Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2025, proposto da
IS DR, rappresentato e difeso dagli avvocati TO Bifolco, Emiddio Siani, Ylenia Di Biase e Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Valentino Torio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TO AR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 15462 del 15 settembre 2025, con il quale il Responsabile del Servizio III ha disposto il diniego dell’istanza depositata dal ricorrente ai fini dell’approvazione della proposta di stralcio funzionale del Comparto C4-ATURE1 in applicazione dell’art. 71, commi 6 e 7, delle NN.TT.A. del vigente P.U.C.;
- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11895 del 9 luglio 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;
- ove e per quanto occorra ed ove lesivo, dell’art. 71 delle NN.TT.A. del vigente P.U.C. nella parte in cui avesse inteso prevedere la non attuabilità del comparto entro il secondo decennio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Valentino Torio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa UR PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 15462 del 15 settembre 2025, recante diniego dell’istanza depositata dal ricorrente ai fini dell’approvazione della proposta di stralcio funzionale del Comparto C4-ATURE1 in applicazione dell’art. 71, commi 6 e 7, delle NN.TT.A. del vigente P.U.C.; nonché, ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 11895 del 9 luglio 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e l’art. 71 delle NN.TT.A. del vigente P.U.C. nella parte in cui avesse inteso prevedere la non attuabilità del comparto entro il secondo decennio.
Deduce il ricorrente di essere comproprietario di un’area sita alla Via Vetice del Comune di San Valentino Torio, distinta in catasto al foglio 2, p.lla n. 283, ricompresa in Zona C4.1 – ATURe1 del vigente P.U.C., approvato con delibera di C.C. n. 3 del 15 giugno 2020, pubblicata sul BURC n. 134 del 29 giugno 2020.
Evidenzia che:
a – il Comparto interessa un’area avente una superficie complessiva di 6.083 mq;
b – l’area di sua proprietà ha una superficie di circa 4.587,00 mq;
c – la disciplina di zona è contenuta nell’art. 71 delle NN.TT.A. del P.U.C., il quale, nella sua riformulazione conseguente alle osservazioni rese dalla Provincia di Salerno nella nota del 21 febbraio 2020, ha stralciato il Comparto de quo tra quelli trasformabili nel primo quinquennio, inserendolo tra quelli trasformabili nel secondo quinquennio;
d – la Tavola denominata Tav CO.04 della Componente Operativa del P.U.C. inserisce l’intero comparto PUA C4-ATURe1 nell’ambito delle aree trasformabili nel primo quinquennio;
e – il succitato art. 71, comma 7, delle NN.TT.A. del P.U.C. prevede la possibilità di suddividere il P.U.A. “ in stralci funzionali da concordare con l’Amministrazione Comunale ”.
Rileva di aver depositato, in prossimità della scadenza del primo quinquennio dall’approvazione del P.U.C., apposita istanza volta all’approvazione di uno stralcio funzionale del comparto C4- ATURe1, chiedendo alla Giunta Comunale di approvare il Sub Comparto C4-ATURe1, in ossequio a quanto previsto dal succitato art. 71, commi 6 e 7, delle NN.TT.A. del vigente P.U.C.
Attivato il procedimento, con nota del 9 luglio 2025, sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:
- “ la scheda di comparto C4-ATURe1 non è stata attuata e non rientra tra gli interventi realizzabili nel primo quinquennio, la stessa non è attuabile ”;
- “ l’art. 71 delle nta al comma 4, esplicita che il comparto non risulta attuabile e non rientra tra gli interventi realizzabili nel primo quinquennio ”;
- “ la scheda di comparto C4-ATURe1 non risulta tra quelle dell’elaborato CO.04_ Schede di comparto allegato del PUC approvato con D.C.C. n. 3 del 15.06.2020 ”.
Afferma il ricorrente di aver presentato apposite osservazioni con le quali ha evidenziato che:
- il Comparto de quo è attuabile nel secondo quinquennio dall’approvazione del P.U.C., così come riportato anche nel c.d.u;
- è erroneo il riferimento all’art. 71, comma 4, atteso che tale norma indica quali sono i Comparti realizzabili nel 1° quinquennio; il Comparto C4 è stato depennato in quanto la sua esecuzione è prevista nel 2° quinquennio (che è iniziato a decorrere a partire dal 30 giugno 2025, essendo stato il P.U.C. reso esecutivo con pubblicazione sul BURC n. 134 del 29 giugno 2020).
Evidenzia, infine, che con provvedimento del 15 settembre 2025, il Responsabile del Settore ha respinto l’istanza ritenendo che le osservazioni pervenute “ non siano meritevoli di accoglimenti per i motivi già citati nella precedente comunicazione… ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 ”.
Eccepisce innanzitutto l’incompetenza in quanto l’avversata determinazione di diniego è stata adottata dal Direttore del Settore del Servizio III del Comune di San Valentino Torio, pur trattandosi di atto di competenza della Giunta Comunale in virtù degli artt. 28 della L. n. 1150/1942 e 10 del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione della L.R.C n. 16/2004.
