Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 237/2022 R.G. avente ad oggetto “contratti e obbligazioni varie” e vertente:
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Daniele Vetrugno, giusta Parte_1 Parte_2 mandato in atti.
ATTORI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Corrado, giusta mandato in atti. CP_1
CONVENUTA
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Caccavo, giusta mandato in atti.
CONVENUTA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 29.1.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con atto di citazione notificato il 5 gennaio 2022, convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, davanti a questo Tribunale, l Controparte_3
, deducendo: che il 2 novembre 2008 era rimasto Controparte_4 Parte_1 coinvolto in un incidente stradale, riportando gravi lesioni per le quali era stato ricoverato presso l'Ospedale Vito Fazzi di nel reparto di rianimazione;
che, a seguito di complicanze CP_1 insorte, era stato necessario amputargli l'arto superiore sinistro;
che tale amputazione avrebbe potuto essere evitata se i medici dell'ospedale avessero immediatamente proceduto ad un intervento di bypass arterioso (eseguito soltanto il giorno successivo presso l'ospedale di Tricase); che, a seguito dell'atto di messa in mora della era intervenuta la
[...]
quale impresa assicuratrice dei rischi della , la quale, dopo CP_4 Controparte_3 lunga istruttoria, aveva negato il risarcimento;
che aveva diritto al risarcimento Parte_1 del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale conseguente all'incapacità lavorativa;
che , madre del Notaro, aveva diritto al risarcimento del danno Parte_2 morale per la sofferenza patita in conseguenza della gravissima invalidità residuata al figlio;
che, pertanto, i convenuti dovevano essere condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del e della Notaro, della somma ritenuta di giustizia, Pt_1
L , costituitasi in giudizio, eccepiva: la prescrizione decennale del credito risarcitorio CP_1 del e quella quinquennale di quello della Notaro;
che l'attore era stato già risarcito Pt_1 dalla compagnia presso la quale era assicurato il responsabile dell'incidente stradale nel quale il aveva riportato le gravissime lesioni;
che il comportamento dei sanitari dell'ospedale Pt_1 era stato diligente e non sussisteva perciò alcuna responsabilità dell costituitasi in giudizio, eccepiva: il Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, posto che l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie, pur prevista dalla legge 24/2017 (c.d. legge Gelli), non era ancora esercitabile per la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 10, comma 6, della citata legge;
che il credito di entrambi gli attori era prescritto, posto che il primo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione era stato l'avvio della procedura di mediazione, peraltro non espletata dalla Notaro, la cui domanda era anche per tale ragione improcedibile;
l'infondatezza della domanda nel merito;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della bisognava tener conto che la polizza assicurativa prevedeva una franchigia, per ogni sinistro, di euro 130.000.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti (tra i quali la quietanza comprovante l'avvenuto versamento da parte della a della somma di euro Controparte_5 Parte_1
860.000,00 e a di quella di euro 60.000), l'istruttore riteneva la causa matura Parte_2 per la decisione e, pertanto, disattendeva la richiesta degli attori di consulenza medico-legale e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti hanno provveduto a tale incombente riportandosi a tutti i precedenti rispettivi scritti difensivi e la causa è stata introitata per la decisone, previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti è fondata.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti da un paziente per colpa dei sanitari operanti nella struttura stessa è contrattuale e quindi soggetta al termine di prescrizione decennale;
viceversa, la responsabilità per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti (come la Notaro) è qualificabile come extracontrattuale, intercorrendo il rapporto contrattuale unicamente col paziente.
A l'arto fu imputato il 4 novembre 2008, che quindi costituisce il dies a quo del Parte_1 termine di prescrizione.
Sebbene la difesa degli attori abbia dedotto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di aver interrotto la prescrizione nell'anno 2018, non si è rinvenuto in atti alcun atto interruttivo risalente all'anno 2018. Invero, cronologicamente il primo atto (rinvenibile nel fascicolo telematico) al quale ricondurre la richiesta risarcitoria degli attori è la lettera del 16.10.2020 di he nega il Controparte_4 chiesto risarcimento, senza però indicare in quale data aveva ricevuto la richiesta stessa.
Di conseguenza, al giudicante non resta che prendere atto dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato da (per decorso del termine Parte_1 decennale) e da (per decorso del termine quinquennale), con conseguente Parte_2 rigetto della domanda dai medesimi proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dello scaglione relativo alla cause di valore indeterminabile di complessità media.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 5.1.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di e condanna gli attori in solido al Controparte_2 rimborso, in favore dei convenuti, delle spese processuali, liquidate in favore di ciascuno dei convenuti in euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Lecce il 23.4.2025.
Il Giudice Unico