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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGN. 314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la Corte d'Appello di Milano
sezione terza civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ing. Fulvio Bernabei Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 5.02.2024
DA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Arcangelo Guzzo (cod. fisc. – pec C.F._1
) e Claudio Martino (cod. fisc. ; Email_1 C.F._2 pec ), giusta procura allegata al ricorso;
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sergio Cesare P.IVA_2
Cereda (c.f. ; PEC e Marco C.F._3 Email_3
Radice (c.f. ; PEC del Foro di Milano, C.F._4 Email_4 giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, disattesa ogni contraria istanza,
1 accertata e dichiarata la non debenza dei sovracanoni di cui all'art. 1, comma 8, l. n. 959/1953 da parte di in favore del per i motivi sopra esposti, Parte_1 Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la natura indebita del pagamento di € 5.008,20 effettuato in data 28 febbraio 2022, condannare il in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., alla restituzione, in favore della della somma anzidetta, oltre Parte_1 interessi dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese.
DELLA RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito ed invia principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, anche per la fase monitoria.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Part 1. La (di seguito solo ), con il ricorso depositato il 05.02.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2023 emesso dal Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, notificatole il 28.12.2023 dal Controparte_1
(d'ora in poi o solo ) con il quale le
[...] Parte_2 CP_1
è stato intimato il pagamento della somma di € 40.631,93, oltre interessi, asseritamente dovuta per il Part pagamento dei sovracanoni per le annualità dal 2018 al 2023, ai sensi della Legge 27 dicembre
1953, n. 959, quale titolare della concessione di grande derivazione d'acqua per l'impianto idroelettrico
La ricorrente, deducendo la non debenza dei sovracanoni richiesti dal , ha chiesto la Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto già indebitamente pagato a tale titolo, pari ad € 5.008,20, oltre interessi e la refusione delle spese di lite.
2. Preliminarmente è utile richiamare gli elementi fattuali pacificamente allegati dalle parti, oltre che documentalmente dimostrati, per meglio inquadrare la fattispecie. Part
è titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del Torrente MA
e di 2 Sorgenti nei Comuni di RU (BG), TE (BG) e Rota d'MA (BG), rilasciata dalla
Provincia di giusta Determinazione Dirigenziale n. 598 del 25.03.2015 e successiva Pt_2 Part Variante contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 22.12.2017 (doc. n. 2 fasc. ).
In forza della citata concessione, con determinazione dirigenziale n.158 del 25.10.2016, la CP_2 Part
ha autorizzato la a realizzare ed a mettere in esercizio un impianto di derivazione di
[...] Part acque pubbliche ad uso idroelettrico, denominato impianto TE (doc. n. 4 fasc. ).
Nel dettaglio, il disciplinare di concessione attualmente vigente consente alla centrale idroelettrica della ricorrente società (c.d. Impianto TE) di derivare acque pubbliche fino alla portata mas- sima di 500 l/s, di cui 400 l/s dal Torrente MA - con una portata media derivabile pari a 145 l/s -
e 100 l/s dalle altre due sorgenti.
2 Part In virtù di tale concessione idroelettrica, la ha iniziato a versare il canone di concessione già da Part dicembre 2014 (doc. 3 fasc. ).
In applicazione del disposto dell'art. 1 comma 8 L. 959/1953, poi esteso anche agli impianti con potenza superiore ai 220 Kw, quale è l'Impianto TE che ha una potenza nominale media pari a 245,58 Kw per la durata di 30 anni (poi rideterminata in 243,44 Kw con Determina Dirigenziale n.
2740 del 22 dicembre 2017, a fronte della diminuzione del salto di concessione -doc. 4 fasc monitorio) il ha preteso il pagamento del sovracanone (BIM) annuo dovuto da tutti i concessionari, CP_1 quale prestazione tributaria imposta dal legislatore. Part Risulta altresì pacificamente che la concessionaria ha regolarmente provveduto al pagamento Par delle annualità dovute a titolo di sovracanoni a far data dal 2014 al 2017.
3. Tutto ciò premesso, lamenta l'opponente che l'acqua proveniente dal Torrente MA non viene Part captata solo dalla , in quanto la Regione Lombardia, in un momento di poco successivo, ha rilasciato alla TÀ NA LL MA una concessione di derivazione di acqua ad uso potabile che riguarda sorgenti la cui risorsa idrica va direttamente a confluire nel citato Torrente
MA.
Pertanto, sottolinea l'opponente, “ad oggi il corso d'acqua e le sorgenti che alimentano il Torrente
MA sono interessati dalla presenza di due concessioni di derivazione: la concessione di derivazione di acqua ad uso idropotabile rilasciata alla TÀ NA LL MA (con portata media derivabile pari a 111,5 l/s) e la concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, a valle della precedente, rilasciata alla (con portata media derivabile pari Parte_1
a 145 l/s).”
Successivamente, evidenzia IGS, alla TÀ NA è stata rilasciata una concessione (poi Part volturata alla Ponte IN GY S.r.l.) - doc. da 5 a 7 fasc. ) per l'utilizzo a fini idroelettrici dell'acqua presente nella rete acquedottistica.
Ebbene, lamenta l'opponente, “lo sfruttamento a fini idroelettrici dell'acqua dapprima captata ad uso potabile determinava un sostanziale inaridimento del Torrente MA per la gran parte dell'anno, vista l'analisi delle portate medie del Torrente stesso e che sono pari a poco più del prelievo indicato ad uso idropotabile nella concessione del 2015 rilasciata in favore della TÀ Part NA suddetta pari a 111 l/s, ha intrapreso un giudizio dinanzi al TSAP, avendo interesse all'annullamento di tutti i provvedimenti che hanno determinato la situazione sopra descritta (doc.
n. 8).
In disparte le questioni attinenti al predetto giudizio, che ad oggi non è ancora stato definito, e a prescindere quindi dall'esito dello stesso, per effetto dei provvedimenti amministrativi anzidetti si è determinata una sensibile diminuzione (se non addirittura un assoluto azzeramento) della portata di acqua che dalla sorgente del torrente MA scende a valle sino alla centrale di proprietà della Part
se, infatti, la TÀ NA e la Ponte IN GY captano (come nei fatti fanno) Part l'intera risorsa idrica di cui alla concessione del 2015 (111,5 l/s), la nulla può prelevare dal
Torrente MA.
3 Ricordiamo che, successivamente al rilascio della concessione a , la TÀ NA Parte_1
LL MA ha presentato istanza intesa ad ottenere una nuova concessione ad uso idroelettrico, poi volturata e quindi sfruttata dalla Ponte IN S.r.l., avente ad oggetto quella portata d'acqua
– che prima mai captava ad uso potabile – che residua al bottino di presa dell'acquedotto idropotabile … la modifica nell'uso elettrico della concessione della TÀ NA ha condotto ad una ulteriore notevole riduzione della portata presente nel Torrente MA determinando alla sezione di presa Part della derivazione una sostanziale impossibilità di funzionamento, tenuto conto del prelievo effettuato dalla Ponte IN GY in prossimità delle sorgenti MA che alimentano massimamente il Torrente MA, con conseguente drastico impoverimento del medesimo” (cfr. pag.
6-7 ric. in opp.). Part A sostegno di tali conclusioni la ha presentato una tabella volta ad indicare le portate medie mensili all'opera di presa IGS asseritamente calcolate secondo la metodica del Bilancio Idrico
Regionale (pag. 8 ibidem).
Quindi, rilevando la sostanziale “incompatibilità dei due impianti idroelettrici poiché per quasi tutto Part l'anno l'impianto non può derivare nulla, con l'eccezione dei soli mesi di maggio e novembre”, Part Part
ha sostenuto che alla sostanziale impossibilità di di sfruttare utilmente la concessione debba conseguire l'insussistenza per la medesima dell'obbligo dii pagamento del , con Parte_3 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Part 4. Sotto il profilo di diritto nel richiamare la normativa che impone il pagamento del sovracanone al concessionario di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti, “in proporzione alla potenza installata in rapporto a quella concessa”, ha sostenuto che il legislatore avrebbe “considerato l'utilizzazione della risorsa idrica quale fatto obiettivo ed autonomo rispetto al regime della concessione”.
Secondo la tesi di parte opponente “Da un lato, tale sfruttamento subordina l'efficacia delle norme impositive del sovracanone e consequenzialmente la decorrenza dell'obbligo del pagamento dello stesso;
dall'altro, regola quantitativa-mente la prestazione stessa in funzione dell'entità degli impianti già effettivamente attivati, rispetto alla maggiore entità di quelli oggetto della domanda di concessione eventualmente ancora in itinere.
Se, dunque, a determinare l'obbligo di corresponsione del sovracanone è lo sfruttamento in sé della risorsa idrica – o quantomeno lo sfruttamento in potenza - appare evidente il nesso oggettivo oltreché logico tra l'utilizzazione effettiva della risorsa idrica, o la possibilità di essa pur ove non sfruttata dal concessionario o aspirante tale, e la corresponsione del sovracanone.
Di converso, si desume l'interruzione di tale nesso ed il consequenziale venir meno della ragione giustificatrice della prestazione ove l'utilizzazione della risorsa risulti impossibile per cause non imputabili al concessionario: in tal caso nessun sovracanone può ritenersi dovuto”. (cfr. pag. 11 ric. in opp.)
A supporto della tesi prospettata, l'opponente ha richiamato alcune pronunce della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite pronunciatesi per la non debenza dei sovracanoni in favore del Consorzi
4 BIM, in virtù del principio per il quale “occorre prendere in considerazione la potenziale utilizzabilità della risorsa idrica”; sicché “dev'essere accollato al concessionario l'onere della mancata o ritardata utilizzazione di essa, se ed in quanto imputabile a sue scelte imprenditoriali o a sua eventuale inefficienza operativa;
[…] viceversa, come l'inutilizzabilità totale o parziale della risorsa medesima per cause non imputabili al concessionario implica il venir meno o la riduzione del canone, così - e per analoghe ragioni - deve ritenersi accada per l'obbligo di pagamento del sovracanone” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 02/12/2009, n. 25341; cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 25/05/2009, n.
11989).
In sostanza, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, il sovracanone, pur basandosi sul presupposto della titolarità della concessione e non sull'uso effettivo, postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica e non è dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile.
Part 5. Alla stregua della normativa vigente e dei principi giurisprudenziali richiamati, la in considerazione dell'allegata impossibilità di sfruttare anche potenzialmente la derivazione idrica di cui è concessionaria per l'intera potenza concessa, a causa di atti e fatti altrui (e non ad essa imputabili) ha concluso per la non debenza dei sovracanoni pretesi nella misura della potenza concessa, dovendosi viceversa considerare la misura della potenza effettiva prodotta. Part Orbene, ha ulteriormente sostenuto , poiché i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni avrebbero reso oggettivamente impossibile l'esercizio della derivazione per una potenza superiore ai
220 Kw, stante il fatto che l'art. 62 co. 1 L. 221/2015 ha previsto il sovracanone solo per le derivazioni Par che superino detta potenza – “il sovracanone non è nella specie dovuto, neppure con riguardo alla minor potenza prodotta, posto che, ripetesi, non si è in presenza di una situazione fisiologica della derivazione (che, in taluni momenti, determina una potenza inferiore al limite di legge) ovvero
– meno che mai – di una scelta propria del concessionario, bensì di un fatto oggettivo imputabile all'amministrazione pubblica concedente che – con i propri provvedimenti (di cui, beninteso, si è contestata la legittimità) – ha di fatto 'ridotto' la quantità d'acqua concessa e portato la derivazione attribuita alla al di sotto della soglia minima di legge per la quale risulta dovuto il Parte_1 Par sovracanone ”(cfr. pag. 14 ric. in opp.).
Part 6. ha eccepito, con un secondo argomento, l'insussistenza o comunque l'inefficacia giuridica quale “ricognizione del debito” attribuito alla nota inviata il 1.3.2022 al da CP_1 [...] Part
A.U. di , con la quale questi comunicava un primo parziale pagamento del debito per Parte_4 sovracanoni a fronte della rateizzazione concessa.
Secondo l'opponente il tenore testuale dell'atto prodotto dal depone per una richiesta CP_1 bonaria di rateizzazione e non ha valore di una ricognizione di debito;
inoltre, la ricognizione del debito non potrebbe valere nel caso di specie in cui la fonte dell'obbligazione è riferibile alla legge,
“dovendosi verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'imposizione dei sovracanoni e ciò prescinde dalla ricognizione (o meno) della debenza degli stessi”.
5 7. Si è regolarmente costituito in giudizio il , contestando ogni assunto di controparte, Parte_2 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed il rigetto della proposta opposizione.
Innanzitutto il ha puntualizzato che l'opponente non rinnega l'obbligo del pagamento del CP_1 Par sovracanone in favore del e non contesta, in particolare, Parte_2 Par l'assoggettabilità dell'impianto idroelettrico (cd “Centrale di TE”) ai sovracanoni , il parametro di calcolo rapportato alla potenza installata indicata dalla concessione (potenza nominale media pari a 243,44Kw) nonché la misura del “coefficiente €/Kw” fissato dal Ministero per la determinazione del dovuto e, in sostanza gli importi per sovracanoni come quantificati. Pertanto, tali elementi sono da ritenersi pacifici poiché non contestati.
A fronte di ciò, il ha evidenziato di aver inoltrato formali note di pagamento del CP_1 Part Par sovracanone ad che si è resa morosa del pagamento dei sovracanoni in relazione alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, per un totale complessivo di € 30.089,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Part In data 04/02/2021, la società aveva avanzato un'istanza di rateizzazione del debito con dilazione del pagamento al settembre 2021, accolta dal con Delibera del Consiglio Parte_2
Direttivo n. 22 del 25.02.2021, ma il piano di rientro accordato, distribuito su 3 anni, non veniva Part rispettato: provvedeva infatti al pagamento solo della prima rata, in ritardo e nella misura del
50% rispetto all'importo stabilito (vale a dire, per soli € 5.008,19), senza più versare altro, nonostante i ripetuti solleciti.
A fronte del perdurante inadempimento della il agiva Parte_1 Parte_2 monitoriamente ed otteneva dal presente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierno giudizio.
Tutto ciò premesso il opposto, ha osservato che l'oggetto del contendere è unicamente CP_1 circoscritto all'eccezione di non debenza dei sovracanoni alla luce delle problematiche legate alla derivazione e riferibili ad un soggetto terzo al presente giudizio, vale a dire la TÀ NA
LL MA.
8. L'opposto, sul punto, ha contestato tutti i dati forniti dall'opponente, sottolineandone l'irrilevanza rispetto al credito azionato, atteso che il sovracanone deve essere calcolato con riferimento alla potenza indicata nella concessione e non già con riferimento all'energia prodotta in concreto.
Par Nello specifico il ha sostenuto la debenza del sovracanone da parte del concessionario CP_1 in virtù della natura tributaria riconosciutagli anche dalla Corte Cost. con la sent. 533/2002, secondo la quale il sovracanone non ha natura indennitaria né sinallagmatica, (contrariamente al canone concessorio) ma costituisce una prestazione di natura patrimoniale imposta dal legislatore a carico del concessionario per favorire il progresso economico e sociale d'individuate popolazioni o la realizzazione d'opere di sistemazione NA.
Specifica, poi, la Corte nella citata sentenza che il suo pagamento non è correlato all'uso dell'acqua.
6 L'opposto ha poi sottolineato come nello stesso senso si sia espressa anche la giurisprudenza di legittimità, richiamando la sent. della Corte di Cass. n. 1043 del 2022 che ha riconosciuto al Part sovracanone “natura di prestazione patrimoniale imposta di necessaria fonte legislativa, ma proprio perché caratterizzato da finalità, non corrispettive o remunerative, ma solidaristiche e perequative generali”.
In conseguenza, secondo l'opposto , il sovracanone non potendo essere rapportato all'uso CP_1 effettivo, dev'essere riferito alla potenza indicata nella concessione di derivazione.
Del resto, non può ignorarsi che ai sensi del comma 8, dell'art. 1 della legge n. 959/1953 il sovracanone è stabilito facendo riferimento alla “potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione;
la debenza quindi è fissata nella misura indicata nella concessione ed una sua eventuale modifica è subordinata all'emissione di provvedimenti amministrativi che ne rideterminino la potenza nominale.
Quanto alle Sentenze della Cass a SS.UU. richiamate dall'opponente (le pronunce n.11989/2009 e n.25341/2009) il ha eccepito che le stesse vanno considerate con estremo rigore, posto che CP_1 costituiscono un superamento del principio che lega il pagamento dell'assoggettamento al Par sovracanone al mero rilascio della concessione, attesa la necessità di distinguere il sovracanone Par
dal canone che ha per l'appunto natura di controprestazione;
per cui l'elemento distintivo deve essere dato dal carattere dell'impossibilità “qualificata” di utilizzo delle acque, individuabile in situazioni rigorosamente individuate ed oggettivamente indipendenti dalla volontà del concessionario. Ha sottolineato il che, infatti, nelle richiamate sentenze, il factum CP_1 principis era stato ricollegato a calamità naturali o all'operato della PA nell'ambito del procedimento autorizzatorio, ovvero ad impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa o ostruzionistica di altra PA. Part Ha evidenziato quindi il convenuto opposto che la vicenda descritta da non integra un'ipotesi esimente dal pagamento del sovracanone atteso che è estranea all'iter autorizzatorio della concessione Part della e che, invero, riguarda i rapporti tra questa ed i titolari di altra concessione (TÀ
NA della LL MA e Ponte IN GY srl).
Tra l'altro, anche laddove nel giudizio pendente innanzi al TSAP venissero riconosciute le ragioni di Part
, questa potrebbe chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della minore produzione, e tra gli oneri potrebbe includere i sovracanoni o proporre azione di rivalsa, ma la decisione non potrebbe avere conseguenze per il opposto. Parte_2
In conclusione, secondo la tesi di parte opposta, “la natura tributaria dei sovracanoni impone il pagamento degli stessi nella misura fissata nel provvedimento concessorio. Tale principio può incontrare una deroga, oltre per eventi naturali (previsti dall'art 48 del T.U. delle acque) anche,
(alla luce di una elaborazione giurisprudenziale), laddove manchi un nesso oggettivo con
l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica.
La giurisprudenza ha rapportato tale principio alle sole vicende inerenti i procedimenti autorizzatori con il concessionario diretto destinatario della richiesta di pagamento del sovracanone bim.”
7 Inoltre, ha ulteriormente evidenziato la difesa del , laddove il concessionario ritenga CP_1 impossibile derivare la quantità d'acqua prevista dalla concessione, può sempre chiedere la riduzione della potenza, così riducendo canoni e sovracanoni (seppure questo significhi rinunciare alla possibilità di derivare in futuro alle potenzialità legate alla originaria concessione).
Quanto poi alla nota dell'A.U. di IGS, l'opposta ha ribadito la ferma convinzione che configuri la fattispecie del riconoscimento del debito, con conseguente sottoposizione dell'onere della prova alle regole di cui all'art. 1988 c.c.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ha concluso per il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
9. All'udienza del 04/06/2024, il Consigliere Delegato, riservata ogni decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso a parte ricorrente il termine di 30 giorni per replicare alla comparsa di costituzione e risposta del nonché ulteriore Parte_2 termine, ad entrambe le parti, per formulare eventuali istanze probatorie sino al 30/07/2024 e sino al
16/09/2024 per l'indicazione di eventuali prove contrarie. Quindi senza espletamento di alcuna attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.11.2024, tenutasi in modalità cartolare.
Part Con nota di deposito di data 21/11/2024, la ha depositato in giudizio la sentenza del TSAP 6 Part novembre 2024 n. 175 con cui è stato respinto il ricorso promosso da avverso il provvedimento di rilascio da parte della Provincia di della concessione ad uso idroelettrico in favore della Pt_2
TÀ NA LL MA (poi volturata alla società Ponte IN GY Srl).
Quindi, sulle conclusioni come precisate per via telematica, la causa è stata rinviata all'udienza del
29/01/2025 per la discussione avanti al Collegio. A tale udienza, all'esito della discussione la causa
è stata trattenuta in decisione.
*****
10. Preliminarmente, è utile richiamare i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte per Par inquadrare la natura e funzione del sovracanone;
in particolare, la sentenza
Sez. U, n. 11989 del 25/05/2009, più volte citata da entrambe le parti ha affermato:
“Il sovracanone dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d'acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 959 del 1953 si distingue sia dall'omonimo istituto previsto dall'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, il quale consiste in una mera maggiorazione del canone concessorio applicabile in presenza di determinate condizioni con provvedimento del
Ministro delle finanze, sia dal canone concessorio per la derivazione d'acqua, non costituendo una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge a favore dei consorzi di bacino, con finalità d'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati;
esso, pur basandosi sul solo presupposto fattuale della titolarità della concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo quindi dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degl'impianti, postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica, è non è quindi dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la
8 derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”.
Con la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 25341 del 02/12/2009, il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato: “Il sovracanone per la concessione di una piccola derivazione di acqua per produzione di energia elettrica, pur basandosi sul presupposto della titolarità della concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo, quindi, dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degli impianti, postula, tuttavia, un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica;
ne consegue che esso non é dovuto, o é dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”.
Con l'ulteriore Sentenza Sez. U. n. 16157 del 19/06/2018, la Corte ha ribadito la natura tributaria del sovracanone affermando il seguente principio: “In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'introduzione, ex art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012, con applicazione anche alle concessioni già in corso, del sovracanone per gli impianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di presa ricadenti in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati, è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre
l'originario sistema del T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino”.
Infine la Cassazione a Sez. U – con l'Ordinanza n. 31410 del 24/10/2022 ha affermato un ulteriore principio molto rilevante in questa sede: “In tema di concessione di derivazione di acque pubbliche, ove l'autorità amministrativa modifichi l'ammontare di chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione di grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di prese siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, il diverso importo del sovracanone cui il concessionario è soggetto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della
l. n. 959 del 1953 decorre dal momento della detta modifica”. Par Sulla scorta dei principi richiamati e partendo dal dato pacifico che la debenza del sovracanone si basa sul presupposto della titolarità della concessione di derivazione e che “non è dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”, ritiene il Tribunale che Part l'opposizione proposta da non possa essere accolta mancando i presupposti che soli potrebbero, in tesi, esimere il concessionario dal pagamento del sovracanone.
11. Come sopra già riportato, secondo la prospettazione di parte opponente, il corso d'acqua e le sorgenti che alimentano il Torrente MA erano interessati dalla presenza di due concessioni di
9 derivazione sostanzialmente coeve: la concessione di derivazione di acqua ad uso idropotabile rilasciata alla TÀ NA LL MA (con portata media derivabile pari a 111,5 l/s) e la concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, a valle della precedente, rilasciata alla
[...]
(con portata media derivabile pari a 145 l/s); più precisamente, secondo la ricostruzione di Pt_1
IGS la Regione Lombardia avrebbe rilasciato la concessione idropotabile alla TÀ NA in Part epoca successiva a quella rilasciata ad;
successivamente, a causa della concessione rilasciata alla ponte IN GY srl all'utilizzazione a fini idroelettrici dell'acqua prima captata a soli fini idropotabili dalla TÀ NA si sarebbe verificato un sostanziale inaridimento del Torrente
MA per la gran parte dell'anno con conseguente sostanziale impossibilità di funzionamento alla Part sezione di presa della derivazione , per cause ad essa non imputabili.
12. Dall'esame della documentazione in atti e dalla ricostruzione dei fatti pacificamente resa dalle Part parti, risulta che è titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del
Torrente MA e di 2 sorgenti nei Comuni di RU, TE e Rota d'MA, rilasciata dalla
Provincia di giusta Determinazione Dirigenziale n. 598 del 25.3.2015 e successiva Variante Pt_2 contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 22.12.2017. Part La concessione rilasciata ad era sin dall'inizio subordinata al rispetto della concessione rilasciata alla TÀ NA come si desume dall'esplicita previsione contenuta nella “Determina” ove, dopo l'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 50 l/s, è stato espressamente previsto, al punto 7, anche “di assoggettare inoltre l'impianto all'obbligo di lasciar defluire liberamente, senza alcun indennizzo, nell'alveo del torrente MA una quantità aggiuntiva di acqua, oltre al D.M.V., pari alla differenza istantanea tra la portata concessa (111,5 l/s) per le captazioni potabili poste a monte della derivazione idroelettrica in esame (assentite all'acquedotto in capo alla TÀ NA di LL MA) e la portata effettivamente derivata dalle medesime Part captazioni” (cfr. doc. 2 fasc. ); tale prescrizione è stata riportata anche nella Variante della
Concessione IGS del 22.12.2017 in cui i è dato espressamente atto dell'invarianza delle portate di concessione.
L'uso idropotabile delle acque del Torrente MA da parte della TÀ NA era quindi risalente nel tempo e, contrariamente all'assunto di parte opponente, certamente antecedente al Part rilascio della concessione di derivazione a favore di , ed a questa inevitabilmente noto (atteso Part l'espresso richiamo contenuto nella delibera di concessione di ); inoltre la concessione alla
TÀ NA era stata oggetto degli specifici provvedimenti di compatibilità ambientale e di rilascio della concessione rispettivamente in data 12 marzo e 9 settembre 2015 (cfr. Decr. Reg. Part Lombardia n. 7210 del 09.09.2015 sub. doc. 11 fasc. ).
13. Chiarito ed acquisito che la concessione di derivazione d'acqua alla TÀ NA, nella sua Part portata, era antecedente e nota ad al momento del rilascio della concessione idroelettrica a suo Part favore, e che mai ha avuto da contestare o lamentare alcunchè in merito alla compresenza delle due concessioni, la doglianza mossa dall'opponente è relativa all'uso a finalità idroelettrica
10 successivamente assentito alla TÀ NA, con il rilascio di una concessione analoga a quella Part di cui è titolare . Part Orbene, già dal momento successivo all'entrata in funzione del proprio impianto, doveva essere a conoscenza anche della effettiva quantità di acqua derivata ad uso idropotabile dalla TÀ Part NA, visto che era soggetta all'obbligo di rilasciare liberamente le acque non utilizzate per uso potabile ma concesse alla TÀ. Part
doveva quindi essere consapevole e considerare, sin dall'accettazione delle condizioni di concessione, che la quantità d'acqua derivata dalla TÀ NA poteva non essere corrispondente alle necessità attuali della popolazione servita dall'acquedotto e, comunque, che non avrebbe mai potuto utilizzare per il proprio impianto la quantità d'acqua non concretamente derivata dalla TÀ ad uso idropotabile, acqua che si era obbligata a rilasciare e che era da considerare solo e sempre nella disponibilità della TÀ NA e da questa derivabile. Part Per cui la potenziale possibilità di sfruttare la derivazione idrica di non si ritiene sia stata lesa dalla concessione ad uso idroelettrico rilasciata alla TÀ NA, atteso che – come già Part rilevato- la risorsa per uso idroelettrico concessa ad era già subordinata al preventivo prelievo (o rilascio) della quantità d'acqua derivata dalla TÀ NA (anche se da questa non effettivamente utilizzata). A ben vedere la concessione idroelettrica rilasciata dalla Provincia di Part con provvedimento n. 930 del 10.06.2020 (sub. doc. 7 fasc. ) alla società Ponte IN, Pt_2 successivamente subentrata per voltura alla TÀ NA (che aveva presentato la relativa domanda il 14.11.2017), riguarda la medesima quantità d'acqua per cui la TÀ aveva già Part ottenuto la concessione idropotabile e rispetto alla quale, si ripete, la società era obbligata al rilascio aggiuntivo dell'acqua concessa ma non effettivamente destinata ad uso potabile. Pertanto, già Part nella situazione precedente al rilascio della concessione idroelettrica del 10.06.2020 la non avrebbe mai potuto utilizzare le acque per cui è stata successivamente domandata dalla TÀ la derivazione a scopo idroelettrico.
È evidente quindi che la tesi dell'opponente si scontra con le previsioni documentali e le determinazioni contenute nella concessione rilasciatale già nel 2015 e subordinata al preventivo rilascio delle acque concesse alla TÀ NA a monte;
la portata potenziale delle acque concesse ai due concessionari non è mutata rispetto alla suddivisione quantitativa assentita già nel
2015; ciò che è mutato è certamente l'effettivo utilizzo da parte della TÀ che da meramente eventuale in tutta la sua portata, a seguito della concessione idroeletrrica è divenuto effettivo e costante. A fronte di ciò però è evidente che l'insufficienza delle acque del torrente MA non è Part derivata in sé dai provvedimenti concessori sopravvenuti, in quanto la avrebbe già dovuto valutare al momento della concessione la fattibilità e convenienza dell'impianto progettato, a fronte degli obblighi impostigli con la delibera, e non fare affidamento sul verosimile minor sfruttamento da parte della TÀ delle acque ad uso potabile rispetto al quantitativo ad essa formalmente riservato.
11 Pertanto, non vi sono fatti sopravvenuti naturali o di terzi che abbiano inciso sul potenziale sfruttamento delle risorse come allegato dall'opponente che possano escluderne l'obbligo di pagare Par Part il sovracanone dovuto in relazione alla concessione idroelettrica di cui è titolare .
Di contro, laddove lo ritenesse, la concessionaria ben potrà valutare l'eventuale richiesta di riduzione della potenza dell'impianto per ottenere la riduzione del canone e del sovracanone, ben consapevole però che, in base ai principi giurisprudenziali consolidati, il diverso importo del sovracanone decorrerebbe comunque dal provvedimento di modifica dell'ammontare della potenza disposto dall'autorità amministrativa (cfr. Cass SU n. 31410/22 sopra citata).
La decisione assunta assorbe e rende irrilevante ogni considerazione sul valore ricognitivo della mail Part dell'AU di del 1.3.2022.
14. In conclusione, la proposta opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1/2023 emesso dal TRAP- Corte d'Appello di Milano- in data 11.12.2023, anche nel quantum, atteso che l'opponente non ha mai contestato l'ammontare del sovracanone come Part calcolato dal e la sua debenza da parte di , in linea di principio, in quanto titolare della CP_1 concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del torrente MA.
Part 15. In applicazione del principio di soccombenza, va condannata al rimborso in favore del delle spese di lite del presente giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al Parte_2
D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi attesa la media complessità delle questioni trattate per la fase studio, per quella introduttiva e per quella decisoria, ed il valore minimo per la fase di trattazione (in mancanza di attività istruttoria), vengono liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Part
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1/2023 emesso dal TRAP presso la Corte d'Appello di Milano in data 11.12.2023, che diviene esecutivo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Parte_2 processuali, come sopra liquidate in complessivi € 6.713,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere Del. Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la Corte d'Appello di Milano
sezione terza civile
Il Tribunale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ing. Fulvio Bernabei Esperto ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 5.02.2024
DA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Arcangelo Guzzo (cod. fisc. – pec C.F._1
) e Claudio Martino (cod. fisc. ; Email_1 C.F._2 pec ), giusta procura allegata al ricorso;
Email_2
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sergio Cesare P.IVA_2
Cereda (c.f. ; PEC e Marco C.F._3 Email_3
Radice (c.f. ; PEC del Foro di Milano, C.F._4 Email_4 giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, disattesa ogni contraria istanza,
1 accertata e dichiarata la non debenza dei sovracanoni di cui all'art. 1, comma 8, l. n. 959/1953 da parte di in favore del per i motivi sopra esposti, Parte_1 Parte_2 revocare il decreto ingiuntivo in questa sede opposto;
in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la natura indebita del pagamento di € 5.008,20 effettuato in data 28 febbraio 2022, condannare il in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., alla restituzione, in favore della della somma anzidetta, oltre Parte_1 interessi dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese.
DELLA RESISTENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito ed invia principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, anche per la fase monitoria.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Part 1. La (di seguito solo ), con il ricorso depositato il 05.02.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2023 emesso dal Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, notificatole il 28.12.2023 dal Controparte_1
(d'ora in poi o solo ) con il quale le
[...] Parte_2 CP_1
è stato intimato il pagamento della somma di € 40.631,93, oltre interessi, asseritamente dovuta per il Part pagamento dei sovracanoni per le annualità dal 2018 al 2023, ai sensi della Legge 27 dicembre
1953, n. 959, quale titolare della concessione di grande derivazione d'acqua per l'impianto idroelettrico
La ricorrente, deducendo la non debenza dei sovracanoni richiesti dal , ha chiesto la Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto già indebitamente pagato a tale titolo, pari ad € 5.008,20, oltre interessi e la refusione delle spese di lite.
2. Preliminarmente è utile richiamare gli elementi fattuali pacificamente allegati dalle parti, oltre che documentalmente dimostrati, per meglio inquadrare la fattispecie. Part
è titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del Torrente MA
e di 2 Sorgenti nei Comuni di RU (BG), TE (BG) e Rota d'MA (BG), rilasciata dalla
Provincia di giusta Determinazione Dirigenziale n. 598 del 25.03.2015 e successiva Pt_2 Part Variante contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 22.12.2017 (doc. n. 2 fasc. ).
In forza della citata concessione, con determinazione dirigenziale n.158 del 25.10.2016, la CP_2 Part
ha autorizzato la a realizzare ed a mettere in esercizio un impianto di derivazione di
[...] Part acque pubbliche ad uso idroelettrico, denominato impianto TE (doc. n. 4 fasc. ).
Nel dettaglio, il disciplinare di concessione attualmente vigente consente alla centrale idroelettrica della ricorrente società (c.d. Impianto TE) di derivare acque pubbliche fino alla portata mas- sima di 500 l/s, di cui 400 l/s dal Torrente MA - con una portata media derivabile pari a 145 l/s -
e 100 l/s dalle altre due sorgenti.
2 Part In virtù di tale concessione idroelettrica, la ha iniziato a versare il canone di concessione già da Part dicembre 2014 (doc. 3 fasc. ).
In applicazione del disposto dell'art. 1 comma 8 L. 959/1953, poi esteso anche agli impianti con potenza superiore ai 220 Kw, quale è l'Impianto TE che ha una potenza nominale media pari a 245,58 Kw per la durata di 30 anni (poi rideterminata in 243,44 Kw con Determina Dirigenziale n.
2740 del 22 dicembre 2017, a fronte della diminuzione del salto di concessione -doc. 4 fasc monitorio) il ha preteso il pagamento del sovracanone (BIM) annuo dovuto da tutti i concessionari, CP_1 quale prestazione tributaria imposta dal legislatore. Part Risulta altresì pacificamente che la concessionaria ha regolarmente provveduto al pagamento Par delle annualità dovute a titolo di sovracanoni a far data dal 2014 al 2017.
3. Tutto ciò premesso, lamenta l'opponente che l'acqua proveniente dal Torrente MA non viene Part captata solo dalla , in quanto la Regione Lombardia, in un momento di poco successivo, ha rilasciato alla TÀ NA LL MA una concessione di derivazione di acqua ad uso potabile che riguarda sorgenti la cui risorsa idrica va direttamente a confluire nel citato Torrente
MA.
Pertanto, sottolinea l'opponente, “ad oggi il corso d'acqua e le sorgenti che alimentano il Torrente
MA sono interessati dalla presenza di due concessioni di derivazione: la concessione di derivazione di acqua ad uso idropotabile rilasciata alla TÀ NA LL MA (con portata media derivabile pari a 111,5 l/s) e la concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, a valle della precedente, rilasciata alla (con portata media derivabile pari Parte_1
a 145 l/s).”
Successivamente, evidenzia IGS, alla TÀ NA è stata rilasciata una concessione (poi Part volturata alla Ponte IN GY S.r.l.) - doc. da 5 a 7 fasc. ) per l'utilizzo a fini idroelettrici dell'acqua presente nella rete acquedottistica.
Ebbene, lamenta l'opponente, “lo sfruttamento a fini idroelettrici dell'acqua dapprima captata ad uso potabile determinava un sostanziale inaridimento del Torrente MA per la gran parte dell'anno, vista l'analisi delle portate medie del Torrente stesso e che sono pari a poco più del prelievo indicato ad uso idropotabile nella concessione del 2015 rilasciata in favore della TÀ Part NA suddetta pari a 111 l/s, ha intrapreso un giudizio dinanzi al TSAP, avendo interesse all'annullamento di tutti i provvedimenti che hanno determinato la situazione sopra descritta (doc.
n. 8).
In disparte le questioni attinenti al predetto giudizio, che ad oggi non è ancora stato definito, e a prescindere quindi dall'esito dello stesso, per effetto dei provvedimenti amministrativi anzidetti si è determinata una sensibile diminuzione (se non addirittura un assoluto azzeramento) della portata di acqua che dalla sorgente del torrente MA scende a valle sino alla centrale di proprietà della Part
se, infatti, la TÀ NA e la Ponte IN GY captano (come nei fatti fanno) Part l'intera risorsa idrica di cui alla concessione del 2015 (111,5 l/s), la nulla può prelevare dal
Torrente MA.
3 Ricordiamo che, successivamente al rilascio della concessione a , la TÀ NA Parte_1
LL MA ha presentato istanza intesa ad ottenere una nuova concessione ad uso idroelettrico, poi volturata e quindi sfruttata dalla Ponte IN S.r.l., avente ad oggetto quella portata d'acqua
– che prima mai captava ad uso potabile – che residua al bottino di presa dell'acquedotto idropotabile … la modifica nell'uso elettrico della concessione della TÀ NA ha condotto ad una ulteriore notevole riduzione della portata presente nel Torrente MA determinando alla sezione di presa Part della derivazione una sostanziale impossibilità di funzionamento, tenuto conto del prelievo effettuato dalla Ponte IN GY in prossimità delle sorgenti MA che alimentano massimamente il Torrente MA, con conseguente drastico impoverimento del medesimo” (cfr. pag.
6-7 ric. in opp.). Part A sostegno di tali conclusioni la ha presentato una tabella volta ad indicare le portate medie mensili all'opera di presa IGS asseritamente calcolate secondo la metodica del Bilancio Idrico
Regionale (pag. 8 ibidem).
Quindi, rilevando la sostanziale “incompatibilità dei due impianti idroelettrici poiché per quasi tutto Part l'anno l'impianto non può derivare nulla, con l'eccezione dei soli mesi di maggio e novembre”, Part Part
ha sostenuto che alla sostanziale impossibilità di di sfruttare utilmente la concessione debba conseguire l'insussistenza per la medesima dell'obbligo dii pagamento del , con Parte_3 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Part 4. Sotto il profilo di diritto nel richiamare la normativa che impone il pagamento del sovracanone al concessionario di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti, “in proporzione alla potenza installata in rapporto a quella concessa”, ha sostenuto che il legislatore avrebbe “considerato l'utilizzazione della risorsa idrica quale fatto obiettivo ed autonomo rispetto al regime della concessione”.
