Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 14572 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14572 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
IN GALDO (BN) C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
BUONOCUNTO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LAMA ELVIRA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la modifica delle condizioni di separazione Controparte_1
personale.
Le parti comparivano, per i necessari chiarimenti, all'udienza del 29/10/2024, innanzi al Giudice delegato dal Presidente alla trattazione della causa ex art. 473 bis e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, evidenziando che quanto concordato trovava fondamento nell'inadempimento da parte del Circelli delle condizioni relative alla separazione del 2013, non avendo mai versato lo stesso né l'importo di 100.000€ concordato né la somma mensile di 700€.
1
l'importo di 700€. Precisavano, anche, di chiedere che tale obbligo fosse di versamento diretto da CP_ parte dell
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: dichiarare che il IG , versi alla IG.ra la somma Parte_1 Controparte_1
CP_ di € 1.465,45 mensili, fino alla concorrenza della somma di € 183.540,90, ordinando all' di versare direttamente alla suddetta tale importo relativo alla pensione recante n 4324, con accredito diretto sul conto corrente della IG.ra , recante il seguente iban: Controparte_1
[...]CC1241025790
Soddisfatto il debito, il IG autorizza l' a versare in favore Parte_1 CP_2 della IG.ra , con le stesse modalità, la somma di € 700,00 quale assegno di Controparte_1
mantenimento
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché, comunque, le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone la parziale modifica del decreto del Tribunale di Torre Annunziata di omologa del
3/04/2013, reso nel giudizio RG. 3216/2013, nei sensi dell'accordo sopra riportato;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio 8/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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