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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/11/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
EI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1362/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 18/11/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
NICOLETTA PASQUALE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, Controparte_1
Resistente-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.5.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, Dirigente
Medico presso l'U.O. di Chirurgia Generale dell'ospedale San Giovanni di Dio di CP_1 dall'1.07.2012 al 30.11.2019, esponeva di aver maturato complessivamente, sino alla data di cessazione del rapporto, n. 140 giorni di ferie non godute, rivendicando il conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva così concludendo “ 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del corrispondente trattamento economico per ferie non godute per tutte le motivazioni meglio sopra esposte;
2) Per l'effetto condannare l' in persona, al Controparte_2 pagamento in favore della ricorrente di detta indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tasse ed oneri riflessi;
3) Accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno nella misura della retribuzione giornaliera per ogni giorno di ferie ovvero nella misura maggiore o minore che verrà determinata in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria, tasse ed oneri riflessi;
4) Con vittoria di spese e compensi legali da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, con le maggiorazioni previste ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014 poiché l'atto è redatto con tecniche informatiche tali da agevolare il Giudice alla consultazione o la fruizione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati.
Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, l'Azienda sanitaria non si costituiva in giudizio e in data 24.06.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
***
Il ricorso è fondato.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda proposta in ricorso, è necessario esaminare l'evoluzione della disciplina legislativa e pattizia che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 33 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2016/2018, ai commi 9 e 10, dispone:
“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. Costituisce specifica responsabilità del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa o semplice dipartimentale programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. […] 10. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.”
Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n.
66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.03.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria.
La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88 non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto. Anche recentemente la giurisprudenza comunitaria ha ribadito che ragioni organizzative o attinenti al contenimento della spesa pubblica non possono giustificare il rifiuto al pagamento dell'indennità sostitutiva.
La Corte di giustizia ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia, prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X):
“L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro
e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
Nel solco tracciato dalla giurisprudenza sovranazionale è intervenuta la giurisprudenza interna, si veda ex multis Cass. 18140/2022: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di
"endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)”
(nello stesso senso Cass. n. 21780/2022, Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023).
Dunque, la perdita del diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere formalmente invitato il lavoratore a godere delle ferie- avvertendolo al contempo che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento-, e di aver assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizi, cui il dirigente era preposto, non fossero tali da impedire il loro godimento;
circostanza quest'ultima che, in ragione della contumacia della resistente, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
D'altro canto è documentalmente provato che la dott.ssa si sia vista ripetutamente Pt_1 negare le richieste di ferie inoltrate all' “per esigenze di servizio” ( cfr. all. 3,5,6, e 8 CP_1 fasciolo ricorrente).
Conseguentemente, atteso che l' di non ha offerto CP_1 Controparte_1 CP_1 prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per consentire alla dipendente la fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto lavorativa, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto di corrisponderle l'indennità sostitutiva delle ferie maturate è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva
2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
Ciò posto, aderendo ai conteggi depositati da parte ricorrente in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva, in assenza di prova contraria, deve essere riconosciuta all'attrice l'indennità sostitutiva per complessivi n. 140 giorni di ferie non goduti 1pari alla somma di € 33.125,40.
Su tale importo spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri min/medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 espunta la fase istruttoria non svolta (causa di lavoro, scaglione da 26.001 a 52.000), con distrazione
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1362/2024, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della dott.ssa all'indennità sostitutiva per ferie non Pt_1 godute e, per l'effetto, condanna l' convenuta al pagamento in favore della Controparte_1 stessa della somma di euro € 33.125,40 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna altresì l' convenuta a rifondere le spese di lite che si liquidano Controparte_1 nella somma di euro € 5.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CU se dovuto e versato, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale
IC.
Crotone, 18/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia EI 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Giorni risultanti dalla stessa comunicazione aziendale di cui al prot, n. 43426 del 3.11.2020 ( cfr. all. 13 fascicolo ricorrente)