TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1222
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di provvedere

    Il Collegio ha ritenuto che l'obbligo di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, non sia stato assolto dalla mera comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241 del 1990. L'inerzia dell'amministrazione è considerata illegittima poiché la richiesta di riesame conteneva fatti nuovi e non implausibili che imponevano un'istruttoria e un provvedimento espresso.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha accertato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente, condannandola alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1222
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1222
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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