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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e vertente
TRA
, con sede in AZ DE (Sr), Via Parte_1
Martiri di Via Fani n. 17/D, codice fiscale partita I.v.a. in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
socio amministratore, Sig. nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1
(Avvocati Sophia Rita Piccolo e Valerio Cremona) ATTRICE
E con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale PA
, rappresentata dal suo procuratore con sede in Roma, Viale Regina P.IVA_3 Controparte_3
Margherita n. 125, c.f. in persona del procuratore, Sig. per P.IVA_4 Controparte_4
procura con sottoscrizione autenticata il 22.9.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. Persona_1
61973, raccolta n. 31963)
(Avv. Mario Francesco Mancuso) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 5.11.2024 svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1 Parte_1
“Con le presenti note per la trattazione dell'udienza con modalità cartolare, giusta provvedimento del G.U., dott.ssa Daniela Gaetano, reso con provvedimento del 30.05.2023, premesso tutto quanto domandato, allegato, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria nell'atto di citazione, nel verbale di causa del giorno 08.04.2022, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., nelle note per l'udienza del 02.12.2022 e nella memoria di precisazione delle conclusioni, tutto qui da intendersi integralmente ripetuto e trascritto, richiamata la documentazione versata in atti, si contesta e si chiede il rigetto in toto et in singulis delle domande, deduzioni, eccezioni e richieste anche istruttorie ex adverso formulate in comparsa di risposta, nel verbale di causa del giorno
08.04.2022, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c, nelle note per l'udienza del
02.12.2022 e nelle note di precisazione delle conclusioni. 2
Si insiste nelle domande, eccezioni, difese e richieste istruttorie formulate in atti e verbali di causa e specificatamente nel chiedere: ammettersi prova per testi sugli articolati già formulati in atto di citazione (pag. 24) e, altresì, sui capitolati di prova articolati nella memoria ex art. 183 n. 2 (pag. 12) e nella richiesta di ammissione della assunzione in forma delegata ex art. 203 c.p.c. innanzi al Tribunale di Siracusa, tenuto conto della residenza o domicilio dei testi che per tutti gli articolati sono stati indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 (pag. 13); disporsi ispezione sui luoghi e nomina di CTU tecnica e contabile al fine di accertare quanto già indicato nella memoria ex art. 183 n. 2 (pag. 13).
Si insiste, altresì, nelle domande formulate ai nn. III, IV e V dell'atto di citazione e specificatamente:
III. In via principale accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione del contratto. n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione in Sortino (Sr), contrada Savary/Giambra s.n.c., tra la ' C.F. Parte_1
, P.IVA ed in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 PA
odierna convenuta;
IV. e per l'effetto, accertato l'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattualmente assunte, condannare in persona del legale rappresentante p.t., all'adempimento nei PA confronti della ' di tutte le obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte e segnatamente all'allaccio e attivazione della fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione relativamente all'immobile sito in Sortino (SR), contrada Savary/Giambra s.n.c.; con fissazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
V. condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento PA
di tutti i danni cagionati in conseguenza della propria condotta inadempiente alla
' così distinti: Parte_1
- € 44.543,80 per la perdita dell'agrumeto e il suo reimpianto;
- € 56.989,88 per il mancato guadagno derivante dalla perdita del raccolto nella stagione autunno- inverno 2021;
- € 110.000 per la perdita di utile connessa all'attività agrituristica;
- € 10.000 per la perdita di chance relativa all'organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica 3
- € 20.000 per i danni all'immagine dell'azienda e al suo avviamento;
e così per complessivi € 241.533,68, ovvero condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma che sia ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pronuncia di condanna e fino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori danni subendi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore ragione, diritto e azione per tutto quanto non domandato nel presente giudizio.
Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.”
Per PA
“Avuto riguardo al provvedimento del 30.05.2023, che ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 05 novembre 2024, premessa la comparsa di costituzione e risposta, le deduzioni a verbale all'udienza del 08.04.2022, le tre memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, le precedenti note di trattazione e le note di precisazione delle conclusioni, da intendersi tutte qui integralmente trascritte e riportate, richiamata la documentazione versata in atti, a mezzo delle presenti note di trattazione la odierna esponente insiste in tutto quanto sin qui dedotto, contestato ed eccepito rinnovando la contestazione degli assunti avversari.
In via istruttoria, si insiste nell'opporsi alle richieste istruttorie avversarie già condivisibilmente disattese dal Giudicante con la sua Ordinanza del 02.12.2022.
In particolare si insiste nell'opporsi alla prova per testi istanziata da controparte su tutti gli articolati di cui a pag. 12 della sua seconda memoria ex art. 183 comma vi c.p.c., in quanto inammissibili e/o irrilevanti e/o superflui e/o tendenti a fare esprimere testi giudizi e valutazioni anziché fatti (es.: capitolo b) “ “E' vero o no che l'impossibilità di azionare l'impianto idrico ha causato la perdita del 50% dell'aranceto produttivo e che, permanendo la mancanza di elettricità anche il rimanente
50%, danneggiato in modo non irreversibile, andrà perduto?; cap. e) “ E' vero o no che l'azienda, mancando l'energia elettrica, non ha potuto dare avvio all'attività agrituristica programmata e pubblicizzata per la stagione primavera-estate 2021?; cap. f) “E' vero o no che l'azienda, già fortemente danneggiata, rischia la definitiva chiusura permanendo la mancanza di elettricità?”, cap. i) “ E' vero o no che nell'ottobre 2018 ha interrotto l'erogazione di energia elettrica all'immobile sito a CP_2
Sortino, C.da Savary/Giambra della ' per il distacco della Parte_1
cabina a causa di un guasto e che, nonostante le opere di manutenzione e le ripetute richieste di riattivazione, si è rifiutata di procedere alla ripresa della fornitura?, e si insiste nell'opporsi CP_2
alla ammissione dei capitoli di prova su tutte le circostanze ed i fatti tardivamente ed 4
inammissibilmente introdotti da parte attrice, per la prima volta, solo con la sua seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Si insiste nell'opporsi alla produzione documentale allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma vi c.p.c. di controparte perché inammissibile, non conducente e/o tendente a dimostrare fatti e circostanze inammissibilmente e tardivamente introdotti da parte avversa solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., dedicata alla sola formulazione delle richieste istruttorie.
Si insiste nell'opporsi alla chiesta assunzione dei testi in forma delegata ex art. 203 c.p.c., non ricorrendone i presupposti (né essendo sufficiente la mera affermata, e nemmeno documentata, residenza dei testi i n Sicilia), ed alla richiesta di ispezione sui luoghi, anche in ragione del lasso di tempo intercorso fra i fatti di causa e la disponenda ispezione.
Si insiste altresì nell'opporsi alla chiesta 'CTU tecnica e contabile al fine di:
1. Accertare la presenza in loco di un impianto idrico funzionante con pompe azionate con motore elettrico, di cui alle foto doc.18; 2. Accertare la presenza in loco di una cabina elettrica che a oggi l' non CP_2 riattivato per l'erogazione di energia elettrica alla “ ”;
3. Parte_1 accertare e quantificare tutti i danni patiti e patiendi dalla “ Parte_1
” derivanti dal mancato allaccio e dalla mancata fornitura di energia elettrica da parte di
[...]
e in particolare per la perdita dell'agrumeto e il suo reimpianto, per il mancato PA
guadagno derivante dalla perdita del raccolto nella stagione autunno-inverno 2021 e successive, per la perdita di utile connessa all'attività agrituristica, per la perdita di chance relativa all'organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica, per i danni all'immagine dell'azienda e al suo avviamento” (v. pag. 13 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di controparte), in quanto all'evidenza inammissibile ed esplorativa, non potendosi con tale mezzo supplire alla totale deficienza attorea in punto di allegazioni ed offerte di prove, né compiere alcuna indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze che controparte, pur avendone l'onere, ha omesso di allegare e provare.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza solo dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non già un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
In altri termini se la CTU ha per un verso la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, non può di certo, per altro verso, essere destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ. (così Cass., Sez. L, Sentenza n.
