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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 1087/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 580/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 16/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012203803/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012203803/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012203803/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente, appellante in via principale, così conclude:
“CHIEDE Che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in accoglimento del presente appello, voglia:
o Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso;
o Accogliere integralmente il ricorso introduttivo in primo grado, annullando l'atto impugnato per l'intero;
o Porre a carico dell'appellato le spese del doppio grado di giudizio. Si richiede inoltre la sospensione della esecutività dell'atto impugnato, stante la sua rilevante entità in termini assoluti e la sua attitudine a determinare notevoli impatti economici.”
L'Ufficio, appellato in via principale ed appellante in via incidentale, così conclude:
“chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite.”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 , titolare di uno studio di consulenza del lavoro, impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, un avviso di accertamento, relativo all'anno 2019, conseguente al rilievo di alcune incongruenze tra i dati indicati nelle proprie dichiarazioni fiscali e quanto risultava dalle fatture elettroniche emesse dai fornitori, congiuntamente ad altre informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, nell'atto impositivo in questione, l'Ufficio, dopo avere acquisito varia documentazione dal contribuente a seguito dell'invio dello schema d'atto, contestava al Ricorrente_1 un maggior reddito imponibile di € 29.539,00, rideterminando le spese deducibili per prestazioni di lavoro dipendente nell'importo di € 97.762,19, anziché quello indicato in dichiarazione pari a complessivi € 127.301,00. Infatti, l'Agenzia delle Entrate individuava una serie di voci che non erano fiscalmente deducibili e, cioè, anzitutto, gli assegni per il nucleo familiare (erogati per complessivi € 15.111,16) che, in quanto a carico dell'INPS e da questo rimborsati, rappresentavano una mera partita finanziaria. Inoltre, l'Ufficio evidenziava l'erronea duplicazione del costo del “t.f.r.” per i dipendenti (ammontante ad € 5.611,00). Rilevava, poi, che l'importo di € 4.168,00, riferito ad un versamento INPS relativo al 2018 effettuato nel 2019, non era stato controbilanciato dal corretto conteggio per cassa dei contributi. In altre parole, a detta dell'Ufficio, esso era già stato considerato tra i versamenti per contributi INPS ammessi dall'Ufficio in deduzione dal reddito, determinati per cassa, e pari a complessivi € 18.716,00. Pertanto, la medesima somma non poteva essere ulteriormente portata in detrazione, come confermato anche da un documento prodotto dallo stesso ricorrente, attestante il totale dei versamenti operati dal contribuente in favore dell'INPS nel 2019 proprio nella misura di € 18.716,00. Ancora, l'Ufficio escludeva la possibilità di detrazione delle spese di trasferta e per rimborso chilometrico, poiché non sufficientemente documentate. Rilevava, altresì, che la voce “ratei 2019”, per € 826,26 non era deducibile, trattandosi di costi di competenza privi di manifestazione finanziaria (e, quindi, la loro deduzione era contraria al principio di cassa applicato ai lavoratori autonomi). In conclusione, evidenziava quindi che il totale delle retribuzioni conteggiate dalla parte erano difformi da quelle risultanti nelle certificazioni dello stesso datore di lavoro. A sostegno del ricorso introduttivo del presente processo, il contribuente argomentava una serie di eccezioni. Più precisamente, con riferimento agli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare (punti 1 e 2), per complessivi € 15.111,16, il ricorrente sosteneva che l'Ufficio avrebbe erroneamente dedotto tali importi sia dal conteggio delle Certificazioni Uniche (in quanto da non indicare in tali documenti) sia dal totale dei versamenti effettuati all'INPS mediante mod. F24 a titolo di contributi, i quali erano al netto dell'importo di tali assegni. Ad avviso del contribuente, infatti, tali importi avrebbero dovuto essere considerati nel costo del lavoro lordo e poi decurtati dai versamenti mediante mod. F24. Con riguardo poi ai costi per rimborsi spese (€ 38,00), rimborsi chilometrici (€ 2.272,23) e trasferte Italia (per complessivi € 2.115,00) (punti da 3 a 7), il contribuente affermava la loro detraibilità in quanto, pur non essendo stati indicati nelle Certificazioni uniche, essi si riferivano a costi adeguatamente documentati e relativi a viaggi e trasferte di lavoro dei propri dipendenti. In merito al premio di produzione detassato (punto 8), per € 4.176,00, il Ricorrente_1 ne eccepiva la deducibilità in quanto, ancorché anch'esso non fosse stato riportato nelle Certificazioni Uniche, faceva parte del costo del lavoro, in qualità di premio detassato ai sensi dell'art. 1, commi 182 e ss., della L. 208/2015. Infine, con riferimento al versamento a titolo di contributi previdenziali INPS, di € 4.168,00, effettuato nel mese di gennaio 2019 (punto 9), il ricorrente ne sosteneva la deducibilità in virtù del principio di cassa. Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, osservando in primo luogo, con riguardo agli importi relativi ad assegni familiari, che le spese per il personale dipendente dovevano fare riferimento ai valori lordi pagati per cassa dal datore di lavoro, oltre ai contributi previdenziali effettivamente corrisposti. Conseguentemente, l'Ufficio evidenziava che, nel caso di specie, al reddito lordo erogato come indicato nelle certificazioni datoriali, pacificamente pari ad € 71.141,19, occorreva sommare soltanto i contributi previdenziali effettivamente versati, ammontanti al valore di € 18.716,00 (risultante dalla documentazione prodotta in giudizio), già comprensivo delle compensazioni operate dal contribuente, proprio in ragione degli assegni familiari corrisposti ai dipendenti, per un totale di € 5.643,00. In merito agli importi a titolo di rimborsi spese, rimborsi chilometrici e trasferte Italia, l'Ufficio ribadiva inidoneità della prova della sussistenza di tali costi, poiché sostenuti unicamente da semplici schede riepilogative, riguardanti sempre il medesimo dipendente, con identiche distanze e costi (km. 40 con una indennità di € 15,00) e con un'indicazione assai generica del motivo della trasferta. In riferimento al premio di produzione detassato, l'Agenzia osservava che, dalla documentazione prodotta dalla controparte, non risultava l'effettiva erogazione di premi di produttività di cui all'art. 1, comma 182, L. 208/2015, di cui non vi era traccia nelle Certificazioni Uniche. Infine, in ordine al versamento INPS di € 4.168,00, l'Ufficio ribadiva che tale importo era già stato considerato come onere deducibile, in quanto ricompreso nell'importo di € 18.716,00 riferito al complesso dei versamenti operati all'INPS. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, limitatamente ai rimborsi spese, chilometrici e per trasferte, per un totale di € 5.965,00, rilevando che detti costi erano stati debitamente documentati dalle schede compilate dai dipendenti. La Corte di prime cure rigettava invece il ricorso con riguardo agli altri motivi di impugnazione, osservando, anzitutto, che il costo per assegni familiari era una mera partita finanziaria per il datore di lavoro, trattandosi di oneri a carico dell'INPS, e, pertanto, non era suscettibile di detrazione. In secondo luogo, la sentenza in questione escludeva la deducibilità della somma di € 4.176,00, a titolo di “premio” di produzione detassato, poiché di tale erogazione non vi era cenno nelle certificazioni uniche e non risultava altro elemento a riprova dell'effettiva erogazione di quell'importo ai dipendenti. Infine, il giudice di primo grado precisava che pure il versamento di contribuiti previdenziali INPS, effettuato nel mese di gennaio 2019 (per € 4.168,00) era già stato riconosciuto come detraibile, essendo ricompreso nell'importo di € 18.716,00 riferito al complesso dei versamenti operati all'INPS, come confermato dal prospetto riepilogativo dei versamenti mediante modello F24. La sentenza di primo grado compensava, infine, le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello Ricorrente_1, censurando la decisione appellata anzitutto nella parte in cui aveva ritenuto non detraibile il costo per gli assegni familiari, senza tenere conto delle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio. In particolare, sul punto, sosteneva che l'Ufficio aveva indebitamente scorporato tale importo dai versamenti INPS, procedendo, quindi, a sottrarre due volte la medesima somma (che già era stata fatta oggetto di compensazione in sede di versamento a mezzo F24). Inoltre, con riguardo al premio di produzione detassato, il contribuente affermava che premi di tal fatta costituivano una componente del costo del lavoro che doveva essere considerata nel calcolo del medesimo. Insisteva, infine, per il riconoscimento della detraibilità del versamento INPS effettuato a gennaio 2019, affermando che tale importo non pareva ricompreso nella somma già riconosciuta dall'Ufficio come detraibile. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione di primo grado. Ricorrente_1Il chiedeva, altresì, la sospensione della esecutività dell'atto impugnato, evidenziando la sua rilevante entità in termini assoluti e la sua attitudine a determinare notevoli impatti economici.
5. In data 30.12.2025, si costituiva in grado di appello l'Ufficio, rilevando anzitutto che l'importo indicato dal contribuente, quale ammontare delle spese per il personale dipendente (pari ad € 100.371,00), non poteva essere preso a riferimento per la determinazione del costo del lavoro rilevante in questa sede, in quanto tale valore indicava le somme nette corrisposte in busta ai lavoratori, mentre le spese fiscalmente deducibili dovevano essere determinate sui valori lordi pagati per cassa. Ribadiva, quindi, di avere correttamente quantificato le detrazioni dovute per gli assegni familiari. Con riferimento ai premi di produzione detassati, l'Ufficio ribadiva la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, dell'effettiva erogazione di somme a tale titolo in favore dei dipendenti del Ricorrente_1. Infine, l'Ufficio confermava di avere già provveduto a considerare come onere deducibile il versamento all'INPS della somma di € 4.168,00, a titolo di contributi previdenziali. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione appellata in relazione agli aspetti del recupero sopra indicati. L'Agenzia delle Entrate proponeva altresì appello incidentale, lamentando il fatto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto debitamente documentati i costi di trasferta dei dipendenti. Infatti, rilevava che, a tal fine, non potevano ritenersi sufficienti i prospetti prodotti, poiché essi contenevano un mero elenco di viaggi, tutti di identica distanza e costo, oltre ad un'indicazione assai generica del motivo della trasferta. Instava, quindi, per la riforma, sul punto, della decisione di prime cure, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
6. In data 12.1.2026, l'Ufficio depositata una nota con la quale faceva presente che le parti avevano sottoscritto, in data 12.1.2026, un accordo di conciliazione (prodotto contestualmente) e, conseguentemente, chiedeva l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
7. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che, con comunicazione depositata il 12.1.2026, l'Ufficio ha evidenziato che entrambe le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo (contestualmente prodotto) con il quale sono state definite le questioni controverse ed è stata prevista la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
2. All'odierna udienza, l'Ufficio ha confermato essere intervenuta una definizione stragiudiziale della controversia, mentre il difensore del contribuente non compariva (così dimostrando fattivamente la mancanza di interesse alla prosecuzione della lite).
3. Effettivamente è stata comprovata l'avvenuta sottoscrizione del predetto accordo conciliativo e, conseguentemente, risulta accoglibile la richiesta di estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
spese di lite interamente compensate tra le parti. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione atto impugnato relativa all'appello n. 1087/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 580/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3 e pubblicata il 16/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012203803/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012203803/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012203803/2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Il contribuente, appellante in via principale, così conclude:
“CHIEDE Che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in accoglimento del presente appello, voglia:
o Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso;
o Accogliere integralmente il ricorso introduttivo in primo grado, annullando l'atto impugnato per l'intero;
o Porre a carico dell'appellato le spese del doppio grado di giudizio. Si richiede inoltre la sospensione della esecutività dell'atto impugnato, stante la sua rilevante entità in termini assoluti e la sua attitudine a determinare notevoli impatti economici.”
L'Ufficio, appellato in via principale ed appellante in via incidentale, così conclude:
“chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di lite.”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
FATTO
1. Con apposito ricorso, Ricorrente_1 , titolare di uno studio di consulenza del lavoro, impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, un avviso di accertamento, relativo all'anno 2019, conseguente al rilievo di alcune incongruenze tra i dati indicati nelle proprie dichiarazioni fiscali e quanto risultava dalle fatture elettroniche emesse dai fornitori, congiuntamente ad altre informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, nell'atto impositivo in questione, l'Ufficio, dopo avere acquisito varia documentazione dal contribuente a seguito dell'invio dello schema d'atto, contestava al Ricorrente_1 un maggior reddito imponibile di € 29.539,00, rideterminando le spese deducibili per prestazioni di lavoro dipendente nell'importo di € 97.762,19, anziché quello indicato in dichiarazione pari a complessivi € 127.301,00. Infatti, l'Agenzia delle Entrate individuava una serie di voci che non erano fiscalmente deducibili e, cioè, anzitutto, gli assegni per il nucleo familiare (erogati per complessivi € 15.111,16) che, in quanto a carico dell'INPS e da questo rimborsati, rappresentavano una mera partita finanziaria. Inoltre, l'Ufficio evidenziava l'erronea duplicazione del costo del “t.f.r.” per i dipendenti (ammontante ad € 5.611,00). Rilevava, poi, che l'importo di € 4.168,00, riferito ad un versamento INPS relativo al 2018 effettuato nel 2019, non era stato controbilanciato dal corretto conteggio per cassa dei contributi. In altre parole, a detta dell'Ufficio, esso era già stato considerato tra i versamenti per contributi INPS ammessi dall'Ufficio in deduzione dal reddito, determinati per cassa, e pari a complessivi € 18.716,00. Pertanto, la medesima somma non poteva essere ulteriormente portata in detrazione, come confermato anche da un documento prodotto dallo stesso ricorrente, attestante il totale dei versamenti operati dal contribuente in favore dell'INPS nel 2019 proprio nella misura di € 18.716,00. Ancora, l'Ufficio escludeva la possibilità di detrazione delle spese di trasferta e per rimborso chilometrico, poiché non sufficientemente documentate. Rilevava, altresì, che la voce “ratei 2019”, per € 826,26 non era deducibile, trattandosi di costi di competenza privi di manifestazione finanziaria (e, quindi, la loro deduzione era contraria al principio di cassa applicato ai lavoratori autonomi). In conclusione, evidenziava quindi che il totale delle retribuzioni conteggiate dalla parte erano difformi da quelle risultanti nelle certificazioni dello stesso datore di lavoro. A sostegno del ricorso introduttivo del presente processo, il contribuente argomentava una serie di eccezioni. Più precisamente, con riferimento agli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare (punti 1 e 2), per complessivi € 15.111,16, il ricorrente sosteneva che l'Ufficio avrebbe erroneamente dedotto tali importi sia dal conteggio delle Certificazioni Uniche (in quanto da non indicare in tali documenti) sia dal totale dei versamenti effettuati all'INPS mediante mod. F24 a titolo di contributi, i quali erano al netto dell'importo di tali assegni. Ad avviso del contribuente, infatti, tali importi avrebbero dovuto essere considerati nel costo del lavoro lordo e poi decurtati dai versamenti mediante mod. F24. Con riguardo poi ai costi per rimborsi spese (€ 38,00), rimborsi chilometrici (€ 2.272,23) e trasferte Italia (per complessivi € 2.115,00) (punti da 3 a 7), il contribuente affermava la loro detraibilità in quanto, pur non essendo stati indicati nelle Certificazioni uniche, essi si riferivano a costi adeguatamente documentati e relativi a viaggi e trasferte di lavoro dei propri