Decreto cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Albino Domanico, Roberta Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Territoriale di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, non costituiti in giudizio.
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
del Decreto Dirigenziale USR Veneto - Ufficio VII ATP Verona prot. n. -OMISSIS- del 26.05.2025, con il quale l'odierna ricorrente è stata esclusa dal concorso ordinario per titoli e esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetto con Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS-del 06.12.2023 ai sensi del D.M. n. 205 del 26.10.2023 - classe di concorso B012 - Regione Veneto, per asserita inidoneità del titolo di studio posseduto per l’accesso al concorso;
della Graduatoria di merito concorso ordinario -OMISSIS- - classe di concorso B012 - pubblicata in Allegato al Decreto USR Veneto nr. -OMISSIS- del 30 maggio 2025 da cui risulta l'esclusione della ricorrente dall'assegnazione del posto;
del Decreto del Dirigente Generale URS Veneto prot. -OMISSIS-, recante individuazione dei docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito aventi diritto all'assunzione in ruolo A.S. 2025/2026 e apertura FASE 2 - scelta della sede;
di ogni altro atto pregiudizievole, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ambito Territoriale di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. MA ZA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con domanda presentata in data 7 gennaio 2024, la Sig.ra -OMISSIS- partecipava al concorso per titoli ed esami indetto con Decreto Dipartimentale n. -OMISSIS-del 6 dicembre 2023, ai sensi del D.M. n. 205/2023, per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Veneto, classe di concorso B012 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche.
2. A tal fine, la candidata dichiarava di essere in possesso del Diploma Professionale “Produzioni Industriali e Artigianali” – codice IPAB – Curvatura Chimico-Biologico, conseguito l’11 luglio 2016 e recante la qualifica di “Tecnico di Laboratorio Chimico-Biologico”, nonché della specializzazione per le attività di sostegno, conseguita il 19 giugno 2023 presso l’Università degli Studi della Calabria.
3. La ricorrente superava la prova scritta e quella orale e, nonostante l’avvio del procedimento di esclusione, sostenuto con nota prot. n. -OMISSIS-del 20 maggio 2025 dell’USR Veneto – Ufficio VII – ATP Verona, partecipava altresì alla prova pratica-laboratoriale in data 24 maggio 2025.
4. Con comunicazione e-mail del 22 maggio 2025, l’interessata contestava il preavviso di esclusione, rappresentando di essere in possesso di titolo di studio idoneo all’accesso alla classe di concorso B012 e di aver conseguito, in data 10 gennaio 2025, l’abilitazione specifica per la medesima classe di concorso.
5. Nondimeno, con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-del 26 maggio 2025, l’USR Veneto disponeva l’esclusione della ricorrente dalla procedura, ritenendola “non in possesso del requisito di accesso alla classe di concorso B012 per mancanza del titolo di studio idoneo” ai sensi dell’art. 4, comma 6, del bando concorsuale.
6. In data 24 luglio 2025, la Sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso giurisdizionale avverso il suddetto provvedimento e gli atti presupposti e conseguenti facendo valere le censure qui di seguito riassunte.
I) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.D. 2575/2023 – Difetto di motivazione. La ricorrente sostiene che il provvedimento di esclusione impugnato sia carente della necessaria motivazione, prescritta dall’art. 4, comma 6, del bando di concorso, limitandosi ad affermare la pretesa inidoneità del titolo di studio posseduto dalla ricorrente, senza esporre le ragioni dell’assunto né confrontarsi con la documentazione attestante il contenuto del percorso formativo e la qualifica professionale rilasciata.
II) Eccesso di potere per motivazione apparente – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. La ricorrente ritiene che la motivazione resa dall’Amministrazione si risolva in formule apodittiche e prive di un percorso logico‑istruttorio, non considerando gli elementi documentali che attestano come il diploma conseguito dalla ricorrente conferisca la qualifica di Tecnico di laboratorio chimico‑biologico, né le valutazioni pregresse rese da altre articolazioni della stessa Amministrazione scolastica (accesso ai percorsi abilitanti, inserimento nelle GPS, stipula di contratti di supplenza).
III) Difetto di istruttoria – Mancata comparazione del percorso formativo con quello proprio del Diploma Tecnico Chimico‑Biologico. La ricorrente afferma che l’Amministrazione non ha proceduto all’esame del piano di studi seguito dalla ricorrente, né ha svolto la comparazione con il percorso tipico della classe di concorso B012, nonostante la presenza di discipline pienamente sovrapponibili.
IV) Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza e travisamento – Violazione dei principi di uniformità dell’azione amministrativa e buon andamento. La ricorrente sostiene che l’Amministrazione sia pervenuta a un giudizio di inidoneità del titolo in totale difformità rispetto a quanto riconosciuto, in più occasioni, da altre articolazioni scolastiche e universitarie, che hanno ritenuto il medesimo titolo valido ai fini dell’accesso alla classe B012, dell’ammissione al TFA sostegno, dell’inserimento nelle GPS e dell’attribuzione di incarichi di supplenza.
V) Violazione del legittimo affidamento.
VI) Illogicità manifesta – Violazione dell’art. 97 Cost. Secondo la ricorrente l’esclusione è illogica e contraria al principio di buon andamento, avendo la stessa superato brillantemente le prove concorsuali (punti 188), risultando tra i primi candidati utilmente collocati, ed essendo stata ritenuta idonea per l’assunzione in ruolo in altra regione con il medesimo titolo.