Aggiunge poi, premessa la compatibilità della richiesta con il vigente P.U.C., che in presenza di un’eventuale variante al P.U.C. la competenza sarebbe al più del Consiglio Comunale e che, in generale, la competenza esclusiva in materia di adozione e approvazione di atti che hanno anche una valenza di tipo urbanistico, come nella specie, è degli organi di indirizzo politico amministrativo.
In secondo luogo, eccepisce la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 in quanto i rilievi opposti con il provvedimento conclusivo non sono altro che una mera duplicazione di quelli già rappresentati con la comunicazione dei motivi ostativi.
Inoltre, secondo la prospettazione attorea, in conseguenza della violazione del giusto procedimento si manifestano anche il difetto assoluto di motivazione e la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Nel merito, parte ricorrente contesta i rilievi opposti nella comunicazione dei motivi ostativi e segnatamente l’assunto secondo il quale la scheda del Comparto non sarebbe stata approvata e non sarebbe attuabile.
Ciò in quanto la comunicazione dei motivi ostativi è stata adottata in data 9 luglio 2025 e il provvedimento finale in data 15 settembre 2025, ovvero quando aveva già iniziato a decorrere il secondo quinquennio.
Il Comparto C4 sarebbe quindi attuabile poiché lo stesso rientra tra gli interventi attuabili nel secondo quinquennio, come risulta dalla tavola AP.01 e dalla tavola CO.02**, oltre che dal certificato di destinazione urbanistica con il quale la P.A. ha certificato che l’area ricade in “ zona C4.1ATURe1 – potenzialmente attuabile nel 2^quinquennio ”.
In altri termini, secondo il ricorrente, non è vero che la scheda del comparto non sarebbe stata approvata ed è errato il motivo secondo il quale l’intervento non sarebbe realizzabile nel primo quinquennio (essendo lo stesso realizzabile nel secondo quinquennio).
Afferma in senso contrario che:
- il Comparto C4 è sicuramente attuabile;
- l’istanza è assentibile;
- l’avversato diniego è manifestamente illegittimo per difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria e illogicità manifesta in quanto la P.A. non ha tenuto conto né della disciplina di zona applicabile per l’area in oggetto (che consente l’attuazione nel secondo quinquennio) né dell’arco temporale nel quale si inserisce l’azione amministrativa (il secondo quinquennio).
Contesta parimenti il riferimento operato dalla P.A. all’art. 71, comma 4, delle NN.TT.A. del P.U.C., atteso che tale norma indica solo quali sono i Comparti realizzabili nel 1° quinquennio e non trova alcuna applicazione nel caso di specie.
Quanto alla mancanza della Scheda di comparto C4, rileva come essa sia riconducibile all’inerzia/responsabilità addebitabile alla stessa Amministrazione, sicché, ferma restando la non ostatività all’assentibilità dell’istanza, non è comunque opponibile dall’Amministrazione.
Si è costituito il Comune resistente eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, avendo il P.U.C. escluso dall’attuabilità il Comparto e risultando pertanto inammissibile l’istanza, stante la sua incompatibilità con il P.U.C. stesso.
In secondo luogo, secondo l’amministrazione, il ricorso sarebbe altresì inammissibile, perché impingerebbe scelte discrezionali della P.A.
Ha rilevato poi il Comune che il Comparto C4 – ATURe1 non è attuabile perché non rientra nella scheda del comparto CO.04 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15 giugno 2020, mentre la scheda richiamata dal ricorrente nell’istanza è quella sola adottata, risalente al febbraio 2019.
Ha aggiunto che il suddetto Comparto è stato “stralciato” dal P.U.C. a seguito delle richieste della Provincia di Salerno, la quale, solo dopo tale stralcio comunale, ha reso parere favorevole; di qui che l’art. 71 delle NN.TT.A. non ha previsto e, dunque, non ha approvato il Comparto C4 ATURE1 e ATURE 3, espressamente eliminati (“barrati”) dal comma 4.
Ha contestato le tesi avversarie sul riferito secondo quinquennio, mancando un’indicazione vincolante tassativa di un obbligo di attivazione del Comparto nel secondo quinquennio.
Ha rilevato che la Tavola AP.01, relativa alla disciplina operativa degli interventi inclusi i comparti ATURE, stabilisce solo i parametri da rispettare (destinazioni d’uso, determinazione delle opere pubbliche, etc.) nei comparti approvati nel P.U.C., precisando, in ogni caso, che il presupposto è sempre la scheda di comparto, in assenza della quale non è possibile alcun assenso al sub-comparto.
Ha contestato pure l’eccezione di incompetenza ex adverso sollevata sostenendo, per contro, che la competenza è del dirigente in quanto l’istanza non è conforme al P.U.C. e dunque manca il presupposto della richiesta, sicché la natura dell’atto non ha carattere pianificatorio.
Infine, ha sostenuto che non vi era alcun obbligo per la P.A. di confutare analiticamente le memorie di partecipazione.
Non si è costituito il controinteressato, pur ritualmente intimato.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
L’istanza di parte ricorrente conteneva la “ proposta di stralcio funzionale del comparto C4-ATURE1 in applicazione dell’art. 71, comma 6 e 7 della Normativa Tecnica di Attuazione (NTA) del PUC vigente ” e con essa si chiedeva “ All’amministrazione comunale di approvare il Sub Comparto C4-ATURE1 sulla base della relazione tecnica allegata alla presente istanza ”.
Orbene, il Comune ha rilevato in proposito che:
“ - la scheda di comparto C4-ATURe1 non è stata approvata e non rientra tra gli interventi previsti realizzabili nel primo quinquennio, la stessa non è attuabile.
- l’art. 71 delle NTA al comma 4, esplicita che il comparto C4-ATURe1 non risulta attuabile e non rientra tra gli interventi previsti realizzabili nel primo quinquennio;
Considerato che la scheda di comparto C4-ATURe1 non risulta tra quelle dell’elaborato CO.04_Schede di comparto, allegato del PUC approvato con D.C.C. n. 3 del 15.06.2020 e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURC n. 134 del 29.06.2020 … ”.
L’art. 71 delle NN.TT.A., rubricato “ Zone C4 - ATURe: Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale Estensivi ”, all’esito della modifica introdotta a seguito dei rilievi della Provincia di cui alla nota prot. 2613 del 21 febbraio 2020, recita:
“ 1. Tali zone, perimetrate nelle planimetrie di P.U.C., comprendono parti di territorio comunale destinate a nuovi insediamenti residenziali di tipo estensivo, collocati all'interno del tessuto residenziale di completamento.
2. L’obiettivo preposto è quello di:
- consolidare e qualificare i tessuti edificati, attraverso la manutenzione, la qualificazione degli spazi pubblici e la dotazione di servizi;
- arrestare la dispersione insediativa nelle situazioni “di frangia” (compattazione e migliore definizione dei margini, qualificazione degli insediamenti);
- completare l’accrescimento funzionale nella misura richiesta dai fabbisogni abitativi.
3. In tali zone il P.U.C. si attua mediante P.U.A.
4. I comparti edificatori residenziali estensivi individuati sulle cartografie di piano attuabili nel primo quinquennio sono:
- ATURe-2;
- ATURe-4;
- ATURe-5;
- ATURe-6.
5. Il P.U.A. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla cartografia di P.U.C., nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati nelle schede di individuazione e disciplina dei Comparti edificatori, allegate alle presenti Norme, nel rispetto dell’altezza massima pari a 12 metri.
6. La variazione delle previsioni distributive del Comparto, sempre che motivate, vanno sottoposte ad una preventiva espressione dell’Amministrazione Comunale, che può consentire previa redazione di progetto unitario esteso all'intera zona territoriale omogenea e con propria deliberazione, la modifica dell’organizzazione dell’intervento, fermo restando il rispetto delle quantità di superfici ad uso pubblico riportate nella scheda allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
7. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà essere suddiviso in stralci funzionali da concordare con l’Amministrazione Comunale. Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard urbanistici.
8. Le destinazioni d’uso consentite sono espressamente riportate nella scheda allegata alle presenti
Norme Tecniche di Attuazione ”.
Il comma 4 della citata disposizione ha dunque stralciato il Comparto C4-ATURe1 dall’attuazione immediata del Piano.
Irrilevanti sono le circostanze che l’intervento sarebbe astrattamente attuabile nel secondo quinquennio e che, al momento di adozione dell’atto impugnato, tale secondo quinquennio fosse già in corso (cosa che comunque non era alla data di presentazione dell’istanza), in quanto, non essendo mai intervenuta l’approvazione del Comparto, non era certamente possibile chiedere l’approvazione di un sub comparto.
Per tale ragione, va disattesa l’eccezione di incompetenza, atteso che, in assenza del Comparto di riferimento, l’istanza di approvazione di un sub comparto non era neppure istruibile, sicché non viene in rilievo l’esercizio della competenza della Giunta sugli atti a carattere pianificatorio.
Né è sostenibile, d’altro canto, che la scheda CO.04, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15 giugno 2020, ricomprenda al suo interno anche il Comparto C4 ATURe1, la cui scheda, viceversa, risulta solo adottata e non inserita tra quelle dell’art. 71, comma 4.
Pertanto, mancando l’approvazione del Comparto e della relativa scheda, la richiesta di approvazione del sub comparto non poteva che essere respinta.
Infine, il ricorso si appalesa infondato anche con riferimento all’impugnazione dell’art. 71 delle NN.TT.A., venendo in rilievo una scelta tecnica – quella di distinguere tra Comparti immediatamente attuabili e Comparti ad attuazione differita – altamente discrezionale, sindacabile nei ristretti limiti della contraddittorietà e della manifesta irragionevolezza, non sussistenti nella specie.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
UR PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO