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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.,
la seguente
SENTENZA nella causa civile sub R.G. n. 1901/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata l'11.7.2024
DA
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, corrente a Udine, fraz. Cussignacco, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Cesare Tapparo del Foro di Udine, domiciliatario;
attore
CONTRO
(C.F. , con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Trieste, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa, per deliberazione della giunta regionale n. 1224/2024 e procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Fabiana Ranzatto dell'avvocatura della Regione, domiciliata presso l'ufficio di gabinetto della Regione, sede di Udine;
convenuta in punto: opposizione ex art. 615 c.p.c.. CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito: per le causali esposte in narrativa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità, l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e degli atti esecutivi presupposti e conseguenti, accertando e dichiarando altresì che non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno Controparte_1
dell'odierno attore in virtù della inesistenza, inefficacia, illegittimità del titolo esecutivo su cui si fonda la procedura esecutiva presso terzi RG 514/2023 e per l'effetto condannarsi Regione FVG a restituire a quanto eventualmente realizzato in virtù della procedura esecutiva presso Parte_1
terzi RG 514/2023, oltre spese, interessi e rivalutazione monetaria. condannare Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, relative alla fase
[...]
cautelare e a quella di merito.
Per la convenuta: nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate. Spese di lite rifuse, anche per la fase cautelare, con condanna di parte ricorrente ai compensi professionali oltre a oneri SI nella misura del 24,343% quali accessori dovuti in luogo di IVA e CPA per la difesa in giudizio con il patrocinio di avvocati interni all'Ente come da decreto dell'Avvocato della Regione
n. 6/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato, Pt_1
ha esposto: -di essere stato condannato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
[...]
, con sentenza n. 115/2021, non impugnata, al pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 20.014,83, oltre rivalutazione, interessi Controparte_1
legali dal 19.4.2021 e alle spese del giudizio, liquidate in € 446,33; -era stato promosso, a seguito della notifica del precetto, il procedimento esecutivo R.G. n. 514/2023, definito con ordinanza di assegnazione di data 18.7.2023, successivamente alla quale, con ricorso depositato il 7.9.2023, era stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione, poi disattesa dal giudice dell'esecuzione; -con ricorso depositato il 14.2.2024 era stata nuovamente proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere il fatto sopravvenuto costituito dalla sentenza del Tribunale di Udine del
22.4.2022 (n.d.r. data della lettura in udienza del dispositivo) -che aveva assolto il sig. per Pt_1
insussistenza dei fatti che avevano generato “l'incriminazione contabile”- nonché l'ulteriormente successiva pronuncia assolutoria di della quale il sig. era legale Controparte_2 Pt_1
rappresentante, con la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 23.1.2024. L'attore ha sostenuto,
in diritto, che, avendo l'incriminazione contabile tratto origine dalla notizia di reato ed essendo egli stato assolto in sede penale sia come persona fisica che quale legale rappresentante di
[...]
responsabile ex D.Lgs. 231/2001, sussistevano i presupposti per la rescissione e per la CP_2
revocazione della condanna contabile, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., ed era suo diritto veder
“sospendere ed annullare gli atti esecutivi” e veder accertata l'insussistenza del diritto della CP_1
di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. L'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
2. Si è costituita la convenuta eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 615 c. 2 c.p.c., in quanto proposto dopo che nella procedura esecutiva era stata pronunciata, in data 18.7.2023, ordinanza di assegnazione, senza nemmeno essere fondato su fatti sopravvenuti, atteso che la sentenza assolutoria del sig. era Pt_1
stata emessa dal Tribunale di Udine in data 30.5.2022 (n.d.r. data del deposito della sentenza completa della motivazione). La convenuta ha poi contestato nel merito le argomentazioni attoree,
evidenziando che il Tribunale di Udine aveva assolto il sig. per insussistenza dei fatti in Pt_1
relazione soltanto ad alcune imputazioni, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui agli artt.
640 bis e 483 c.p., contestati al sig. quale imprenditore individuale, mentre la sentenza della Pt_1
Corte d'Appello di Trieste aveva riguardato gli illeciti contestati alle due società delle quali il sig.
era legale rappresentante, non potendo trovare applicazione l'art. 652 c.p.p.. La convenuta Pt_1
ha concluso per la reiezione dell'opposizione.
3. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. L'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 615 c. 2 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile.
5. Si premette che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone,
in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie
infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (i terzi pignorati), cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non potendo ravvisarsi esigenze di tutela del contraddittorio.
6. Nel procedimento espropriativo presso terzi cui si riferisce la presente opposizione,
iscritto sub R.G. n. 514/2023 presso l'intestato Tribunale, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato,
in data 18.7.2023, ordinanza con cui ha assegnato alla Regione procedente, odierna convenuta, le somme dovute al sig. dai terzi pignorati IN SA AO s.p.a. e FR Banca Credito Pt_1
Cooperativo Italiano, pari rispettivamente ad € 67,03 e ad € 50,32, liquidando le spese in favore della procedente.