21412 del 05/10/2006 (Rv. 592217 - 01); Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007). 5
Dato il lasso di tempo intercorso dai fatti di causa, ogni consulenza tecnica si rivelerebbe in ogni caso inutile.
Si reiterano tutte le contestazioni, eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione, alle deduzioni rese a verbale all'udienza del 08.04.2022, alle tre memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. alle precedenti note di trattazione per l'udienza del 02.12.2022 ed alle note di precisazione delle conclusioni, e, nel caso di conferma della Ordinanza del 02.12.2022 che ha rigettato tutte le istanze istruttorie e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 05 novembre 2024, la odierna esponente precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione, chiedendosi rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto;
PA
In via subordinata, senza recesso dalle superiori difese, e senza inversione dell'onere della prova, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della scrivente società, dichiarare comunque la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto e non provato evento lesivo e dei danni patiti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1227, 1° e 2° comma e
2056 c.c., e, per l'effetto, ridurre la liquidazione del danno in ragione dell'accertato concorso colposo di parte attrice, e liquidarlo entro i limiti di ciò che si riterrà provato, ed in ogni caso denegare il risarcimento determinabile in via equitativa, con la condanna di parte attrice alla integrale rifusione delle spese di lite, incluse quelle del subprocedimento cautelare, definito con Ordinanza di rigetto del 18 maggio 2022, che ha rinviato al definitivo la regolamentazione delle spese processuali.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.1.2022, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda: PA
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento integrale delle domande attoree:
I. In via cautelare, attesa la gravità e urgenza, con decreto inaudita altera parte, ordinare a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., l'allaccio e attivazione della fornitura di CP_2
energia elettrica a Sortino in C.da Savary/Giambra in favore della deducente, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con 6
ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
II. in subordine, sempre in via cautelare, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare prossima udienza nel più breve termine possibile per la comparizione delle parti, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e in particolare anche disponendo perizia tecnica diretta a dare atto dello stato dei luoghi al fine di appurare la necessità di allaccio per l'impresa deducente che, in mancanza, è prossima alla chiusura definitiva e, con ordinanza, provvedere ordinando a
[...]
l'allaccio e attivazione della fornitura di energia elettrica a Sortino in C.da CP_2
Savary/Giambra in favore della deducente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento
d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
III. In via principale accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione del contratto n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione in Sortino
(SR), contrada Savary/Giambra s.n.c., tra la “ ” C.F. Parte_1 Parte_1
, P.IVA , ed in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 PA
p.t., odierna convenuta;
IV. e per l'effetto, accertato l'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattualmente assunte, condannare in persona del legale rappresentante p.t., all'adempimento nei PA confronti della “ ” di tutte le obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte e segnatamente all'allaccio e attivazione della fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione relativamente all'immobile sito in
Sortino (Sr), contrada Savary/Giambra s.n.c.; con fissazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a
€ 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
V. condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al PA
risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza della propria condotta inadempiente 7
alla “ ” così distinti: Parte_1
- € 44.543,80 per la perdita dell'agrumeto e il suo reimpianto;
- € 56.989,88 per il mancato guadagno derivante dalla perdita del raccolto nella stagione autunno-inverno 2021;
- € 110.000 per la perdita di utile connessa all'attività agrituristica;
- € 10.000 per la perdita di chance relativa all'organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica
- € 20.000 per i danni all'immagine dell'azienda e al suo avviamento;
- e così per complessivi € 241.533,68, ovvero condannarla al pagamento di quella maggiore
o minore somma che sia ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pronuncia di condanna e fino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori danni subendi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore ragione, diritto e azione per tutto quanto non domandato nel presente giudizio.”
Per quanto qui non riportato, si richiama l'atto di citazione, con cui Parte_1
(da ora, Società) esponeva che era derivata dalla trasformazione
[...] [...]
(c.f. ) deliberata con atto rogato il 30.12.2013 Controparte_5 P.IVA_1
dal notaio Dott. (repertorio n. 25212, raccolta n.8933 - documento n. 3); Persona_2
che, con atto rogato il 16.12.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 40.894, raccolta Persona_3
n.11.639 - documento n. 4), i soci , ed avevano venduto a CP_5 CP_6 CP_7 [...]
le quote di partecipazione alla Società, che aveva trasferito la propria sede e mutato il CP_1 rappresentante legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.e.c.); che la Società era proprietaria di terreni dell'estensione di ha 16.40.31 “di cui Ha 12.88.00 di superficie agricola utilizzata (docc. 1-2)” siti nel Comune di Sortino (Sr), “unica proprietà privata esistente nell'area naturale protetta della Valle dell'Anapo, ricompresa nella 'riserva naturale
Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande', in ZSC 'Valle del fiume Anapo, C.F._2
Cava Grande del Calcinara, Cugni di Sortino', sito di grande interesse naturalistico, storico e artistico, attraversato dal fiume con ambienti ecologici diversificati, piante rare presenti Pt_1
solo in loco, fauna variegata e unica, e nel contesto della Necropoli di Pantalica, riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO”; che, per tale bene immobile, nel 2020 l'esponente aveva avuto necessità di disporre di energia elettrica per svolgere l'attività aziendale, irrigare i terreni e avviare l'attività agrituristica autorizzata dalla Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Servizio 13°, Servizio
d'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, con nulla osta n. 16 del 2.8.1996 (documento n. 5); 8
che, mediante comunicazione telefonica, aveva richiesto l'attivazione della fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione a che aveva disposto un sopralluogo, PA
effettuato per e-Distribuzione S.p.a. dal tecnico, , il quale aveva indicato le Controparte_8 attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori di collegamento della conduttura di elettricità, demandate all'esponente e alla società distributrice, indicate nella “Specifica tecnica” e nell'“allegato D” sottoscritti dal medesimo tecnico e da il 17.9.2020 – documento n. CP_1
6); che le aveva inviato il preventivo dei lavori dell'importo di € 8.582,48 PA
(documento n. 7), con la proposta di contratto n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso non abitativo, con fissazione del termine al 21.3.2021 per l'invio all'indirizzo indicato del “Modulo di adesione” e preventivo accettati, previo pagamento di tale importo (documento n. 7);
che il 17.3.2021 la Società aveva accettato la proposta di contratto n. SG9186042 e aveva pagato l'importo di € 8.582,48 con bonifico bancario alle coordinate indicate e con causale “numero pratica OI-0405427442 P.IVA ” e ne aveva inviato l'attestazione all'indirizzo e-mail P.IVA_2
, con il modulo di adesione al contratto, compilato e sottoscritto da Email_1
, con copia della sua carta d'identità (documento n. 8), avendo apportato correzioni Controparte_5
a tali moduli riportanti dati precedenti relativi all'assetto societario del 30.12.2013 (ragione sociale, sede, e-mail e P.e.c.); che, con lettera del 19.3.2021, aveva negato l'allaccio e l'attivazione della PA fornitura di energia elettrica, assumendo che i dati indicati dalla richiedente identificavano “un cliente evidentemente diverso” e, con e-mail del 22.3.2021, la Società aveva risposto, affermando che la richiesta di stipulazione del contratto era stata effettuata da un solo soggetto identificato dal
“numero di partita I.v.a. 02477930875 esistente dal lontano 1987”, come dimostrava la visura camerale (documenti n. 9 e 10), ma non aveva ricevuto riscontro;
che, a seguito di solleciti telefonici e scambio di comunicazioni e diffide (documenti n. 11-15), con lettera del 29.6.2021, le aveva comunicato il rigetto del reclamo dell'1-3.6.2021 PA relativo al contratto n. SG9186042, facendo riferimento a un'utenza sita a “Catania, viale Orazio
Motta Tornabene 3”, dove era stata ubicata la precedente sede legale della Società, e senza aver menzionato il luogo indicato per la fornitura di energia elettrica, né le attività svolte dal tecnico o il preventivo (documento n.17).
La Società deduceva che la mancata conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica le aveva precluso sia l'irrigazione dei terreni, causando ingenti danni alle coltivazioni di 9
arance, come aveva accertato l'agronomo Dott. con relazione tecnica del Persona_4
22.9.2021 (documento n. 19), sia lo svolgimento dell'attività ricettiva autorizzata e aveva ricevuto disdette di prenotazioni (documento n. 20), risentendo di danni stimati in € 120.000, per il trimestre luglio/settembre 2021, come accertato dal commercialista di fiducia, Dott. Testimone_1
con la relazione del 20.10.2021 (documento n. 21); che aveva avuto esito negativo il procedimento di conciliazione promosso presso ARERA -
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (documento n. 23); che il contratto n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso non abitativo in Sortino (SR), inerente al suindicato bene immobile doveva intendersi concluso con
[...]
rimasta inadempiente alle obbligazioni di eseguire i lavori preventivati e di fornire CP_2
l'energia elettrica;
che l'esponente aveva ricevuto dalla controparte moduli prestampati, contenenti alcuni dati inesatti
(documento n. 8), che, per adesione, aveva compilato, inserendo indicazioni corrette relative all'ubicazione della sede legale e alla denominazione assunta nel 2013, e, una volta sottoscritti da
, il 17.3.2021 li aveva inviati a e aveva pagato l'importo di € Controparte_5 PA
8.582,48 preventivato per i lavori;
che la condotta omissiva di aveva causato danni, che andavano risarciti con il PA pagamento del complessivo importo di € 101.533,68 , composto da € 44.543,80 per la perdita dell'aranceto ed € 56.989,88 per il mancato introito per la vendita dei frutti che sarebbero stati prodotti se il terreno fosse stato irrigato, nonché con il pagamento di un importo non inferiore a €
70.000, quale risarcimento per il mancato avvio dell'attività agrituristica, come accertato dal tecnico di fiducia, Dott. (documento n. 21); Testimone_1 che, per il medesimo trimestre luglio/settembre 2021, andava considerata l'ulteriore perdita per la mancata vendita di circa trenta pasti al giorno, il cui risarcimento andava commisurato almeno a €
84.000 e ridotto a € 40.000, tenuto conto della maggiore incidenza dei costi non sostenuti;
che era responsabile per non aver reso possibile l'organizzazione di attività e PA servizi connessi all'attività agrituristica, causando un danno da risarcire con l'ulteriore importo di
€ 10.000, oltre il danno all'immagine, risentito per aver dovuto annullare prenotazioni, e che andava risarcito con il pagamento di € 20.000 o della somma ritenuta dovuta.
Con decreto del 16-17.2.2022, era confermato lo svolgimento dell'udienza il giorno 8.4.2022, indicato in citazione ed era dichiarata irrituale la domanda cautelare contenuta nell'atto di citazione, nell'inosservanza dell'art. 669 bis c.p.c.
In data 18.3.2022, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della PA
domanda avversaria e chiedeva: 10
“Per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito, e per quant'altro a dedursi, con riserva di meglio esplicitare e soggiungere anche all'esito delle avverse difese, come sopra PA
rappresentata, domiciliata e difesa, rassegna allo stato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali ed i motivi tutti di cui in narrativa, così statuire:
1) in via preliminare, in accoglimento della relativa eccezione ed escludendo ogni effetto sanante della presente costituzione in giudizio, dichiarare e ritenere improcedibile l'azione avversaria per tardiva iscrizione a ruolo della causa, in violazione dell'art. 165 c.p.c., e, conseguentemente, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Nel merito, senza recesso dalla eccepita improcedibilità della domanda, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga sanata la eccepita tardività per effetto della costituzione della odierna convenuta, e senza inversione dell'onere della prova, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) In via subordinata, senza recesso dalle superiori difese, e senza inversione dell'onere della prova, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della odierna convenuta, indagare in via istruttoria, con la finalità di dichiarare comunque la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto e non provato evento lesivo e dei danni patiti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1227, 1° e 2° comma e 2056 c.c., e, per l'effetto, ridurre la liquidazione del danno in ragione dell'accertato concorso colposo di parte attrice, e liquidarlo entro i limiti di ciò che risulterà provato nel corso del giudizio, ed in ogni caso denegare il risarcimento determinabile in via equitativa.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, che grava indiscutibilmente su parte attrice, ci si oppone alla ammissione della prova per testi dedotta in atto di citazione a pag. 24, in quanto del tutto irrilevante e superflua, superata dai documenti di causa, ed in ogni caso tendente a fare esprimere ai testi valutazioni e giudizi (come ad es. il capitolo di prova f), E' vero o no che
l'azienda, già fortemente danneggiata, rischia la definitiva chiusura permanendo la mancanza di elettricità?), non suscettibili di essere espunti senza travolgere gli interi articolati.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi di parte attrice, ci si riserva di richiedere l'ammissione di prova contraria, nei limiti della sua eventuale ammissione, anche con altri capitoli di prova.
Con vittoria di spese ed onorari di giustizia nonché rimborso spese generali sia del presente giudizio che in relazione alla istanza cautelare dichiarata inammissibile.”
In via preliminare, la parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda avversaria per inosservanza del termine di cui all'art. 165 c.p.c.; nel merito, esponeva che l'8.9.2020 le era 11
pervenuta da (codice fiscale e partita I.v.a. ), Controparte_9 P.IVA_2
una richiesta di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica in C.da Giambra snc nel
Comune di Sortino, per una potenza di 50 Kw e livello di tensione 380, e le aveva assegnato il contratto n. SG9186042; che, con il distributore territoriale, competente per le attività di allaccio e fornitura di energia elettrica, il 17.9.2020 aveva eseguito un sopralluogo, per individuare le attività propedeutiche all'attivazione, indicate nella “Specifica Tecnica” (documento n. 6 di parte attrice) lo stesso giorno aveva inviato alla richiedente i moduli del contratto n. SG9186042, contenenti il preventivo di allaccio ed attivazione della fornitura, con scadenza 21.3.2021; che il 17.3.2021 le era stato restituito il modulo compilato e, con bonifico bancario, era stato pagato l'importo di € 8.582,48, pari al costo dei lavori indicati nel preventivo dei lavori, che sarebbero stati svolti in cinquanta giorni;
che la parte attrice – soggetto diverso dal richiedente l'allaccio e l'attivazione di energia elettrica - senza preavvisare l'esponente, aveva cancellato i dati identificativi della Società Immobiliare
Valdanapo S.a.s., sostituendoli con i propri dati e codice fiscale ( in luogo di P.IVA_1
, appartenente a Società Immobiliare Valdanapo S.a.s.); P.IVA_2
che la dichiarazione di accettazione del contratto era stata sottoscritta da , il quale, il Controparte_5
17.3.2021, quando questo testo era stato inviato all'esponente, non rivestiva alcuna carica nella
(documenti n. 2, 3 e 4 atto di citazione), di cui 16.12.2020 Parte_1
era divenuto socio e amministratore (documento n. 4 di parte attrice), sicché il CP_1
contratto tra le parti non era stato concluso, poiché la richiesta di attivazione della fornitura non era stata formulata dal legale rappresentante o socio della Società, come aveva comunicato alla Società con lettera del 19.3.2021, contenente l'invito a inoltrare una nuova richiesta di allaccio alla rete elettrica contenente i dati corretti (documento n. 9 di parte attrice), che non era stata effettuata;
che il 22.3.2021, decorso il termine di efficacia della proposta contrattuale, la Società aveva risposto a con argomentazioni che non erano state condivise, non aveva menzionato la PA
sottoscrizione apposta sul modulo contrattuale da , privo della qualità di socio e di Controparte_5
poteri di rappresentanza, sicché la richiesta di contratto non era stata accolta, né la Società non aveva inoltrato una nuova richiesta, annullando quella errata;
che, nel mese di giugno 2021, l'esponente aveva inserito nei propri sistemi i dati identificativi della
Società, a seguito della coeva prima richiesta di stipulazione del contratto di fornitura di energia elettrica, in precedenza non richiesto dalla medesima. deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1326 c.c. poiché la PA
società attrice non era la destinataria della proposta di contratto n. SG9186042, che era stata 12
sottoscritta da soggetto non legittimato a concludere contratti o assumere obbligazioni per conto di che non aveva indicato le modalità per ottenere Parte_1 restituzione dell'importo di € 8,548,82 versato con bonifico del 17.3.2021, a seguito della relativa disponibilità manifestata dall'esponente; deduceva che, in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ricorrevano i presupposti per applicare gli artt. 1227 e 2056 c.c.
