Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06859/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6859 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data -OMISSIS-, con declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. BI Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato in data 5 dicembre 2025 la società -OMISSIS- ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di aggiornamento della procedura antimafia presentata in data -OMISSIS-.
Parte ricorrente ha ricordato che con provvedimento -OMISSIS- la Prefettura di Caserta disponeva il diniego dell’iscrizione dell’impresa istante nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ( white list ); a fondamento del diniego, l’Amministrazione poneva elementi indiziari ritenuti tali da dimostrare il rischio di permeabilità mafiosa, tra cui: pregresse frequentazioni tra -OMISSIS- (padre di -OMISSIS-, legale rappresentante della società ricorrente) e -OMISSIS- (presuntivamente legato al clan -OMISSIS-); la circostanza che -OMISSIS-, all’epoca socia della società istante, fosse sorella di -OMISSIS-, a sua volta coniugata con il citato -OMISSIS-; vincoli parentali di terzo grado con soggetti detenuti o ritenuti contigui al clan -OMISSIS-.
Con istanza del -OMISSIS- la società ricorrente ha rappresentato all’Amministrazione intimata la sussistenza di elementi sopravvenuti tali da superare le criticità poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego di iscrizione nella white list , riassumibili nei seguenti termini:
- la cessazione della convivenza del nominato -OMISSIS- e -OMISSIS- (i quali, secondo il provvedimento di diniego di iscrizione nella white list , avrebbero avuto collegamenti indiretti con la criminalità organizzata), unita all’ulteriore circostanza che -OMISSIS- avrebbe ceduto interamente la propria partecipazione nella società ricorrente;
- la frequentazione ascritta a -OMISSIS- (padre del legale rappresentante della società ricorrente) con il citato -OMISSIS- sarebbe stata risalente a circa vent’anni addietro, e non vi sarebbero stati ulteriori contatti;
-il vincolo parentale del legale rappresentante della società ricorrente con -OMISSIS- non sarebbe dirimente, trattandosi di un soggetto detenuto ininterrottamente -OMISSIS- (epoca in cui il legale rappresentante, peraltro, era -OMISSIS-), e con il quale non sarebbero mai intercorsi colloqui in carcere né rapporti personali durante l’intero periodo di detenzione;
- il descritto collegamento indiretto della società con il richiamato -OMISSIS- sarebbe venuto meno non solo per la dismissione delle partecipazioni societarie da parte di -OMISSIS-, ma anche perché -OMISSIS- avrebbe divorziato dalla predetta -OMISSIS-.
Ciò premesso, la società ricorrente ha lamentato l’illegittima inosservanza dell’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro i termini di legge, non avendo l’Amministrazione dato tempestivo riscontro alla riferita istanza di aggiornamento del -OMISSIS-.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, affermando di avere svolto, a seguito della citata istanza, una approfondita istruttoria, culminata, nella pendenza del presente giudizio, in una comunicazione all’istante ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241 del 1990: il che ha indotto la difesa erariale ha concludere per la cessazione della materia del contendere.
All’esito della camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento: la censura incentrata sulla violazione dell’obbligo di provvedere coglie difatti nel segno.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990, sussiste in capo alla Pubblica Amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ogniqualvolta questo consegua obbligatoriamente a un’istanza di parte.
Tale principio generale trova specifica declinazione, nella materia de qua , nell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), il quale dispone che “ il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ”.
Ciò posto, il Collegio ritiene che l’obbligo amministrativo di provvedere non sia stato assolto, nella fattispecie, dalla mera comunicazione trasmessa all’istante ai sensi dell’art. 10 bis l. 241 del 1990, per cui, contrariamente a quanto chiesto dall’Amministrazione resistente, non si è verificata alcuna forma di cessazione della materia del contendere.
E’ il caso di rammentare, in merito alla materia del contendere, che l’aggiornamento in esame non è una mera facoltà in capo all’Amministrazione, bensì integra un dovere giuridico a fronte di una richiesta circostanziata, fondata non sul mero decorso del tempo, ma su elementi sopravvenuti, potenzialmente idonei a modificare il quadro indiziario originario (cfr. ex multis Cons. Stato, n. 4620/2018).
Orbene, nel caso di specie l’inerzia serbata dalla Prefettura di Caserta sull’istanza presentata dalla ricorrente è senza dubbio illegittima, in quanto la richiesta di riesame del privato non è limitata a sollecitare genericamente una rivalutazione della materia, ma ha introdotto res novae fattuali non implausibili e non ictu oculi irrilevanti, e tali, pertanto, da imporre l’apertura di una nuova istruttoria e l’adozione di un provvedimento espresso.
Quindi, a fronte della istanza di aggiornamento per cui è causa, il silenzio dell’Amministrazione si conferma ingiustificato: questo anche alla luce della parvenza di consistenza dei descritti elementi sopravvenuti allegati da parte ricorrente, i quali si presentano meritevoli di giustificare un sereno e puntuale riesame in ordine all’attuale persistenza del rischio di infiltrazione, concernendo fatti nuovi potenzialmente idonei a rendere inattuale la diagnosi di permeabilità criminale operata con il diniego di iscrizione nella white list disposto -OMISSIS-.
Per le ragioni suesposte, il ricorso avverso il silenzio va accolto.
Ne consegue l’ordine all’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza di aggiornamento della ricorrente concludendo il proprio procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e questo, va da sé, soppesando la portata delle sopravvenienze fattuali e organizzative sopra evidenziate al fine di desumere la loro eventuale idoneità a superare la valenza sintomatica degli elementi posti, a suo tempo, a base della precedente informativa.
Il Collegio si riserva la possibilità di nominare un commissario ad acta , in caso di ingiustificato protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione, su istanza della parte interessata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta l’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente in -OMISSIS- e condanna la prima alla conclusione del relativo procedimento con l’emanazione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza;
2) condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in euro 700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avv. Mario Caliendo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di OR | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.