7. La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore trasferendogli la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo;
il trasferimento diviene operante per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., con la quale la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento definita. Ne consegue che, come ritenuto dal giudice di legittimità, l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più
avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione, perché questa è ormai esaurita;
l'art. 615
c.p.c., c. 2 terzo periodo, infatti, non richiama l'art. 553 c.p.c.. In questo senso l'ordinanza della Cass.,
sez. III civ., 21.4.2022, n. 12690, che ha evidenziato come l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. “non impedisce al debitore di insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di
un'ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace
titolo esecutivo (come nel caso prospettato dall'odierno ricorrente) o che non sia più giustificata per
essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario. Lo strumento da impiegare nelle ipotesi descritte è costituito dall'ordinaria azione di cognizione, non già per ottenere
inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o
l'annullamento dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., bensì per far accertare che, in ragione delle
circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo
pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del
caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate”; l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. dopo l'ordinanza di assegnazione è stata ribadita dalla Suprema Corte con l'ordinanza della sez. III civ. 6.6.2023, n. 15822.
8. Se il profilo di inammissibilità risulta di per sé decisivo e assorbente, si osserva, ad
abundantiam, che l'opposizione risulta altresì prima facie infondata, ove si consideri che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di condanna del sig. pronunciata dalla Corte dei Conti, Pt_1
sezione giurisdizionale per il in data 19.4.2021, che lo stesso sig. Controparte_1 Pt_1
dichiara passata in giudicato, in quanto non impugnata (pag. 2 citazione), all'esito del giudizio celebrato avanti al giudice contabile in ragione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di ogni pregiudizialità penale e dell'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale;
la sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato (ben prima della sentenza del Tribunale
di Udine, sezione penale, come affermato dall'attore a pag. 8 della citazione), non ha formato oggetto di revocazione (esperibile nei casi e modi previsti dall'art. 202 del Codice della giustizia contabile),
costituendo comunque un valido titolo esecutivo.
9. La convenuta ha concluso per la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali, sia con riferimento al giudizio di merito che alla fase “cautelare”, svoltasi avanti al giudice dell'esecuzione, che, nell'ordinanza del 16.5.2024, non ha provveduto a liquidare le spese.
Nei casi di omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione con il provvedimento che definisce la fase sommaria, la liquidazione può essere ottenuta nel giudizio di merito (così Cass., sez. III civ.,
26.4.2022, n. 12977). Le spese processuali debbono seguire la soccombenza, sia per la fase sommaria che per quella di merito e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 17 c. 1 c.p.c., parametri assunti: -per la fase sommaria, ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria;
-per il giudizio di merito, ai valori minimi per le fasi studio e introduttiva, tenuto conto della riduzione dell'impegno conseguente allo svolgimento della precedente fase, al valore medio per quella istruttoria;
non si ritiene di liquidare alcunché per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di note conclusive ed essendosi le parti limitate a richiamare gli atti ai fini della disposta discussione orale.
Quanto alla richiesta della convenuta di riconoscimento degli oneri SI, si osserva che l'art. 20
della L.R. FVG n. 30/1968, dopo aver disposto, al comma 2, che “Per le prestazioni di assistenza,
rappresentanza e difesa della e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della CP_1
Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale
nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la o per l'ente patrocinato”, CP_1
prevede, al comma 3 bis, che “Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al
comma 2 trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
finanziaria 2006)”. La norma statale richiamata da quella regionale dispone che “Le somme
finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri SI a carico del datore di lavoro”. La
Suprema Corte ha più volte affermato che, in ragione dell'introduzione dell'art. 1, c. 208, della l. n.
266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza- è infondata la pretesa dell'amministrazione di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri
SI (Cass., sez. lav., 19.2.2025, n. 4299; Cass., sez. II civ., 5.2.2024, n. 3242; Cass., sez. II civ.,
15.3.2023, n. 7499).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande svolte dall'attore;
b) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali della fase CP_1
sommaria avanti al giudice dell'esecuzione e del presente giudizio di merito, liquidate in € 4.828,00,
oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%.