La parte convenuta sosteneva che la domanda cautelare di cui all'atto di citazione era infondata e priva di presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora; eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, in difetto di prova circa la sussistenza dei danni e il nesso causale con i fatti di causa, mentre la consulenza di parte costituiva un'allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di efficacia probatoria;
affermava che il nulla osta prodotto dalla Società (documento n. 5), aveva previsto: “[…] è da intendersi revocato ove non fosse stata trasmessa all'assessorato regionale all'agricoltura della regione siciliana, entro tre mesi dal rilascio, e pertanto entro il 23 febbraio
2021 l'autorizzazione comunale scaduta dal 13/12/2014.”, ma non era stato provato alcun rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica.
Nel corso dell'udienza dell'8.4.2022, il Giudice riscontrava l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per inosservanza del termine di cui all'art. 165 c.p.c., rilevando che la parte attrice si era costituita il 13.1.2022, ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c.
Con ricorso del 4.5.2022, di cui si richiama il contenuto, la Società chiedeva l'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.:
“Ricorre All'Ill.mo G.I. affinchè ai sensi degli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.
Voglia contrariis reiectis
I. In via cautelare, attesa la gravità e urgenza, con decreto inaudita altera parte, ordinare a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., l'allaccio e attivazione della fornitura di CP_2
energia elettrica a Sortino in C.da Savary/Giambra in favore della deducente, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
13
II. in subordine, sempre in via cautelare, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare prossima udienza nel più breve termine possibile per la comparizione delle parti, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e in particolare anche disponendo perizia tecnica diretta a dare atto dello stato dei luoghi al fine di appurare la necessità di allaccio per le ragioni sopra esposte, e con ordinanza provvedere ordinando a l'allaccio e attivazione della fornitura PA
di energia elettrica a Sortino in C.da Savary/Giambra in favore della deducente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
III. con vittoria di spese e compensi di giudizio Con riserva di ogni ulteriore ragione, diritto e azione per tutto quanto non domandato nel presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, reiterava le conclusioni di merito e la domanda di PA
cui al ricorso era respinta con ordinanza riservata del 20.5.2022.,
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 5.11.2024, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza resa il 2.12.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca;
a ciò va aggiunto che ognuna delle suindicate relazioni tecniche prodotte dalla parte attrice è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510;
Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022).
Come già esposto, con il contratto rogato il 16.12.2020 dal notaio Dott. (repertorio Persona_3
n. 40.894, raccolta n. 11.639 – documento n. 4 di parte attrice), , e CP_7 CP_6 Controparte_5 hanno ceduto le loro quote di partecipazione a con sede in Catania, Parte_1
Via O.Motta Tornabene n.3, i primi due a favore di e l'altro a CP_1 CP_10
Non risulta dedotto o documentato che, dal 16.12.2020, abbia conservato alcuna Controparte_5
carica in tale società, sicché va considerato che la richiesta di attivazione della fornitura di energia 14
elettrica contenuta nel modulo predisposto da compilato e sottoscritto da PA
, datato 8.9.2020, privo di data certa ex art. 2704 c.c., è stato inoltrato all'attuale Controparte_5
parte convenuta il 17.3.2021, quando, da mesi, egli non era socio o amministratore della Società, né ha predisposto, sottoscritto e inoltrato simile richiesta contrattuale a CP_11 CP_2
[...]
Non è configurabile la ratifica dell'attività contrattuale posta in essere da , che, Controparte_5 secondo la parte attrice, sarebbe stata realizzata con il pagamento dell'importo preventivato per l'esecuzione dei lavori propedeutici alla fornitura di energia elettrica, effettuato con bonifico bancario del 17.3.2021, inviato lo stesso giorno tramite posta elettronica a con PA la copia della missiva dell'8.9.2020 ricevuta da questa società e con il modulo di adesione al contratto di somministrazione d'energia elettrica sottoscritto da , il quale non era Controparte_5 socio dell'istante, e ha allegato copia della sua carta d'identità (documento n. 8 di parte attrice).
Al riguardo, si richiama il principio, già enunciato in sede cautelare, secondo cui: “Il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi;
la ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 27399 del 28.12.2009, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610977-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 1708 del 16.2.2000; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14944 del 26.11.2001).
In difetto di un'attività di ratifica della manifestazione di volontà espressa da per la Controparte_5
Società, non si può ritenere concluso un contratto di somministrazione tra le parti, anche in considerazione dell'incontroversa restituzione da parte di alla società del PA
suindicato importo, pari al corrispettivo dei lavori necessari a eseguire le opere propedeutiche all'attivazione della fornitura, la cui mancata esecuzione e altrettanto pacifica.
Avuto riguardo alla responsabilità precontrattuale disciplinata dall'art. 1337 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, 15
risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7768 del 29.3.2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 596082 – 01; conf. Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 7545 del 15.4.2016; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 34510 del 16.11.2021).
Si rileva che: “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto); ma non è consentito, per la natura dell'illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all'adempimento del contratto e alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 14539 del
30.7.2004, ivi, Rv. 575107-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 15147 del 12.5.2022; cfr. Cass.,
Sez. 3 civ, sentenza n. 24795-2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1632 del 14.2.2000; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11243 del 18.7.2003),
Non è possibile invece conseguire il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei mancati vantaggi che il contraente avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito e la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Il pregiudizio risarcibile in caso di accertata responsabilità precontrattuale deve ritenersi circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del negozio, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, senza estendersi all'interesse positivo, e in particolare al lucro cessante risarcibile (ex artt. 1218, 1223 e 1453, comma 1, c.c.) se il contratto
(ove ipoteticamente concluso) non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (cfr. Cass. n. 19883/2005, Cass. n. 2525/2006, Cass. n. 24625/2015, Cass. n.
4718/2016, Cass. n. 30186/2021, Cass. n. 19202/2023).” (Corte Cass., Sez. 2 civ., ordinanza 35170-
2023, ivi, motivazione); è esclusa anche la risarcibilità del danno da lesione dell'identità personale o dell'immagine sociale (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 495 del 18.1.2000, ivi, Rv. 532929 – 01).
Alle considerazioni appena svolte, segue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e non va disposta la restituzione dell''importo di € 8.582,48, di cui è stato documentato il pagamento, poiché la Società alle pagine n. 16 e 17 della comparsa conclusionale ha esposto: “E però, ciononostante, parte attrice non è rimasta inerte, ma si è attivata avviando e gestendo con trattative finalizzate a ottenere l'allaccio e la fornitura di energia elettrica, PA come comprovato dall'ulteriore e diverso preventivo di contratto n. SG4142080 del 23.06.2021 16
(doc. 16 all. atto di citazione). Tali trattative, grazie anche al successivo recupero del cospicuo importo € 8.582,48 trattenuto da controparte nelle proprie casse, sono sfociate, infatti, nella stipula di un nuovo, successivo e diverso contratto di allaccio e fornitura con PA
Le spese processuali, anche relative al procedimento cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa e considerata la natura documentale della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede circa la domanda formulata agli atti della causa civile n. 5521/2022 R.G.:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
- condanna la parte attrice a rifondere alla società convenuta le spese processuali, che, per la causa di merito, liquida nel complessivo importo di € 11.433,00 (2.552 fase studio, 1.628 fase introduttiva, fase di trattazione e istruttoria 3.000, fase decisoria 4.253) e per il procedimento cautelare liquida in € 3.453,00 (2.251 fase studio, 1.202 fase introduttiva), e a entrambi gli importi vanno aggiunti I.v.a, C.p.a. e e imborso spese generali come per legge,
Roma, 7.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e vertente
TRA
, con sede in AZ DE (Sr), Via Parte_1
Martiri di Via Fani n. 17/D, codice fiscale partita I.v.a. in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
socio amministratore, Sig. nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1
(Avvocati Sophia Rita Piccolo e Valerio Cremona) ATTRICE
E con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, codice fiscale PA
, rappresentata dal suo procuratore con sede in Roma, Viale Regina P.IVA_3 Controparte_3
Margherita n. 125, c.f. in persona del procuratore, Sig. per P.IVA_4 Controparte_4
procura con sottoscrizione autenticata il 22.9.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. Persona_1
61973, raccolta n. 31963)
(Avv. Mario Francesco Mancuso) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 5.11.2024 svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1 Parte_1
“Con le presenti note per la trattazione dell'udienza con modalità cartolare, giusta provvedimento del G.U., dott.ssa Daniela Gaetano, reso con provvedimento del 30.05.2023, premesso tutto quanto domandato, allegato, eccepito e richiesto, anche in via istruttoria nell'atto di citazione, nel verbale di causa del giorno 08.04.2022, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., nelle note per l'udienza del 02.12.2022 e nella memoria di precisazione delle conclusioni, tutto qui da intendersi integralmente ripetuto e trascritto, richiamata la documentazione versata in atti, si contesta e si chiede il rigetto in toto et in singulis delle domande, deduzioni, eccezioni e richieste anche istruttorie ex adverso formulate in comparsa di risposta, nel verbale di causa del giorno
08.04.2022, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c, nelle note per l'udienza del
02.12.2022 e nelle note di precisazione delle conclusioni. 2
Si insiste nelle domande, eccezioni, difese e richieste istruttorie formulate in atti e verbali di causa e specificatamente nel chiedere: ammettersi prova per testi sugli articolati già formulati in atto di citazione (pag. 24) e, altresì, sui capitolati di prova articolati nella memoria ex art. 183 n. 2 (pag. 12) e nella richiesta di ammissione della assunzione in forma delegata ex art. 203 c.p.c. innanzi al Tribunale di Siracusa, tenuto conto della residenza o domicilio dei testi che per tutti gli articolati sono stati indicati nella memoria ex art. 183 n. 2 (pag. 13); disporsi ispezione sui luoghi e nomina di CTU tecnica e contabile al fine di accertare quanto già indicato nella memoria ex art. 183 n. 2 (pag. 13).
Si insiste, altresì, nelle domande formulate ai nn. III, IV e V dell'atto di citazione e specificatamente:
III. In via principale accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione del contratto. n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione in Sortino (Sr), contrada Savary/Giambra s.n.c., tra la ' C.F. Parte_1
, P.IVA ed in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2 PA
odierna convenuta;
IV. e per l'effetto, accertato l'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattualmente assunte, condannare in persona del legale rappresentante p.t., all'adempimento nei PA confronti della ' di tutte le obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte e segnatamente all'allaccio e attivazione della fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione relativamente all'immobile sito in Sortino (SR), contrada Savary/Giambra s.n.c.; con fissazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
V. condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento PA
di tutti i danni cagionati in conseguenza della propria condotta inadempiente alla
' così distinti: Parte_1
- € 44.543,80 per la perdita dell'agrumeto e il suo reimpianto;
- € 56.989,88 per il mancato guadagno derivante dalla perdita del raccolto nella stagione autunno- inverno 2021;
- € 110.000 per la perdita di utile connessa all'attività agrituristica;
- € 10.000 per la perdita di chance relativa all'organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica 3
- € 20.000 per i danni all'immagine dell'azienda e al suo avviamento;
e così per complessivi € 241.533,68, ovvero condannarla al pagamento di quella maggiore o minore somma che sia ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pronuncia di condanna e fino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori danni subendi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore ragione, diritto e azione per tutto quanto non domandato nel presente giudizio.
Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.”
Per PA
“Avuto riguardo al provvedimento del 30.05.2023, che ha disposto la trattazione scritta dell'udienza del 05 novembre 2024, premessa la comparsa di costituzione e risposta, le deduzioni a verbale all'udienza del 08.04.2022, le tre memorie ex art. 183 c.p.c. depositate, le precedenti note di trattazione e le note di precisazione delle conclusioni, da intendersi tutte qui integralmente trascritte e riportate, richiamata la documentazione versata in atti, a mezzo delle presenti note di trattazione la odierna esponente insiste in tutto quanto sin qui dedotto, contestato ed eccepito rinnovando la contestazione degli assunti avversari.
In via istruttoria, si insiste nell'opporsi alle richieste istruttorie avversarie già condivisibilmente disattese dal Giudicante con la sua Ordinanza del 02.12.2022.
In particolare si insiste nell'opporsi alla prova per testi istanziata da controparte su tutti gli articolati di cui a pag. 12 della sua seconda memoria ex art. 183 comma vi c.p.c., in quanto inammissibili e/o irrilevanti e/o superflui e/o tendenti a fare esprimere testi giudizi e valutazioni anziché fatti (es.: capitolo b) “ “E' vero o no che l'impossibilità di azionare l'impianto idrico ha causato la perdita del 50% dell'aranceto produttivo e che, permanendo la mancanza di elettricità anche il rimanente
50%, danneggiato in modo non irreversibile, andrà perduto?; cap. e) “ E' vero o no che l'azienda, mancando l'energia elettrica, non ha potuto dare avvio all'attività agrituristica programmata e pubblicizzata per la stagione primavera-estate 2021?; cap. f) “E' vero o no che l'azienda, già fortemente danneggiata, rischia la definitiva chiusura permanendo la mancanza di elettricità?”, cap. i) “ E' vero o no che nell'ottobre 2018 ha interrotto l'erogazione di energia elettrica all'immobile sito a CP_2
Sortino, C.da Savary/Giambra della ' per il distacco della Parte_1
cabina a causa di un guasto e che, nonostante le opere di manutenzione e le ripetute richieste di riattivazione, si è rifiutata di procedere alla ripresa della fornitura?, e si insiste nell'opporsi CP_2
alla ammissione dei capitoli di prova su tutte le circostanze ed i fatti tardivamente ed 4
inammissibilmente introdotti da parte attrice, per la prima volta, solo con la sua seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Si insiste nell'opporsi alla produzione documentale allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma vi c.p.c. di controparte perché inammissibile, non conducente e/o tendente a dimostrare fatti e circostanze inammissibilmente e tardivamente introdotti da parte avversa solo con la seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., dedicata alla sola formulazione delle richieste istruttorie.
Si insiste nell'opporsi alla chiesta assunzione dei testi in forma delegata ex art. 203 c.p.c., non ricorrendone i presupposti (né essendo sufficiente la mera affermata, e nemmeno documentata, residenza dei testi i n Sicilia), ed alla richiesta di ispezione sui luoghi, anche in ragione del lasso di tempo intercorso fra i fatti di causa e la disponenda ispezione.
Si insiste altresì nell'opporsi alla chiesta 'CTU tecnica e contabile al fine di:
1. Accertare la presenza in loco di un impianto idrico funzionante con pompe azionate con motore elettrico, di cui alle foto doc.18; 2. Accertare la presenza in loco di una cabina elettrica che a oggi l' non CP_2 riattivato per l'erogazione di energia elettrica alla “ ”;
3. Parte_1 accertare e quantificare tutti i danni patiti e patiendi dalla “ Parte_1
” derivanti dal mancato allaccio e dalla mancata fornitura di energia elettrica da parte di
[...]
e in particolare per la perdita dell'agrumeto e il suo reimpianto, per il mancato PA
guadagno derivante dalla perdita del raccolto nella stagione autunno-inverno 2021 e successive, per la perdita di utile connessa all'attività agrituristica, per la perdita di chance relativa all'organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica, per i danni all'immagine dell'azienda e al suo avviamento” (v. pag. 13 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di controparte), in quanto all'evidenza inammissibile ed esplorativa, non potendosi con tale mezzo supplire alla totale deficienza attorea in punto di allegazioni ed offerte di prove, né compiere alcuna indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze che controparte, pur avendone l'onere, ha omesso di allegare e provare.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza solo dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non già un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
In altri termini se la CTU ha per un verso la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, non può di certo, per altro verso, essere destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 cod. civ. (così Cass., Sez. L, Sentenza n.
21412 del 05/10/2006 (Rv. 592217 - 01); Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007). 5
Dato il lasso di tempo intercorso dai fatti di causa, ogni consulenza tecnica si rivelerebbe in ogni caso inutile.
