Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 21984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21984 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Magnosi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il -OMISSIS-dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa VA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. Con la predetta sentenza, il giudice del lavoro ha accertato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a provvedere in tal senso, per un totale di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge.
3. La sentenza ha, altresì, previsto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
4. Il ricorrente ha notificato regolarmente il titolo esecutivo all’Amministrazione, la quale, nonostante il decorso del termine legale, non ha provveduto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla decisione giurisdizionale.
5. A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
7. All’esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. La domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente deve essere accolta, in quanto con la stessa viene chiesto di dare esecuzione ad una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
9. Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
10. Risulta per tabulas che l’Amministrazione intimata non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta l’esecuzione.
11. L’Amministrazione è, dunque, tenuta a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, corrispondendo al ricorrente le somme ivi liquidate.
12. Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
13. In caso di infruttuoso decorso del termine, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
14. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
VA TI, Primo Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TI | NA NI |
IL SEGRETARIO