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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2751 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 posta in deliberazione all'udienza del 13/02/25, svoltasi mediante “trattazione scritta”, e vertente tra
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Matteo Ciociola
- attore –
E
(C.F./P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Teresa Totaro
- convenuto –
§§§
Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.06.2020, la (di seguito anche solo “opponente”) Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2020 emessa il 28.01.2020 e notificata il 05.03.2020 dal Controparte_2
, con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma
[...] di € 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 31, comma 4bis del D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 28 del 02.08.2016, ovvero per non aver ottemperato, in presenza di un abuso edilizio, all'ordine di demolizione impartito con precedente provvedimento dirigenziale n. 61 del
21.11.2017, violazione già accertata con provvedimento notificato prot. n. 37565 dell'01.10.2019.
1 A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha eccepito, quale unico motivo di impugnazione,
l'estinzione della propria obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 14, co. 6 L. 689/1981, per mancata tempestiva notificazione del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 61/2017.
Più nel dettaglio, è stato eccepito che il provvedimento suddetto è stato notificato solo in data
01.10.2019, dunque oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/1981, da doversi considerare decorrente dall'accertamento dell'illecito, effettuato il 05.07.2018 dalla Polizia Locale del Controparte_1
Ha concluso, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia esecutiva.
Disposta la comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, il quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, istruita solo in via documentale, è stata rinviata per la discussione e la decisione da ultimo all'udienza del 13.02.25, con concessione di termine fino al 03.02.25 per note conclusive.
Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale, lette le note conclusive e quelle di di trattazione scritta depositate dalle parti, decide la causa con deposito telematico della sentenza.
§§§
L'opposizione spiegata è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
§§§
L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico- giuridico.
Viene dunque, innanzitutto, in rilievo l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata.
Invero, all'indomani dell'abrogazione dell'art. 22bis L. 689/81, che prevedeva la giurisdizione del giudice ordinario (e del Tribunale in particolare) per le violazioni concernenti la materia urbanistica ed edilizia, la Suprema Corte ha chiarito che, una volta venuto meno il vincolo normativo dell'art. 22bis, il giudice, per le materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di specie “urbanistica e edilizia”, ex art. 133, co. 1, lett. f) D. Lgs. n. 104/10 (codice del
2 processo amministrativo), deve valutare l'eventuale riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del suddetto potere amministrativo (Cass. Civ. SS.UU. 11.05.2021, n. 12429).
L'esercizio anche mediato, cioè, della competenza amministrativa in materia di urbanistica ed edilizia da parte della P.A. determina la giurisdizione del G.A., a prescindere (oggi) dall'esistenza e riconoscibilità di situazioni giuridiche di diritto soggettivo, le quali, nelle materie affidate in via esclusiva al giudice speciale (non dissimilmente da quanto accade ad esempio in materia di contenzioso tributario) non determinano (più) di regola e per scelta del legislatore (tradizionalmente motivata proprio dall'inestricabile commistione tra interessi legittimi e diritti soggettivi in talune materie) lo spostamento della giurisdizione davanti al G.O.
In altre parole, il criterio di riparto non è più basato sulla posizione giuridica tutelata e ove il potere sanzionatorio sia connesso, in termini di pregiudizialità, allo svolgimento delle funzioni pubbliche assegnate alla P.A. e inerenti all'urbanistica e all'edilizia, la giurisdizione appartiene oggi al G.A.
(v. anche Trib Foggia, Sent. n. 2509/2022 pubbl. il 18/10/2022).
Tale è il caso sottoposto al giudicante.
Si aggiunge (conformemente, ad esempio, a TAR Puglia Bari, Sent. n. 225/2017 e n. 45/2017) che, sotto diverso angolo visuale, dovrebbero invece considerarsi di regola di competenza del giudice ordinario le controversie relative alla fase della riscossione delle sanzioni, cioè alla fase di esecuzione (mera) dei titoli di comminatoria delle sanzioni (così come per la fase di riscossione delle imposte e tasse), a prescindere dalla materia nell'ambito della quale sono stati emessi i provvedimenti sanzionatori medesimi.
Per tale via, l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, quale primo atto del procedimento di esecuzione coattiva dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria (inerente in particolare come nel caso di specie a una sanzione già comminata con altro provvedimento), in linea astratta apparterrebbe alla giurisdizione del G.O., ma non tanto perché si tratta di diritti soggettivi (ciò che è pur vero), ma perché la fase di esecuzione coattiva pertiene per regola generale al G.O. (che si tratti di opposizione ante esecuzione o di opposizione endoesecutiva).
Tuttavia, in ogni caso le questioni afferenti al merito della debenza delle somme ingiunte restano di pertinenza del giudice che aveva e mantiene la giurisdizione sull'accertamento dell'obbligazione, non dissimilmente da quando si faccia valere quale titolo esecutivo una sentenza provvisoriamente esecutiva del medesimo giudice ordinario in sede contenziosa.
Solo quest'ultimo resta giudice (in sede di impugnazione della sentenza) dell'esistenza del diritto sostanziale fatto valere, mentre spetta al giudice dell'opposizione a precetto o al giudice dell'esecuzione il giudizio sul (solo) diritto ad avviare e/o continuare la procedura di esecuzione
3 coattiva in un dato momento.
Tutto quanto sopra premesso si riflette sui motivi che possono essere fatti valere davanti ai diversi giudici.
Se, dunque, in linea teorica l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione, come nel caso di specie, potrebbe appartenere alla giurisdizione del G.O. adito, va verificato in concreto però quale sia il motivo di opposizione sostanziale fatto valere nella presente sede.
Come visto, l'unico motivo di opposizione all'ordinanza ingiunzione de quo fa riferimento in realtà al ritardo (ex art. 14 L. 689/81) nell'emissione (e notifica al destinatario) del provvedimento sanzionatorio, il quale però risulta essere stato emesso (con prot. n. 37565 dell'01.10.2019), molto tempo prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata (oltre che come eccepito dal ricorrente a distanza di oltre un anno dall'accertamento della violazione operata dalla Polizia
Municipale del resistente, per inosservanza dell'ancora precedente ordine di demolizione). CP_1
Come si vede, non si fanno valere in questa sede vizi propri dell'ordinanza ingiunzione, che è in realtà del 2020 e che è stata emanata, espressamente, per essere divenuto il provvedimento sanzionatorio precedente, del 2019, definitivo, specificamente per mancata impugnazione (per quanto sopra, davanti al G.A. e nel termine previsto di 60 giorni) da parte dell'attuale ricorrente.
Peraltro, come emerge dalla giurisprudenza di legittimità nella consimile materia dell'impugnazione degli atti impositivi esecutivi (e della cartella di pagamento in particolare a seguito di iscrizione a ruolo dei tributi), se pure sia configurabile una impugnazione c.d. recuperatoria, nel caso di mancata notificazione del provvedimento impositivo originario (per cui l'atto di riscossione coattiva sia in ipotesi il primo portato a conoscenza del destinatario), l'opposizione, sebbene spiegata nei confronti di un atto della riscossione (l'unico notificato nell'ipotesi), va comunque proposta, appunto in via recuperatoria dell'opposizione resa impossibile dalla mancata conoscenza degli atti prodromici, davanti al giudice speciale, che resta sempre competente per l'accertamento nel merito dell'obbligazione sottostante e della legittimità dell'azione amministrativa, sulla base dell'affidamento legislativo ratione materiae e in via esclusiva delle controversie relative (tale giudice peraltro, come specificato dalla detta giurisprudenza di legittimità e come valido anche nel caso de quo, è comunque munito anche del potere di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato, vincolante anche per il giudice dell'esecuzione, non perdendo quindi il destinatario in tal modo nemmeno la detta tutela cautelare, quale fondamentale completamento del diritto di difesa costituzionalmente garantito).
Nel caso di specie, il ricorrente:
- non ha allegato alcuna mancata notifica dell'atto di irrogazione della sanzione (del 2019),
4 limitandosi a segnalare il (supposto) ritardo, ex art. 14 L. 689/81, tra l'accertamento dell'infrazione da parte della Polizia Municipale e l'emissione del detto provvedimento sanzionatorio, così confermando comunque il ricevimento di quest'ultimo, notificatogli quindi e sicuramente mai da questi impugnato;
- non ha al contempo avanzato alcuna autonoma critica al provvedimento direttamente impugnato in questa sede, e cioè l'ordinanza ingiunzione, per la quale non è ipotizzabile nemmeno un vizio in via derivata, vista l'intangibilità ormai del provvedimento di irrogazione della sanzione, per difetto di tempestiva impugnazione da parte del medesimo ricorrente;
per quanto sopra visto, comunque, su tale invalidità derivata la giurisdizione apparterebbe al G.A.
Ne deriva, in definitiva, l'inammissibilità del ricorso, in relazione all'unico motivo spiegato, per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Peraltro, essendo il ricorrente sicuramente decaduto dall'impugnazione del provvedimento sanzionatorio prodromico, sulla base delle sue stesse deduzioni, si ritiene altresì che questo giudice non debba fissare il termine per la riassunzione del procedimento davanti al giudice munito, in teoria, della giurisdizione.
§§§
A completamento, il ricorso appare ulteriormente inammissibile anche in quanto proposto dalla oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 6 D.Lgs. 150/2011. Parte_1
Infatti, l'ordinanza ingiunzione n. 3/2020 emessa il 28.01.2020 dal è stata Controparte_1 notificata l'11.03.2020 e il ricorso in opposizione è stato depositato solo il 04.06.2020.
Trattandosi peraltro di questione relativa all'ammissibilità della domanda, la stessa ben può essere sollevata d'ufficio dal Giudice e, inoltre, senza dover sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto, tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
"Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono... essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (Cass., ord.,
29803/2019)” (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2022, n. 7634).
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5 L'opposizione è pertanto inammissibile per le ragioni tutte sopra indicate e l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata legittimamente emanata dall'autorità amministrativa opposta.
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La regolazione delle spese del presente giudizio segue il principio di soccombenza e le stesse si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri vigenti, al punto minimo, in relazione all'entità della sanzione comminata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione proposta dalla avverso l'ordinanza ingiunzione n. 3/2020 emessa nei suoi confronti Parte_1
dal il 28.01.2020 e notificata l'11.03.2020, così provvede: Controparte_1
1. dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di giurisdizione del giudice adito;
2. condanna l'opponente a rifondere all'ente opposto le spese di lite che si liquidano in €
2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali (15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 16/02/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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