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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3230/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PAPA MAURIZIO, giusta procura come in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. NUCCIARONE UGO, giusta procura come in atti;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro l' CP_1
chiedendo la condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) versato al Fondo di Tesoreria e maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la società MA S.r.l., dichiarata fallita.
A fondamento del ricorso deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società
MA s.r.l. dal 31 gennaio 2011 al 20 giugno 2021, data delle dimissioni;
di non aver ricevuto, alla data di cessazione del rapporto, le competenze di fine rapporto,
tra cui il TFR, pari ad € 8.435,75 e di avere ottenuto, a causa del mancato pagamento, decreto ingiuntivo dal Tribunale di Siracusa, rimasto ineseguito.
Aggiungeva che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società datoriale,
aveva presentato istanza di ammissione al passivo, accolta dal curatore solo per le competenze retributive e con esclusione del TFR, in quanto le relative quote risultavano versate al Fondo di Tesoreria;
di avere, quindi, richiesto la CP_1
liquidazione del TFR all' , che rigettava l'istanza, sostenendo che la somma CP_1
risultava già corrisposta dal datore di lavoro.
Precisava di avere adito il Comitato Provinciale allegando documentazione comprovante il mancato versamento delle competenze di fine rapporto risultanti dall'ultima busta paga e le dichiarazioni del legale rappresentante della società,
contenenti la proposta di pagamento dilazionato, rifiutata dal lavoratore.
2 Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, sostenendo che il trattamento di fine rapporto (TFR) era stato già
corrisposto dal datore di lavoro, MA s.r.l., come risultava dalla documentazione acquisita dallo studio professionale della società fallita e, precisamente: buste paga dei mesi di giugno e novembre 2021; modelli DM10, dai quali risultava il conguaglio a credito del TFR erogato (codici PF10 e PF20); libro giornale della società, con registrazioni che attestavano l'erogazione del TFR al lavoratore.
L' evidenziava che la documentazione ufficiale dimostrava il pagamento del CP_1
TFR e contestava la rilevanza delle affermazioni del legale rappresentante della società.
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
È principio consolidato che, in caso di contestazione del credito, spetta al debitore
(in questo caso l' , quale gestore del Fondo di Tesoreria) fornire prova CP_1
dell'avvenuto pagamento. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né
risulta agli atti alcuna contabile o quietanza che attesti il pagamento del TFR al lavoratore: la documentazione di provenienza unilaterale della società MA srl non è idonea a dimostrare l'intervenuto pagamento del credito retributivo maturato da al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2709 Parte_1
c.c. stabilisce, infatti, che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno sempre prova contro l'imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che (oltre ad essere regolarmente tenuti nonché bollati e vidimati)
riguardino i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e si facciano valere in una
3 controversia con un altro imprenditore (art. 2710 c.c.); presupposti che non ricorrono nella vicenda in esame.
Pertanto, in assenza di prova del pagamento, ed in presenza di documentazione idonea a dimostrare il credito vantato dal lavoratore, il ricorso va accolto e l' CP_1
condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 8.435,75 a Parte_1
titolo di TFR da parte del Fondo di Tesoreria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 8.435,75 a titolo di TFR da parte del Fondo di Parte_1
Tesoreria
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
3.800,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del
15% dei compensi.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
4
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 28/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3230/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PAPA MAURIZIO, giusta procura come in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. NUCCIARONE UGO, giusta procura come in atti;
- Resistente -
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro l' CP_1
chiedendo la condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) versato al Fondo di Tesoreria e maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la società MA S.r.l., dichiarata fallita.
A fondamento del ricorso deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società
MA s.r.l. dal 31 gennaio 2011 al 20 giugno 2021, data delle dimissioni;
di non aver ricevuto, alla data di cessazione del rapporto, le competenze di fine rapporto,
tra cui il TFR, pari ad € 8.435,75 e di avere ottenuto, a causa del mancato pagamento, decreto ingiuntivo dal Tribunale di Siracusa, rimasto ineseguito.
Aggiungeva che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della società datoriale,
aveva presentato istanza di ammissione al passivo, accolta dal curatore solo per le competenze retributive e con esclusione del TFR, in quanto le relative quote risultavano versate al Fondo di Tesoreria;
di avere, quindi, richiesto la CP_1
liquidazione del TFR all' , che rigettava l'istanza, sostenendo che la somma CP_1
risultava già corrisposta dal datore di lavoro.
Precisava di avere adito il Comitato Provinciale allegando documentazione comprovante il mancato versamento delle competenze di fine rapporto risultanti dall'ultima busta paga e le dichiarazioni del legale rappresentante della società,
contenenti la proposta di pagamento dilazionato, rifiutata dal lavoratore.
2 Si costituiva l' che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, sostenendo che il trattamento di fine rapporto (TFR) era stato già
corrisposto dal datore di lavoro, MA s.r.l., come risultava dalla documentazione acquisita dallo studio professionale della società fallita e, precisamente: buste paga dei mesi di giugno e novembre 2021; modelli DM10, dai quali risultava il conguaglio a credito del TFR erogato (codici PF10 e PF20); libro giornale della società, con registrazioni che attestavano l'erogazione del TFR al lavoratore.
L' evidenziava che la documentazione ufficiale dimostrava il pagamento del CP_1
TFR e contestava la rilevanza delle affermazioni del legale rappresentante della società.
All'udienza odierna, la causa previa discussione orale viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
È principio consolidato che, in caso di contestazione del credito, spetta al debitore
(in questo caso l' , quale gestore del Fondo di Tesoreria) fornire prova CP_1
dell'avvenuto pagamento. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, né
risulta agli atti alcuna contabile o quietanza che attesti il pagamento del TFR al lavoratore: la documentazione di provenienza unilaterale della società MA srl non è idonea a dimostrare l'intervenuto pagamento del credito retributivo maturato da al momento della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2709 Parte_1
c.c. stabilisce, infatti, che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno sempre prova contro l'imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che (oltre ad essere regolarmente tenuti nonché bollati e vidimati)
riguardino i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e si facciano valere in una
3 controversia con un altro imprenditore (art. 2710 c.c.); presupposti che non ricorrono nella vicenda in esame.
Pertanto, in assenza di prova del pagamento, ed in presenza di documentazione idonea a dimostrare il credito vantato dal lavoratore, il ricorso va accolto e l' CP_1
condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 8.435,75 a Parte_1
titolo di TFR da parte del Fondo di Tesoreria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 8.435,75 a titolo di TFR da parte del Fondo di Parte_1
Tesoreria
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
3.800,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del
15% dei compensi.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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