Si reiterano tutte le contestazioni, eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione, alle deduzioni rese a verbale all'udienza del 08.04.2022, alle tre memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. alle precedenti note di trattazione per l'udienza del 02.12.2022 ed alle note di precisazione delle conclusioni, e, nel caso di conferma della Ordinanza del 02.12.2022 che ha rigettato tutte le istanze istruttorie e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 05 novembre 2024, la odierna esponente precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in comparsa di costituzione, chiedendosi rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto;
PA
In via subordinata, senza recesso dalle superiori difese, e senza inversione dell'onere della prova, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della scrivente società, dichiarare comunque la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto e non provato evento lesivo e dei danni patiti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1227, 1° e 2° comma e
2056 c.c., e, per l'effetto, ridurre la liquidazione del danno in ragione dell'accertato concorso colposo di parte attrice, e liquidarlo entro i limiti di ciò che si riterrà provato, ed in ogni caso denegare il risarcimento determinabile in via equitativa, con la condanna di parte attrice alla integrale rifusione delle spese di lite, incluse quelle del subprocedimento cautelare, definito con Ordinanza di rigetto del 18 maggio 2022, che ha rinviato al definitivo la regolamentazione delle spese processuali.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.1.2022, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Roma e proponeva la domanda: PA
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento integrale delle domande attoree:
I. In via cautelare, attesa la gravità e urgenza, con decreto inaudita altera parte, ordinare a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., l'allaccio e attivazione della fornitura di CP_2
energia elettrica a Sortino in C.da Savary/Giambra in favore della deducente, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con 6
ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
II. in subordine, sempre in via cautelare, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare prossima udienza nel più breve termine possibile per la comparizione delle parti, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e in particolare anche disponendo perizia tecnica diretta a dare atto dello stato dei luoghi al fine di appurare la necessità di allaccio per l'impresa deducente che, in mancanza, è prossima alla chiusura definitiva e, con ordinanza, provvedere ordinando a
[...]
l'allaccio e attivazione della fornitura di energia elettrica a Sortino in C.da CP_2
Savary/Giambra in favore della deducente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento
d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
III. In via principale accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione del contratto n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione in Sortino
(SR), contrada Savary/Giambra s.n.c., tra la “ ” C.F. Parte_1 Parte_1
, P.IVA , ed in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 PA
p.t., odierna convenuta;
IV. e per l'effetto, accertato l'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattualmente assunte, condannare in persona del legale rappresentante p.t., all'adempimento nei PA confronti della “ ” di tutte le obbligazioni contrattualmente Parte_1 assunte e segnatamente all'allaccio e attivazione della fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione relativamente all'immobile sito in
Sortino (Sr), contrada Savary/Giambra s.n.c.; con fissazione ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a
€ 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
V. condannare, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., al PA
risarcimento di tutti i danni cagionati in conseguenza della propria condotta inadempiente 7
alla “ ” così distinti: Parte_1
- € 44.543,80 per la perdita dell'agrumeto e il suo reimpianto;
- € 56.989,88 per il mancato guadagno derivante dalla perdita del raccolto nella stagione autunno-inverno 2021;
- € 110.000 per la perdita di utile connessa all'attività agrituristica;
- € 10.000 per la perdita di chance relativa all'organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica
- € 20.000 per i danni all'immagine dell'azienda e al suo avviamento;
- e così per complessivi € 241.533,68, ovvero condannarla al pagamento di quella maggiore
o minore somma che sia ritenuta equa e di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pronuncia di condanna e fino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori danni subendi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore ragione, diritto e azione per tutto quanto non domandato nel presente giudizio.”
Per quanto qui non riportato, si richiama l'atto di citazione, con cui Parte_1
(da ora, Società) esponeva che era derivata dalla trasformazione
[...] [...]
(c.f. ) deliberata con atto rogato il 30.12.2013 Controparte_5 P.IVA_1
dal notaio Dott. (repertorio n. 25212, raccolta n.8933 - documento n. 3); Persona_2
che, con atto rogato il 16.12.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 40.894, raccolta Persona_3
n.11.639 - documento n. 4), i soci , ed avevano venduto a CP_5 CP_6 CP_7 [...]
le quote di partecipazione alla Società, che aveva trasferito la propria sede e mutato il CP_1 rappresentante legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.e.c.); che la Società era proprietaria di terreni dell'estensione di ha 16.40.31 “di cui Ha 12.88.00 di superficie agricola utilizzata (docc. 1-2)” siti nel Comune di Sortino (Sr), “unica proprietà privata esistente nell'area naturale protetta della Valle dell'Anapo, ricompresa nella 'riserva naturale
Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande', in ZSC 'Valle del fiume Anapo, C.F._2
Cava Grande del Calcinara, Cugni di Sortino', sito di grande interesse naturalistico, storico e artistico, attraversato dal fiume con ambienti ecologici diversificati, piante rare presenti Pt_1
solo in loco, fauna variegata e unica, e nel contesto della Necropoli di Pantalica, riconosciuta patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO”; che, per tale bene immobile, nel 2020 l'esponente aveva avuto necessità di disporre di energia elettrica per svolgere l'attività aziendale, irrigare i terreni e avviare l'attività agrituristica autorizzata dalla Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Servizio 13°, Servizio
d'Ispettorato dell'Agricoltura di Siracusa, con nulla osta n. 16 del 2.8.1996 (documento n. 5); 8
che, mediante comunicazione telefonica, aveva richiesto l'attivazione della fornitura di energia elettrica per uso diverso di abitazione a che aveva disposto un sopralluogo, PA
effettuato per e-Distribuzione S.p.a. dal tecnico, , il quale aveva indicato le Controparte_8 attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori di collegamento della conduttura di elettricità, demandate all'esponente e alla società distributrice, indicate nella “Specifica tecnica” e nell'“allegato D” sottoscritti dal medesimo tecnico e da il 17.9.2020 – documento n. CP_1
6); che le aveva inviato il preventivo dei lavori dell'importo di € 8.582,48 PA
(documento n. 7), con la proposta di contratto n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso non abitativo, con fissazione del termine al 21.3.2021 per l'invio all'indirizzo indicato del “Modulo di adesione” e preventivo accettati, previo pagamento di tale importo (documento n. 7);
che il 17.3.2021 la Società aveva accettato la proposta di contratto n. SG9186042 e aveva pagato l'importo di € 8.582,48 con bonifico bancario alle coordinate indicate e con causale “numero pratica OI-0405427442 P.IVA ” e ne aveva inviato l'attestazione all'indirizzo e-mail P.IVA_2
, con il modulo di adesione al contratto, compilato e sottoscritto da Email_1
, con copia della sua carta d'identità (documento n. 8), avendo apportato correzioni Controparte_5
a tali moduli riportanti dati precedenti relativi all'assetto societario del 30.12.2013 (ragione sociale, sede, e-mail e P.e.c.); che, con lettera del 19.3.2021, aveva negato l'allaccio e l'attivazione della PA fornitura di energia elettrica, assumendo che i dati indicati dalla richiedente identificavano “un cliente evidentemente diverso” e, con e-mail del 22.3.2021, la Società aveva risposto, affermando che la richiesta di stipulazione del contratto era stata effettuata da un solo soggetto identificato dal
“numero di partita I.v.a. 02477930875 esistente dal lontano 1987”, come dimostrava la visura camerale (documenti n. 9 e 10), ma non aveva ricevuto riscontro;
che, a seguito di solleciti telefonici e scambio di comunicazioni e diffide (documenti n. 11-15), con lettera del 29.6.2021, le aveva comunicato il rigetto del reclamo dell'1-3.6.2021 PA relativo al contratto n. SG9186042, facendo riferimento a un'utenza sita a “Catania, viale Orazio
Motta Tornabene 3”, dove era stata ubicata la precedente sede legale della Società, e senza aver menzionato il luogo indicato per la fornitura di energia elettrica, né le attività svolte dal tecnico o il preventivo (documento n.17).
La Società deduceva che la mancata conclusione del contratto di somministrazione di energia elettrica le aveva precluso sia l'irrigazione dei terreni, causando ingenti danni alle coltivazioni di 9
arance, come aveva accertato l'agronomo Dott. con relazione tecnica del Persona_4
22.9.2021 (documento n. 19), sia lo svolgimento dell'attività ricettiva autorizzata e aveva ricevuto disdette di prenotazioni (documento n. 20), risentendo di danni stimati in € 120.000, per il trimestre luglio/settembre 2021, come accertato dal commercialista di fiducia, Dott. Testimone_1
con la relazione del 20.10.2021 (documento n. 21); che aveva avuto esito negativo il procedimento di conciliazione promosso presso ARERA -
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (documento n. 23); che il contratto n. SG9186042 di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica per uso non abitativo in Sortino (SR), inerente al suindicato bene immobile doveva intendersi concluso con
[...]
rimasta inadempiente alle obbligazioni di eseguire i lavori preventivati e di fornire CP_2
l'energia elettrica;
che l'esponente aveva ricevuto dalla controparte moduli prestampati, contenenti alcuni dati inesatti
(documento n. 8), che, per adesione, aveva compilato, inserendo indicazioni corrette relative all'ubicazione della sede legale e alla denominazione assunta nel 2013, e, una volta sottoscritti da
, il 17.3.2021 li aveva inviati a e aveva pagato l'importo di € Controparte_5 PA
8.582,48 preventivato per i lavori;
che la condotta omissiva di aveva causato danni, che andavano risarciti con il PA pagamento del complessivo importo di € 101.533,68 , composto da € 44.543,80 per la perdita dell'aranceto ed € 56.989,88 per il mancato introito per la vendita dei frutti che sarebbero stati prodotti se il terreno fosse stato irrigato, nonché con il pagamento di un importo non inferiore a €
70.000, quale risarcimento per il mancato avvio dell'attività agrituristica, come accertato dal tecnico di fiducia, Dott. (documento n. 21); Testimone_1 che, per il medesimo trimestre luglio/settembre 2021, andava considerata l'ulteriore perdita per la mancata vendita di circa trenta pasti al giorno, il cui risarcimento andava commisurato almeno a €
84.000 e ridotto a € 40.000, tenuto conto della maggiore incidenza dei costi non sostenuti;
che era responsabile per non aver reso possibile l'organizzazione di attività e PA servizi connessi all'attività agrituristica, causando un danno da risarcire con l'ulteriore importo di
€ 10.000, oltre il danno all'immagine, risentito per aver dovuto annullare prenotazioni, e che andava risarcito con il pagamento di € 20.000 o della somma ritenuta dovuta.
Con decreto del 16-17.2.2022, era confermato lo svolgimento dell'udienza il giorno 8.4.2022, indicato in citazione ed era dichiarata irrituale la domanda cautelare contenuta nell'atto di citazione, nell'inosservanza dell'art. 669 bis c.p.c.
In data 18.3.2022, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della PA
domanda avversaria e chiedeva: 10
“Per tutto quanto sopra dedotto ed eccepito, e per quant'altro a dedursi, con riserva di meglio esplicitare e soggiungere anche all'esito delle avverse difese, come sopra PA
rappresentata, domiciliata e difesa, rassegna allo stato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali ed i motivi tutti di cui in narrativa, così statuire:
1) in via preliminare, in accoglimento della relativa eccezione ed escludendo ogni effetto sanante della presente costituzione in giudizio, dichiarare e ritenere improcedibile l'azione avversaria per tardiva iscrizione a ruolo della causa, in violazione dell'art. 165 c.p.c., e, conseguentemente, disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Nel merito, senza recesso dalla eccepita improcedibilità della domanda, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga sanata la eccepita tardività per effetto della costituzione della odierna convenuta, e senza inversione dell'onere della prova, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) In via subordinata, senza recesso dalle superiori difese, e senza inversione dell'onere della prova, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità, anche parziale, della odierna convenuta, indagare in via istruttoria, con la finalità di dichiarare comunque la corresponsabilità di parte attrice nella causazione del dedotto e non provato evento lesivo e dei danni patiti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1227, 1° e 2° comma e 2056 c.c., e, per l'effetto, ridurre la liquidazione del danno in ragione dell'accertato concorso colposo di parte attrice, e liquidarlo entro i limiti di ciò che risulterà provato nel corso del giudizio, ed in ogni caso denegare il risarcimento determinabile in via equitativa.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, che grava indiscutibilmente su parte attrice, ci si oppone alla ammissione della prova per testi dedotta in atto di citazione a pag. 24, in quanto del tutto irrilevante e superflua, superata dai documenti di causa, ed in ogni caso tendente a fare esprimere ai testi valutazioni e giudizi (come ad es. il capitolo di prova f), E' vero o no che
l'azienda, già fortemente danneggiata, rischia la definitiva chiusura permanendo la mancanza di elettricità?), non suscettibili di essere espunti senza travolgere gli interi articolati.
Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi di parte attrice, ci si riserva di richiedere l'ammissione di prova contraria, nei limiti della sua eventuale ammissione, anche con altri capitoli di prova.
Con vittoria di spese ed onorari di giustizia nonché rimborso spese generali sia del presente giudizio che in relazione alla istanza cautelare dichiarata inammissibile.”
In via preliminare, la parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda avversaria per inosservanza del termine di cui all'art. 165 c.p.c.; nel merito, esponeva che l'8.9.2020 le era 11
pervenuta da (codice fiscale e partita I.v.a. ), Controparte_9 P.IVA_2
una richiesta di allaccio e attivazione di fornitura di energia elettrica in C.da Giambra snc nel
Comune di Sortino, per una potenza di 50 Kw e livello di tensione 380, e le aveva assegnato il contratto n. SG9186042; che, con il distributore territoriale, competente per le attività di allaccio e fornitura di energia elettrica, il 17.9.2020 aveva eseguito un sopralluogo, per individuare le attività propedeutiche all'attivazione, indicate nella “Specifica Tecnica” (documento n. 6 di parte attrice) lo stesso giorno aveva inviato alla richiedente i moduli del contratto n. SG9186042, contenenti il preventivo di allaccio ed attivazione della fornitura, con scadenza 21.3.2021; che il 17.3.2021 le era stato restituito il modulo compilato e, con bonifico bancario, era stato pagato l'importo di € 8.582,48, pari al costo dei lavori indicati nel preventivo dei lavori, che sarebbero stati svolti in cinquanta giorni;
che la parte attrice – soggetto diverso dal richiedente l'allaccio e l'attivazione di energia elettrica - senza preavvisare l'esponente, aveva cancellato i dati identificativi della Società Immobiliare
Valdanapo S.a.s., sostituendoli con i propri dati e codice fiscale ( in luogo di P.IVA_1
, appartenente a Società Immobiliare Valdanapo S.a.s.); P.IVA_2
che la dichiarazione di accettazione del contratto era stata sottoscritta da , il quale, il Controparte_5
17.3.2021, quando questo testo era stato inviato all'esponente, non rivestiva alcuna carica nella
(documenti n. 2, 3 e 4 atto di citazione), di cui 16.12.2020 Parte_1
era divenuto socio e amministratore (documento n. 4 di parte attrice), sicché il CP_1
contratto tra le parti non era stato concluso, poiché la richiesta di attivazione della fornitura non era stata formulata dal legale rappresentante o socio della Società, come aveva comunicato alla Società con lettera del 19.3.2021, contenente l'invito a inoltrare una nuova richiesta di allaccio alla rete elettrica contenente i dati corretti (documento n. 9 di parte attrice), che non era stata effettuata;
che il 22.3.2021, decorso il termine di efficacia della proposta contrattuale, la Società aveva risposto a con argomentazioni che non erano state condivise, non aveva menzionato la PA
sottoscrizione apposta sul modulo contrattuale da , privo della qualità di socio e di Controparte_5
poteri di rappresentanza, sicché la richiesta di contratto non era stata accolta, né la Società non aveva inoltrato una nuova richiesta, annullando quella errata;
che, nel mese di giugno 2021, l'esponente aveva inserito nei propri sistemi i dati identificativi della
Società, a seguito della coeva prima richiesta di stipulazione del contratto di fornitura di energia elettrica, in precedenza non richiesto dalla medesima. deduceva l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1326 c.c. poiché la PA
società attrice non era la destinataria della proposta di contratto n. SG9186042, che era stata 12
sottoscritta da soggetto non legittimato a concludere contratti o assumere obbligazioni per conto di che non aveva indicato le modalità per ottenere Parte_1 restituzione dell'importo di € 8,548,82 versato con bonifico del 17.3.2021, a seguito della relativa disponibilità manifestata dall'esponente; deduceva che, in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ricorrevano i presupposti per applicare gli artt. 1227 e 2056 c.c.
La parte convenuta sosteneva che la domanda cautelare di cui all'atto di citazione era infondata e priva di presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora; eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, in difetto di prova circa la sussistenza dei danni e il nesso causale con i fatti di causa, mentre la consulenza di parte costituiva un'allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di efficacia probatoria;
affermava che il nulla osta prodotto dalla Società (documento n. 5), aveva previsto: “[…] è da intendersi revocato ove non fosse stata trasmessa all'assessorato regionale all'agricoltura della regione siciliana, entro tre mesi dal rilascio, e pertanto entro il 23 febbraio
2021 l'autorizzazione comunale scaduta dal 13/12/2014.”, ma non era stato provato alcun rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica.
Nel corso dell'udienza dell'8.4.2022, il Giudice riscontrava l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda attrice per inosservanza del termine di cui all'art. 165 c.p.c., rilevando che la parte attrice si era costituita il 13.1.2022, ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI c.p.c.
Con ricorso del 4.5.2022, di cui si richiama il contenuto, la Società chiedeva l'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.:
“Ricorre All'Ill.mo G.I. affinchè ai sensi degli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.
Voglia contrariis reiectis
I. In via cautelare, attesa la gravità e urgenza, con decreto inaudita altera parte, ordinare a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., l'allaccio e attivazione della fornitura di CP_2
energia elettrica a Sortino in C.da Savary/Giambra in favore della deducente, e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo a eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
13
II. in subordine, sempre in via cautelare, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare prossima udienza nel più breve termine possibile per la comparizione delle parti, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili, e in particolare anche disponendo perizia tecnica diretta a dare atto dello stato dei luoghi al fine di appurare la necessità di allaccio per le ragioni sopra esposte, e con ordinanza provvedere ordinando a l'allaccio e attivazione della fornitura PA
di energia elettrica a Sortino in C.da Savary/Giambra in favore della deducente e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto; e con fissazione, in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. della somma di denaro dovuta dalla convenuta obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento pari per ogni giorno a € 1.500 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà liquidata in via equitativa;
III. con vittoria di spese e compensi di giudizio Con riserva di ogni ulteriore ragione, diritto e azione per tutto quanto non domandato nel presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, reiterava le conclusioni di merito e la domanda di PA
cui al ricorso era respinta con ordinanza riservata del 20.5.2022.,
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 5.11.2024, con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza resa il 2.12.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca;
a ciò va aggiunto che ognuna delle suindicate relazioni tecniche prodotte dalla parte attrice è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510;
Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022).
Come già esposto, con il contratto rogato il 16.12.2020 dal notaio Dott. (repertorio Persona_3
n. 40.894, raccolta n. 11.639 – documento n. 4 di parte attrice), , e CP_7 CP_6 Controparte_5 hanno ceduto le loro quote di partecipazione a con sede in Catania, Parte_1
Via O.Motta Tornabene n.3, i primi due a favore di e l'altro a CP_1 CP_10
Non risulta dedotto o documentato che, dal 16.12.2020, abbia conservato alcuna Controparte_5
carica in tale società, sicché va considerato che la richiesta di attivazione della fornitura di energia 14
elettrica contenuta nel modulo predisposto da compilato e sottoscritto da PA
, datato 8.9.2020, privo di data certa ex art. 2704 c.c., è stato inoltrato all'attuale Controparte_5
parte convenuta il 17.3.2021, quando, da mesi, egli non era socio o amministratore della Società, né ha predisposto, sottoscritto e inoltrato simile richiesta contrattuale a CP_11 CP_2
[...]
Non è configurabile la ratifica dell'attività contrattuale posta in essere da , che, Controparte_5 secondo la parte attrice, sarebbe stata realizzata con il pagamento dell'importo preventivato per l'esecuzione dei lavori propedeutici alla fornitura di energia elettrica, effettuato con bonifico bancario del 17.3.2021, inviato lo stesso giorno tramite posta elettronica a con PA la copia della missiva dell'8.9.2020 ricevuta da questa società e con il modulo di adesione al contratto di somministrazione d'energia elettrica sottoscritto da , il quale non era Controparte_5 socio dell'istante, e ha allegato copia della sua carta d'identità (documento n. 8 di parte attrice).
Al riguardo, si richiama il principio, già enunciato in sede cautelare, secondo cui: “Il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere, ovvero a formazione successiva, sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi;
la ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 27399 del 28.12.2009, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610977-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 1708 del 16.2.2000; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14944 del 26.11.2001).
In difetto di un'attività di ratifica della manifestazione di volontà espressa da per la Controparte_5
Società, non si può ritenere concluso un contratto di somministrazione tra le parti, anche in considerazione dell'incontroversa restituzione da parte di alla società del PA
suindicato importo, pari al corrispettivo dei lavori necessari a eseguire le opere propedeutiche all'attivazione della fornitura, la cui mancata esecuzione e altrettanto pacifica.
Avuto riguardo alla responsabilità precontrattuale disciplinata dall'art. 1337 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative;
che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti i suddetti elementi, 15
risolvendosi in un accertamento di fatto, è demandato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7768 del 29.3.2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 596082 – 01; conf. Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 7545 del 15.4.2016; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 34510 del 16.11.2021).
Si rileva che: “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto); ma non è consentito, per la natura dell'illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all'adempimento del contratto e alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 14539 del
30.7.2004, ivi, Rv. 575107-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 15147 del 12.5.2022; cfr. Cass.,
Sez. 3 civ, sentenza n. 24795-2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1632 del 14.2.2000; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11243 del 18.7.2003),
Non è possibile invece conseguire il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei mancati vantaggi che il contraente avrebbe potuto realizzare se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito e la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Il pregiudizio risarcibile in caso di accertata responsabilità precontrattuale deve ritenersi circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del negozio, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, senza estendersi all'interesse positivo, e in particolare al lucro cessante risarcibile (ex artt. 1218, 1223 e 1453, comma 1, c.c.) se il contratto
(ove ipoteticamente concluso) non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (cfr. Cass. n. 19883/2005, Cass. n. 2525/2006, Cass. n. 24625/2015, Cass. n.
4718/2016, Cass. n. 30186/2021, Cass. n. 19202/2023).” (Corte Cass., Sez. 2 civ., ordinanza 35170-
2023, ivi, motivazione); è esclusa anche la risarcibilità del danno da lesione dell'identità personale o dell'immagine sociale (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 495 del 18.1.2000, ivi, Rv. 532929 – 01).
Alle considerazioni appena svolte, segue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice e non va disposta la restituzione dell''importo di € 8.582,48, di cui è stato documentato il pagamento, poiché la Società alle pagine n. 16 e 17 della comparsa conclusionale ha esposto: “E però, ciononostante, parte attrice non è rimasta inerte, ma si è attivata avviando e gestendo con trattative finalizzate a ottenere l'allaccio e la fornitura di energia elettrica, PA come comprovato dall'ulteriore e diverso preventivo di contratto n. SG4142080 del 23.06.2021 16
(doc. 16 all. atto di citazione). Tali trattative, grazie anche al successivo recupero del cospicuo importo € 8.582,48 trattenuto da controparte nelle proprie casse, sono sfociate, infatti, nella stipula di un nuovo, successivo e diverso contratto di allaccio e fornitura con PA
Le spese processuali, anche relative al procedimento cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa e considerata la natura documentale della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede circa la domanda formulata agli atti della causa civile n. 5521/2022 R.G.:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_2
- condanna la parte attrice a rifondere alla società convenuta le spese processuali, che, per la causa di merito, liquida nel complessivo importo di € 11.433,00 (2.552 fase studio, 1.628 fase introduttiva, fase di trattazione e istruttoria 3.000, fase decisoria 4.253) e per il procedimento cautelare liquida in € 3.453,00 (2.251 fase studio, 1.202 fase introduttiva), e a entrambi gli importi vanno aggiunti I.v.a, C.p.a. e e imborso spese generali come per legge,
Roma, 7.4.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano