Articolo 1 della Legge 25 marzo 1964, n. 206
Articolo 2
Versione
8 maggio 1964
Art. 1.
E' istituito presso l'Associazione italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:
1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero della sanita';
3) da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente.
I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 8 maggio 1964