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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2246/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210015361075000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210060251569000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220013513901000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2246/2023 depositato il 14/07/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n.29120210015361075/000; n.29120210051141314/000; n.29120210060251569/ 000; n.29120220013513901/000; emesse dall'Agenzia delle Entrate – OS.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1-omessa notifica degli atti di accertamento;
2- prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall'esame del ricorso introduttivo si rileva che parte ricorrente assume di avere ricevuto le cartelle di pagamento in data 18/01/2023, emesse dall'Agenzia delle Entrate – OS, nei confronti del quale il ricorso è stato proposto.
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Nella specie si è avuto che, il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato alla IO LI all'indirizzo Email_3, mentre non risulta notificato all'Agenzia delle Entrate- OS, sicchè deve rilevarsi la radicale irritualità dell'instaurazione del contraddittorio per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relativo atto introduttivo operata dal contribuente nei confronti dell'ente verso il quale il ricorso è stato proposto.
Infatti, il ricorrente ha proposto l'impugnazione nei confronti dell'Agente della OS che non risulta sia stato evocato in giudizio, avverso le cartelle che risultano formate dai ruoli emessi dall'Agenzia delle
Entrate e dalla IO LI.
Sicchè, il ricorso è inammissibile per mancata notifica nei termini di legge all'Agente della riscossione, essendo stato notificato, invece, solamente ad altro soggetto (IO LI), per cui non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e non potendosi, quindi, onerare la parte di notificare il ricorso ad DE gli atti oggetto di causa - tutti riferibili all'agente della riscossione- in quanto non ritualmente impugnati nei confronti dello stesso, sono divenuti definitivi.
Deve osservarsi, pertanto, poiché nessuna attività rituale si è avuta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art.21 D.lgls. n.546/1992), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
OS, l'omessa l'attività compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario il ricorso introduttivo del giudizio, porta alla conclusione che trattasi di notifica, non soltanto nulla, ma inesistente.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso gli atti impugnati impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente.
Considerata la mancata costituzione della IO LI , nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese .
Agrigento, 16/10/2025
Il Giudice Monocratico IU RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2246/2023 depositato il 14/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210015361075000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210060251569000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220013513901000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2246/2023 depositato il 14/07/2023, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n.29120210015361075/000; n.29120210051141314/000; n.29120210060251569/ 000; n.29120220013513901/000; emesse dall'Agenzia delle Entrate – OS.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1-omessa notifica degli atti di accertamento;
2- prescrizione del credito.
L'Agenzia delle Entrate – OS non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16/10/2025 la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall'esame del ricorso introduttivo si rileva che parte ricorrente assume di avere ricevuto le cartelle di pagamento in data 18/01/2023, emesse dall'Agenzia delle Entrate – OS, nei confronti del quale il ricorso è stato proposto.
In via preliminare, deve essere esaminata l'ammissibilità del ricorso.
Nella specie si è avuto che, il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato alla IO LI all'indirizzo Email_3, mentre non risulta notificato all'Agenzia delle Entrate- OS, sicchè deve rilevarsi la radicale irritualità dell'instaurazione del contraddittorio per non riconducibilità ad alcuno valido schema legale della propalazione del relativo atto introduttivo operata dal contribuente nei confronti dell'ente verso il quale il ricorso è stato proposto.
Infatti, il ricorrente ha proposto l'impugnazione nei confronti dell'Agente della OS che non risulta sia stato evocato in giudizio, avverso le cartelle che risultano formate dai ruoli emessi dall'Agenzia delle
Entrate e dalla IO LI.
Sicchè, il ricorso è inammissibile per mancata notifica nei termini di legge all'Agente della riscossione, essendo stato notificato, invece, solamente ad altro soggetto (IO LI), per cui non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario e non potendosi, quindi, onerare la parte di notificare il ricorso ad DE gli atti oggetto di causa - tutti riferibili all'agente della riscossione- in quanto non ritualmente impugnati nei confronti dello stesso, sono divenuti definitivi.
Deve osservarsi, pertanto, poiché nessuna attività rituale si è avuta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art.21 D.lgls. n.546/1992), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
OS, l'omessa l'attività compiuta per portare a conoscenza del suo destinatario il ricorso introduttivo del giudizio, porta alla conclusione che trattasi di notifica, non soltanto nulla, ma inesistente.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso gli atti impugnati impedisce l'esame delle altre censure sollevate dal ricorrente.
Considerata la mancata costituzione della IO LI , nulla si dispone per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese .
Agrigento, 16/10/2025
Il Giudice Monocratico IU RE