Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 10016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10016 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10016/2025REG.PROV.COLL.
N. 02228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale Stazione n. 9;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 141/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. IO MO RA e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante, signor -OMISSIS- cittadino extracomunitario, ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, il decreto n. -OMISSIS-, emesso in data 9.6.2021, di reiezione della sua istanza, presentata, ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in data 4.9.2016, e volta ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana.
2.Tale istanza è stata respinta, in quanto dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso, a carico del ricorrente, un procedimento penale, instauratosi: …”a seguito della notizia di reato segnalata in data 23.12.2010 dal personale Squadra Mobile di Bergamo per il reato di cui all’art. 582 c.p. (lesioni personali)”.
3. Con la sentenza n. 141 del 27 novembre 2024, il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso, sul presupposto che: … sebbene l’anzidetto procedimento penale non sia poi esitato in una pronuncia di condanna, tale circostanza è stata ciò nondimeno valutata dall’Amministrazione come indice di inaffidabilità del richiedente, e conseguente inopportunità della concessione dello status civitatis, all’esito di un giudizio prognostico …che non appare irragionevole o sproporzionato, in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ”.
4. La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dal signor -OMISSIS- con motivi sostanzialmente identici a quelli formulati nel primo grado di giudizio.
4.1. Questi ripropone la violazione dell’art. 9, lettera f), della legge n. 91 del 1992, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, anche perché -la sentenza di assoluzione-, sarebbe intervenuta in epoca anteriore alla presentazione della domanda di cittadinanza da parte del ricorrente; inoltrata, come sopra ricordato, in data 4.9.2016.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno, per opporsi all’accoglimento dell’appello.
5.1. Con ordinanza n. 1327 del 3 aprile 2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 novembre 2025.
7. L’appello è fondato.
7.1. L’odierno appellante, con due articolati motivi che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente denuncia l’illegittimità del diniego impugnato e, la erroneità della sentenza che ha disatteso la dedotta censura di difetto di istruttoria e di motivazione, qui riproposta, nella parte in cui l’Amministrazione si è limitata a fondare il decreto di diniego sulla semplice constatazione della asserita esistenza di un procedimento penale, tra l’altro, definito con una sentenza di assoluzione -emessa dal Tribunale di Bergamo-, con la formula “per non aver commesso il fatto”. Secondo la tesi dell’appellante, quindi, l’Amministrazione avrebbe erroneamente fondato il provvedimento reiettivo, prescindendo dalla valutazione complessiva e dettagliata della personalità dell’odierno appellante: di qui, il denunciato vizio di istruttoria e di motivazione.
7.2. Il motivo risulta fondato.
7.3. Questo Consiglio, con orientamento costante, a cui la Sezione aderisce, ritiene che il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione postuli, come anche ricordato dalla difesa ricorrente, il bilanciamento dell’interesse pubblico, da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale, con l’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze. Non si tratta, infatti, di una autorizzazione, che si limita a rimuovere un limite a un preesistente diritto, ma di una concessione. È stato, in proposito, chiarito che il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913). Analogamente, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104). Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata, in questa sede, nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
7.4. Nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha assolto l’appellante è antecedente alla domanda di concessione; essendo intervenuta in data 2.3.2015; laddove, invece, la domanda era stata presentata -come sopra ricordato- in data 4.9.2016.
7.2. Il Collegio ritiene, quindi, che, nella specie, non siano state opportunamente valorizzate le circostanze del caso concreto ed in particolare: (i) la buona fede dell’interessato, che non risulta messa in discussione dall’Amministrazione; (ii) la circostanza che la sentenza di assoluzione fosse già intervenuta, anteriormente alla richiesta del cittadino straniero; (iii) ulteriori elementi di criticità che per la verità non emergono dal decreto, fatta eccezione del mero avvio del procedimento penale; sicché, non è dato cogliere se il richiedente fosse o meno nel possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dello status di cittadino.
7.3. In altri termini, la mera circostanza che il richiedente il rilascio della concessione della cittadinanza italiana sia stato denunciato, senza che il procedimento sia sfociato in alcuna condanna e senza che risultino elementi ulteriori a suo carico, non rappresenta idoneo supporto motivazionale del provvedimento di diniego (cfr. Cons. St., sez. III, 18 settembre 2023, n. 8394). E’ stato ancora chiarito in giurisprudenza, anche della Sezione, che: “al fine di condurre un’istruttoria il più possibile completa ed esaustiva, nel rispetto dei principi di efficacia ed imparzialità dell’azione amministrativa, l’amministrazione non può prescindere dall’analisi e dalla valutazione, non dei soli elementi esistenti al momento della domanda – nella specie la sentenza di assoluzione-, ma finanche … di quelli eventualmente sopravvenuti e noti (o resi noti) sino all'emissione del provvedimento .
9. Per le suesposte considerazioni, l’appello va accolto e va annullata la sentenza di reiezione del TAR Lazio n. 141/2025, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione
10. La peculiarità delle questioni analizzate giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor SA KU.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
IO MO RA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MO RA | EL NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.