Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04310/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4310 del 2025, proposto da
MA EL, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
1. DICHIARARE l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 2891 del 25 ottobre 2024 del TAR Lombardia, Sezione Quinta, resa nel procedimento R.G. n. 2471/2024;
2. ORDINARE al predetto Ministero di provvedere, entro il termine di giorni sessanta, ovvero altro termine ritenuto congruo dall'Ill.mo Collegio adito, dalla comunicazione o notificazione della sentenza che definirà il presente giudizio, al pagamento in favore dell'Avv. Salvatore Braghini, quale delegato alla riscossione, della somma complessiva di € 2.513,68 (duemilacinquecentotredici/68), corrispondente alle spese processuali liquidate nella sentenza da ottemperare, maggiorata degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato (24 aprile 2025) all'intimazione al pagamento del 31.08.2025 e degli interessi moratori da quest'ultima data fino al saldo;
3. NOMINARE, per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione intimata, un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ovvero altro funzionario individuato dall'Ill.mo Collegio adito, con facoltà di delega ad altro dirigente della struttura, perché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente a dare piena esecuzione alla sentenza sopra indicata, con tutti i poteri necessari per l'allocazione delle somme in bilancio e per l'espletamento delle procedure di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento;
4. FISSARE, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del Codice del processo amministrativo, la penalità di mora dovuta dall'amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, nella misura del tasso di interesse legale vigente calcolato sulla somma di cui al punto 2), con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e termine fino al giorno dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione ovvero dell'insediamento del commissario ad acta;
5. CONDANNARE l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell'Avv. Salvatore Braghini che si dichiara antistatario, con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali, ai sensi dell'art. 4, co. 1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame viene chiesta l’ottemperanza della sentenza n. 2891/2024, pubblicata il 25 ottobre 2024, pronunciata dalla Quinta Sezione di questo TAR, nel procedimento R.G. n. 2471/2024. La sentenza è stata notificata all'Amministrazione intimata il 27 aprile 2025, e la pretesa fatta valere dal ricorrente riguarda esclusivamente il pagamento delle spese del giudizio che, con la sentenza anzidetta, sono state liquidate complessivamente nella misura di euro 1.500 (millecinquecento/00).
Il difensore della ricorrente ha provveduto a mettere in mora l’amministrazione mediante l’intimazione al pagamento del 31 agosto 2025.
1.1. Parte ricorrente domanda a questo Tribunale:
- che sia ordinato all’Amministrazione intimata di ottemperare al giudicato mediante pagamento della somma liquidata a titolo di spese di lite nella sentenza n. 2891/2024, maggiorata degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato (24 aprile 2025) all’intimazione al pagamento del 31.08.2025 e degli interessi moratori da quest’ultima data fino al saldo;
- che sia nominato un commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione;
- che venga fissata, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora dovuta dall’amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente nel presente giudizio.
3. All’udienza camerale del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene che la domanda di ottemperanza sia fondata e, pertanto, da accogliere.
4.1. La sentenza n. 2891/2024, di cui la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione, rientra tra i provvedimenti del giudice amministrativo che devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione, giusta quanto disposto dall’articolo 112, comma 2, lett. b) , c.p.a.
Risulta, poi, inutilmente decorso il termine dilatorio sancito dall’articolo 14 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, non ha contestato l’affermazione della ricorrente in ordine al mancato pagamento delle spese processuali.
4.2. Vale altresì evidenziare, per quanto di interesse ai fini della presente causa, che il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali riguardanti la condanna al pagamento delle spese di giudizio (cfr., in generale, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 18733 del 25 ottobre 2024).
5. Ad avviso del Collegio, spettano alla parte ricorrente gli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), che sono stati richiesti a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino all’intimazione di pagamento del 31 agosto 2025.
Dall’intimazione di pagamento spettano anche gli interessi moratori, alternativi a quelli corrispettivi ( ex multis , Cass. civ., Sez. I, Ord. 15 maggio 2023, n. 13144), e che sono dovuti nella stessa misura, in ragione di quanto disposto dall’art. 1224 cod. civ.
6. Il Collegio ritiene che non sussistano, invece, le condizioni per l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , cod. proc. amm.
Nel caso di specie, infatti, il lasso di tempo non eccessivamente lungo intercorso dalla notifica della sentenza ottemperanda rispetto alla proposizione della presente azione giudiziale renderebbe, ad avviso del Collegio, l’invocata concessione di una penalità di mora manifestamente sproporzionata, ponendosi in contrasto con il limite della manifesta iniquità previsto dal predetto articolo 114 c.p.a.
7. Conclusivamente, dall’accoglimento della domanda di esecuzione nei termini sopra esposti discende l’obbligo, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 2891/2024 resa da questa Sezione nella parte in cui dispone la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
8. L’Amministrazione resistente, a tal fine, dovrà dare esecuzione alla ottemperanda sentenza nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente decisione, ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore.
9. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro 60 (sessanta) giorni all’esecuzione del titolo giudiziale da ottemperare.
L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
10. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Amministrazione resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, se e in quanto dovuti, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | AN LL |
IL SEGRETARIO