Secondo la tesi di parte opponente “Da un lato, tale sfruttamento subordina l'efficacia delle norme impositive del sovracanone e consequenzialmente la decorrenza dell'obbligo del pagamento dello stesso;
dall'altro, regola quantitativa-mente la prestazione stessa in funzione dell'entità degli impianti già effettivamente attivati, rispetto alla maggiore entità di quelli oggetto della domanda di concessione eventualmente ancora in itinere.
Se, dunque, a determinare l'obbligo di corresponsione del sovracanone è lo sfruttamento in sé della risorsa idrica – o quantomeno lo sfruttamento in potenza - appare evidente il nesso oggettivo oltreché logico tra l'utilizzazione effettiva della risorsa idrica, o la possibilità di essa pur ove non sfruttata dal concessionario o aspirante tale, e la corresponsione del sovracanone.
Di converso, si desume l'interruzione di tale nesso ed il consequenziale venir meno della ragione giustificatrice della prestazione ove l'utilizzazione della risorsa risulti impossibile per cause non imputabili al concessionario: in tal caso nessun sovracanone può ritenersi dovuto”. (cfr. pag. 11 ric. in opp.)
A supporto della tesi prospettata, l'opponente ha richiamato alcune pronunce della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite pronunciatesi per la non debenza dei sovracanoni in favore del Consorzi
4 BIM, in virtù del principio per il quale “occorre prendere in considerazione la potenziale utilizzabilità della risorsa idrica”; sicché “dev'essere accollato al concessionario l'onere della mancata o ritardata utilizzazione di essa, se ed in quanto imputabile a sue scelte imprenditoriali o a sua eventuale inefficienza operativa;
[…] viceversa, come l'inutilizzabilità totale o parziale della risorsa medesima per cause non imputabili al concessionario implica il venir meno o la riduzione del canone, così - e per analoghe ragioni - deve ritenersi accada per l'obbligo di pagamento del sovracanone” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 02/12/2009, n. 25341; cfr. anche Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 25/05/2009, n.
11989).
In sostanza, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, il sovracanone, pur basandosi sul presupposto della titolarità della concessione e non sull'uso effettivo, postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica e non è dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile.
Part 5. Alla stregua della normativa vigente e dei principi giurisprudenziali richiamati, la in considerazione dell'allegata impossibilità di sfruttare anche potenzialmente la derivazione idrica di cui è concessionaria per l'intera potenza concessa, a causa di atti e fatti altrui (e non ad essa imputabili) ha concluso per la non debenza dei sovracanoni pretesi nella misura della potenza concessa, dovendosi viceversa considerare la misura della potenza effettiva prodotta. Part Orbene, ha ulteriormente sostenuto , poiché i provvedimenti emessi dalle Amministrazioni avrebbero reso oggettivamente impossibile l'esercizio della derivazione per una potenza superiore ai
220 Kw, stante il fatto che l'art. 62 co. 1 L. 221/2015 ha previsto il sovracanone solo per le derivazioni Par che superino detta potenza – “il sovracanone non è nella specie dovuto, neppure con riguardo alla minor potenza prodotta, posto che, ripetesi, non si è in presenza di una situazione fisiologica della derivazione (che, in taluni momenti, determina una potenza inferiore al limite di legge) ovvero
– meno che mai – di una scelta propria del concessionario, bensì di un fatto oggettivo imputabile all'amministrazione pubblica concedente che – con i propri provvedimenti (di cui, beninteso, si è contestata la legittimità) – ha di fatto 'ridotto' la quantità d'acqua concessa e portato la derivazione attribuita alla al di sotto della soglia minima di legge per la quale risulta dovuto il Parte_1 Par sovracanone ”(cfr. pag. 14 ric. in opp.).
Part 6. ha eccepito, con un secondo argomento, l'insussistenza o comunque l'inefficacia giuridica quale “ricognizione del debito” attribuito alla nota inviata il 1.3.2022 al da CP_1 [...] Part
A.U. di , con la quale questi comunicava un primo parziale pagamento del debito per Parte_4 sovracanoni a fronte della rateizzazione concessa.
Secondo l'opponente il tenore testuale dell'atto prodotto dal depone per una richiesta CP_1 bonaria di rateizzazione e non ha valore di una ricognizione di debito;
inoltre, la ricognizione del debito non potrebbe valere nel caso di specie in cui la fonte dell'obbligazione è riferibile alla legge,
“dovendosi verificare in concreto la sussistenza dei presupposti per l'imposizione dei sovracanoni e ciò prescinde dalla ricognizione (o meno) della debenza degli stessi”.
5 7. Si è regolarmente costituito in giudizio il , contestando ogni assunto di controparte, Parte_2 chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed il rigetto della proposta opposizione.
Innanzitutto il ha puntualizzato che l'opponente non rinnega l'obbligo del pagamento del CP_1 Par sovracanone in favore del e non contesta, in particolare, Parte_2 Par l'assoggettabilità dell'impianto idroelettrico (cd “Centrale di TE”) ai sovracanoni , il parametro di calcolo rapportato alla potenza installata indicata dalla concessione (potenza nominale media pari a 243,44Kw) nonché la misura del “coefficiente €/Kw” fissato dal Ministero per la determinazione del dovuto e, in sostanza gli importi per sovracanoni come quantificati. Pertanto, tali elementi sono da ritenersi pacifici poiché non contestati.
A fronte di ciò, il ha evidenziato di aver inoltrato formali note di pagamento del CP_1 Part Par sovracanone ad che si è resa morosa del pagamento dei sovracanoni in relazione alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, per un totale complessivo di € 30.089,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Part In data 04/02/2021, la società aveva avanzato un'istanza di rateizzazione del debito con dilazione del pagamento al settembre 2021, accolta dal con Delibera del Consiglio Parte_2
Direttivo n. 22 del 25.02.2021, ma il piano di rientro accordato, distribuito su 3 anni, non veniva Part rispettato: provvedeva infatti al pagamento solo della prima rata, in ritardo e nella misura del
50% rispetto all'importo stabilito (vale a dire, per soli € 5.008,19), senza più versare altro, nonostante i ripetuti solleciti.
A fronte del perdurante inadempimento della il agiva Parte_1 Parte_2 monitoriamente ed otteneva dal presente Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierno giudizio.
Tutto ciò premesso il opposto, ha osservato che l'oggetto del contendere è unicamente CP_1 circoscritto all'eccezione di non debenza dei sovracanoni alla luce delle problematiche legate alla derivazione e riferibili ad un soggetto terzo al presente giudizio, vale a dire la TÀ NA
LL MA.
8. L'opposto, sul punto, ha contestato tutti i dati forniti dall'opponente, sottolineandone l'irrilevanza rispetto al credito azionato, atteso che il sovracanone deve essere calcolato con riferimento alla potenza indicata nella concessione e non già con riferimento all'energia prodotta in concreto.
Par Nello specifico il ha sostenuto la debenza del sovracanone da parte del concessionario CP_1 in virtù della natura tributaria riconosciutagli anche dalla Corte Cost. con la sent. 533/2002, secondo la quale il sovracanone non ha natura indennitaria né sinallagmatica, (contrariamente al canone concessorio) ma costituisce una prestazione di natura patrimoniale imposta dal legislatore a carico del concessionario per favorire il progresso economico e sociale d'individuate popolazioni o la realizzazione d'opere di sistemazione NA.
Specifica, poi, la Corte nella citata sentenza che il suo pagamento non è correlato all'uso dell'acqua.
6 L'opposto ha poi sottolineato come nello stesso senso si sia espressa anche la giurisprudenza di legittimità, richiamando la sent. della Corte di Cass. n. 1043 del 2022 che ha riconosciuto al Part sovracanone “natura di prestazione patrimoniale imposta di necessaria fonte legislativa, ma proprio perché caratterizzato da finalità, non corrispettive o remunerative, ma solidaristiche e perequative generali”.
