'Avv. , dopo aver Controparte_2 CP_3 CP_1
interpellato il Pubblico Ministero incaricato, non essendovi i presupposti per il fallimento, depositava memoria difensiva per l'udienza di verifica nella procedura R.G. 266/2022 (cfr. doc. 28 della parte ricorrente).
- Il Pubblico Ministero Dott. , letta la memoria e analizzata la documentazione contenente gli Per_1 accordi raggiunti con i creditori, depositava la rinuncia all'istanza di Fallimento precedentemente presentata (cfr. doc. 29 della parte ricorrente).
- Con provvedimento del 09.03.2023, preso atto di detta rinuncia, il Collegio dichiarava l'estinzione pagina 5 di 15 della procedura 266/2022 (cfr. doc. 30 della parte ricorrente).
- Per l'attività svolta l'Avv. predisponeva parcella per complessivi Euro 6.038,60 al lordo CP_1 della ritenuta d'acconto (cfr. doc. 41 della parte ricorrente).
- I sig.ri e versavano acconti per complessivi Euro 5.000,00 (cfr. doc. 41bis - CP_2 CP_3
fatture nn. 3/2023, 5/2023 e 11/2023).
d. Istanza di sospensione
- In aggiunta al pignoramento dei beni personali dei soci sig.ri e , la società CP_2 CP_3
creditrice provvedeva a notificare un pignoramento immobiliare anche sul bene di Controparte_6
proprietà della società sito in Sestriere (TO). Controparte_2
- In virtù dell'avvenuto deposito della domanda di concordato ex art. 161, comma 6, L.F., l'Avv.
, su incarico dei clienti, depositava istanza di sospensione della procedura esecutiva dinanzi il CP_1
Tribunale di Torino, avente R.G.E. n. 616/2020 (cfr. doc. 31 della parte ricorrente).
- Il Giudice incaricato emetteva decreto di fissazione di udienza per il giorno 22.03.2022 al seguito della quale emetteva provvedimento di sospensione (cfr. doc. 32-33 della parte ricorrente).
- A fronte della predetta attività l'avv. predisponeva parcella per complessivi Euro 1.843,68 CP_1
(doc. 42 della parte ricorrente).
e. Istanze all'Agenzia delle Entrate
- La situazione debitoria personale e societaria dei Sig.ri e rendeva necessario CP_2 CP_3 il raggiungimento di un accordo anche con l'Agenzia delle Entrate e, pertanto, l'avv. redigeva CP_1
e presentava istanza ex art. 63 D.Lgs 12.01.2019 n. 14 (cfr. doc. 34 della parte ricorrente).
- A seguito del pignoramento nei confronti del sig. effettuato dall'Agenzia delle Entrate del CP_2 credito IN (doc. 35 della parte ricorrente), in data 18.10.2022 l'Avv. depositava istanza di CP_1
sospensione del pignoramento (doc. 36 della parte ricorrente).
- Poiché nelle more del giudizio proseguivano le trattative con l'Agenzia delle Entrate, ed in considerazione della possibilità di aderire alla cd “rottamazione”, l'Avv. provvedeva al CP_1 deposito di rinuncia all'istanza ex art 63 D.Lgs 12.01.2019 n. 14 (cfr. doc. 37 della parte ricorrente).
- Il raggiunto accordo con l'Agenzia permetteva alla società Controparte_2 [...] la cessione dell'attività e, quindi, dell'immobile di cui alla procedura immobiliare R.G.E. CP_2
616/2020, nonché la sospensione della procedura R.G.E. 604/2020 sui beni personali dei sig.ri e . CP_2 CP_3
- Per tale attività, l'avv. predisponeva parcella per Euro 3.667,80 (cfr. doc. 43 del ricorrente). CP_1
pagina 6 di 15 2.3. I documenti prodotti dall'Avvocato ricorrente provano sia l'avvenuto conferimento di incarico sia l'effettuazione delle prestazioni professionali indicate in ricorso, così come dettagliatamente descritte nelle proposte di parcella nn.
1-6 allegate al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Come è noto, infatti, la procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. è un negozio unilaterale, mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale.
