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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dr.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4646/2022 di R.G. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile - Usucapione
Tra le seguenti parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. POMES MICHELE, in virtù di mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in VIA MEDAGLIE D'ORO, 62 TARANTO;
RICORRENTE CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, e , rappresentati e difesi rappresentato e Controparte_1 CP_2 CP_3 difeso dall'Avv. DI FRANCO LUCA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, elettivamente domiciliati in C\O AVV. S. LEOPARDI VIA MEZZETTI 21 TARANTO.
CONVENUTI ED ATTORI IN RICONVENZIONE
NONCHÉ CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pozzessere in virtù di mandato Controparte_4 in calce alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale elettivamente domiciliata alla VIA LECCE
N.122, SAN IO JONICO,
CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Manzari in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale elettivamente domiciliata alla VIA FINAMORE PEPE N. 47
MONOPOLI (BA)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
1
CP_6
ALTRA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato in data Parte_1
20/09/2022 unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, premessa la titolarità di box auto ubicato in San Giorgio Jonico alla via Meucci n. 15 ed identificato in catasto al Foglio 9, P.lla
193, sub 40, Cat C/6, Classe 2, chiedeva all'intestato Tribunale che ne fosse accertata l'occupazione senza titolo da parte dei signori , , e CP_2 Controparte_1 CP_3
e per l'effetto che ne fosse ordinato l'immediato rilascio con condanna dei Controparte_4 suddetti occupanti al versamento di una indennità di occupazione da determinare in via equitativa nella somma di euro 200,00 mensili a far data dalla richiesta formale di liberazione inviata nel dicembre del 2021.
Si costituivano i signori , e chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_2 CP_3 domanda attorea ed in via riconvenzionale che fosse in via principale accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile oggetto di causa, essendo stato posseduto uti dominus ininterrottamente prima dal loro padre in forza di Persona_1 scrittura privata stipulata con la signora l'08/02/1985 ed alla morte di Parte_2 quest'ultimo da loro stessi quali suoi eredi;
in via subordinata chiedevano che fosse accertata l'intervenuta acquisizione della proprietà dell'immobile da parte del de cuius con Persona_1 scrittura privata dell'08/02/1985 da considerarsi contratto di compravendita perfezionato in tutti i suoi elementi pur in assenza di trascrizione e registrazione.
Chiedevano, altresì, in ragione delle domande spiegate in via riconvenzionale che, qualora fosse accertata la loro proprietà dell'immobile per usucapione, il Tribunale pronunciasse ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie esistenti sull'immobile in favore di Controparte_5
e ; nel caso invece fosse accertata la loro proprietà sulla scorta del
[...] CP_6 contratto di compravendita stipulato in data 08/02/1985 di porre l'onere di dette cancellazioni a carico della società attrice.
Sempre in data 31/10/2022 si costituiva in giudizio l'altra erede del signor Persona_2 la quale, previo rigetto della domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale di
[...] accertare la validità del contratto di acquisto stipulato in data 08/02/1985 tra la società attrice ed il
2 signor e per l'effetto la piena proprietà dell'immobile pro – quota tra i resistenti Persona_1 quali eredi dell'acquirente e l'esercizio del possesso uti dominus ininterrotto dal 08/02/1985.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_5 chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti dai signori , e CP_2 CP_3
CP_1
Modificato il rito ed esperito senza esito il procedimento di mediazione obbligatoria in ragione delle domande riconvenzionali spiegate, la causa - ferma tutta la documentazione versata in atti - veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e di prova per testi e quindi rinviata ex art. 281-sexies per la discussione con termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della convenuta verificata la regolarità della CP_6 vocatio in ius.
La domanda principale è risultata infondata e pertanto va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
La società ha promosso un'azione volta a ottenere la restituzione del bene immobile, Pt_1 assumendo che esso sia stato occupato senza titolo dai resistenti. Tuttavia, la richiesta di rilascio formulata dalla ricorrente non può configurarsi come un'azione personale di restituzione ex art. 447 bis c.p.c., in quanto non è stato mai stipulato un contratto di locazione, comodato o altra forma di concessione d'uso tra le parti.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: 'la domanda di rilascio di un bene immobile può configurarsi come azione personale solo laddove sussista un titolo giuridico dal quale derivi un diritto di godimento a favore del detentore, mentre in assenza di tale titolo l'azione deve qualificarsi come rivendicazione”(Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 16639/2020).