In conseguenza, secondo l'opposto , il sovracanone non potendo essere rapportato all'uso CP_1 effettivo, dev'essere riferito alla potenza indicata nella concessione di derivazione.
Del resto, non può ignorarsi che ai sensi del comma 8, dell'art. 1 della legge n. 959/1953 il sovracanone è stabilito facendo riferimento alla “potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione;
la debenza quindi è fissata nella misura indicata nella concessione ed una sua eventuale modifica è subordinata all'emissione di provvedimenti amministrativi che ne rideterminino la potenza nominale.
Quanto alle Sentenze della Cass a SS.UU. richiamate dall'opponente (le pronunce n.11989/2009 e n.25341/2009) il ha eccepito che le stesse vanno considerate con estremo rigore, posto che CP_1 costituiscono un superamento del principio che lega il pagamento dell'assoggettamento al Par sovracanone al mero rilascio della concessione, attesa la necessità di distinguere il sovracanone Par
dal canone che ha per l'appunto natura di controprestazione;
per cui l'elemento distintivo deve essere dato dal carattere dell'impossibilità “qualificata” di utilizzo delle acque, individuabile in situazioni rigorosamente individuate ed oggettivamente indipendenti dalla volontà del concessionario. Ha sottolineato il che, infatti, nelle richiamate sentenze, il factum CP_1 principis era stato ricollegato a calamità naturali o all'operato della PA nell'ambito del procedimento autorizzatorio, ovvero ad impedimento alla derivazione conseguente alla condotta ostativa o ostruzionistica di altra PA. Part Ha evidenziato quindi il convenuto opposto che la vicenda descritta da non integra un'ipotesi esimente dal pagamento del sovracanone atteso che è estranea all'iter autorizzatorio della concessione Part della e che, invero, riguarda i rapporti tra questa ed i titolari di altra concessione (TÀ
NA della LL MA e Ponte IN GY srl).
Tra l'altro, anche laddove nel giudizio pendente innanzi al TSAP venissero riconosciute le ragioni di Part
, questa potrebbe chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito della minore produzione, e tra gli oneri potrebbe includere i sovracanoni o proporre azione di rivalsa, ma la decisione non potrebbe avere conseguenze per il opposto. Parte_2
In conclusione, secondo la tesi di parte opposta, “la natura tributaria dei sovracanoni impone il pagamento degli stessi nella misura fissata nel provvedimento concessorio. Tale principio può incontrare una deroga, oltre per eventi naturali (previsti dall'art 48 del T.U. delle acque) anche,
(alla luce di una elaborazione giurisprudenziale), laddove manchi un nesso oggettivo con
l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica.
La giurisprudenza ha rapportato tale principio alle sole vicende inerenti i procedimenti autorizzatori con il concessionario diretto destinatario della richiesta di pagamento del sovracanone bim.”
7 Inoltre, ha ulteriormente evidenziato la difesa del , laddove il concessionario ritenga CP_1 impossibile derivare la quantità d'acqua prevista dalla concessione, può sempre chiedere la riduzione della potenza, così riducendo canoni e sovracanoni (seppure questo significhi rinunciare alla possibilità di derivare in futuro alle potenzialità legate alla originaria concessione).
Quanto poi alla nota dell'A.U. di IGS, l'opposta ha ribadito la ferma convinzione che configuri la fattispecie del riconoscimento del debito, con conseguente sottoposizione dell'onere della prova alle regole di cui all'art. 1988 c.c.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ha concluso per il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
9. All'udienza del 04/06/2024, il Consigliere Delegato, riservata ogni decisione sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso a parte ricorrente il termine di 30 giorni per replicare alla comparsa di costituzione e risposta del nonché ulteriore Parte_2 termine, ad entrambe le parti, per formulare eventuali istanze probatorie sino al 30/07/2024 e sino al
16/09/2024 per l'indicazione di eventuali prove contrarie. Quindi senza espletamento di alcuna attività istruttoria la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.11.2024, tenutasi in modalità cartolare.
Part Con nota di deposito di data 21/11/2024, la ha depositato in giudizio la sentenza del TSAP 6 Part novembre 2024 n. 175 con cui è stato respinto il ricorso promosso da avverso il provvedimento di rilascio da parte della Provincia di della concessione ad uso idroelettrico in favore della Pt_2
TÀ NA LL MA (poi volturata alla società Ponte IN GY Srl).
Quindi, sulle conclusioni come precisate per via telematica, la causa è stata rinviata all'udienza del
29/01/2025 per la discussione avanti al Collegio. A tale udienza, all'esito della discussione la causa
è stata trattenuta in decisione.
*****
10. Preliminarmente, è utile richiamare i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte per Par inquadrare la natura e funzione del sovracanone;
in particolare, la sentenza
Sez. U, n. 11989 del 25/05/2009, più volte citata da entrambe le parti ha affermato:
“Il sovracanone dovuto dal concessionario di grandi derivazioni d'acqua ai consorzi dei bacini imbriferi ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 959 del 1953 si distingue sia dall'omonimo istituto previsto dall'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933, il quale consiste in una mera maggiorazione del canone concessorio applicabile in presenza di determinate condizioni con provvedimento del
Ministro delle finanze, sia dal canone concessorio per la derivazione d'acqua, non costituendo una controprestazione nascente dal rapporto concessorio, ma una prestazione pecuniaria imposta dalla legge a favore dei consorzi di bacino, con finalità d'integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati;
esso, pur basandosi sul solo presupposto fattuale della titolarità della concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo quindi dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degl'impianti, postula un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica, è non è quindi dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la
8 derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”.
Con la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 25341 del 02/12/2009, il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato: “Il sovracanone per la concessione di una piccola derivazione di acqua per produzione di energia elettrica, pur basandosi sul presupposto della titolarità della concessione di derivazione, e non già sull'uso effettivo della stessa, ed essendo, quindi, dovuto indipendentemente dall'entrata in funzione degli impianti, postula, tuttavia, un nesso oggettivo con l'utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica;
ne consegue che esso non é dovuto, o é dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”.
Con l'ulteriore Sentenza Sez. U. n. 16157 del 19/06/2018, la Corte ha ribadito la natura tributaria del sovracanone affermando il seguente principio: “In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'introduzione, ex art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012, con applicazione anche alle concessioni già in corso, del sovracanone per gli impianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di presa ricadenti in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati, è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre
l'originario sistema del T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino”.
Infine la Cassazione a Sez. U – con l'Ordinanza n. 31410 del 24/10/2022 ha affermato un ulteriore principio molto rilevante in questa sede: “In tema di concessione di derivazione di acque pubbliche, ove l'autorità amministrativa modifichi l'ammontare di chilowatt di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione di grande derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di prese siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, il diverso importo del sovracanone cui il concessionario è soggetto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della
l. n. 959 del 1953 decorre dal momento della detta modifica”. Par Sulla scorta dei principi richiamati e partendo dal dato pacifico che la debenza del sovracanone si basa sul presupposto della titolarità della concessione di derivazione e che “non è dovuto o è dovuto in misura ridotta qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamità naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario”, ritiene il Tribunale che Part l'opposizione proposta da non possa essere accolta mancando i presupposti che soli potrebbero, in tesi, esimere il concessionario dal pagamento del sovracanone.
11. Come sopra già riportato, secondo la prospettazione di parte opponente, il corso d'acqua e le sorgenti che alimentano il Torrente MA erano interessati dalla presenza di due concessioni di
9 derivazione sostanzialmente coeve: la concessione di derivazione di acqua ad uso idropotabile rilasciata alla TÀ NA LL MA (con portata media derivabile pari a 111,5 l/s) e la concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, a valle della precedente, rilasciata alla
[...]
(con portata media derivabile pari a 145 l/s); più precisamente, secondo la ricostruzione di Pt_1
IGS la Regione Lombardia avrebbe rilasciato la concessione idropotabile alla TÀ NA in Part epoca successiva a quella rilasciata ad;
successivamente, a causa della concessione rilasciata alla ponte IN GY srl all'utilizzazione a fini idroelettrici dell'acqua prima captata a soli fini idropotabili dalla TÀ NA si sarebbe verificato un sostanziale inaridimento del Torrente
MA per la gran parte dell'anno con conseguente sostanziale impossibilità di funzionamento alla Part sezione di presa della derivazione , per cause ad essa non imputabili.
12. Dall'esame della documentazione in atti e dalla ricostruzione dei fatti pacificamente resa dalle Part parti, risulta che è titolare di una concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del
Torrente MA e di 2 sorgenti nei Comuni di RU, TE e Rota d'MA, rilasciata dalla
Provincia di giusta Determinazione Dirigenziale n. 598 del 25.3.2015 e successiva Variante Pt_2 contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 22.12.2017. Part La concessione rilasciata ad era sin dall'inizio subordinata al rispetto della concessione rilasciata alla TÀ NA come si desume dall'esplicita previsione contenuta nella “Determina” ove, dopo l'obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 50 l/s, è stato espressamente previsto, al punto 7, anche “di assoggettare inoltre l'impianto all'obbligo di lasciar defluire liberamente, senza alcun indennizzo, nell'alveo del torrente MA una quantità aggiuntiva di acqua, oltre al D.M.V., pari alla differenza istantanea tra la portata concessa (111,5 l/s) per le captazioni potabili poste a monte della derivazione idroelettrica in esame (assentite all'acquedotto in capo alla TÀ NA di LL MA) e la portata effettivamente derivata dalle medesime Part captazioni” (cfr. doc. 2 fasc. ); tale prescrizione è stata riportata anche nella Variante della
Concessione IGS del 22.12.2017 in cui i è dato espressamente atto dell'invarianza delle portate di concessione.
L'uso idropotabile delle acque del Torrente MA da parte della TÀ NA era quindi risalente nel tempo e, contrariamente all'assunto di parte opponente, certamente antecedente al Part rilascio della concessione di derivazione a favore di , ed a questa inevitabilmente noto (atteso Part l'espresso richiamo contenuto nella delibera di concessione di ); inoltre la concessione alla
TÀ NA era stata oggetto degli specifici provvedimenti di compatibilità ambientale e di rilascio della concessione rispettivamente in data 12 marzo e 9 settembre 2015 (cfr. Decr. Reg. Part Lombardia n. 7210 del 09.09.2015 sub. doc. 11 fasc. ).
13. Chiarito ed acquisito che la concessione di derivazione d'acqua alla TÀ NA, nella sua Part portata, era antecedente e nota ad al momento del rilascio della concessione idroelettrica a suo Part favore, e che mai ha avuto da contestare o lamentare alcunchè in merito alla compresenza delle due concessioni, la doglianza mossa dall'opponente è relativa all'uso a finalità idroelettrica
10 successivamente assentito alla TÀ NA, con il rilascio di una concessione analoga a quella Part di cui è titolare . Part Orbene, già dal momento successivo all'entrata in funzione del proprio impianto, doveva essere a conoscenza anche della effettiva quantità di acqua derivata ad uso idropotabile dalla TÀ Part NA, visto che era soggetta all'obbligo di rilasciare liberamente le acque non utilizzate per uso potabile ma concesse alla TÀ. Part
doveva quindi essere consapevole e considerare, sin dall'accettazione delle condizioni di concessione, che la quantità d'acqua derivata dalla TÀ NA poteva non essere corrispondente alle necessità attuali della popolazione servita dall'acquedotto e, comunque, che non avrebbe mai potuto utilizzare per il proprio impianto la quantità d'acqua non concretamente derivata dalla TÀ ad uso idropotabile, acqua che si era obbligata a rilasciare e che era da considerare solo e sempre nella disponibilità della TÀ NA e da questa derivabile. Part Per cui la potenziale possibilità di sfruttare la derivazione idrica di non si ritiene sia stata lesa dalla concessione ad uso idroelettrico rilasciata alla TÀ NA, atteso che – come già Part rilevato- la risorsa per uso idroelettrico concessa ad era già subordinata al preventivo prelievo (o rilascio) della quantità d'acqua derivata dalla TÀ NA (anche se da questa non effettivamente utilizzata). A ben vedere la concessione idroelettrica rilasciata dalla Provincia di Part con provvedimento n. 930 del 10.06.2020 (sub. doc. 7 fasc. ) alla società Ponte IN, Pt_2 successivamente subentrata per voltura alla TÀ NA (che aveva presentato la relativa domanda il 14.11.2017), riguarda la medesima quantità d'acqua per cui la TÀ aveva già Part ottenuto la concessione idropotabile e rispetto alla quale, si ripete, la società era obbligata al rilascio aggiuntivo dell'acqua concessa ma non effettivamente destinata ad uso potabile. Pertanto, già Part nella situazione precedente al rilascio della concessione idroelettrica del 10.06.2020 la non avrebbe mai potuto utilizzare le acque per cui è stata successivamente domandata dalla TÀ la derivazione a scopo idroelettrico.
È evidente quindi che la tesi dell'opponente si scontra con le previsioni documentali e le determinazioni contenute nella concessione rilasciatale già nel 2015 e subordinata al preventivo rilascio delle acque concesse alla TÀ NA a monte;
la portata potenziale delle acque concesse ai due concessionari non è mutata rispetto alla suddivisione quantitativa assentita già nel
2015; ciò che è mutato è certamente l'effettivo utilizzo da parte della TÀ che da meramente eventuale in tutta la sua portata, a seguito della concessione idroeletrrica è divenuto effettivo e costante. A fronte di ciò però è evidente che l'insufficienza delle acque del torrente MA non è Part derivata in sé dai provvedimenti concessori sopravvenuti, in quanto la avrebbe già dovuto valutare al momento della concessione la fattibilità e convenienza dell'impianto progettato, a fronte degli obblighi impostigli con la delibera, e non fare affidamento sul verosimile minor sfruttamento da parte della TÀ delle acque ad uso potabile rispetto al quantitativo ad essa formalmente riservato.
11 Pertanto, non vi sono fatti sopravvenuti naturali o di terzi che abbiano inciso sul potenziale sfruttamento delle risorse come allegato dall'opponente che possano escluderne l'obbligo di pagare Par Part il sovracanone dovuto in relazione alla concessione idroelettrica di cui è titolare .
Di contro, laddove lo ritenesse, la concessionaria ben potrà valutare l'eventuale richiesta di riduzione della potenza dell'impianto per ottenere la riduzione del canone e del sovracanone, ben consapevole però che, in base ai principi giurisprudenziali consolidati, il diverso importo del sovracanone decorrerebbe comunque dal provvedimento di modifica dell'ammontare della potenza disposto dall'autorità amministrativa (cfr. Cass SU n. 31410/22 sopra citata).
La decisione assunta assorbe e rende irrilevante ogni considerazione sul valore ricognitivo della mail Part dell'AU di del 1.3.2022.
14. In conclusione, la proposta opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1/2023 emesso dal TRAP- Corte d'Appello di Milano- in data 11.12.2023, anche nel quantum, atteso che l'opponente non ha mai contestato l'ammontare del sovracanone come Part calcolato dal e la sua debenza da parte di , in linea di principio, in quanto titolare della CP_1 concessione di derivazione ad uso idroelettrico delle acque del torrente MA.
Part 15. In applicazione del principio di soccombenza, va condannata al rimborso in favore del delle spese di lite del presente giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al Parte_2
D.M. 147/22, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i valori medi attesa la media complessità delle questioni trattate per la fase studio, per quella introduttiva e per quella decisoria, ed il valore minimo per la fase di trattazione (in mancanza di attività istruttoria), vengono liquidate in complessivi € 6.713,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Part
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 1/2023 emesso dal TRAP presso la Corte d'Appello di Milano in data 11.12.2023, che diviene esecutivo;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Parte_2 processuali, come sopra liquidate in complessivi € 6.713,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Consigliere Del. Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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