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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di-OMISSIS-, Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
a) del decreto emesso in data-OMISSIS- dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno notificato in data 24.06.2024 e relativo al rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per la sede di-OMISSIS-;
b) di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello sopra impugnato ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente, ancorché non conosciuto;
- e per l’effetto, riconoscere il diritto del ricorrente ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 ad essere assegnato temporaneamente presso qualsiasi ufficio di polizia della sede di-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di-OMISSIS- e di Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, il pres. ON AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota, depositata in data 1.2.2026, con cui il ricorrente, dopo aver premesso che “ ha ottenuto il trasferimento definitivo nella provincia di-OMISSIS- e più esattamente presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- ”, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che nessuna nota di opposizione risulta depositata in relazione all’istanza di compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.