Ebbene la richiesta della deve qualificarsi come un'azione di rivendicazione della proprietà Pt_1 ai sensi dell'art. 948 c.c., con la conseguente necessità, per parte attrice, di dimostrare il proprio diritto dominicale in modo pieno e inequivocabile.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il bene veniva acquistato dal sig. nel Persona_1
1985 con un valido contratto di compravendita, sebbene non trascritto, e posseduto ininterrottamente fino alla sua morte, con successiva continuità del possesso da parte dei suoi eredi fino ad oggi. La non ha provato di avere esercitato il diritto di proprietà, né Pt_1 manifestato la volontà di riprendere possesso dell'immobile fino al 2021, confermando l'assenza di qualsiasi pretesa fino a tale data.
3 La richiesta della società ricorrente si basa sulle sole risultanze dei registri catastali, i quali non assurgono a prova della proprietà immobiliare ma rivestono soltanto funzione pubblicitaria.
Ne consegue il rigetto della domanda.
In ordine alla domanda riconvenzionale.
La documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte hanno comprovato in modo univoco l'intervenuta usucapione in favore dei resistenti sigg.ri ricorrendo tutti i presupposti Per_1 richiesti dalla legge.
È emerso che il sig. , in San Giorgio Jonico, in data 8.2.1985, sottoscriveva con la Persona_1 società in persona del legale rapp.p.t. contratto privato di Parte_3 acquisto del garage come sopra meglio identificato concordando un prezzo di £. 20.500.000, più
IVA.
Nel contratto di vendita si dichiara: “di cui l'acquirente ha versato in contanti al momento della sottoscrizione del presente atto la somma di £8.500.00 e la rimanenza sarà versata con l'effetto di £12.000.000 con scadenza a luglio 1985.”
Detto prezzo veniva interamente corrisposto, infatti i sigg.ri hanno versato in atti originale Per_1 del titolo cambiario restituito al sig. dalla società ricorrente in seguito all'avvenuto integrale Per_1 pagamento del prezzo concordato.
Vi è prova, dunque, che il sig. acquistava nel febbraio del 1985 il locale box Persona_1 descritto, corrispondeva l'intera somma pattuita (circostanza non contestata) ed esercitava il possesso da proprietario in maniera continua, pacifica ed ininterrotta.
Dal suo decesso gli eredi, odierni convenuti, continuavano l'esercizio del diritto di proprietà e di pieno godimento del box in maniera continua, ininterrotta e pacifica.
Il possesso uti dominus veniva comprovato dalla sottoscrizione da parte del sig. Persona_1 sin dal 1985 del contratto Enel n. 7355139506305 di fornitura elettrica del box di San Giorgio
Jonico di via Meucci e dalle numerose prove testimoniali rese dai condomini e proprietari degli immobili appartenenti allo stesso stabile condominiale.
Ulteriore prova addotta è l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari.
Possesso utile ad usucapionem
Il possesso esercitato dal dante causa Sig. e, successivamente, dai convenuti Persona_1 eredi del suddetto, è stato continuo, pacifico e ininterrotto e ha presentato sia il corpus (signoria di fatto sul bene) sia l'animus possidendi (intenzione inequivoca di comportarsi da proprietario).
Circostanze confermate dai testi escussi, dalle deposizioni testimoniali emergono elementi chiari e precisi. L'amministratore condominiale avv. ed il sig. hanno confermato CP_7 Testimone_1
4 che il sig. era considerato condomino sin dal 1985 e che i suoi eredi hanno Persona_1 continuato a partecipare alle assemblee e pagare gli oneri condominiali. Il sig. , Testimone_2 residente nello stesso stabile ove è situato il locale box per cui è causa in sede di deposizione testimoniale, ha dichiarato di aver visto il sig. e successivamente i suoi eredi Persona_1 utilizzare il box ininterrottamente e pacificamente.