Allorché vi sia mancanza di prova che il contratto di patrocinio sia intervenuto con un terzo o comunque non vi sia alcun elemento che provi tale circostanza, può ben presumersi che la parte che ha rilasciato la procura al difensore abbia altresì conferito al professionista il relativo incarico (stipulando così un contratto di patrocinio), costituendo il rilascio della procura alle liti un atto conseguente al contratto di patrocino di modo che la relazione funzionale che si instaura tra tali atti conduce a ritenere
- secondo l'id quod plerumque accidit - la coincidenza soggettiva fra i suoi autori (cfr. per tutte:
ASzione civile, sez. III, 28/03/2012, n. 4959; ASzione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24010).
La Suprema Corte ha invero chiarito che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (c.d. contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez.
II, 18/07/2002, n. 10454).
Nella fattispecie in esame, non essendovi alcuna prova del conferimento dell'incarico all'odierno professionista ricorrente da soggetto diverso, deve pertanto ritenersi provata l'intervenuta stipulazione del contratto di patrocinio nei termini sopra detti.
2.4. Ciò posto, nell'ipotesi di causa di liquidazione parcelle ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, deve farsi riferimento alla normativa vigente all'epoca dell'incarico e delle prestazioni e, nel caso di specie, in assenza di pattuizione scritta dell'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55.
La Corte Suprema di ASzione, infatti, ha chiarito come ai fini della sussistenza del diritto al compenso non sia necessaria l'esistenza di un preventivo scritto (cfr. in tal senso: ASzione civile,
pagina 7 di 15 sez. VI, 10/11/2022, n.33193).
Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. VI, 31/03/2021, n. 8863) - e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale.
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è invero elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. II, 23/11/2016, n. 23893).
Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 del codice civile fornisce una garanzia di carattere preferenziale (tra i vari criteri di determinazione del compenso) alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia poi riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice
(cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. II, 04/06/2018, n. 14293; ASzione civile, sez. lav.,
25/01/2017, n. 1900), il quale, peraltro, dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto
Ministeriale (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. VI, 10/11/2022, n. 33193).
2.5. Si deve poi osservare che, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in
Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006,
4; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, I, pag. 239;
Tribunale Torino, Sent. 06 novembre 2008 n. 7297/08 in Il Foro Padano 2009 n. 1, I, pag. 122, in Il
Caso.it on line, sez. I, documento 1411/2008 sul sito www.ilcaso.it).
Nel caso di specie, come si è detto, la parte attrice ricorrente ha sufficientemente provato l'esistenza dei titoli, fonti negoziali del credito fatto valere nel presente giudizio, mentre la controparte, rimasta contumace, non ha ovviamente allegato né fornito prova di alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale).
pagina 8 di 15 2.6. Tutto ciò chiarito, con riferimento all'attività espletata nell'interesse e su mandato del sig.
in proprio e quale legale rappresentante della società CP_2 Controparte_2
nonché della sig.ra tenuto conto dei parametri generali per la
[...] CP_3 determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo
2014 n. 55, nel caso di specie il compenso spettante all'Avvocato ricorrente dev'essere liquidato sulla base delle Tabelle nn. 2, 18 e 20 allegate al predetto Regolamento, me tenendo altresì conto delle seguenti precisazioni:
- i nuovi parametri forensi ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13 agosto n. 147 del 2022 si applicano alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, vale a dire del 23 ottobre 2022; le prestazioni professionali precedenti a tale data sono liquidate sulla base dei parametri di cui al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55;
- in presenza di una pattuizione scritta circa l'entità del compenso, il compenso va liquidato all'odierno professionista ricorrente sulla base della convenzione intervenuta tra le parti, in ossequio ai criteri stabiliti per la determinazione del compenso ex art. 2233 c.c.;
- non sono liquidati i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali connesse o complementari alle attività giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in virtù del quale soltanto l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale “che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”;
- in ragione del principio di diritto della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. il quale implica il divieto per il Giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda, in caso di proposte di parcella allegate dalla parte ricorrente redatte utilizzando parametri forensi inferiori ai valori medi di riferimento previsti dalle tabelle ministeriali, si ritiene congruo liquidare i minori importi così come indicati nella parcella.
Ora, con riguardo, innanzitutto, all'opposizione all'esecuzione e istanze di sospensione del pignoramento immobiliare Rg. 604/2020 di cui al punto a. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella nn. 1 -2), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. n.