dipendenti. In merito al premio di produzione detassato (punto 8), per € 4.176,00, il Ricorrente_1 ne eccepiva la deducibilità in quanto, ancorché anch'esso non fosse stato riportato nelle Certificazioni Uniche, faceva parte del costo del lavoro, in qualità di premio detassato ai sensi dell'art. 1, commi 182 e ss., della L. 208/2015. Infine, con riferimento al versamento a titolo di contributi previdenziali INPS, di € 4.168,00, effettuato nel mese di gennaio 2019 (punto 9), il ricorrente ne sosteneva la deducibilità in virtù del principio di cassa. Chiedeva, conseguentemente, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
2. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, osservando in primo luogo, con riguardo agli importi relativi ad assegni familiari, che le spese per il personale dipendente dovevano fare riferimento ai valori lordi pagati per cassa dal datore di lavoro, oltre ai contributi previdenziali effettivamente corrisposti. Conseguentemente, l'Ufficio evidenziava che, nel caso di specie, al reddito lordo erogato come indicato nelle certificazioni datoriali, pacificamente pari ad € 71.141,19, occorreva sommare soltanto i contributi previdenziali effettivamente versati, ammontanti al valore di € 18.716,00 (risultante dalla documentazione prodotta in giudizio), già comprensivo delle compensazioni operate dal contribuente, proprio in ragione degli assegni familiari corrisposti ai dipendenti, per un totale di € 5.643,00. In merito agli importi a titolo di rimborsi spese, rimborsi chilometrici e trasferte Italia, l'Ufficio ribadiva inidoneità della prova della sussistenza di tali costi, poiché sostenuti unicamente da semplici schede riepilogative, riguardanti sempre il medesimo dipendente, con identiche distanze e costi (km. 40 con una indennità di € 15,00) e con un'indicazione assai generica del motivo della trasferta. In riferimento al premio di produzione detassato, l'Agenzia osservava che, dalla documentazione prodotta dalla controparte, non risultava l'effettiva erogazione di premi di produttività di cui all'art. 1, comma 182, L. 208/2015, di cui non vi era traccia nelle Certificazioni Uniche. Infine, in ordine al versamento INPS di € 4.168,00, l'Ufficio ribadiva che tale importo era già stato considerato come onere deducibile, in quanto ricompreso nell'importo di € 18.716,00 riferito al complesso dei versamenti operati all'INPS. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso avversario.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Torino accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, limitatamente ai rimborsi spese, chilometrici e per trasferte, per un totale di € 5.965,00, rilevando che detti costi erano stati debitamente documentati dalle schede compilate dai dipendenti. La Corte di prime cure rigettava invece il ricorso con riguardo agli altri motivi di impugnazione, osservando, anzitutto, che il costo per assegni familiari era una mera partita finanziaria per il datore di lavoro, trattandosi di oneri a carico dell'INPS, e, pertanto, non era suscettibile di detrazione. In secondo luogo, la sentenza in questione escludeva la deducibilità della somma di € 4.176,00, a titolo di “premio” di produzione detassato, poiché di tale erogazione non vi era cenno nelle certificazioni uniche e non risultava altro elemento a riprova dell'effettiva erogazione di quell'importo ai dipendenti. Infine, il giudice di primo grado precisava che pure il versamento di contribuiti previdenziali INPS, effettuato nel mese di gennaio 2019 (per € 4.168,00) era già stato riconosciuto come detraibile, essendo ricompreso nell'importo di € 18.716,00 riferito al complesso dei versamenti operati all'INPS, come confermato dal prospetto riepilogativo dei versamenti mediante modello F24. La sentenza di primo grado compensava, infine, le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.
4. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello Ricorrente_1, censurando la decisione appellata anzitutto nella parte in cui aveva ritenuto non detraibile il costo per gli assegni familiari, senza tenere conto delle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio. In particolare, sul punto, sosteneva che l'Ufficio aveva indebitamente scorporato tale importo dai versamenti INPS, procedendo, quindi, a sottrarre due volte la medesima somma (che già era stata fatta oggetto di compensazione in sede di versamento a mezzo F24). Inoltre, con riguardo al premio di produzione detassato, il contribuente affermava che premi di tal fatta costituivano una componente del costo del lavoro che doveva essere considerata nel calcolo del medesimo. Insisteva, infine, per il riconoscimento della detraibilità del versamento INPS effettuato a gennaio 2019, affermando che tale importo non pareva ricompreso nella somma già riconosciuta dall'Ufficio come detraibile. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione di primo grado. Ricorrente_1Il chiedeva, altresì, la sospensione della esecutività dell'atto impugnato, evidenziando la sua rilevante entità in termini assoluti e la sua attitudine a determinare notevoli impatti economici.
5. In data 30.12.2025, si costituiva in grado di appello l'Ufficio, rilevando anzitutto che l'importo indicato dal contribuente, quale ammontare delle spese per il personale dipendente (pari ad € 100.371,00), non poteva essere preso a riferimento per la determinazione del costo del lavoro rilevante in questa sede, in quanto tale valore indicava le somme nette corrisposte in busta ai lavoratori, mentre le spese fiscalmente deducibili dovevano essere determinate sui valori lordi pagati per cassa. Ribadiva, quindi, di avere correttamente quantificato le detrazioni dovute per gli assegni familiari. Con riferimento ai premi di produzione detassati, l'Ufficio ribadiva la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, dell'effettiva erogazione di somme a tale titolo in favore dei dipendenti del Ricorrente_1. Infine, l'Ufficio confermava di avere già provveduto a considerare come onere deducibile il versamento all'INPS della somma di € 4.168,00, a titolo di contributi previdenziali. Chiedeva, quindi, la conferma della decisione appellata in relazione agli aspetti del recupero sopra indicati. L'Agenzia delle Entrate proponeva altresì appello incidentale, lamentando il fatto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto debitamente documentati i costi di trasferta dei dipendenti. Infatti, rilevava che, a tal fine, non potevano ritenersi sufficienti i prospetti prodotti, poiché essi contenevano un mero elenco di viaggi, tutti di identica distanza e costo, oltre ad un'indicazione assai generica del motivo della trasferta. Instava, quindi, per la riforma, sul punto, della decisione di prime cure, assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.
6. In data 12.1.2026, l'Ufficio depositata una nota con la quale faceva presente che le parti avevano sottoscritto, in data 12.1.2026, un accordo di conciliazione (prodotto contestualmente) e, conseguentemente, chiedeva l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
7. All'udienza odierna, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, questa Corte invitava le parti a prendere posizione in merito alla possibilità dell'emissione di una sentenza ex art. 47-ter D. Lgs. 564/92 e, non essendo stata sollevata alcuna opposizione, pronunciava la presente sentenza, dando pronta comunicazione alle parti del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre prendere atto del fatto che, con comunicazione depositata il 12.1.2026, l'Ufficio ha evidenziato che entrambe le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo (contestualmente prodotto) con il quale sono state definite le questioni controverse ed è stata prevista la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
2. All'odierna udienza, l'Ufficio ha confermato essere intervenuta una definizione stragiudiziale della controversia, mentre il difensore del contribuente non compariva (così dimostrando fattivamente la mancanza di interesse alla prosecuzione della lite).
3. Effettivamente è stata comprovata l'avvenuta sottoscrizione del predetto accordo conciliativo e, conseguentemente, risulta accoglibile la richiesta di estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere;
spese di lite interamente compensate tra le parti. Torino, 14.1.2026.
Il Presidente est.
Dr. Marcello Pisanu