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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7070 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4935/2020
All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 11:15
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SANTAMARIA LOREDANA avv. Strazzeri in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FORTE ANNA CHIARA avv. Martorana in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Strazzeri in via preliminare chiede l'ammissione dei mezzi di prova già formulati.
L'avv. Martorana si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori.
La Corte riservata al merito la decisione sulle richieste istruttorie invita le parti alla discussione orale.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
RT HI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4935 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata presso il difensore Parte_1 C.F._1 avv. Loredana Santamaria che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_1 C.F._2
NA CH Forte che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.241/2020 resa in data 26.02.2020 dal Tribunale di
Cassino.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 25.09.2020 ha proposto appello Parte_1 contro la sentenza n.241/2020 pubblicata in data 26.02.2020 dal Tribunale di Cassino, resa a definizione del procedimento civile di primo grado avente r.g.n.2889/2014, promosso da nei confronti di avente ad oggetto responsabilità Controparte_1 Parte_1
2 professionale del commercialista.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di Citazione del
26 giugno 2014, notificato in data 02.07.2014, il Sig. conveniva in giudizio Controparte_1 la Dott.ssa per: "Accertare la responsabilità Controparte_2 professionale della Convenuta Dott.ssa avendo la predetta svolto la Parte_1 propria attività di consulenza fiscale e contabile in favore del Sig. senza la Controparte_1 diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176 comma 2, c.c.; Accertare che in conseguenza della condotta professionale adottata dalla convenuta Dott.ssa il Sig. Parte_1
ha subito i danni descritti in narrativa;
Per l'effetto, condannare la Dott.ssa Controparte_1 al risarcimento dei danni tutti cagionati nello svolgimento della propria Parte_1 attività professionale al Sig. cosi come dettagliatamente quantificati nella Controparte_1 relazione tecnica allegata al fascicolo di parte attorea, e precisamente nella misura di: €
16.114,00 a titolo di crediti di imposta;
€ 3.231,00 a titolo di imposte versate e non dovute: €
2.515, 00 a titolo di interessi e sanzioni per ritardati pagamenti. Per un totale di € 21.860,00 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa anche all'esito di CTU tecnico contabile che fin d'ora si richiede, o in subordine che verrà determinata in via equitativa dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione…”. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.11.2014, si costituiva la Dott.ssa Parte_1 chiedendo: “In via principale di rigettare tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto. In subordine, accertare comunque che non sussiste responsabilità del professionista verso il mancando i presupposti della Controparte_1 volontà e della consapevolezza;
il rigetto delle domande formulate per l'infondatezza delle stesse. In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità professionale da parte della Dott.ssa si chiede di quantificare il Pt_1 risarcimento danni richiesto nel minor ammontare che verrà accertato in corso di causa anche
a seguito di CTU tecnica. Istruita la causa con l'ammissione della documentazione prodotta dalle parti e la CTU sulla quantificazione del danno, la causa all'udienza odierna è stata riservata per la decisione e la redazione della sentenza.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “ACCOGLIE la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore e conseguentemente condanna Parte_1
al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 17.955,21,
[...] Controparte_1 oltre interessi legali a scalare decorrenti da ogni singolo anno di imposta. Condanna
[...]
al pagamento delle spese di giudizio quantificate in €. 274,00 per spese ed € Parte_1
2000,00 per compensi professionali, oltre iva e c.p.a. e magg. come per legge nei confronti dell'attore . Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU Controparte_1
3 come da decreto di liquidazione.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti. La convenuta fonda la propria difesa sulla omessa consegna delle certificazioni di ritenuta d'acconto da parte dell'attrice, motivo per il quale la convenuta non avrebbe inserito tali somme in compensazione. Ciò posto se ne deriva che per esplicita ammissione anche della convenuta il rapporto contrattuale tra le parti può ritenersi provato, atteso che, sul punto non si è esplicata contestazione. In ordine invece alla mancata consegna delle certificazioni, così come riferisce l'ausiliario le somme poste in detrazione per le ritenute erano già presenti in fattura e pertanto erano già conoscibili ai fini delle detrazioni dalla convenuta commercialista che avrebbe dovuto portarle nella dichiarazione come somme da compensare o in detrazione. Sulla possibilità di portare in detrazione tali somme da parte attrice l'ausiliario ha chiarito che l'istanza del contribuente ha quale termine di decadenza 48 mesi dalla presentazione della dichiarazione per l'anno sebbene il termine prescrizionale per il recupero delle somme sia decennale. Ne discende che non avendo nel termine decadenziale presentato l'istanza per la compensazione si sia persa ogni possibilità di recupero di tali somme, risultando ininfluente il relativo termine prescrizionale.
Risulta, pertanto, provato sia il rapporto contrattuale decorrente tra le parti sia
l'inadempimento professionale e la relativa responsabilità in capo alla convenuta e pertanto ne discende la condanna al risarcimento del danno subito che correttamente contabilizzato dal ctu corrisponde alle somme che non sono state portate in detrazione come credito d'imposta per € 17.955,21 ovvero € 5.479,21 per il 2005, €. 5.245,00 per il 2006, ed €. 7.231,00 per il
2007. Ne discende che va condannata la convenuta al risarcimento del Parte_1 danno che si quantifica nelle somme pagate in più dall'attore in conseguenza della mancata compensazione delle ritenute, ovvero €. 17.955,21. Le somme su indicate sono produttrici di interessi legali a scalare dai singoli anni di imposta in cui dovevano essere compensati e/o portati in detrazione.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Corte di Appello civile di Roma adita, contrariis rejectis, in riforma totale della sentenza impugnata n°241/2020 del Tribunale civile di Cassino – G.U. D.ssa Orsola Napolano, emessa il 26/02/2020 ex art.281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio di prime cure
NRG.2889/14, pubblicata il 27/02/2020 e non notificata, di accogliere integralmente il presente gravame e, in base all'effetto devolutivo dell'appello:
1- di rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Sig. nei confronti della Controparte_1 Parte_2 siccome del tutto inammissibili, infondate e non provate per quanto esposto;
2- in subordine, di accertare il concorso colposo dell'appellato ex art.1227 c.c. nella produzione del danno,
4 riducendolo almeno dell'80% e, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3- di condannare l'appellato alla refusione delle spese e compensi professionali del grado Pt_3 di giudizio da liquidarsi ex D. M. 55/2014 oltre CNPAF al 4%, IVA al 22% e spese generali al
15%;
4- di porre le spese della CTU di primo grado definitivamente a carico del Sig. CP_1
”.
[...]
§ 6. - costituitosi con comparsa depositata il 29.01.2021 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello contro l'impugnata sentenza, in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 115/1° C.P.C. E CONSEGUENTE ERROR IN
IUDICANDO DEL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO CHE HA INGIUSTAMENTE
ATTRIBUITO EFFICACIA PROBATORIA ALLE FATTURE PRODOTTE IN GIUDIZIO
DAL SIG. CONTENENTI LA MERA INDICAZIONE DELLE Controparte_1
RITENUTE D'ACCONTO CHE, INVECE, ERANO DEL TUTTO INEFFICACI
ALLORCHÈ SOLO LE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, MAI
PRODOTTE IN PRIME CURE, O LA DIVERSA PROVA CHE TALI RITENUTE SIANO
STATE EFFETTIVAMENTE OPERATE, AVREBBERO COMPORTATO IL POTERE -
DOVERE DELLA COMMERCIALISTA DI PORTARLE IN DETRAZIONE IN SEDE DI
DICHIARAZIONE” parte appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto le fatture prodotte dal quale valida prova delle ritenute per giustificare la CP_1 detrazione delle ritenute d'acconto da parte della commercialista nella dichiarazione dei redditi.
Deduceva che in assenza della certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta, il lavoratore autonomo non aveva titolo per scomputare le ritenute e, a fortiori, il commercialista, non era abilitato a portarle in detrazione.
Evidenziava quindi che il Tribunale, in relazione agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007 - pur mancando la prova che le ritenute d'acconto erano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta e, in ogni caso, in assenza di qualsivoglia certificazione unica - aveva ritenuto sufficiente la mera indicazione delle ritenute d'acconto nelle fatture prodotte dall'appellato per accertare l'obbligo della commercialista di portarle comunque in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
5 Soggiungeva, quindi, di non aver portato in detrazione le ritenute d'acconto evidenziate nelle fatture dell'appellato in assenza delle certificazioni uniche, mancando comunque la prova che tali ritenute d'acconto fossero state effettivamente operate dal sostituto d'imposta, precisando altresì che il cliente non le aveva mai consegnato le certificazioni in questione, non essendosi dato prova di ciò nel precedente grado di giudizio.
Chiedeva pertanto riformarsi in tal senso la sentenza appellata, in difetto di prove offerte dal proprio cliente.
§ 8.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto “ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA
IMPUGNATA PER AVERE IL TRIBUNALE RITENUTO INGIUSTAMENTE CHE
L'ISTANZA DI COMPENSAZIONE FOSSE SOGGETTA A TERMINE DI DECADENZA
DI 48 MESI, ANZICHÈ A TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE, E PER CP_3
CONSEGUENTEMENTE CONDANNATO LA D.SSA A Parte_1
RISARCIRE L'APPELLATO NONOSTANTE LA TOTALE ASSENZA DI NESSO
CAUSALE TRA E, IN SUBORDINE, Parte_4
IN PRESENZA DI INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE PER FATTO COLPEVOLE
DELLO STESSO APPELLATO CHE AVEVA A DISPOSIZIONE PIÙ DI TRE ANNI
DALLA REVOCA DEL MANDATO RISALENTE AD OTTOBRE 2012 PER CHIEDERE
LA DEDOTTA COMPENSAZIONE PER LE ANNUALITÀ FISCALI A SCADERE
ENTRO IL DECENNIO PRESCRIZIONALE” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'istanza di compensazione fosse soggetta allo stesso termine di decadenza di 48 mesi previsto per le dichiarazioni integrative e per le istanze di rimborso, dovendosi diversamente considerare soggetta al termine di prescrizione decennale.
Deduceva quindi l'erroneità della valutazione per cui il cliente fosse già decaduto in pendenza del rapporto professionale e conseguentemente che la responsabilità dovesse ascriversi interamente alla professionista che aveva omesso di presentare l'istanza di compensazione entro gli evidenziati termini di decadenza.
Precisava che l'art.38 del DPR 602/73 (presentazione dell'istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi) faceva esclusivo riferimento ai rimborsi diretti, con la conseguenza che al decorso di tale termine vi era l'impossibilità di ottenere il rimborso ma comunque non veniva meno il diritto all'utilizzo dello stesso in compensazione o la possibilità di riportarlo in una dichiarazione successiva, come osservato da Cass.civ.n.523/2002.
Soggiungeva che per stessa ammissione dell'appellato, il suo rapporto professionale con l'appellante si era interrotto nel mese di ottobre 2012, ragion per cui era evidente che il CP_1 avesse avuto a sua disposizione più di tre anni dalla revoca del mandato per presentare, tramite il nuovo commercialista, l'istanza di compensazione atteso che il termine decennale di
6 prescrizione scadeva rispettivamente il 30/09/2015 (per l'anno 2005), il 30/09/2016 (per l'anno
2006) e il 30/09/2017 (per l'anno 2007), quindi, al 12/10/2012, data in cui le era stato revocato l'incarico, nessun danno aveva subito l'appellato e anche a voler considerare il proprio obbligo di portare in detrazione le dichiarazioni sulla base delle sole fatture, il cliente era comunque titolare di un credito d'imposta da opporre in compensazione nelle annate successive fino ad estinzione del diritto.
Deduceva inoltre che doveva essere considerato, per quanto previsto dall'art.1227 c.c., il concorso colposo dell'appellato nella produzione del danno, ciò nella misura dell'80% salvo diversa percentuale.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti deve osservarsi che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo (§ 8.1) deve anzitutto premettersi che ai sensi dell'art.1176 co.2 c.c. la diligenza esigibile dal professionista nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio della sua attività è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione richiesta, con la conseguenza che nella controversia concernente l'inadempimento contrattuale del professionista, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l'onere di provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile (cfr., ex multis Cass.civ.n.16254/2012).
Orbene, nel caso di specie tale prova non risulta essere stata fornita dall'appellante e non coglie nel segno la difesa della professionista per cui la commercialista non avrebbe ricevuto le certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta, difatti, secondo Cass.civ.n.14138/2017, in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo.
La S.C. ha infatti evidenziato in detta pronuncia che l'art.3 del d.p.r.n.600/1973 ha soppresso l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il certificato del sostituto d'imposta attestante le ritenute operate, con la conseguenza che detta normativa ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, che, in ogni caso, secondo la pronuncia in esame, non può travolgere la realtà sostanziale del rapporto trilaterale fra sostituito, sostituto e fisco.
La Cassazione ha quindi evidenziato che l'attestato del sostituto costituisce una prova tipica, ma non certo esclusiva, la cui assenza non è comunque in grado di determinare per il sostituito preclusioni difensive o duplicazione di prelievo, precisando in parte motiva “significativo appare che la stessa si sia infine determinata a consentire lo scomputo Controparte_4 delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova equivalente al certificato
(risoluzione 19 marzo 2009, n. 68/E)”.
7 In detta risoluzione l' ha precisato infatti che “…si ritiene che il contribuente sia CP_4 comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”.
Ne consegue che le fatture per quanto evidenziato dal primo giudice erano comunque idonee a consentire la dichiarazione, non rilevando, stando alla prospettazione della professionista e per quanto evidenziato dalla S.C., l'asserita mancanza e consegna delle certificazioni delle ritenute d'acconto, peraltro prodotte dal contribuente-appellato in primo grado con i doc.n.4, 9 e 13.
A ciò deve inoltre aggiungersi che la prova della mancata consegna delle certificazioni – non determinante per quanto sopra osservato – spettava comunque alla commercialista, la quale doveva sollecitare il cliente a fare produzione di quanto necessario per tutelarne la relativa posizione fiscale.
A tale riguardo la S.C. con ordinanza n.15271/2023 – applicabile ad avviso della Corte anche al caso di specie - ha evidenziato che tra gli obblighi professionali dell'avvocato rientra quello di sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico, il cui adempimento è onere del professionista medesimo provare, onde non incorrere in responsabilità professionale.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante in primo grado, ancor prima di una generica prova orale circa non meglio precisati solleciti, neppure collocati temporalmente, non ha dedotto alcunché di specifico negli scritti volti a delineare il thema decidendum, ossia la comparsa di costituzione e la prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., dunque, le prove orali in tal senso formulate, in quanto generiche (e comunque irrilevanti per quanto sopra evidenziato), non potevano essere ammesse.
Pertanto, da parte del primo giudice non vi è stata alcuna violazione dell'art.115 c.p.c. atteso che nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato le fatture prodotte dall'attore, documenti contabili che riportavano le ritenute d'acconto effettuate e le ha apprezzate unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito che le fatture, pur provenendo da una parte, costituiscono comunque documenti idonei a fondare la prova del rapporto e delle operazioni economiche ivi riportate ove non contestate specificamente dalla controparte, specie nell'ipotesi
(come nel caso in esame) in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr., Cass. civ.n.13651/2006 e altre conformi).
Inoltre, come già osservato, la S.C. ha affermato che, nel sistema delle ritenute d'acconto, il contribuente (sostituito) ha titolo per scomputare le ritenute subìte, purché sia dimostrato
8 l'effettivo assoggettamento, precisando che tale prova può essere desunta anche da elementi documentali diversi dalla certificazione del sostituto d'imposta ove idonei a dimostrare la trattenuta.
A ciò deve inoltre aggiungersi – come già dedotto con l'atto di citazione iniziale dal cliente ed affatto specificamente contestato dalla commercialista con la comparsa di costituzione – che già nella dichiarazione dei redditi del 2005 (doc. f attore in primo grado) la professionista aveva riportato delle ritenute d'acconto per l'anno 2004, ragion per cui doveva sincerarsi anche per gli altri anni d'imposta delle ulteriori ritenute effettuate dalla società per cui lavorava il
CP_1
Nel caso in esame, inoltre, anche la CTU svolta in primo grado – affatto specificamente censurata dall'appellante - ha evidenziato le carenze nella prestazione della professionista.
Dunque, la mancata consegna delle certificazioni non escludeva affatto la responsabilità professionale, atteso che la convenuta era comunque in grado di rilevare le ritenute.
Non vi è stata quindi violazione alcuna dell'art.115 c.p.c., poiché il Tribunale ha valutato prove ritualmente acquisite e ha motivato in modo corretto.
Ne consegue che il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Passando al secondo motivo (§ 8.2) deve osservarsi che anche questo motivo è infondato atteso che anche in questo caso deve trovare applicazione il principio per cui colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art.1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del cliente danneggiato ex art. 1227 c.c..
Trattasi anche in questo caso di principio enunciato in materia di responsabilità del notaio dalla
S.C. con ordinanza n.13592/2019 - in cui si è affermato che “In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto
(nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art.1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art.1227 c.c.” – principio valevole, ad avviso della
Corte, in ogni fattispecie di responsabilità professionale e quindi anche per quella oggetto del presente gravame.
Passando poi alla questione del termine di prescrizione deve precisarsi - a modifica delle motivazioni del primo giudice - che per effettuarsi la compensazione il contribuente doveva comunque presentare delle dichiarazioni integrative, che non sono state effettuate, senza
9 tuttavia la possibilità di imputare alcunché al cliente, il quale, in quanto privo di specifiche competenze tecniche, non poteva che affidarsi a commercialisti e senza che possa rilevare il conferimento dell'incarico ad un secondo professionista in presenza dell'inadempimento del primo, ciò ai sensi dell'art.41 c.p. e del principio di equivalenza causale.
A prescindere infatti dal termine di decadenza di cui all'art.38 d.p.r.n.602/1973 previsto per il rimborso, non v'è prova di presentazione di dichiarazioni integrative o di altre iniziative che abbiano portato al contribuente il recupero delle ritenute d'acconto e dei correlativi benefici fiscali, con emenda delle mancanze iniziali.
Il c.t.u. incaricato in primo grado ha difatti ben evidenziato a pag.n.8 della sua relazione: “le modalità di recupero degli importi versati dal sostituto, comunicati con il suo modello 770, e non riportati in sede di dichiarazioni dei redditi del percipiente nei quadri relativi quadri RG
e RN, possono alternativamente essere resi liquidi e quindi esigibili, entro i termini di decadenza mediante:
1. Presentazione della “dichiarazione integrativa” in aumento, correggendo omissioni di un maggior credito d'imposta (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98): a.
Entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo facendo ricorso al ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte;
b. Entro i termini per
l'accertamento, ossia il 31.12. del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni ossia per Unico 2006, entro il 30.09.2011 per
Unico 2007 entro il 30.09.2012 e per Unico 2008 entro il 30.09.2013. 2. Presentazione dell'istanza di rimborso dei versamenti effettuati dal sostituto, a pena di decadenza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento delle ritenute effettuate dal sostituto
d'imposta.”.
Dunque, alcun termine di prescrizione poteva operare per la compensazione (in quanto precluso dalla mancata presentazione di dichiarazioni integrative) avendo il c.t.u. nominato in primo grado ben evidenziato a pag.n.9 della propria relazione “Tanto premesso nella fattispecie in esame, i termini di decadenza per la liquidazione del credito in capo al sono spirati, CP_1 sia per le dichiarazioni integrative (art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98), sia per la presentazione dell'istanza di rimborso dei versamenti degli importi trattenuti alle seguenti date: - Anno 2005 il 30.09.2010; - Anno 2006 il 30.09.2011; - Anno 2007 il 30.09.2012. Essendo decaduti i termini di presentazione, non può essere considerato il successivo termine previsto per la prescrizione ordinaria decennale che decorre dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza di rimborso”.
Ne consegue quindi che anche il secondo motivo risulta infondato, dovendosi ulteriormente evidenziare che l'incarico all'appellante era stato oltretutto revocato nell'ottobre 2012 (doc.a).
Pertanto, in conclusione, l'appello deve essere rigettato.
10 § 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro
1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in difetto di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 25.09.2020, avverso la sentenza n.241/2020 resa in data
26.02.2020 dal Tribunale di Cassino, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore dell'appellato liquidate in euro 3.933,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre spese forfettarie, iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 26.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
11