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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2998/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250018321129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250018321129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
La signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, si è opposta alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatogli da Agenzia Entrate Riscossione l'11.4.2025, emessa a seguito di omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2020.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) l'omessa notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione del credito tributario, per decorso del termine triennale di prescrizione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione comprovante la notifica del prodromico accertamento.
Con successive memorie la parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica dell'accertamento prodromico, avvenuta il 2.5.2023, deducendo che la notifica era stata effettuata presso indirizzo diverso dalla sua residenza anagrafica, come risultava da certificato storico di residenza che veniva prodotto.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva che la Regione Calabria ha fornito prova della notifica del prodromico accertamento, notificato in data 2.5.2023 direttamente a mani del destinatario.
Ciò osservato, va rilevato che: a) l'eventuale prescrizione antecedente alla notifica dell'accertamento andava eccepita con tempestiva impugnazione di tale atto;
b) non si è maturata alcuna prescrizione neppure successivamente alla notifica dell'accertamento, essendo l'atto impugnato in questa sede stato notificato l'11.4.2025, quindi entro i tre anni successivi alla notifica dell'accertamento.
Né la circostanza che la destinataria risultasse residente anagraficamente, alla data del 2.5.2023, presso altro indirizzo, può avere alcuna rilevanza, in quanto: a) la notifica può avvenire presso il domicilio, che può non coincidere con la residenza;
b) la notifica è avvenuta direttamente a mani del destinatario, circostanza che supera il profilo della diversa residenza anagrafica;
c) a fronte di quanto attestato dall'agente postale quale pubblico ufficiale in ordine alla consegna dell'atto direttamente al destinatario, la parte interessata avrebbe dovuto spiegare querela di falso avverso tale attestazione;
d) è del tutto inconferente la giurisprudenza citata a proposito della necessità di invio di C.A.N., in quanto nel caso di specie l'atto è stato consegnato direttamente al destinatario. Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate in euro 233,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e in euro 187,00 in favore della Regione Calabria, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2998/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250018321129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420250018321129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
La signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, si è opposta alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatogli da Agenzia Entrate Riscossione l'11.4.2025, emessa a seguito di omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2020.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso i seguenti motivi: a) l'omessa notifica degli atti prodromici;
b) la prescrizione del credito tributario, per decorso del termine triennale di prescrizione.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione comprovante la notifica del prodromico accertamento.
Con successive memorie la parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica dell'accertamento prodromico, avvenuta il 2.5.2023, deducendo che la notifica era stata effettuata presso indirizzo diverso dalla sua residenza anagrafica, come risultava da certificato storico di residenza che veniva prodotto.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva che la Regione Calabria ha fornito prova della notifica del prodromico accertamento, notificato in data 2.5.2023 direttamente a mani del destinatario.
Ciò osservato, va rilevato che: a) l'eventuale prescrizione antecedente alla notifica dell'accertamento andava eccepita con tempestiva impugnazione di tale atto;
b) non si è maturata alcuna prescrizione neppure successivamente alla notifica dell'accertamento, essendo l'atto impugnato in questa sede stato notificato l'11.4.2025, quindi entro i tre anni successivi alla notifica dell'accertamento.
Né la circostanza che la destinataria risultasse residente anagraficamente, alla data del 2.5.2023, presso altro indirizzo, può avere alcuna rilevanza, in quanto: a) la notifica può avvenire presso il domicilio, che può non coincidere con la residenza;
b) la notifica è avvenuta direttamente a mani del destinatario, circostanza che supera il profilo della diversa residenza anagrafica;
c) a fronte di quanto attestato dall'agente postale quale pubblico ufficiale in ordine alla consegna dell'atto direttamente al destinatario, la parte interessata avrebbe dovuto spiegare querela di falso avverso tale attestazione;
d) è del tutto inconferente la giurisprudenza citata a proposito della necessità di invio di C.A.N., in quanto nel caso di specie l'atto è stato consegnato direttamente al destinatario. Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate in euro 233,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e in euro 187,00 in favore della Regione Calabria, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 9 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese