Sentenza 13 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01204/2026REG.PROV.COLL.
N. 07213/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7213 del 2024, proposto dalla ditta Cosmo Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giuri e Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione quarta, n. 249 del 13 febbraio 2024, emessa sul ricorso r.g. n. 686/2021, per l’annullamento:
- della nota prot. n. 17333 dell’8 aprile 2021 della Città Metropolitana di Venezia – Area Ambiente in pari data notificata a mezzo PEC ed avente ad oggetto “Allontanamento rifiuti sottoposti a sequestro giacenti nell’area 27 dell’impianto” ;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la Cons. NU OR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 249/2024, emessa nel giudizio numero di r.g. 686/2021, con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso la nota prot. n. 17333 del 8 aprile 2021 della Città Metropolitana di Venezia avente ad oggetto “Allontanamento rifiuti sottoposti a sequestro giacenti nell'area 27 dell'impianto”.
2. La Città Metropolitana di Venezia si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.
3. Con nota depositata il 18 dicembre 2025 l’appellante ha rappresentato che, nelle more del giudizio, “sono sopravvenuti fatti decisivi, tali da incidere radicalmente sull’assetto degli interessi sostanziali oggetto di causa; - in particolare, l’autorizzazione ex art. 208, precedentemente rilasciata a Cosmo Ambiente S.r.l., è stata volturata a Hexa Green S.r.l., che ha comunicato la chiusura definitiva dell’impianto nell’ottobre 2024; - la Città Metropolitana di Venezia, preso atto della cessazione dell’attività, ha revocato l’autorizzazione e imposto puntuali prescrizioni per lo spostamento del materiale giacente nell’“area 27” (doc. 1), integralmente adempiute da Hexa Green S.r.l. (doc.ti 2-3), pur trattandosi, come detto, di materiale estraneo alla gestione ordinaria dell’impianto, nel frattempo definitivamente chiuso.”
3.1. I fatti sopra menzionati sono rilevanti ai fini dell’interesse alla decisione dell’appello poiché, secondo l’appellante, “l’eventuale accoglimento dell’appello non sarebbe pertanto idoneo ad arrecare alcuna utilità concreta alla parte appellante” , sicché deve ritenersi venuto meno l’interesse concreto e attuale dell’odierna appellante alla decisione dell’appello.
4. Con nota depositata in data 19 dicembre 2026 la Città Metropolitana di Venezia ha preso atto della istanza di declaratoria di improcedibilità presentata dall’appellante e ha aderito alla stessa.
5. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 la causa è stata spedita in decisione.
6. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Pertanto, nel caso all’esame, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’adesione dell’Amministrazione alla richiesta di improcedibilità e dell’esito in rito della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC AT SP, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
NU OR, Consigliere, Estensore
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU OR | NC AT SP |
IL SEGRETARIO