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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 416/2025 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da in persona del l.r.p.t., con sede legale in Fondi (LT), Viale Piemonte Mof Pad Parte_1
C24, p.iva rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto P.IVA_1
ingiuntivo n. R.G. 2157/2023, dall'Avv. Maria Martellucci (C.f. ); C.F._1
appellante nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore sig. , p.iva corrente in Torino, Via Cibrario n. 13, Controparte_2 P.IVA_2
nonché per i sig.ri , c.f. , e , c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Zorino (cod. fisc. C.F._3
); C.F._4
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
1 Voglia la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 501/2025,
pubblicata in data 30.01.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza laddove condanna la al pagamento Parte_1
delle spese processuali in complessivi euro 14.103,00 oltre accessori di legge;
in via preliminare nel rito, accogliere la richiesta di esibizione del registro IVA della
[...]
avanzata dall'odierna appellante nelle note istruttorie e più volte Controparte_1
reiterata nel corso del giudizio di primo grado;
nel merito, annullare l'impugnata sentenza n. 501/2025 emessa dal Tribunale di Torino, in persona del
Giudice Dott. Bruno Conca, all'esito del giudizio R.G. 7584/2023, riformando integralmente la stessa,
per le ragioni tutte – di fatto e di diritto – esposte nel presente atto di impugnazione.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, opportunamente maggiorate del
15% per spese generali, del 4% per c.p.a. e del 22% per IVA.
Conclusioni di parte appellata:
- respingere l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 501/2025 del 30.1.2025 del Tribunale di Torino, e così confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1387/2023, emesso dal medesimo Tribunale di Torino in data 22.2.2023 (ovvero provvedere alla declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o all'annullamento, con qualsiasi formula, del citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1387/2023, del 22.2.2023, accertando la falsità
delle fatture dedotte sub doc n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta, con la sola esclusione delle fatture nn. 1287/2021 – 1479/2021 – 1853/2021 – 1394/2021 – 2411/2021 – 2541/2021 già
regolarmente pagate) dichiarando che nulla è dovuto dalla appellata alla parte appellante per i titoli di cui è causa.
Con vittoria di compensi, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, nonché delle spese del procedimento per sequestro conservativo ex adverso proposto (oltre contr. spese generali, IVA e CPA
come per legge).
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Parte_1
224.805,64 oltre interessi legali e spese procedurali.
Il decreto aveva ad oggetto delle fatture asseritamente inadempiute riguardanti il pagamento della consegna di prodotti agricoli effettuata dalla società alla ed era Parte_1 Controparte_1
stato emesso sulla base di fatture emesse tra febbraio 2021 e marzo 2022.
La società opposta aveva documentato il proprio credito producendo le fatture elettroniche, il partitario aggiornato e la documentazione relativa al trasporto della merce tramite la società
[...]
(fatture emesse da nei confronti di per il trasporto). CP_4 CP_4 CP_1
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo rappresentando che: Controparte_1
- tutte le fatture emesse dall'opposta erano già state adempiute per le merci ed i prodotti effettivamente acquistati e ricevuti;
- alcune delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo erano state tutte pagate tramite bonifico bancario
(indicava specificamente tali fatture);
-per quanto riguarda le altre fatture l'opponente aveva specificamente contestato di aver mai ricevuto le merci ivi indicate nelle quantità fatturate, evidenziando come tra le parti fossero in corso trattative proprio in relazione alle contestazioni mosse sulle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione.
Per questi motivi
l'attore chiedeva la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la società opposta contestando l'opposizione avversaria e Parte_1
chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che:
- come documentato dal conferimento di incarico prodotto in giudizio, la era stata Controparte_4
incaricata del trasporto delle merci con contratto sottoscritto il 19.12.2020;
- la società opposta aveva fornito all'opponente dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2022
merce per un valore complessivo di euro 224.805,64;
- nonostante ripetuti solleciti sia verbali che scritti, la società non aveva provveduto a Controparte_1
corrispondere la somma dovuta;
3 - l'opponente non aveva mai contestato specificamente il residuo credito, limitandosi a negare per la prima volta di aver ricevuto le merci riportare nelle fatture e nelle quantità in esse indicate;
- tutte le fatture emesse dal mese di febbraio 2021 sino al mese di marzo 2022 e azionate nel giudizio monitorio non erano mai state in precedenza contestate dalla;
Controparte_1
- non corrispondeva a verità quanto eccepito dall'opponente circa la presunta e non provata pendenza di trattative in corso tra le parti avente ad oggetto la definizione del quantum debitorio.
La società opposta aveva prodotto, a sostegno della propria posizione:
- il conferimento di incarico di gestore esterno di trasporto merci alla società Controparte_4
sottoscritto in data 19.12.2020;
- le fatture emesse dalla per il trasporto della merce;
Controparte_4
- il partitario aggiornato che, tenuto conto dei pagamenti parziali ricevuti per euro 8.054,55,
evidenziava un residuo credito di euro 216.751,09.
Effettuata istruttoria tramite esami testimoniali, Il Tribunale di Torino così disponeva:
1) accoglieva l'opposizione e. per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 22.2.2023;
2) condannava alla rifusione in favore di delle spese di lite. Parte_1 Controparte_1
proponeva ritualmente appello nei confronti della sentenza, parte appellata si Parte_1
costituiva chiedendo la conferma della sentenza.
Con provvedimento del 3 ottobre 2025 il gi rigettava l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c. proposta da del registro Iva della soc. relativo al periodo oggetto di Parte_1 CP_1
causa e, previa fissazione di udienza di p.c., disponeva per la discussione avanti al Collegio ai sensi degli art. 127 ter e 350 bis c.p.c. la data 19 novembre 2025, all'esito della quale la causa era assunta a decisione.
MOTIVI
-LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Secondo il giudice manca la prova dell'esistenza dell'ordinazione, della spedizione e della relativa consegna della merce oggetto delle fatture insolute.
4 La ha, infatti, prodotto soltanto le fatture emesse dalla società Parte_1 Controparte_4
per il periodo considerato, dalle quali si evince che la medesima non effettuò direttamente la consegna dei prodotti ma delegò il trasporto ad altri vettori, sicché non vi è prova alcuna né dell'effettiva consegna delle merci all'opponente né dell'effettiva quantità di prodotto che sarebbe stata consegnata.
Il giudice ha ritenuta non dovuta la somma di 90.370,26 affermando che, dal confronto tra il partitario prodotto dall'opposta e le fatture della è emerso che per numerose fatture azionate Controparte_4
in sede monitoria, per l'importo indicato, non vi è riscontro documentale della spedizione della merce,
non essendo le stesse minimamente richiamate nella documentazione di trasporto.
Per le restanti fatture, la documentazione prodotta dall'opposta non è comunque idonea a provare l'effettiva consegna della merce nelle quantità indicate. Ed invero, le fatture di trasporto emesse dalla attestano unicamente che la merce veniva scaricata presso il mercato ortofrutticolo Controparte_4
di AS e affidata a terzi facchini per la successiva consegna, senza alcun riscontro documentale circa l'effettivo ricevimento da parte del destinatario finale. Tale circostanza è confermata dal legale rappresentante di , che, pur confermando la circostanza per cui sarebbe stata la società CP_4
ad occuparsi negli anni di consegnare alla le merci acquistate dalla Controparte_4 Controparte_1
ha riferito di non ricordare “di che cifre si parli” e di non essere stata “presente Parte_1
al momento del carico della merce” (cfr. verbale udienza 12.4.2024).
Il modesto importo delle fatture di trasporto - pari a poche decine di euro per tratta nonostante la necessità di utilizzare mezzi refrigerati - rende peraltro poco verosimile che la Controparte_4
abbia effettivamente trasportato merce per oltre 200.000 euro.
L'opposta non ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle singole consegne, che avrebbero potuto fornire prova certa della effettiva ricezione della merce da parte de nelle Controparte_1
quantità indicate in fattura.
Né può attribuirsi valore decisivo alla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture da parte dell'opponente, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, quando il rapporto contrattuale sia contestato, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più,
un mero indizio (Cass. civ. Sez. II, 16/05/2019, n. 13240).
5 La documentazione prodotta risulta quindi inidonea a superare la specifica contestazione dell'opponente, tenuto anche conto che per una parte significativa delle fatture azionate (oltre 90.000 euro) non vi è neppure riscontro documentale della spedizione.
Peraltro, la prassi del mercato ortofrutticolo, emersa dall'istruttoria, secondo cui le fatture vengono emesse al momento della preparazione della merce per la spedizione, prima dell'effettiva consegna, rende ancor più necessaria una rigorosa prova dell'effettiva consegna dei prodotti nelle quantità
fatturate, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
-I MOTIVI DI APPELLO
ha ritualmente proposto appello proponendo i seguenti motivi: Parte_1
-1) Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo
Secondo le argomentazioni spese nella sentenza risultano in evidente contrasto con Parte_1
quanto acquisito al processo in via documentale e all'esito dell'istruttoria orale espletata.
Ciò in quanto non vengono minimamente tenute in debita considerazione le fatture emesse dal vettore all'acquirente stesso (odierno appellato), MAI CONTESTATE ED ANZI Controparte_4
REGOLAMENTE SALDATE, come confermato dal l.r.p.t. della società di trasporti che, escusso in corso di causa dichiara: “ la emetteva fatture alla che sono state tutte CP_4 CP_1
pagate… la non ha mai contestato la consegna delle merci”. CP_1
Nelle fatture in questione, prodotte con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, vengono riportati i numeri delle fatture emesse dalla relative alla merca acquistata dalla e Parte_1 CP_1
azionate con ricorso monitorio per un importo complessivo pari ad euro 126.380,83.
Circostanza questa confermata e non contestata dalla difesa avversaria ed ammessa dallo stesso
Giudice di prime cure che in sentenza esclude la prova della consegna della merce
LIMITATAMENTE alla somma di euro 90.370,26 per poi però revocare in toto il decreto ingiuntivo pur riconoscendo di fatto l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture riportate nei documenti di trasporto (fatture del vettore) per un importo complessivo di euro 126.380,83.
Il Tribunale, dopo aver constatato che nei documenti di trasporto prodotti (fatture emesse dal vettore)
risultavano effettivamente riportati i numeri di fattura emesse dalla nei confronti Parte_1
6 della relative all'acquisto di merce per un totale di euro 126.389,83 e che il trasporto della CP_1
merce stessa era stata regolarmente pagata dall' acquirente stesso al vettore, non poteva concludere che non vi era stato riscontro documentale circa la spedizione e consegna di tutta la merce oggetto delle fatture azionate con il ricorso monitorio.
L'appellante si chiede come mai il Tribunale non si sia chiesto per quale ragione la avesse CP_1
regolarmente pagato il trasporto al vettore per merce che in verità non era mai giunta a destinazione.
Ed ancora come mai il Giudice di prime cure, nonostante abbia evidenziato in sentenza che la dichiarazione rese dal l.r.p.t. della in sede di interrogatorio formale circa l'interruzione dei CP_1
rapporti commerciali tra le parti in causa già a far data dall'anno 2020 è “ tuttavia smentita sia dalle
fatture di Trasporto della relative al periodo 2021 -2022 sia dai bonifici effettuati dalla CP_4
stessa nel 2023 a pagamento di fatture del 2021”, abbia omesso di riconoscere a tale CP_1
dichiarazione efficacia di prova legale dando prevalenza ad un' unico dato ovvero l'assenza di DDT.
Tale dichiarazione è documentalmente smentita dalle fatture di trasporto emesse dalla CP_4
nell'anno 2021-2022 e dai bonifici effettuati dalla alla anche CP_1 Parte_1
successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Per prassi organizzativa del mercato ortofrutticolo di Torino, la merce non viene consegnata direttamente alle ditte acquirenti ma scaricata sulla piattaforma di scarico e dopo i facchini del mercato ortofrutticolo si occupano di smistarla alle singole società. Circostanza questa confermata dal teste della , il IG. , ex dipendente, il quale dichiara: “ l'autista può CP_1 Testimone_1
scaricare la merce su un pizzale/ banchina di scarico all'interno del mercato ortofrutticolo e poi gli
addetti del mercato portano la merce alle varie società che l'hanno ordinata oppure l'autista può
scaricare direttamente alla singola società, non c'e un criterio preciso, ma dipende da cosa vuol fare
l'autista e dalla merce che ha”. Così come è lo stesso legale rappresentante della a CP_1
confermare che: “ la merce, in generale, arriva al piazzale, cioè al mercato ortofrutticolo, il CAT del
centro agroalimentare di AS. Io non vedevo neanche gli autisti né le bolle. Era poi il
personale della a consegnarci la merce.” Parte_2
7 Non risulta corretto che il Tribunale abbia ritenuto la deposizione della teste , l.r.p.t. Testimone_2
della ditta di trasporti, generica e non rilevante al fine di dimostrare l'ordinazione, la spedizione e la consegna della merce sul solo presupposto che la stessa, pur confermando le dichiarazioni del teste di parte odierna appellata e del legale rappresentante della circa le modalità di consegna CP_1
della merce al mercato ortofrutticolo di Torino, non ricordasse (a distanza di cinque anni!) “di che cifre si parli” e di non essere presente al momento del carico merce né tantomeno al momento della consegna delle merci presso la società opposta. Se si volesse condividere il ragionamento seguito del
Giudicante, la prova della consegna la si poteva fornire solo se la IG.ra , titolare della Testimone_2
ditta di trasporti, avesse curato personalmente sia il carico della merce ovvero avesse con i suoi occhi visto l'autotrasportatore caricare il mezzo e avesse lei stessa percorso 500 km per vedere la merce scaricata presso la ditta acquirente.
2) Mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei registri iva e difetto di motivazione sul
punto
Parte appellante afferma che ha errato il giudice nel non accogliere la richiesta, ritenendo i registri iva rilevanti solo dal punto di vista fiscale, in quanto le relative annotazioni sono prove scritte dell'esistenza del credito.
3) Omesso esame di un punto decisivo
Afferma l'appellante che ha errato il giudice nel ritenere la mancata contestazione delle fatture elettroniche da parte della fatto privo di riscontro probatorio. CP_1
Ciò in quanto la Cassazione con la sentenza n. 3581/2024 ha affermato il principio contrario.
-LE DIFESE DI PARTE APPELLATA
Parte appellata rileva che non è stata contestata dall'appellante la statuizione circa la non debenza della somma di 90.370,26, che quindi è passata in giudicato.
Ribadisce le motivazioni della sentenza.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha escluso la debenza da parte di della somma di 90.370,26. CP_1
8 Il punto non è oggetto di impugnazione, quindi rimane da esaminare in questa sede la richiesta di relativo al residuo credito euro 126.380,83. Parte_1
E' pacifico che i prodotti venivano consegnati presso il mercato ortofrutticolo di AS alla
[...]
che doveva consegnarli alla . CP_4 CP_1
non ha prodotto i ddt assumendo l'impossibilità di utilizzare tale sistema ma ha Parte_1
affermato di avere utilizzato le fatture accompagnatorie, che costituirebbero valida alternativa ai
DDT.
Dagli atti risulta che service fatturava il costo del trasporto della merce proveniente da Cavolo CP_4
Felice alla Trinacria e che la consegna da a avveniva per il tramite di terzi CP_4 CP_1
spedizionieri.
Ritiene il Collegio in primis di osservare che nella specifica attività commerciale per cui è causa,
proprio perché oggetto di consegne plurime e singolarmente non rilevanti, trattandosi di prodotti agricoli per consumo umano, appare difficile per le imprese coinvolte tenere una contabilità specifica per ogni ordine.
Il compendio probatorio deve quindi essere valutato alla luce di questa difficoltà.
Ritiene il Collegio che la soc. , pur in assenza di Ddt, abbia fornito la prova di avere Parte_1
effettuato le forniture per euro 126.380,83 di cui chiede al pagamento.
Dette forniture, indicate nel partitario prodotto da parte appellante, risultano essere state effettuate in ragione del fatto che parte appellate le ha pagate alla società di trasporto . CP_4
La legale rappresentante di ha infatti dichiarato che le fatture dalla stessa emesse nei CP_4
confronti di sono state da questa tutte pagate, dal che si deve necessariamente dedurre che CP_1
le forniture sono state effettuate e sono giunte a destinazione.
La relativa testimonianza appare del tutto credibile, proprio perché la teste ha sì affermato questo fatto, ma ha altresì dichiarato di non ricordare circostanze rilevanti per la posizione di , Parte_1
come osservato dal giudice di primo grado;
per tali ragioni appare un teste genuino ed attendibile.
Va ancora rilevato con riferimento all'importo di euro 126.380,83 che parte appellata, pur affermando genericamente che le fatture di cui al d.i. non corrispondono a quelle indicate nella documentazione
9 prodotta da parte appellante, non le indica in modo specifico, a differenza di quanto fatto nel primo grado ove ha contestato indicandole numericamente le fatture relative ai 90.370,26 euro;
la contestazione è quindi generica.
Deve poi infine essere valorizzato, come chiede parte appellante, il fatto che il legale rappresentante di ha dichiarato in sede di interrogatorio un fatto non vero, ossia che la la ha CP_1 Parte_1
fornita solo fino al 2020, risultando dalla documentazione che il rapporto è continuato nel 2021 –
2022 (punto affermato in sentenza e non contestato in appello); questo elemento costituisce ulteriore elemento di prova della correttezza di quanto esposto da . Parte_1
La sentenza appellata deve quindi essere riformata, con condanna della soc. Controparte_1
a pagare alla soc. l'importo di euro
[...] Controparte_1 Parte_1
126.380,83, oltre interessi secondo quanto previsto nel decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda le spese legali, in ragione di una valutazione complessiva dell'esito della causa,
esse si compensano nella misura del 50% e si pongono a carico di parte appellata nel restante 50%.
Ciò in quanto la soc. ha visto il proprio credito riconosciuto, ma solo parzialmente. Parte_3
Le spese legali vengono liquidate, stante la media difficoltà della causa, secondo lo scaglione medio,
con la voce “trattazione-istruttoria” al minimo solo per la fase di appello, in quanto non sono state espletate attività istruttorie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
501/2025, pronunciata dal giudice del Tribunale di Torino,
accoglie l'appello e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la soc. Controparte_1
a pagare alla soc. l'importo di euro 126.380,83, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi secondo quanto previsto nel decreto ingiuntivo;
dichiara compensate le spese legali dei due gradi giudizio nella misura del 50%;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute
10 per il primo grado e per il presente giudizio nel restante 50%, che liquida in tale percentuale in:
euro 7.051,50 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa per il primo grado;
euro 6.077,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa per il presente grado.
Torino, 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
11
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Melani dott. Andrea Giovanni Consigliere
nel proc. N. 416/2025 Cont.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da in persona del l.r.p.t., con sede legale in Fondi (LT), Viale Piemonte Mof Pad Parte_1
C24, p.iva rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto P.IVA_1
ingiuntivo n. R.G. 2157/2023, dall'Avv. Maria Martellucci (C.f. ); C.F._1
appellante nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore sig. , p.iva corrente in Torino, Via Cibrario n. 13, Controparte_2 P.IVA_2
nonché per i sig.ri , c.f. , e , c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Zorino (cod. fisc. C.F._3
); C.F._4
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
1 Voglia la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 501/2025,
pubblicata in data 30.01.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza laddove condanna la al pagamento Parte_1
delle spese processuali in complessivi euro 14.103,00 oltre accessori di legge;
in via preliminare nel rito, accogliere la richiesta di esibizione del registro IVA della
[...]
avanzata dall'odierna appellante nelle note istruttorie e più volte Controparte_1
reiterata nel corso del giudizio di primo grado;
nel merito, annullare l'impugnata sentenza n. 501/2025 emessa dal Tribunale di Torino, in persona del
Giudice Dott. Bruno Conca, all'esito del giudizio R.G. 7584/2023, riformando integralmente la stessa,
per le ragioni tutte – di fatto e di diritto – esposte nel presente atto di impugnazione.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, opportunamente maggiorate del
15% per spese generali, del 4% per c.p.a. e del 22% per IVA.
Conclusioni di parte appellata:
- respingere l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1
sentenza n. 501/2025 del 30.1.2025 del Tribunale di Torino, e così confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1387/2023, emesso dal medesimo Tribunale di Torino in data 22.2.2023 (ovvero provvedere alla declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o all'annullamento, con qualsiasi formula, del citato decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1387/2023, del 22.2.2023, accertando la falsità
delle fatture dedotte sub doc n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta, con la sola esclusione delle fatture nn. 1287/2021 – 1479/2021 – 1853/2021 – 1394/2021 – 2411/2021 – 2541/2021 già
regolarmente pagate) dichiarando che nulla è dovuto dalla appellata alla parte appellante per i titoli di cui è causa.
Con vittoria di compensi, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, nonché delle spese del procedimento per sequestro conservativo ex adverso proposto (oltre contr. spese generali, IVA e CPA
come per legge).
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Parte_1
224.805,64 oltre interessi legali e spese procedurali.
Il decreto aveva ad oggetto delle fatture asseritamente inadempiute riguardanti il pagamento della consegna di prodotti agricoli effettuata dalla società alla ed era Parte_1 Controparte_1
stato emesso sulla base di fatture emesse tra febbraio 2021 e marzo 2022.
La società opposta aveva documentato il proprio credito producendo le fatture elettroniche, il partitario aggiornato e la documentazione relativa al trasporto della merce tramite la società
[...]
(fatture emesse da nei confronti di per il trasporto). CP_4 CP_4 CP_1
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo rappresentando che: Controparte_1
- tutte le fatture emesse dall'opposta erano già state adempiute per le merci ed i prodotti effettivamente acquistati e ricevuti;
- alcune delle fatture indicate nel decreto ingiuntivo erano state tutte pagate tramite bonifico bancario
(indicava specificamente tali fatture);
-per quanto riguarda le altre fatture l'opponente aveva specificamente contestato di aver mai ricevuto le merci ivi indicate nelle quantità fatturate, evidenziando come tra le parti fossero in corso trattative proprio in relazione alle contestazioni mosse sulle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione.
Per questi motivi
l'attore chiedeva la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la società opposta contestando l'opposizione avversaria e Parte_1
chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che:
- come documentato dal conferimento di incarico prodotto in giudizio, la era stata Controparte_4
incaricata del trasporto delle merci con contratto sottoscritto il 19.12.2020;
- la società opposta aveva fornito all'opponente dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2022
merce per un valore complessivo di euro 224.805,64;
- nonostante ripetuti solleciti sia verbali che scritti, la società non aveva provveduto a Controparte_1
corrispondere la somma dovuta;
3 - l'opponente non aveva mai contestato specificamente il residuo credito, limitandosi a negare per la prima volta di aver ricevuto le merci riportare nelle fatture e nelle quantità in esse indicate;
- tutte le fatture emesse dal mese di febbraio 2021 sino al mese di marzo 2022 e azionate nel giudizio monitorio non erano mai state in precedenza contestate dalla;
Controparte_1
- non corrispondeva a verità quanto eccepito dall'opponente circa la presunta e non provata pendenza di trattative in corso tra le parti avente ad oggetto la definizione del quantum debitorio.
La società opposta aveva prodotto, a sostegno della propria posizione:
- il conferimento di incarico di gestore esterno di trasporto merci alla società Controparte_4
sottoscritto in data 19.12.2020;
- le fatture emesse dalla per il trasporto della merce;
Controparte_4
- il partitario aggiornato che, tenuto conto dei pagamenti parziali ricevuti per euro 8.054,55,
evidenziava un residuo credito di euro 216.751,09.
Effettuata istruttoria tramite esami testimoniali, Il Tribunale di Torino così disponeva:
1) accoglieva l'opposizione e. per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 22.2.2023;
2) condannava alla rifusione in favore di delle spese di lite. Parte_1 Controparte_1
proponeva ritualmente appello nei confronti della sentenza, parte appellata si Parte_1
costituiva chiedendo la conferma della sentenza.
Con provvedimento del 3 ottobre 2025 il gi rigettava l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c. proposta da del registro Iva della soc. relativo al periodo oggetto di Parte_1 CP_1
causa e, previa fissazione di udienza di p.c., disponeva per la discussione avanti al Collegio ai sensi degli art. 127 ter e 350 bis c.p.c. la data 19 novembre 2025, all'esito della quale la causa era assunta a decisione.
MOTIVI
-LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Secondo il giudice manca la prova dell'esistenza dell'ordinazione, della spedizione e della relativa consegna della merce oggetto delle fatture insolute.
4 La ha, infatti, prodotto soltanto le fatture emesse dalla società Parte_1 Controparte_4
per il periodo considerato, dalle quali si evince che la medesima non effettuò direttamente la consegna dei prodotti ma delegò il trasporto ad altri vettori, sicché non vi è prova alcuna né dell'effettiva consegna delle merci all'opponente né dell'effettiva quantità di prodotto che sarebbe stata consegnata.
Il giudice ha ritenuta non dovuta la somma di 90.370,26 affermando che, dal confronto tra il partitario prodotto dall'opposta e le fatture della è emerso che per numerose fatture azionate Controparte_4
in sede monitoria, per l'importo indicato, non vi è riscontro documentale della spedizione della merce,
non essendo le stesse minimamente richiamate nella documentazione di trasporto.
Per le restanti fatture, la documentazione prodotta dall'opposta non è comunque idonea a provare l'effettiva consegna della merce nelle quantità indicate. Ed invero, le fatture di trasporto emesse dalla attestano unicamente che la merce veniva scaricata presso il mercato ortofrutticolo Controparte_4
di AS e affidata a terzi facchini per la successiva consegna, senza alcun riscontro documentale circa l'effettivo ricevimento da parte del destinatario finale. Tale circostanza è confermata dal legale rappresentante di , che, pur confermando la circostanza per cui sarebbe stata la società CP_4
ad occuparsi negli anni di consegnare alla le merci acquistate dalla Controparte_4 Controparte_1
ha riferito di non ricordare “di che cifre si parli” e di non essere stata “presente Parte_1
al momento del carico della merce” (cfr. verbale udienza 12.4.2024).
Il modesto importo delle fatture di trasporto - pari a poche decine di euro per tratta nonostante la necessità di utilizzare mezzi refrigerati - rende peraltro poco verosimile che la Controparte_4
abbia effettivamente trasportato merce per oltre 200.000 euro.
L'opposta non ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle singole consegne, che avrebbero potuto fornire prova certa della effettiva ricezione della merce da parte de nelle Controparte_1
quantità indicate in fattura.
Né può attribuirsi valore decisivo alla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture da parte dell'opponente, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, quando il rapporto contrattuale sia contestato, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più,
un mero indizio (Cass. civ. Sez. II, 16/05/2019, n. 13240).
5 La documentazione prodotta risulta quindi inidonea a superare la specifica contestazione dell'opponente, tenuto anche conto che per una parte significativa delle fatture azionate (oltre 90.000 euro) non vi è neppure riscontro documentale della spedizione.
Peraltro, la prassi del mercato ortofrutticolo, emersa dall'istruttoria, secondo cui le fatture vengono emesse al momento della preparazione della merce per la spedizione, prima dell'effettiva consegna, rende ancor più necessaria una rigorosa prova dell'effettiva consegna dei prodotti nelle quantità
fatturate, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
-I MOTIVI DI APPELLO
ha ritualmente proposto appello proponendo i seguenti motivi: Parte_1
-1) Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo
Secondo le argomentazioni spese nella sentenza risultano in evidente contrasto con Parte_1
quanto acquisito al processo in via documentale e all'esito dell'istruttoria orale espletata.
Ciò in quanto non vengono minimamente tenute in debita considerazione le fatture emesse dal vettore all'acquirente stesso (odierno appellato), MAI CONTESTATE ED ANZI Controparte_4
REGOLAMENTE SALDATE, come confermato dal l.r.p.t. della società di trasporti che, escusso in corso di causa dichiara: “ la emetteva fatture alla che sono state tutte CP_4 CP_1
pagate… la non ha mai contestato la consegna delle merci”. CP_1
Nelle fatture in questione, prodotte con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2, vengono riportati i numeri delle fatture emesse dalla relative alla merca acquistata dalla e Parte_1 CP_1
azionate con ricorso monitorio per un importo complessivo pari ad euro 126.380,83.
Circostanza questa confermata e non contestata dalla difesa avversaria ed ammessa dallo stesso
Giudice di prime cure che in sentenza esclude la prova della consegna della merce
LIMITATAMENTE alla somma di euro 90.370,26 per poi però revocare in toto il decreto ingiuntivo pur riconoscendo di fatto l'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture riportate nei documenti di trasporto (fatture del vettore) per un importo complessivo di euro 126.380,83.
Il Tribunale, dopo aver constatato che nei documenti di trasporto prodotti (fatture emesse dal vettore)
risultavano effettivamente riportati i numeri di fattura emesse dalla nei confronti Parte_1
6 della relative all'acquisto di merce per un totale di euro 126.389,83 e che il trasporto della CP_1
merce stessa era stata regolarmente pagata dall' acquirente stesso al vettore, non poteva concludere che non vi era stato riscontro documentale circa la spedizione e consegna di tutta la merce oggetto delle fatture azionate con il ricorso monitorio.
L'appellante si chiede come mai il Tribunale non si sia chiesto per quale ragione la avesse CP_1
regolarmente pagato il trasporto al vettore per merce che in verità non era mai giunta a destinazione.
Ed ancora come mai il Giudice di prime cure, nonostante abbia evidenziato in sentenza che la dichiarazione rese dal l.r.p.t. della in sede di interrogatorio formale circa l'interruzione dei CP_1
rapporti commerciali tra le parti in causa già a far data dall'anno 2020 è “ tuttavia smentita sia dalle
fatture di Trasporto della relative al periodo 2021 -2022 sia dai bonifici effettuati dalla CP_4
stessa nel 2023 a pagamento di fatture del 2021”, abbia omesso di riconoscere a tale CP_1
dichiarazione efficacia di prova legale dando prevalenza ad un' unico dato ovvero l'assenza di DDT.
Tale dichiarazione è documentalmente smentita dalle fatture di trasporto emesse dalla CP_4
nell'anno 2021-2022 e dai bonifici effettuati dalla alla anche CP_1 Parte_1
successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Per prassi organizzativa del mercato ortofrutticolo di Torino, la merce non viene consegnata direttamente alle ditte acquirenti ma scaricata sulla piattaforma di scarico e dopo i facchini del mercato ortofrutticolo si occupano di smistarla alle singole società. Circostanza questa confermata dal teste della , il IG. , ex dipendente, il quale dichiara: “ l'autista può CP_1 Testimone_1
scaricare la merce su un pizzale/ banchina di scarico all'interno del mercato ortofrutticolo e poi gli
addetti del mercato portano la merce alle varie società che l'hanno ordinata oppure l'autista può
scaricare direttamente alla singola società, non c'e un criterio preciso, ma dipende da cosa vuol fare
l'autista e dalla merce che ha”. Così come è lo stesso legale rappresentante della a CP_1
confermare che: “ la merce, in generale, arriva al piazzale, cioè al mercato ortofrutticolo, il CAT del
centro agroalimentare di AS. Io non vedevo neanche gli autisti né le bolle. Era poi il
personale della a consegnarci la merce.” Parte_2
7 Non risulta corretto che il Tribunale abbia ritenuto la deposizione della teste , l.r.p.t. Testimone_2
della ditta di trasporti, generica e non rilevante al fine di dimostrare l'ordinazione, la spedizione e la consegna della merce sul solo presupposto che la stessa, pur confermando le dichiarazioni del teste di parte odierna appellata e del legale rappresentante della circa le modalità di consegna CP_1
della merce al mercato ortofrutticolo di Torino, non ricordasse (a distanza di cinque anni!) “di che cifre si parli” e di non essere presente al momento del carico merce né tantomeno al momento della consegna delle merci presso la società opposta. Se si volesse condividere il ragionamento seguito del
Giudicante, la prova della consegna la si poteva fornire solo se la IG.ra , titolare della Testimone_2
ditta di trasporti, avesse curato personalmente sia il carico della merce ovvero avesse con i suoi occhi visto l'autotrasportatore caricare il mezzo e avesse lei stessa percorso 500 km per vedere la merce scaricata presso la ditta acquirente.
2) Mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei registri iva e difetto di motivazione sul
punto
Parte appellante afferma che ha errato il giudice nel non accogliere la richiesta, ritenendo i registri iva rilevanti solo dal punto di vista fiscale, in quanto le relative annotazioni sono prove scritte dell'esistenza del credito.
3) Omesso esame di un punto decisivo
Afferma l'appellante che ha errato il giudice nel ritenere la mancata contestazione delle fatture elettroniche da parte della fatto privo di riscontro probatorio. CP_1
Ciò in quanto la Cassazione con la sentenza n. 3581/2024 ha affermato il principio contrario.
-LE DIFESE DI PARTE APPELLATA
Parte appellata rileva che non è stata contestata dall'appellante la statuizione circa la non debenza della somma di 90.370,26, che quindi è passata in giudicato.
Ribadisce le motivazioni della sentenza.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha escluso la debenza da parte di della somma di 90.370,26. CP_1
8 Il punto non è oggetto di impugnazione, quindi rimane da esaminare in questa sede la richiesta di relativo al residuo credito euro 126.380,83. Parte_1
E' pacifico che i prodotti venivano consegnati presso il mercato ortofrutticolo di AS alla
[...]
che doveva consegnarli alla . CP_4 CP_1
non ha prodotto i ddt assumendo l'impossibilità di utilizzare tale sistema ma ha Parte_1
affermato di avere utilizzato le fatture accompagnatorie, che costituirebbero valida alternativa ai
DDT.
Dagli atti risulta che service fatturava il costo del trasporto della merce proveniente da Cavolo CP_4
Felice alla Trinacria e che la consegna da a avveniva per il tramite di terzi CP_4 CP_1
spedizionieri.
Ritiene il Collegio in primis di osservare che nella specifica attività commerciale per cui è causa,
proprio perché oggetto di consegne plurime e singolarmente non rilevanti, trattandosi di prodotti agricoli per consumo umano, appare difficile per le imprese coinvolte tenere una contabilità specifica per ogni ordine.
Il compendio probatorio deve quindi essere valutato alla luce di questa difficoltà.
Ritiene il Collegio che la soc. , pur in assenza di Ddt, abbia fornito la prova di avere Parte_1
effettuato le forniture per euro 126.380,83 di cui chiede al pagamento.
Dette forniture, indicate nel partitario prodotto da parte appellante, risultano essere state effettuate in ragione del fatto che parte appellate le ha pagate alla società di trasporto . CP_4
La legale rappresentante di ha infatti dichiarato che le fatture dalla stessa emesse nei CP_4
confronti di sono state da questa tutte pagate, dal che si deve necessariamente dedurre che CP_1
le forniture sono state effettuate e sono giunte a destinazione.
La relativa testimonianza appare del tutto credibile, proprio perché la teste ha sì affermato questo fatto, ma ha altresì dichiarato di non ricordare circostanze rilevanti per la posizione di , Parte_1
come osservato dal giudice di primo grado;
per tali ragioni appare un teste genuino ed attendibile.
Va ancora rilevato con riferimento all'importo di euro 126.380,83 che parte appellata, pur affermando genericamente che le fatture di cui al d.i. non corrispondono a quelle indicate nella documentazione
9 prodotta da parte appellante, non le indica in modo specifico, a differenza di quanto fatto nel primo grado ove ha contestato indicandole numericamente le fatture relative ai 90.370,26 euro;
la contestazione è quindi generica.
Deve poi infine essere valorizzato, come chiede parte appellante, il fatto che il legale rappresentante di ha dichiarato in sede di interrogatorio un fatto non vero, ossia che la la ha CP_1 Parte_1
fornita solo fino al 2020, risultando dalla documentazione che il rapporto è continuato nel 2021 –
2022 (punto affermato in sentenza e non contestato in appello); questo elemento costituisce ulteriore elemento di prova della correttezza di quanto esposto da . Parte_1
La sentenza appellata deve quindi essere riformata, con condanna della soc. Controparte_1
a pagare alla soc. l'importo di euro
[...] Controparte_1 Parte_1
126.380,83, oltre interessi secondo quanto previsto nel decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda le spese legali, in ragione di una valutazione complessiva dell'esito della causa,
esse si compensano nella misura del 50% e si pongono a carico di parte appellata nel restante 50%.
Ciò in quanto la soc. ha visto il proprio credito riconosciuto, ma solo parzialmente. Parte_3
Le spese legali vengono liquidate, stante la media difficoltà della causa, secondo lo scaglione medio,
con la voce “trattazione-istruttoria” al minimo solo per la fase di appello, in quanto non sono state espletate attività istruttorie.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
501/2025, pronunciata dal giudice del Tribunale di Torino,
accoglie l'appello e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la soc. Controparte_1
a pagare alla soc. l'importo di euro 126.380,83, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi secondo quanto previsto nel decreto ingiuntivo;
dichiara compensate le spese legali dei due gradi giudizio nella misura del 50%;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese legali sostenute
10 per il primo grado e per il presente giudizio nel restante 50%, che liquida in tale percentuale in:
euro 7.051,50 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa per il primo grado;
euro 6.077,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa per il presente grado.
Torino, 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
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