Al ricorso accede altresì una domanda finalizzata ad ottenere la sospensione degli atti impugnati.
7. Si sono costituite le Amministrazioni in epigrafe indicate opponendosi all’accoglimento del ricorso.
9. Successivamente, nel corso del giudizio, emergevano circostanze sopravvenute: l’Università -OMISSIS-, con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 20 agosto 2025, annullava in autotutela l’abilitazione all’insegnamento per la classe B012 conseguita dalla ricorrente. Tale annullamento veniva sospeso dal TAR Lazio con ordinanza n. 6097/2025, sospensione confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 688/2026 depositata il 25 febbraio 2026.
10. Con successive memorie, la ricorrente rappresentava altresì di essere stata nel frattempo assunta in ruolo nella Regione Calabria, a seguito del diverso concorso ordinario relativo alla medesima classe di concorso B012, e di conservare tuttavia un concreto interesse alla definizione del presente giudizio. Ciò in quanto – come documentato – l’inserimento nella graduatoria di merito oggetto del presente ricorso attribuisce un punteggio aggiuntivo (12,50 punti) rilevante ai fini della mobilità, della progressione di carriera e del passaggio di ruolo, rendendo dunque attuale e non meramente teorico l’interesse alla decisione.
11. La causa è stata, infine, chiamata alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 ed è stata ivi trattenuta in decisione.
12. Come sopra evidenziato, la ricorrente, con i motivi di ricorso sopra indicati, fa valere la illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto lo stesso risulterebbe sorretto da una motivazione apparente, che si limita ad affermare l’inidoneità del titolo senza adeguata istruttoria, come risulta dal fatto che difetta una comparazione tra il percorso formativo della ricorrente e quello proprio del diploma tecnico‑chimico‑biologico, in violazione del bando.
12.1. Tali censure sono fondate.
12.2. Giova al riguardo richiamare l’art. 4, comma 6, del Bando di Concorso (Decreto Dipartimentale -OMISSIS-/2023), il quale è chiaro nell’affermare che in caso di carenza in capo ai candidati dei requisiti di ammissione, l’USR responsabile della procedura dispone, “con provvedimento motivato”, l’esclusione dei candidati.
Ciò posto, il provvedimento di esclusione della ricorrente non indica le ragioni che hanno indotto la Pubblica Amministrazione a ritenere inidoneo il titolo di studio in suo possesso per l’accesso alla classe di concorso B012.
In base alla lex specialis, invece, risulta evidente, alla luce del chiaro tenore letterale, che l’Amministrazione avrebbe dovuto esporre le ragioni che hanno spinto a non considerare il titolo di studio conseguito dalla ricorrente, ovvero il Diploma Professionale Produzioni Industriale e Artigianali - Curvatura Chimico Biologico, come idoneo ad attribuire la qualifica di Tecnico di Laboratorio Chimico Biologico.
La motivazione sottesa alla esclusione risulta del tutto apparente, limitandosi la stessa ad affermare la non idoneità del titolo senza dar conto del percorso logico‑giuridico e senza confronto con gli elementi documentali disponibili, ivi compresi quelli attestanti l’attribuzione della qualifica di Tecnico di laboratorio chimico‑biologico e le pregresse valutazioni favorevoli rese da articolazioni della stessa Amministrazione (accesso a percorsi abilitanti, inserimento in GPS e contratti di supplenza).
12.3. Tale profilo, di per sé assorbente, non esime il Collegio dal considerare i fatti sopravvenuti evidenziati in sede di ricostruzione fattuale della vicenda.
Come precisato, nelle memorie depositate in giudizio, risulta che l’Università -OMISSIS- ha adottato il Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 20.08.2025 con cui è stato disposto l’annullamento in autotutela dell’abilitazione all’insegnamento per la classe B012 conseguita dalla ricorrente.
Come evidenziato, tale annullamento è stato sospeso dal TAR Lazio con ordinanza n. 6097/2025, e la sospensione è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 688/2026, depositata il 25.02.2026.
Il fatto che il titolo sia sub iudice, e che l’annullamento adottato dall’Ateneo risulti attualmente sospeso da entrambe le giurisdizioni amministrative adite, impone a questo Collegio di reputarlo, quantomeno allo stato, ancora produttivo di effetti e idoneo a spiegare efficacia nel presente giudizio. In altri termini, fino all’eventuale definizione del relativo contenzioso, il titolo di abilitazione deve essere considerato esistente e opponibile all’Amministrazione, non potendo la ricorrente subire effetti pregiudizievoli derivanti da un provvedimento la cui efficacia è stata cautelarmente inibita.
13. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto ed il provvedimento di esclusione annullato. Sotto il profilo conformativo si evidenzia che l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere l’Amministrazione, dovrà, al fine di verificare l’idoneità del titolo conseguito, comparare il percorso di studio seguito dalla ricorrente con quello proprio del Diploma Tecnico Chimico e Biologico, tenendo conto, in particolare, della circostanza per cui, secondo quanto riferito nel ricorso, hanno costituito oggetto del percorso formativo, tra le altre discipline, le Scienze integrate, biologia, chimica e fisica, i Laboratori tecnologici ed esercitazioni, le Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi e le Tecniche di gestione - conduzione macchine - impianti, e verificando, quindi, se effettivamente i titoli di studio in esame siano equipollenti.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
MA ZA, Primo Referendario, Estensore
Andrea DI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZA | Ida LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.