Udine, 28 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c.,
la seguente
SENTENZA nella causa civile sub R.G. n. 1901/2024, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata l'11.7.2024
DA
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, corrente a Udine, fraz. Cussignacco, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Cesare Tapparo del Foro di Udine, domiciliatario;
attore
CONTRO
(C.F. , con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Trieste, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa, per deliberazione della giunta regionale n. 1224/2024 e procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione,
dall'avv. Fabiana Ranzatto dell'avvocatura della Regione, domiciliata presso l'ufficio di gabinetto della Regione, sede di Udine;
convenuta in punto: opposizione ex art. 615 c.p.c.. CONCLUSIONI
Per l'attore: nel merito: per le causali esposte in narrativa, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità, l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e degli atti esecutivi presupposti e conseguenti, accertando e dichiarando altresì che non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno Controparte_1
dell'odierno attore in virtù della inesistenza, inefficacia, illegittimità del titolo esecutivo su cui si fonda la procedura esecutiva presso terzi RG 514/2023 e per l'effetto condannarsi Regione FVG a restituire a quanto eventualmente realizzato in virtù della procedura esecutiva presso Parte_1
terzi RG 514/2023, oltre spese, interessi e rivalutazione monetaria. condannare Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, relative alla fase
[...]
cautelare e a quella di merito.
Per la convenuta: nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate. Spese di lite rifuse, anche per la fase cautelare, con condanna di parte ricorrente ai compensi professionali oltre a oneri SI nella misura del 24,343% quali accessori dovuti in luogo di IVA e CPA per la difesa in giudizio con il patrocinio di avvocati interni all'Ente come da decreto dell'Avvocato della Regione
n. 6/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanti al Tribunale di Udine, ritualmente notificato, Pt_1
ha esposto: -di essere stato condannato dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il
[...]
, con sentenza n. 115/2021, non impugnata, al pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 20.014,83, oltre rivalutazione, interessi Controparte_1
legali dal 19.4.2021 e alle spese del giudizio, liquidate in € 446,33; -era stato promosso, a seguito della notifica del precetto, il procedimento esecutivo R.G. n. 514/2023, definito con ordinanza di assegnazione di data 18.7.2023, successivamente alla quale, con ricorso depositato il 7.9.2023, era stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione, poi disattesa dal giudice dell'esecuzione; -con ricorso depositato il 14.2.2024 era stata nuovamente proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere il fatto sopravvenuto costituito dalla sentenza del Tribunale di Udine del
22.4.2022 (n.d.r. data della lettura in udienza del dispositivo) -che aveva assolto il sig. per Pt_1
insussistenza dei fatti che avevano generato “l'incriminazione contabile”- nonché l'ulteriormente successiva pronuncia assolutoria di della quale il sig. era legale Controparte_2 Pt_1
rappresentante, con la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 23.1.2024. L'attore ha sostenuto,
in diritto, che, avendo l'incriminazione contabile tratto origine dalla notizia di reato ed essendo egli stato assolto in sede penale sia come persona fisica che quale legale rappresentante di
[...]
responsabile ex D.Lgs. 231/2001, sussistevano i presupposti per la rescissione e per la CP_2
revocazione della condanna contabile, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., ed era suo diritto veder
“sospendere ed annullare gli atti esecutivi” e veder accertata l'insussistenza del diritto della CP_1
di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. L'opponente ha rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
2. Si è costituita la convenuta eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ex art. 615 c. 2 c.p.c., in quanto proposto dopo che nella procedura esecutiva era stata pronunciata, in data 18.7.2023, ordinanza di assegnazione, senza nemmeno essere fondato su fatti sopravvenuti, atteso che la sentenza assolutoria del sig. era Pt_1
stata emessa dal Tribunale di Udine in data 30.5.2022 (n.d.r. data del deposito della sentenza completa della motivazione). La convenuta ha poi contestato nel merito le argomentazioni attoree,
evidenziando che il Tribunale di Udine aveva assolto il sig. per insussistenza dei fatti in Pt_1
relazione soltanto ad alcune imputazioni, dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui agli artt.
640 bis e 483 c.p., contestati al sig. quale imprenditore individuale, mentre la sentenza della Pt_1
Corte d'Appello di Trieste aveva riguardato gli illeciti contestati alle due società delle quali il sig.
era legale rappresentante, non potendo trovare applicazione l'art. 652 c.p.p.. La convenuta Pt_1
ha concluso per la reiezione dell'opposizione.
3. La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. L'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 615 c. 2 c.p.c., deve essere dichiarata inammissibile.
5. Si premette che il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone,
in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie
infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (i terzi pignorati), cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non potendo ravvisarsi esigenze di tutela del contraddittorio.
6. Nel procedimento espropriativo presso terzi cui si riferisce la presente opposizione,
iscritto sub R.G. n. 514/2023 presso l'intestato Tribunale, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato,
in data 18.7.2023, ordinanza con cui ha assegnato alla Regione procedente, odierna convenuta, le somme dovute al sig. dai terzi pignorati IN SA AO s.p.a. e FR Banca Credito Pt_1
Cooperativo Italiano, pari rispettivamente ad € 67,03 e ad € 50,32, liquidando le spese in favore della procedente.
7. La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore trasferendogli la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo;
il trasferimento diviene operante per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., con la quale la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento definita. Ne consegue che, come ritenuto dal giudice di legittimità, l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di espropriazione presso terzi, sicché il debitore non può più
avvalersi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione, perché questa è ormai esaurita;
l'art. 615
c.p.c., c. 2 terzo periodo, infatti, non richiama l'art. 553 c.p.c.. In questo senso l'ordinanza della Cass.,
sez. III civ., 21.4.2022, n. 12690, che ha evidenziato come l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. “non impedisce al debitore di insorgere avverso i perduranti effetti pregiudizievoli di
un'ordinanza di assegnazione del credito che non trovi più il suo fondamento in un valido ed efficace
titolo esecutivo (come nel caso prospettato dall'odierno ricorrente) o che non sia più giustificata per
essere stato integralmente soddisfatto il creditore assegnatario. Lo strumento da impiegare nelle ipotesi descritte è costituito dall'ordinaria azione di cognizione, non già per ottenere
inammissibilmente (perché al di fuori del sistema delle opposizioni esecutive) la revoca o
l'annullamento dell'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., bensì per far accertare che, in ragione delle
circostanze (modificative o estintive) sopravvenute alla conclusione del processo esecutivo, il terzo
pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito e, se del
caso, per ottenere la restituzione delle somme già incassate”; l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. dopo l'ordinanza di assegnazione è stata ribadita dalla Suprema Corte con l'ordinanza della sez. III civ. 6.6.2023, n. 15822.
8. Se il profilo di inammissibilità risulta di per sé decisivo e assorbente, si osserva, ad
abundantiam, che l'opposizione risulta altresì prima facie infondata, ove si consideri che il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di condanna del sig. pronunciata dalla Corte dei Conti, Pt_1
sezione giurisdizionale per il in data 19.4.2021, che lo stesso sig. Controparte_1 Pt_1
dichiara passata in giudicato, in quanto non impugnata (pag. 2 citazione), all'esito del giudizio celebrato avanti al giudice contabile in ragione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di ogni pregiudizialità penale e dell'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale;
la sentenza della Corte dei Conti, passata in giudicato (ben prima della sentenza del Tribunale
di Udine, sezione penale, come affermato dall'attore a pag. 8 della citazione), non ha formato oggetto di revocazione (esperibile nei casi e modi previsti dall'art. 202 del Codice della giustizia contabile),
costituendo comunque un valido titolo esecutivo.
9. La convenuta ha concluso per la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali, sia con riferimento al giudizio di merito che alla fase “cautelare”, svoltasi avanti al giudice dell'esecuzione, che, nell'ordinanza del 16.5.2024, non ha provveduto a liquidare le spese.
Nei casi di omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione con il provvedimento che definisce la fase sommaria, la liquidazione può essere ottenuta nel giudizio di merito (così Cass., sez. III civ.,
26.4.2022, n. 12977). Le spese processuali debbono seguire la soccombenza, sia per la fase sommaria che per quella di merito e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto al valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 17 c. 1 c.p.c., parametri assunti: -per la fase sommaria, ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisoria;
-per il giudizio di merito, ai valori minimi per le fasi studio e introduttiva, tenuto conto della riduzione dell'impegno conseguente allo svolgimento della precedente fase, al valore medio per quella istruttoria;
non si ritiene di liquidare alcunché per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di note conclusive ed essendosi le parti limitate a richiamare gli atti ai fini della disposta discussione orale.
Quanto alla richiesta della convenuta di riconoscimento degli oneri SI, si osserva che l'art. 20
della L.R. FVG n. 30/1968, dopo aver disposto, al comma 2, che “Per le prestazioni di assistenza,
rappresentanza e difesa della e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della CP_1
Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale
nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la o per l'ente patrocinato”, CP_1
prevede, al comma 3 bis, che “Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al
comma 2 trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
finanziaria 2006)”. La norma statale richiamata da quella regionale dispone che “Le somme
finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale
dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri SI a carico del datore di lavoro”. La
Suprema Corte ha più volte affermato che, in ragione dell'introduzione dell'art. 1, c. 208, della l. n.
266 del 2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché -trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza- è infondata la pretesa dell'amministrazione di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri
SI (Cass., sez. lav., 19.2.2025, n. 4299; Cass., sez. II civ., 5.2.2024, n. 3242; Cass., sez. II civ.,
15.3.2023, n. 7499).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e di tutte le domande svolte dall'attore;
b) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali della fase CP_1
sommaria avanti al giudice dell'esecuzione e del presente giudizio di merito, liquidate in € 4.828,00,
oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%.
Udine, 28 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi