TAR Venezia, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 828
TAR
Decreto cautelare 25 luglio 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.D. 2575/2023 – Difetto di motivazione

    Il provvedimento di esclusione non indica le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere inidoneo il titolo di studio della ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dal bando che richiede un provvedimento motivato. La motivazione appare apparente, limitandosi ad affermare la non idoneità senza un adeguato percorso logico-giuridico e senza confronto con gli elementi documentali disponibili.

  • Accolto
    Eccesso di potere per motivazione apparente – Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990

    La motivazione sottesa all'esclusione risulta del tutto apparente, limitandosi ad affermare la non idoneità del titolo senza dar conto del percorso logico-giuridico e senza confronto con gli elementi documentali disponibili, ivi compresi quelli attestanti l'attribuzione della qualifica di Tecnico di laboratorio chimico-biologico e le pregresse valutazioni favorevoli rese da articolazioni della stessa Amministrazione (accesso a percorsi abilitanti, inserimento in GPS e contratti di supplenza).

  • Accolto
    Difetto di istruttoria – Mancata comparazione del percorso formativo con quello proprio del Diploma Tecnico Chimico‑Biologico

    L'Amministrazione non ha proceduto all'esame del piano di studi seguito dalla ricorrente, né ha svolto la comparazione con il percorso tipico della classe di concorso B012, nonostante la presenza di discipline pienamente sovrapponibili.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà, incoerenza e travisamento – Violazione dei principi di uniformità dell’azione amministrativa e buon andamento

    L'Amministrazione è pervenuta a un giudizio di inidoneità del titolo in totale difformità rispetto a quanto riconosciuto, in più occasioni, da altre articolazioni scolastiche e universitarie, che hanno ritenuto il medesimo titolo valido ai fini dell’accesso alla classe B012, dell’ammissione al TFA sostegno, dell’inserimento nelle GPS e dell’attribuzione di incarichi di supplenza.

  • Accolto
    Violazione del legittimo affidamento

    La ricorrente ha confidato nella validità del proprio titolo di studio, come implicitamente confermato da precedenti ammissioni e incarichi.

  • Accolto
    Illogicità manifesta – Violazione dell’art. 97 Cost.

    L'esclusione è illogica e contraria al principio di buon andamento, avendo la ricorrente superato brillantemente le prove concorsuali, risultando tra i primi candidati utilmente collocati, ed essendo stata ritenuta idonea per l'assunzione in ruolo in altra regione con il medesimo titolo.

  • Accolto
    Fatto sopravvenuto: annullamento abilitazione sospeso

    Il titolo di abilitazione, sebbene oggetto di annullamento in autotutela da parte dell'Università, risulta attualmente sospeso da entrambe le giurisdizioni amministrative adite, imponendo di reputarlo ancora produttivo di effetti e idoneo a spiegare efficacia nel presente giudizio. Fino all'eventuale definizione del contenzioso, il titolo di abilitazione deve essere considerato esistente e opponibile all'Amministrazione.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del provvedimento di esclusione

    L'annullamento del provvedimento di esclusione comporta l'annullamento della graduatoria nella parte in cui essa riflette tale esclusione.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento dei provvedimenti presupposti

    L'annullamento dei provvedimenti presupposti (esclusione e graduatoria) comporta l'annullamento del decreto di individuazione dei docenti utilmente collocati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 15/04/2026, n. 828
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 828
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo