Art. 8.
Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto i proprietari e gli armatori di navi dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere al Ministero delle poste e dei telegrafi la debita concessione per le stazioni radiotelegrafiche da sistemare a bordo delle navi esistenti, non ancora munite di apparecchi radiotelegrafici e non esonerate dall'avere l'impianto ai sensi dell'art. 2.
Per le navi che saranno nazionalizzate dopo la data del presente decreto, e che in forza di esso abbiano obbligo di avere apparecchi radiotelegrafici a bordo, non verra' rilasciato l'atto di nazionalita' od il passavanti provvisorio, qualora i proprietari o gli armatori suddetti non dimostrino di avere presentata la relativa domanda di concessione della stazione radiotelegrafica di bordo.
I proprietari o gli armatori, mediante domanda da indirizzare al Ministero delle poste e dei telegrafi, possono ottenere che l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche a bordo delle proprie navi sia effettuato da Ditte, Societa' o Compagnie radiotelegrafiche private.
In tal caso la concessione delle stazioni di bordo potra' essere data a tali Ditte, Societa' o Compagnie.
I proprietari o gli armatori pero', anche in questo caso, restano soggetti a tutti gli obblighi e responsabilita' che loro incombono in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Nelle domande di concessione ed in quelle dirette ad ottenere che le stazioni radiotelegrafiche di bordo siano esercitate da Ditte, Societa' o Compagnie radiotelegrafiche private, dovranno essere indicate chiaramente tutte le caratteristiche delle navi, sufficienti a poter determinare la categoria in cui la nave deve essere classificata, secondo il precedente art. 3.
Le domande suddette dovranno essere presentate alle rispettive capitanerie di porto, le quali, dopo di aver accertato che le caratteristiche delle navi indicate nelle domande sono esatte, inoltreranno le domande stesse alla Direzione generale della marina mercantile.
Questa designera' la categoria come sopra, fissera' la data in cui ciascuna stazione di bordo dovra' essere pronta a funzionare, e, con tali indicazioni, trasmettera' la domanda stessa al Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale emettera' il relativo decreto di concessione.
Per casi constatati di forza maggiore, potranno essere concesse delle proroghe, alla data suddetta, dalla Direzione generale della marina mercantile.
Agli effetti dell'art. 1 del presente decreto i proprietari e gli armatori di navi dovranno, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere al Ministero delle poste e dei telegrafi la debita concessione per le stazioni radiotelegrafiche da sistemare a bordo delle navi esistenti, non ancora munite di apparecchi radiotelegrafici e non esonerate dall'avere l'impianto ai sensi dell'art. 2.
Per le navi che saranno nazionalizzate dopo la data del presente decreto, e che in forza di esso abbiano obbligo di avere apparecchi radiotelegrafici a bordo, non verra' rilasciato l'atto di nazionalita' od il passavanti provvisorio, qualora i proprietari o gli armatori suddetti non dimostrino di avere presentata la relativa domanda di concessione della stazione radiotelegrafica di bordo.
I proprietari o gli armatori, mediante domanda da indirizzare al Ministero delle poste e dei telegrafi, possono ottenere che l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche a bordo delle proprie navi sia effettuato da Ditte, Societa' o Compagnie radiotelegrafiche private.
In tal caso la concessione delle stazioni di bordo potra' essere data a tali Ditte, Societa' o Compagnie.
I proprietari o gli armatori pero', anche in questo caso, restano soggetti a tutti gli obblighi e responsabilita' che loro incombono in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Nelle domande di concessione ed in quelle dirette ad ottenere che le stazioni radiotelegrafiche di bordo siano esercitate da Ditte, Societa' o Compagnie radiotelegrafiche private, dovranno essere indicate chiaramente tutte le caratteristiche delle navi, sufficienti a poter determinare la categoria in cui la nave deve essere classificata, secondo il precedente art. 3.
Le domande suddette dovranno essere presentate alle rispettive capitanerie di porto, le quali, dopo di aver accertato che le caratteristiche delle navi indicate nelle domande sono esatte, inoltreranno le domande stesse alla Direzione generale della marina mercantile.
Questa designera' la categoria come sopra, fissera' la data in cui ciascuna stazione di bordo dovra' essere pronta a funzionare, e, con tali indicazioni, trasmettera' la domanda stessa al Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale emettera' il relativo decreto di concessione.
Per casi constatati di forza maggiore, potranno essere concesse delle proroghe, alla data suddetta, dalla Direzione generale della marina mercantile.