È pacifico in giurisprudenza che in virtù dell'art. 1158 del cod. civ. perché si verifichi l'usucapione:
“deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692).
Ne consegue l'accoglimento della domanda essendo stata provata la sussistenza di tutti i requisiti per dichiarare l'avvenuta usucapione in favore dei sigg.ri con conseguente accertamento Per_1 della sua piena ed esclusiva proprietà sul bene oggetto di causa.
Della retroattività reale dell'usucapione
Con la pronuncia della Corte di Cassazione n.3082/1973 è stato sancito il principio della retroattività reale dell'usucapione. Tale principio è stato di recente ribadito con sentenza della II sezione della Corte di Cassazione n. 25964/2015.
Ciò implica che chi usucapisce diviene titolare del diritto usucapito a decorrere dall'inizio del possesso utile.
Ciò precisato, considerata l'evidente sussistenza di tutti i requisiti ed elementi costitutivi necessari per dichiarare usucapito il bene da parte resistente, e segnatamente dal sig. , Persona_1 prima e, poi, per successione ex art. 1146 c.c., dagli odierni resistenti quali eredi di Per_1
e successivamente quali eredi anche della sig.ra , il bene immobile
[...] Persona_3 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio Ionico al foglio 9 particella 193 subalterno 40 con effetto retroattivo dalla data in cui il sig. ha preso possesso Persona_1
5 dell'immobile, quantomeno dal giorno 30/08/1985 data di attivazione della fornitura elettrica intestata al sig. . Persona_1
Il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale comporta altresì, il rigetto della domanda proposta dal terzo chiamato . Controparte_5
Andrà pertanto ordinata la cancellazione delle formalità pregiudizievoli eseguite da
[...]
e presso i competenti RR. II. in quanto non a carico dei sigg. Controparte_5 CP_6 ed iscritte successivamente all'atto di acquisto. Per_1
Va dunque dichiarato il diritto delle parti resistenti alla trascrizione nei Registri Immobiliari territorialmente competenti del proprio diritto di proprietà per usucapione e alla annotazione/iscrizione dell'ordine di cancellazione delle seguenti formalità: nei confronti di la cancellazione dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto Controparte_8 urbano Comune di San Giorgio del 03/02/2011 reg. part. 606 reg. gen. 2621; nei confronti di la cancellazione dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto Comune di San CP_6
Giorgio Jonico del 23/07/2003 reg. part. 3014 reg. gen. 16008.
Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del comportamento dei convenuti, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei siggri. , CP_2 CP_1
, , , nonché , in persona
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, terza chiamata e , in persona del legale rappresentante CP_6 pro tempore, così dispone:
1) Rigetta la domanda di rilascio;
2) Rigetta la domanda del terzo chiamato;
3) Accerta e dichiara che parte resistente, in proprio e quali eredi di e Persona_1 Persona_3 ha acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà del bene immobile per cui è causa identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio Ionico al foglio 9 particella
193 subalterno 40 con decorrenza dal giorno dell'acquisto del possesso intervenuto il 28.02.1985;
4) Ordina all'Autorità competente la trascrizione di questa sentenza ex art. 2651 c.c., con esonero da responsabilità;
6 5) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare l'annotazione/iscrizione delle seguenti formalità: Nei confronti di la cancellazione Controparte_8 dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto urbano Comune di San Giorgio del 03/02/2011 reg. part. 606 reg. gen. 2621; Nei confronti di la cancellazione CP_6 dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto Comune di San Giorgio Jonico del 23/07/2003 reg. part. 3014 reg. gen. 16008;
6) Spese compensate.
Taranto, 24/10/2025
il G.O.P.
dr.ssa Rosa I. Caponio
7
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dr.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4646/2022 di R.G. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile - Usucapione
Tra le seguenti parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. POMES MICHELE, in virtù di mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in VIA MEDAGLIE D'ORO, 62 TARANTO;
RICORRENTE CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONTRO
, e , rappresentati e difesi rappresentato e Controparte_1 CP_2 CP_3 difeso dall'Avv. DI FRANCO LUCA, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale, elettivamente domiciliati in C\O AVV. S. LEOPARDI VIA MEZZETTI 21 TARANTO.
CONVENUTI ED ATTORI IN RICONVENZIONE
NONCHÉ CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pozzessere in virtù di mandato Controparte_4 in calce alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale elettivamente domiciliata alla VIA LECCE
N.122, SAN IO JONICO,
CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONE
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Manzari in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale elettivamente domiciliata alla VIA FINAMORE PEPE N. 47
MONOPOLI (BA)
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
1
CP_6
ALTRA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale a trattazione scritta.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato in data Parte_1
20/09/2022 unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, premessa la titolarità di box auto ubicato in San Giorgio Jonico alla via Meucci n. 15 ed identificato in catasto al Foglio 9, P.lla
193, sub 40, Cat C/6, Classe 2, chiedeva all'intestato Tribunale che ne fosse accertata l'occupazione senza titolo da parte dei signori , , e CP_2 Controparte_1 CP_3
e per l'effetto che ne fosse ordinato l'immediato rilascio con condanna dei Controparte_4 suddetti occupanti al versamento di una indennità di occupazione da determinare in via equitativa nella somma di euro 200,00 mensili a far data dalla richiesta formale di liberazione inviata nel dicembre del 2021.
Si costituivano i signori , e chiedendo il rigetto della Controparte_1 CP_2 CP_3 domanda attorea ed in via riconvenzionale che fosse in via principale accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile oggetto di causa, essendo stato posseduto uti dominus ininterrottamente prima dal loro padre in forza di Persona_1 scrittura privata stipulata con la signora l'08/02/1985 ed alla morte di Parte_2 quest'ultimo da loro stessi quali suoi eredi;
in via subordinata chiedevano che fosse accertata l'intervenuta acquisizione della proprietà dell'immobile da parte del de cuius con Persona_1 scrittura privata dell'08/02/1985 da considerarsi contratto di compravendita perfezionato in tutti i suoi elementi pur in assenza di trascrizione e registrazione.
Chiedevano, altresì, in ragione delle domande spiegate in via riconvenzionale che, qualora fosse accertata la loro proprietà dell'immobile per usucapione, il Tribunale pronunciasse ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie esistenti sull'immobile in favore di Controparte_5
e ; nel caso invece fosse accertata la loro proprietà sulla scorta del
[...] CP_6 contratto di compravendita stipulato in data 08/02/1985 di porre l'onere di dette cancellazioni a carico della società attrice.
Sempre in data 31/10/2022 si costituiva in giudizio l'altra erede del signor Persona_2 la quale, previo rigetto della domanda attorea, chiedeva in via riconvenzionale di
[...] accertare la validità del contratto di acquisto stipulato in data 08/02/1985 tra la società attrice ed il
2 signor e per l'effetto la piena proprietà dell'immobile pro – quota tra i resistenti Persona_1 quali eredi dell'acquirente e l'esercizio del possesso uti dominus ininterrotto dal 08/02/1985.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_5 chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti dai signori , e CP_2 CP_3
CP_1
Modificato il rito ed esperito senza esito il procedimento di mediazione obbligatoria in ragione delle domande riconvenzionali spiegate, la causa - ferma tutta la documentazione versata in atti - veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e di prova per testi e quindi rinviata ex art. 281-sexies per la discussione con termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della convenuta verificata la regolarità della CP_6 vocatio in ius.
La domanda principale è risultata infondata e pertanto va rigettata, con ogni conseguenza di legge.
La società ha promosso un'azione volta a ottenere la restituzione del bene immobile, Pt_1 assumendo che esso sia stato occupato senza titolo dai resistenti. Tuttavia, la richiesta di rilascio formulata dalla ricorrente non può configurarsi come un'azione personale di restituzione ex art. 447 bis c.p.c., in quanto non è stato mai stipulato un contratto di locazione, comodato o altra forma di concessione d'uso tra le parti.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: 'la domanda di rilascio di un bene immobile può configurarsi come azione personale solo laddove sussista un titolo giuridico dal quale derivi un diritto di godimento a favore del detentore, mentre in assenza di tale titolo l'azione deve qualificarsi come rivendicazione”(Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 16639/2020).
Ebbene la richiesta della deve qualificarsi come un'azione di rivendicazione della proprietà Pt_1 ai sensi dell'art. 948 c.c., con la conseguente necessità, per parte attrice, di dimostrare il proprio diritto dominicale in modo pieno e inequivocabile.
Dall'istruttoria del giudizio è emerso che, il bene veniva acquistato dal sig. nel Persona_1
1985 con un valido contratto di compravendita, sebbene non trascritto, e posseduto ininterrottamente fino alla sua morte, con successiva continuità del possesso da parte dei suoi eredi fino ad oggi. La non ha provato di avere esercitato il diritto di proprietà, né Pt_1 manifestato la volontà di riprendere possesso dell'immobile fino al 2021, confermando l'assenza di qualsiasi pretesa fino a tale data.
3 La richiesta della società ricorrente si basa sulle sole risultanze dei registri catastali, i quali non assurgono a prova della proprietà immobiliare ma rivestono soltanto funzione pubblicitaria.
Ne consegue il rigetto della domanda.
In ordine alla domanda riconvenzionale.
La documentazione prodotta e le prove testimoniali assunte hanno comprovato in modo univoco l'intervenuta usucapione in favore dei resistenti sigg.ri ricorrendo tutti i presupposti Per_1 richiesti dalla legge.
È emerso che il sig. , in San Giorgio Jonico, in data 8.2.1985, sottoscriveva con la Persona_1 società in persona del legale rapp.p.t. contratto privato di Parte_3 acquisto del garage come sopra meglio identificato concordando un prezzo di £. 20.500.000, più
IVA.
Nel contratto di vendita si dichiara: “di cui l'acquirente ha versato in contanti al momento della sottoscrizione del presente atto la somma di £8.500.00 e la rimanenza sarà versata con l'effetto di £12.000.000 con scadenza a luglio 1985.”
Detto prezzo veniva interamente corrisposto, infatti i sigg.ri hanno versato in atti originale Per_1 del titolo cambiario restituito al sig. dalla società ricorrente in seguito all'avvenuto integrale Per_1 pagamento del prezzo concordato.
Vi è prova, dunque, che il sig. acquistava nel febbraio del 1985 il locale box Persona_1 descritto, corrispondeva l'intera somma pattuita (circostanza non contestata) ed esercitava il possesso da proprietario in maniera continua, pacifica ed ininterrotta.
Dal suo decesso gli eredi, odierni convenuti, continuavano l'esercizio del diritto di proprietà e di pieno godimento del box in maniera continua, ininterrotta e pacifica.
Il possesso uti dominus veniva comprovato dalla sottoscrizione da parte del sig. Persona_1 sin dal 1985 del contratto Enel n. 7355139506305 di fornitura elettrica del box di San Giorgio
Jonico di via Meucci e dalle numerose prove testimoniali rese dai condomini e proprietari degli immobili appartenenti allo stesso stabile condominiale.
Ulteriore prova addotta è l'avvenuto pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari.
Possesso utile ad usucapionem
Il possesso esercitato dal dante causa Sig. e, successivamente, dai convenuti Persona_1 eredi del suddetto, è stato continuo, pacifico e ininterrotto e ha presentato sia il corpus (signoria di fatto sul bene) sia l'animus possidendi (intenzione inequivoca di comportarsi da proprietario).
Circostanze confermate dai testi escussi, dalle deposizioni testimoniali emergono elementi chiari e precisi. L'amministratore condominiale avv. ed il sig. hanno confermato CP_7 Testimone_1
4 che il sig. era considerato condomino sin dal 1985 e che i suoi eredi hanno Persona_1 continuato a partecipare alle assemblee e pagare gli oneri condominiali. Il sig. , Testimone_2 residente nello stesso stabile ove è situato il locale box per cui è causa in sede di deposizione testimoniale, ha dichiarato di aver visto il sig. e successivamente i suoi eredi Persona_1 utilizzare il box ininterrottamente e pacificamente.
È pacifico in giurisprudenza che in virtù dell'art. 1158 del cod. civ. perché si verifichi l'usucapione:
“deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico;
non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede;
deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;
deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che "Con riguardo ai mezzi di prova ammessi per la dimostrazione dell'avvenuta usucapione, la giurisprudenza afferma che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento anche unico per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione" (Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692).
Ne consegue l'accoglimento della domanda essendo stata provata la sussistenza di tutti i requisiti per dichiarare l'avvenuta usucapione in favore dei sigg.ri con conseguente accertamento Per_1 della sua piena ed esclusiva proprietà sul bene oggetto di causa.
Della retroattività reale dell'usucapione
Con la pronuncia della Corte di Cassazione n.3082/1973 è stato sancito il principio della retroattività reale dell'usucapione. Tale principio è stato di recente ribadito con sentenza della II sezione della Corte di Cassazione n. 25964/2015.
Ciò implica che chi usucapisce diviene titolare del diritto usucapito a decorrere dall'inizio del possesso utile.
Ciò precisato, considerata l'evidente sussistenza di tutti i requisiti ed elementi costitutivi necessari per dichiarare usucapito il bene da parte resistente, e segnatamente dal sig. , Persona_1 prima e, poi, per successione ex art. 1146 c.c., dagli odierni resistenti quali eredi di Per_1
e successivamente quali eredi anche della sig.ra , il bene immobile
[...] Persona_3 identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio Ionico al foglio 9 particella 193 subalterno 40 con effetto retroattivo dalla data in cui il sig. ha preso possesso Persona_1
5 dell'immobile, quantomeno dal giorno 30/08/1985 data di attivazione della fornitura elettrica intestata al sig. . Persona_1
Il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della riconvenzionale comporta altresì, il rigetto della domanda proposta dal terzo chiamato . Controparte_5
Andrà pertanto ordinata la cancellazione delle formalità pregiudizievoli eseguite da
[...]
e presso i competenti RR. II. in quanto non a carico dei sigg. Controparte_5 CP_6 ed iscritte successivamente all'atto di acquisto. Per_1
Va dunque dichiarato il diritto delle parti resistenti alla trascrizione nei Registri Immobiliari territorialmente competenti del proprio diritto di proprietà per usucapione e alla annotazione/iscrizione dell'ordine di cancellazione delle seguenti formalità: nei confronti di la cancellazione dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto Controparte_8 urbano Comune di San Giorgio del 03/02/2011 reg. part. 606 reg. gen. 2621; nei confronti di la cancellazione dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto Comune di San CP_6
Giorgio Jonico del 23/07/2003 reg. part. 3014 reg. gen. 16008.
Sussistono giusti motivi, anche in considerazione del comportamento dei convenuti, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
Caponio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dei siggri. , CP_2 CP_1
, , , nonché , in persona
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, terza chiamata e , in persona del legale rappresentante CP_6 pro tempore, così dispone:
1) Rigetta la domanda di rilascio;
2) Rigetta la domanda del terzo chiamato;
3) Accerta e dichiara che parte resistente, in proprio e quali eredi di e Persona_1 Persona_3 ha acquistato, in virtù di maturata usucapione, il diritto di proprietà del bene immobile per cui è causa identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Giorgio Ionico al foglio 9 particella
193 subalterno 40 con decorrenza dal giorno dell'acquisto del possesso intervenuto il 28.02.1985;
4) Ordina all'Autorità competente la trascrizione di questa sentenza ex art. 2651 c.c., con esonero da responsabilità;
6 5) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare l'annotazione/iscrizione delle seguenti formalità: Nei confronti di la cancellazione Controparte_8 dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto urbano Comune di San Giorgio del 03/02/2011 reg. part. 606 reg. gen. 2621; Nei confronti di la cancellazione CP_6 dell'annotazione/iscrizione dell'ipoteca nel catasto Comune di San Giorgio Jonico del 23/07/2003 reg. part. 3014 reg. gen. 16008;
6) Spese compensate.
Taranto, 24/10/2025
il G.O.P.
dr.ssa Rosa I. Caponio
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