55/2014, scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” :
• Euro 2.430,00 per la fase di studio dell'opposizione e merito ex art. 615 c.p.c.;
• Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio di opposizione;
• Euro 4.050,00 per la fase decisionale;
• Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio di merito;
pagina 9 di 15 • Euro 5.400,00 per la fase istruttoria
• Euro 5.062,00 per la fase stragiudiziale ex art. 4 n.6 D.M. 55/2014
• Euro 3.006,37 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 921,95 per AS Avvocati (4%);
• Euro 5.273,58 per IVA 22% sull'imponibile; per un totale di Euro 29.243,90, ai quali vanno dedotti Euro 3.029,98 a seguito degli acconti versati dai convenuti, per un totale di Euro 26.213,92.
• Euro 1.400,00 per compenso istanza di sospensione ex L.F.
• Euro 1.365,00 per la fase di studio della controversia procedure esecutive immobiliari
• Euro 935,00 per la fase istruttoria
• Euro 555,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 170,00 per AS avvocati (4%);
• Euro 973,54 per IVA 22% sull'imponibile; per un totale di Euro 5.398,54.
Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione di cui al punto b. richiamato in precedenza, si deve far riferimento agli importi liquidati come da mandato e proposta di parcella sottoscritta in data
11.01.2022, ai sensi del D.M. n. 55/2014:
• Euro 2.000,00 per la fase di studio;
• Euro 2.500,00 per la fase introduttiva;
• Euro 3.500,00 per trattazione;
• Euro 2.000,00 per redazioni relazioni;
• Euro 1.500,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 460,00 per AS Avvocati (4%);
• Euro 2.631,20 per IVA 22% sull'imponibile; per un totale di Euro 14.591,20, dai quali vanno dedotti Euro 3.500,00 a seguito degli acconti versati dai convenuti, per un totale di Euro 11.091,20.
pagina 10 di 15 Relativamente all'istanza di fallimento di cui al punto c. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella n. 4), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. n.
147/2022, valore indeterminabile, ovvero “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00” tabella n. 20):
• Euro 3.575,00 compenso per istanza di fallimento, così aumentato rispetto al valore medio;
• Euro 536,25 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 164,45 per AS Avvocati (4%);
• Euro 940,65 per IVA 22% sull'imponibile;
• Euro 822,25 r.a.; per un totale di Euro 6.038,60, dai quali vanno dedotti Euro 5.000,00 a seguito degli acconti versati dai convenuti, per un totale di Euro 1.038,60.
Per quanto concerne l'istanza di sospensione di cui al punto d. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella n.5), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. n.
55/2014:
• Euro 1.500,00 per la fase di studio della controversia e fase di trattazione;
• Euro 225,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 69,00 per AS Avvocati (4%);
• Euro 394,68 per IVA 22% sull'imponibile;
• - Euro 345,00 r.a. per un totale di Euro 1.843,68 .
Infine, relativamente alle istanze all'Agenzia delle Entrate di cui al punto e. richiamato in precedenza ed alla relativa proposta di parcella n.6), gli importi devono essere liquidati come segue, ai sensi del D.M. 13 agosto n. 147 del 2022 (con esclusione della voce “sessioni e comunicazioni”):
• Euro 600,00 per la fase di studio della controversia;
• Euro 1.200,00 per la fase istruttoria e trattazione;
• Euro 270,00 per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso della prestazione;
• Euro 82,80 per AS Avvocati (4%)
• Euro 473,616 per IVA 22%
pagina 11 di 15 per un totale di Euro 2.626,41.
2.7. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi svolti:
- il compenso e le spese spettanti all'Avv. , per le prestazioni professionali di cui Controparte_1
è causa svolte nell'interesse della società devono Controparte_2
liquidarsi in complessivi Euro 2.882,28, di cui:
➢ Euro 1.038,60 per l'istanza di fallimento di cui al punto c.;
➢ Euro 1.843,68 per l'istanza di sospensione di cui al punto d.;
- il compenso e le spese spettanti all'Avv. , per le prestazioni professionali di cui Controparte_1
è causa svolte nell'interesse dei signori e devono liquidarsi in CP_2 CP_3
complessivi Euro 45.330,07, di cui:
➢ Euro 26.213,92 + Euro 5.398,54 per l'opposizione all'esecuzione e le istanze di sospensione del pignoramento immobiliare Rg. 604/2020 di cui al punto a.;
➢ Euro 11.091,20 per gli accordi di ristrutturazione di cui al punto b.;
➢ Euro 2.626,41 per le istanze all'Agenzia delle Entrate di cui al punto e.
2.8. Per quanto concerne gli interessi nei giudizi di liquidazione delle parcelle degli avvocati, deve condividersi l'orientamento della ASzione prevalente, secondo cui, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 D.Lg. n. 150/2011, non potendosi escludersi la mora neppure nel caso in cui la liquidazione venga effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. in tal senso: ASzione civile, sez. VI ,
25/01/2023, n. 2337; ASzione civile, sez. II, 19/08/2022, n. 24973; ASzione civile, sez. II,
09/08/2022, n. 24481; ASzione civile, sez. VI, 26/05/2022, n. 17122; ASzione civile, sez. VI,
16/03/2022, n. 8611).
Nel caso di specie, gli interessi devono essere corrisposti, al tasso legale, con decorrenza dal
08.03.2024, data della messa in mora coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale (e, dunque, con la data del deposito del ricorso), con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art.
pagina 12 di 15 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
2.9. Pertanto, la società nonché i soci Controparte_2
illimitatamente responsabili signori e devono essere dichiarati CP_2 CP_3
tenuti e condannati, in via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. CP_1
la predetta somma di complessivi Euro 2.882,28, oltre interessi legali dall' 08.03.2024 al saldo
[...]
effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
Invece, i signori e devono essere dichiarati tenuti e condannati, in CP_2 CP_3
via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma Controparte_1
di complessivi Euro 45.330,07, oltre interessi legali dall'08.03.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
3. Sulle spese processuali del presente giudizio.
3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro (ai sensi dell'art. 97 c.p.c., stante il loro interesse comune nella causa), a rimborsare alla parte attrice ricorrente le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147 – “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”).
pagina 13 di 15 3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” :
Euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.905,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 5.810,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Non può essere riconosciuta anche la “fase istruttoria e/o di trattazione”, atteso che:
- nel caso di specie, non si ravvisano le attività prevista dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n.
55/2014;
- inoltre, non è distinguibile un'attività ulteriore rispetto a quella “introduttiva”, da un lato, e
“decisionale”, dall'altro;
- del resto, l'ultima parte dell'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. n. 55/2014 precisa che tale fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 3 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n.
4822/2024 R.G. promosso dall'Avv. (parte attrice ricorrente) contro la società Controparte_1
in persona del socio legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, il Sig. e la Sig.ra (parti convenute), in contumacia delle CP_2 CP_3
parti convenute:
1) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni Controparte_1 professionali di cui è causa svolte nell'interesse della società Controparte_2
al netto degli acconti medio tempore versati, in complessivi Euro 2.882,28.
[...]
2) Liquida il compenso e le spese spettanti all'Avv. per le prestazioni Controparte_1 professionali di cui è causa svolte nell'interesse dei signori e al CP_2 CP_3
netto degli acconti medio tempore versati, in complessivi Euro 45.330,07.
pagina 14 di 15 3) Dichiara tenute e condanna le parti convenute società Controparte_2
sig. e sig.ra quali soci illimitatamente responsabili, in
[...] CP_2 CP_3
via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma Controparte_1
di complessivi Euro 2.882,28, oltre interessi legali dall' 08.03.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
4) Dichiara tenute e condanna le parti convenute sig. e sig.ra in CP_2 CP_3
via solidale tra loro, a corrispondere all'attore ricorrente Avv. la predetta somma Controparte_1
di complessivi Euro 45.330,07, oltre interessi legali dall'08.03.2024 al saldo effettivo (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
5) Dichiara tenute e condanna le parti convenute società Controparte_2
sig. e sig.ra in via solidale tra loro, ai sensi degli artt.
[...] CP_2 CP_3
91 e 97 c.p.c., a rimborsare all'attore ricorrente Avv. le spese processuali del Controparte_1
presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.810,00 per compensi ed in Euro 545,00 per spese documentate (Contributo Unificato e marca da bollo), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Torino, in data 02 luglio 2024.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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